Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di durata delle misure cautelari personali interdittive, la disposizione speciale contenuta nell'art. 308, comma secondo bis, cod. proc. pen., secondo cui le stesse perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione, si applica ai soli delitti contro la P.A. ivi indicati, e non anche alle corrispondenti fattispecie tentate, in quanto il comma secondo bis non contiene alcun riferimento a queste ultime, e, quindi, per le stesse opera la regola generale prevista dal comma secondo del medesimo articolo, che fissa il più breve termine di due mesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 11748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11748 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/12/2013
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1945
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 46090/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero e, nell'interesse dell'indagato, dai difensori di fiducia nel procedimento a carico di:
IC IL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'appello cautelare, del 03/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Dott. Luigi Riello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la ordinanza n. 646/13 del 03/09/2013 con la quale il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce (del 06/08/2013), ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, in corso di applicazione nei confronti di IC IL, con la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di attività o funzioni presso qualunque Pubblica Amministrazione, per la durata di sei mesi. Contro l'ordinanza è stato proposto ricorso sia dal Pubblico Ministero, con domanda di annullamento dell'ordinanza medesima, sia dai Difensori dell'indagato, che con un primo atto hanno sollecitato l'annullamento senza rinvio del provvedimento, nella parte in cui applica la misura cautelare interdittiva sopra richiamata, e con un secondo atto hanno eccepito in ordine alla durata della misura stessa, che non potrebbe essere superiore ai due mesi.
2. Dal provvedimento impugnato si desume che ad IC IL è stata applicata inizialmente la misura degli arresti domiciliari con l'accusa d'aver commesso un delitto continuato e tentato di concussione. I fatti sarebbero stati commessi nel ruolo dapprima di direttore amministrativo e poi di direttore generale dell'Università del Salento, ed avrebbero riguardato due dipendenti della stessa Università, tali De AS e TT, attivisti sindacali e componenti di organi di gestione dell'ente (rispettivamente, Consiglio di amministrazione e Senato accademico). IC avrebbe esercitato indebite pressioni sui funzionari affinché desistessero dall'azione esercitata, nei rispettivi ruoli sindacali e istituzionali, per contrastare le sue scelte gestionali. Ciò evocando possibili vantaggi per gli interessati in termini di carriera e mansioni, e nel contempo minacciando l'adozione di provvedimenti sfavorevoli, anche nell'ambito di iniziative disciplinari, qualora l'azione indicata (attuata mediante ricorsi, impugnative, comunicati sindacali) non fosse venuta meno. Una condotta, protratta fino al settembre 2012, non sfociata nella effettiva adozione della linea richiesta da IC, o nella relativa promessa, a causa della resistenza opposta dagli interessati, che anzi avevano poi denunciato l'odierno ricorrente.
2.1. In particolare il provvedimento impugnato, nella parte in cui ricostruisce il quadro indiziario sotteso alle contestazioni, informa della denuncia sporta il 5/10/2012 da TT TI e del relativo contenuto: poiché a parere del sindacalista e di altri dipendenti dell'Università il direttore amministrava il personale con criteri censurabili, era in corso una azione di contrasto esercitata a più livelli, cui IC avrebbe reagito con comportamenti intimidatori, minacciando il denunciante, e promuovendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare, con l'avvertimento che si sarebbe risolto favorevolmente in caso di ammorbidimento dell'azione sindacale;
TT aveva anche registrato alcuni dei colloqui con l'odierno ricorrente, producendo copia delle stesse registrazioni agli inquirenti.
Sempre in data 5/10/2012 anche De AS aveva sporto una denuncia dai contenuti analoghi, segnalando comportamenti ostili ed arbitrari del IC nei suoi confronti, ai quali si sarebbero accompagnate promesse in ordine ad un trattamento favorevole (e cantra legem) per il caso di un atteggiamento più conciliante dell'interessato; anche De AS aveva registrato alcuni dei colloqui con l'indagato.
