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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. NA NE, all'udienza del
03.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3592 dell'anno 2024 R.G.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso e nello studio degli avv. ti Mauro F. RZ (c.f.:
) e SS RZ (c.f.: C.F._2
) che lo rappresentano e difendono giusta procura C.F._3
in atti;
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (p.i.: ) e, per essa, nella qualità di mandataria, P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata presso e nello studio degli avv. ti Corinna
IR (c.f.: e LO LA (c.f.: C.F._4
) che la rappresentano e difendono giusta procura in C.F._5
atti; opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 611/2024, emesso dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 1496/2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €.17.807,30, oltre interessi come da domanda e spese e competenze della procedura monitoria. Ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi: a) prescrizione del titolo;
b) contestazione del credito, inesistenza del finanziamento, inadempimento contrattuale;
c) assoluta genericità del ricorso;
4) contestazione del quantum;
5) vizi del contratto, nullità, firme apposte su moduli bianchi e completati. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio
[...]
e, per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 [...]
contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_2
Pag. 2 di 8 chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la sua conferma, con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., alla udienza odierna a seguito della quale viene decisa con sentenza contestuale.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale.
L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento
Pag. 3 di 8 monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole, vanno esaminate le deduzioni delle parti.
Per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, va rilevato che i crediti derivanti da contratti si prescrivono in dieci anni e detto termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, vi è prova in atti che il contratto di finanziamento è stato stipulato il 23.06.2005 e che le rate sono state regolarmente pagate sino al dicembre 2008 (vedi estratto conto allegato al ricorso per ingiunzione): detto ultimo termine rappresenta il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale decennale mentre il dies ad quem è fissato nel dicembre 2018.
Senonché parte opposta ha versato in atti un sollecito di pagamento, inviato a mezzo nota raccomandata con avviso di ricevimento, datato 11.07.2017
(precedentemente, quindi, alla maturazione della prescrizione decennale) e ricevuto il 07.08.2017 che ha interrotto la decorrenza del termine di prescrizione e ne ha determinato nuovamente il decorso ab initio.
CP_ Successivamente, , nella qualità di cessionaria del credito, con raccomandata del 01.11.2021, ha comunicato l'intervenuta cessione ed intimato nuovamente il pagamento di quanto dovuto in dipendenza del contratto per cui è causa.
La eccezione in esame appare, pertanto, priva di fondamento.
Pag. 4 di 8 Né sono meritevoli di accoglimento le contestazioni dell'opponente relative:
a) alla circostanza che il sollecito del 11.07.2017 è stato inviato al vecchio indirizzo di Foggia e non a quello di Sant'Agata di Puglia (dove il certificato storico del 24.06.2024 lo attesta residente dal 26.03.2003, immigrato da Foggia) poiché l'invio è stato efficacemente effettuato all'indirizzo declinato al momento della sottoscrizione del contratto e risultante da quest'ultimo e dal documento di identità esibito (del quale vi è copia in atti). Semmai, la circostanza in parola depone a sfavore dell'opponente atteso che egli risulta residente in [...]di Puglia già dal marzo 2003 e ciò significa che, all'atto della sottoscrizione del contratto
(giugno 2005), egli ha dichiarato falsamente la propria residenza né si è curato di aggiornare il proprio documento di identità che, a quella data, riportava ancora la vecchia residenza;
b) alla ulteriore circostanza che la firma apposta dal ricevente sull'avviso di ricevimento non corrisponde alla propria ed è illeggibile. Sotto tale aspetto, va rilevato che l'attestazione che il postino appone sull'avviso di ricevimento della raccomandata fa piena prova dell'avvenuta consegna: egli, infatti, è un pubblico ufficiale e, come tale, le sue dichiarazioni sono assistite da una presunzione di verità che può essere messa in discussione solo con la querela di falso (art. 2700 c.c.; cfr, ex multis, Cass. sent. n.
16289/2015: “… ove l'atto sia stato consegnato all'indirizzo dichiarato e colui che lo ha ricevuto in consegna ha apposto la propria firma, ancorché illeggibile, o apparentemente di altra persona, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, quest'ultimo
Pag. 5 di 8 prova la consegna al destinatario dell'atto, sia esso un sollecito di pagamento, un atto giudiziario, una multa ecc.).
Quanto alla “contestazione del credito, inesistenza del finanziamento, inadempimento contrattuale”, parte opposta ha provato ex tabulas l'infondatezza di tali asserzioni, versando in atti la comunicazione del 27.06.2005 di avvenuta erogazione dell'importo richiesto di €. 5.500,00 sul c/c n. 10386 acceso presso Banca Carime s.p.a. di Foggia e intestato all'opponente odierno in riferimento alla pratica n. 422557/PP, la cambiale in pari data per €. 8.631,00 a firma emessa a garanzia Parte_1
dell'adempimento di quest'ultimo e comprensiva della somma richiesta di
€. 5.500,00, delle spese istruttorie per €. 200,00, dei servizi finanziati per €.
