Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29/01/2025, alle ore 10:40, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.
L. 7025/2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carmelo BUTTICÉ, in sostituzione dell'Avv. Claudia SPOTORNO per il ricorrente e l'Avv. Loredana DI SALVO per l' . CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Registro Sentenze Lavoro
Cron. Cron. REPUBBLICA ITALIANA ___________________ ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO F.A. _________________ F.A. _________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
Addì ______________ 7025 R.G.L. 2023, promossa
Rilasciata spedizione in forma
D A esecutiva all'Avv.
, rappresentato e difeso dall'Avv. ______________________ Parte_1
Claudia SPOTORNO, giusta procura in atti, ed elettivamente ______________________ domiciliato presso lo studio della medesima questi, in Palermo, per ___________________ Piazza Federico Chopin 13; ______________________
- Ricorrente -
______________________
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avv. Salvatore CACIOPPO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Ente, in Palermo, Viale del Fante,
58/D;
- Resistente -
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
2 All'udienza del 29/01/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica espletata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 1°/06/2023, premesso di aver Parte_1
lavorato come pulitore e colorista navale, alle dipendenze della Controparte_3
(Società dell'indotto Fincantieri), presso il Cantiere Navale di Palermo, dal 1978 al 2007 per 8 ore al giorno,6 giorni la settimana sia a bordo navi che nelle officine, con esposizione qualificata all'amianto dal 1985 al 1990, di essere stato esposto sia ad amianto che ad IPA, solventi chimici, gas, fumi caldi e polveri sottili e di avere contratto una interstiziopatia professionale, correlata all'inalazione delle dette sostanze, tutte massicciamene presenti sul posto di lavoro ove ha in effetti svolto le mansioni di sua competenza del tutto privo di strumenti di protezione personale ed ambientale e di avere chiesto all' il riconoscimento della malattia professionale CP_1
asbesto-correlata, atteso che era affetto da fibrosi polmonare diffusa, lamentò che tale domanda fosse stata respinta, anche in sede di opposizione, e convenne, quindi, in giudizio l' per CP_2
ottenerne la condanna alla corresponsione di un indennizzo per un danno biologico nella misura del 6%, ovvero in quella maggiore o minore accertata a seguito di c.t.u., con vittoria di spese.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in capitale in tale CP_1
misura.
L' ritualmente costituitosi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, CP_1
invocandone il rigetto.
3 Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 29/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento
Il c.t.u. nominato Specialista in Pneumologia, sulla base di Persona_1
accurate indagini medico legali, ha osservato che “dall'esame della documentazione sanitaria e dalla valutazione clinica si evidenzia un quadro patologico caratterizzato da alterazioni anatomiche a carico della pleura (modesto ispessimento della pleura costo-parietale sinistra con minute sfumate calcificazioni nel contesto, nelle regioni dorsali e placca pseudonodulare a carico della pleura diaframmatica destra); iniziale ispessimento dei setti interlobulari e dell'interstizio intralobulare a carico del parenchima submantellare;
un quadro funzionale respiratorio, analizzato in maniera non attendibile e orientato verso un deficit di tipo ostruttivo ed ha dichiarato che l'esame della documentazione sanitaria e l'attuale condizione clinica del ricorrente permettono di rilevare la presenza di modesti segni di pleuropatia benigna da asbesto, la presenza di placca pseudonodulare in sede diaframmatica è invero alquanto suggestiva per lesione asbesto correlata.
Non sono rilevabili segni radiologici che documentino un interessamento del parenchima polmonare. Le immagini radiologiche tipiche di una interstiziopatia da asbesto, facendo riferimento alle Linee Guida ILO o al modello ICOERD, non sono rilevabili. Analogamente, il quadro funzionale respiratorio, sebbene analizzato con esami solo parzialmente attendibili, orienta per un quadro di deficit ostruttivo (indice di Tiffenau < 70% e valori di FVC nella norma) e non di tipo restrittivo come atteso in caso di interstiziopatia fibrotizzante.
Per quanto sopra si può concludere che il sig. attualmente, presenta un Parte_1
quadro di una pleuropatia benigna asbesto correlata, di modesta entità e non sono rilevabili alterazioni anatomiche e funzionale correlabili ad una interstiziopatia da amianto.
La condizione sanitaria del ricorrente è ascrivibile, pertanto, al codice 331 “Danno anatomico
(a tipo: placche pleuriche;
ovvero esisti di processo specifico, esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” (DM 12/07/2000) e valutabile nella percentuale del 3 (tre)% di menomazione psico-fisica”.
4 Il c.t.u. ha, quindi, concluso che il ricorrente “presenta una menomazione psicofisica valutabile nella misura del 3 (tre)% derivante da malattia professionale (pleuropatia benigna da amianto).
La decorrenza del riconoscimento della menomazione psicofisica può coincidere con la data di presentazione dell'istanza amministrativa”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse, è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato, non raggiungendo il grado di menomazione la percentuale minima del 6%, richiesta per l'indennizzo.
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 29/01/2025.
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti
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