Tra gli elementi acquisiti dopo le denunce, il Tribunale menziona l'ammissione resa dal IC, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, circa l'effettiva riferibilità alla sua persona delle registrazioni acquisite.
2.2. Confermata dal competente Tribunale del riesame l'ordinanza applicativa della misura originaria, che risale al 14/06/2013, è intervenuta successivamente, da parte della difesa, una richiesta di revoca o sostituzione della misura medesima, definita nel senso del rigetto con ordinanza del 6/08/2013. Nel provvedimento si svaluta l'attendibilità delle dichiarazioni difensive (contrastate dalle registrazioni in atti), si rileva la conseguente tenuta del quadro indiziario già valutato in sede di riesame, si nega che il tempo di sperimentazione della misura detentiva (comunque breve) possa assumere rilievo, ed analogo giudizio si formula quanto alle mutate funzioni amministrative assegnate dal IC. Il quale ultimo, per quel che risulta, aveva rassegnato le dimissioni quale direttore dell'Università del Salento, rientrando nell'Università di provenienza (Bari) e qui subendo una sospensione dal servizio, oltreché una progressiva dequalificazione della mansioni, fino ad un incarico di studio sostanzialmente privo di ogni potere direttivo e decisionale. L'ordinanza de qua è stata appellata dall'indagato, dando luogo al provvedimento di parziale riforma che costituisce l'oggetto degli odierni ricorsi.
3. Dopo aver ribadito l'adeguatezza del quadro indiziario, il Tribunale conferma, in primo luogo, la qualificazione dei fatti come tentativo di concussione, e non piuttosto, assecondando alcune delle doglianze difensive, come reato di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Nel caso di specie, infatti, sarebbero riscontrabili una posizione di preminenza dell'autore del fatto sul destinatario delle sue esortazioni, ed un effettivo stato di soggezione dei lavoratori alle sue dipendenze. Vi sarebbe inoltre adeguata dimostrazione di un tentativo di effettiva costrizione in danno delle vittime, anche per induzione (ma non nel senso di una mera forma di pressione psicologica a tenere comportamenti vantaggiosi anche per gli interessati).
Per quanto più interessa in questa sede, il Tribunale ritiene invece censurabile la valutazione di perdurante necessità della misura degli arresti domiciliari, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Non nega la permanenza dell'esigenza cautelare di prevenire nuovi reati, documentata dalla strutturale propensione del IC ad utilizzare la funzione pubblica per atteggiamenti prevaricatori. E precisa di non preoccuparsi d'un rischio di inquinamento della prova, a proposito del quale allo stato non sarebbero emersi "rilievi".
Di conseguenza, ed in sostanza, si legittimerebbe (solo) una restrizione utile ad impedire l'esercizio di funzioni pubbliche da parte dell'indagato. Ciò per via della tipologia di mansioni cui IC sarebbe adibito in caso di ripresa del lavoro, oltre che del tempo già trascorso di restrizione della libertà, non lungo ma neppure trascurabile.
Come anticipato, la durata della misura interdittiva è stata fissata in sei mesi.
4. Con un primo motivo di ricorso il pubblico ministero deduce - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), - violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 1, e art. 310 c.p.p.. Il Tribunale avrebbe esplicitamente scelto di non apprezzare il rischio di inquinamento della prova, sebbene spetti sempre, al giudice della cautela, una valutazione complessiva della questione cautelare. Non sarebbe esatto, del resto, che il problema dell'inquinamento probatorio non sia mai stato posto, visto che la relativa esigenza cautelare era stata ritenuta con espressa motivazione dallo stesso Tribunale in funzione di giudice del riesame. Per altro verso, la questione era stata specificamente devoluta al giudice dell'appello, proprio coi motivi a sostegno dell'impugnazione difensiva, che aveva dedotto la cessazione del rischio di inquinamento della prova: il Tribunale non avrebbe potuto escludere tale rischio dalla propria valutazione senza dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive. A tale ultimo proposito viene dedotto anche un vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione: il provvedimento impugnato non potrebbe al tempo stesso indicare la questione della genuinità della prova tra i motivi d'appello e affermare che sulla questione non si sarebbero registrati "rilievi";
in ogni caso, una qualunque specie di armonia tra i due assunti avrebbe dovuto essere oggetto di una illustrazione che, invece, sarebbe assolutamente carente.