400,00, della protezione plusvalore per €. 366,00 e del costo del finanziamento per €. 2.165,00, la busta paga dell'opponente relativa al mese di maggio 2005, l'estratto conto da cui risultano le rate pagate, la decadenza dal beneficio del termine a causa del mancato pagamento delle rate successive a quella di dicembre 2008, gli interessi di mora, ecc.
Anche la contestazione in esame va, pertanto, disattesa.
Generiche e prive di fondamento giuridico appaiono, poi:
a) le accuse di genericità del ricorso per decreto ingiuntivo che, al contrario, contiene tutti i requisiti di legge per la sua validità; tant'è che il
Giudice della procedura monitoria ha emesso il decreto alla luce delle evidenze documentali chiare e definite già in quella fase;
b) la contestazione del quantum debeatur atteso che parte opponente non CP_ considera l'estratto conto depositato da che riassume dettagliatamente la posizione debitoria dell'opponente. Ad onor del vero, quest'ultimo non
Pag. 6 di 8 contesta specificamente nessuna delle poste ivi riportate e, conseguentemente, tale documento, unitamente alle sue risultanze, deve ritenersi vero e deve valutarsi ai sensi dell'art. 115 c.p.c;
c) “vizi del contratto, nullità, firme apposte su moduli bianchi e completati”: sotto tale aspetto pare superfluo evidenziare che tali asserzioni non ricevono supporto probatorio alcuno, oltre ad essere contraddittorie poiché l'opponente, in prima analisi, dichiara di non aver apposto alcuna firma (senza, peraltro, disconoscere formalmente quelle attribuitegli), salvo poi asserire di avere apposto firme su “… moduli bianchi e completati”: delle due l'una.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori minimi (per la facilità delle questioni affrontate) per le fasi di studio, introduttiva decisoria e con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di in persona del Pt_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e, per essa, nella qualità di mandataria, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
Pag. 7 di 8 tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 611/2024 emesso dal Tribunale di
Foggia nel procedimento n. 1496/2024 R.G.;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e, per essa, nella qualità di mandataria,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
che liquida in €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso forfetario spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 03 ottobre 2025
Il GIUDICE
NA NE
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. NA NE, all'udienza del
03.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3592 dell'anno 2024 R.G.
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso e nello studio degli avv. ti Mauro F. RZ (c.f.:
) e SS RZ (c.f.: C.F._2
) che lo rappresentano e difendono giusta procura C.F._3
in atti;
opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (p.i.: ) e, per essa, nella qualità di mandataria, P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata presso e nello studio degli avv. ti Corinna
IR (c.f.: e LO LA (c.f.: C.F._4
) che la rappresentano e difendono giusta procura in C.F._5
atti; opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
evocato in giudizio al fine di ottenere la Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 611/2024, emesso dal Tribunale di Foggia nel procedimento n. 1496/2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di €.17.807,30, oltre interessi come da domanda e spese e competenze della procedura monitoria. Ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi: a) prescrizione del titolo;
b) contestazione del credito, inesistenza del finanziamento, inadempimento contrattuale;
c) assoluta genericità del ricorso;
4) contestazione del quantum;
5) vizi del contratto, nullità, firme apposte su moduli bianchi e completati. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita in giudizio
[...]
e, per essa, nella qualità di mandataria, Controparte_1 [...]
contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_2
Pag. 2 di 8 chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la sua conferma, con vittoria di spese e competenze di lite.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., alla udienza odierna a seguito della quale viene decisa con sentenza contestuale.
II - Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale.
L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento
Pag. 3 di 8 monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole, vanno esaminate le deduzioni delle parti.
Per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, va rilevato che i crediti derivanti da contratti si prescrivono in dieci anni e detto termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, vi è prova in atti che il contratto di finanziamento è stato stipulato il 23.06.2005 e che le rate sono state regolarmente pagate sino al dicembre 2008 (vedi estratto conto allegato al ricorso per ingiunzione): detto ultimo termine rappresenta il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale decennale mentre il dies ad quem è fissato nel dicembre 2018.
Senonché parte opposta ha versato in atti un sollecito di pagamento, inviato a mezzo nota raccomandata con avviso di ricevimento, datato 11.07.2017
(precedentemente, quindi, alla maturazione della prescrizione decennale) e ricevuto il 07.08.2017 che ha interrotto la decorrenza del termine di prescrizione e ne ha determinato nuovamente il decorso ab initio.
CP_ Successivamente, , nella qualità di cessionaria del credito, con raccomandata del 01.11.2021, ha comunicato l'intervenuta cessione ed intimato nuovamente il pagamento di quanto dovuto in dipendenza del contratto per cui è causa.
La eccezione in esame appare, pertanto, priva di fondamento.
Pag. 4 di 8 Né sono meritevoli di accoglimento le contestazioni dell'opponente relative:
a) alla circostanza che il sollecito del 11.07.2017 è stato inviato al vecchio indirizzo di Foggia e non a quello di Sant'Agata di Puglia (dove il certificato storico del 24.06.2024 lo attesta residente dal 26.03.2003, immigrato da Foggia) poiché l'invio è stato efficacemente effettuato all'indirizzo declinato al momento della sottoscrizione del contratto e risultante da quest'ultimo e dal documento di identità esibito (del quale vi è copia in atti). Semmai, la circostanza in parola depone a sfavore dell'opponente atteso che egli risulta residente in [...]di Puglia già dal marzo 2003 e ciò significa che, all'atto della sottoscrizione del contratto
(giugno 2005), egli ha dichiarato falsamente la propria residenza né si è curato di aggiornare il proprio documento di identità che, a quella data, riportava ancora la vecchia residenza;
b) alla ulteriore circostanza che la firma apposta dal ricevente sull'avviso di ricevimento non corrisponde alla propria ed è illeggibile. Sotto tale aspetto, va rilevato che l'attestazione che il postino appone sull'avviso di ricevimento della raccomandata fa piena prova dell'avvenuta consegna: egli, infatti, è un pubblico ufficiale e, come tale, le sue dichiarazioni sono assistite da una presunzione di verità che può essere messa in discussione solo con la querela di falso (art. 2700 c.c.; cfr, ex multis, Cass. sent. n.
16289/2015: “… ove l'atto sia stato consegnato all'indirizzo dichiarato e colui che lo ha ricevuto in consegna ha apposto la propria firma, ancorché illeggibile, o apparentemente di altra persona, nello spazio dell'avviso relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, quest'ultimo
Pag. 5 di 8 prova la consegna al destinatario dell'atto, sia esso un sollecito di pagamento, un atto giudiziario, una multa ecc.).
Quanto alla “contestazione del credito, inesistenza del finanziamento, inadempimento contrattuale”, parte opposta ha provato ex tabulas l'infondatezza di tali asserzioni, versando in atti la comunicazione del 27.06.2005 di avvenuta erogazione dell'importo richiesto di €. 5.500,00 sul c/c n. 10386 acceso presso Banca Carime s.p.a. di Foggia e intestato all'opponente odierno in riferimento alla pratica n. 422557/PP, la cambiale in pari data per €. 8.631,00 a firma emessa a garanzia Parte_1
dell'adempimento di quest'ultimo e comprensiva della somma richiesta di
€. 5.500,00, delle spese istruttorie per €. 200,00, dei servizi finanziati per €.
400,00, della protezione plusvalore per €. 366,00 e del costo del finanziamento per €. 2.165,00, la busta paga dell'opponente relativa al mese di maggio 2005, l'estratto conto da cui risultano le rate pagate, la decadenza dal beneficio del termine a causa del mancato pagamento delle rate successive a quella di dicembre 2008, gli interessi di mora, ecc.
Anche la contestazione in esame va, pertanto, disattesa.
Generiche e prive di fondamento giuridico appaiono, poi:
a) le accuse di genericità del ricorso per decreto ingiuntivo che, al contrario, contiene tutti i requisiti di legge per la sua validità; tant'è che il
Giudice della procedura monitoria ha emesso il decreto alla luce delle evidenze documentali chiare e definite già in quella fase;
b) la contestazione del quantum debeatur atteso che parte opponente non CP_ considera l'estratto conto depositato da che riassume dettagliatamente la posizione debitoria dell'opponente. Ad onor del vero, quest'ultimo non
Pag. 6 di 8 contesta specificamente nessuna delle poste ivi riportate e, conseguentemente, tale documento, unitamente alle sue risultanze, deve ritenersi vero e deve valutarsi ai sensi dell'art. 115 c.p.c;
c) “vizi del contratto, nullità, firme apposte su moduli bianchi e completati”: sotto tale aspetto pare superfluo evidenziare che tali asserzioni non ricevono supporto probatorio alcuno, oltre ad essere contraddittorie poiché l'opponente, in prima analisi, dichiara di non aver apposto alcuna firma (senza, peraltro, disconoscere formalmente quelle attribuitegli), salvo poi asserire di avere apposto firme su “… moduli bianchi e completati”: delle due l'una.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori minimi (per la facilità delle questioni affrontate) per le fasi di studio, introduttiva decisoria e con esclusione della fase istruttoria di fatto non espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di in persona del Pt_1 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e, per essa, nella qualità di mandataria, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
Pag. 7 di 8 tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione di e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 611/2024 emesso dal Tribunale di
Foggia nel procedimento n. 1496/2024 R.G.;
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e, per essa, nella qualità di mandataria,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
che liquida in €. 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso forfetario spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Foggia, lì 03 ottobre 2025
Il GIUDICE
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