5. Con il primo loro ricorso i difensori di fiducia del IC deducono violazione di legge processuale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 275 c.p.p., comma 1. Il Tribunale avrebbe dovuto escludere il rischio di reiterazione dei reati in base alla decisiva modifica delle mansioni affidate all'indagato, e d'altra parte, con il già citato riferimento all'assenza di "rilievi" concernenti il rischio di inquinamento della prova, avrebbe escluso il rischio medesimo (come già avrebbero fatto tutti i precedenti giudici tranne che il Tribunale del riesame). Non vi sarebbe dunque razionale giustificazione - e comunque adeguata motivazione - per l'applicazione della misura interdittiva.
6. Con un secondo ricorso i Difensori deducono violazione della legge processuale e vizio di motivazione in rapporto all'art. 308 c.p.p., comma 2, posto che tale ultima norma prevede per le misure interdittive una durata massima di due mesi, ed invece il Tribunale ha disposto la sospensione dall'esercizio delle funzioni per un semestre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono parzialmente fondati i ricorsi di entrambe le parti processuali, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di competenza per un nuovo esame dell'appello cautelare proposto dalla difesa dell'odierno ricorrente.
2. Il Tribunale infatti, svolte sommarie considerazioni sulle residue esigenze cautelari e sulla meno afflittiva tra le misure idonee a garantire dette esigenze, ha applicato nei confronti del IC la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. La durata della misura, senza alcuna motivazione o citazione normativa, è stata fissata in sei mesi, ed è presumibile che anche tale durata sia stata considerata, dal Tribunale, nel formulare il proprio giudizio di "idoneità" e di "proporzionalità" del trattamento per la tutela delle residue necessità cautelari. La Difesa, come sopra si è visto (p. 6 del Ritenuto in fatto), ha eccepito violazione di legge, poiché l'art. 308 c.p.p., comma 2, salva l'eventualità di proroghe, fisserebbe in due mesi la durata massima di tutte le misure interdittive.
Ora - fermo restando il difetto assoluto di motivazione sul punto - è probabile che il Giudice dell'appello cautelare abbia inteso fare applicazione dell'art. 308 c.p.p., comma 2 bis, già vigente all'epoca del provvedimento impugnato, in quanto introdotto nel corpo della norma citata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 78. La novella prevede che, per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione (compreso quello di concussione), la durata della misura interdittiva possa raggiungere il limite di sei mesi (salva la possibilità di proroga, che qui non interessa).
Se anche così fosse, però, sussisterebbe la violazione di legge denunciata dalla parte privata (sebbene mediante un percorso argomentativo erroneo od incompleto), posto che la nuova norma "speciale", che elenca le disposizioni incriminatrici per le quali è applicabile, non contiene alcun cenno all'eventuale rilevanza delle forme tentate di manifestazione del reato. Deve dedursene, per il noto principio di tassatività delle norme che consentono provvedimenti limitativi della libertà personale, che nel caso di mero tentativo del delitto di concussione (cioè nel caso che ricorre nella specie) la nuova disposizione non possa essere applicata, e valga dunque la regola generale indicata nel comma immediatamente precedente dell'art. 308 c.p.p.. Già per questa parte, dunque, il provvedimento deve essere annullato. Subito va aggiunto, per altro, che la drastica riduzione nella durata della sospensione dall'ufficio implica la necessità di una complessiva rivalutazione del tema cautelare sottoposto al Tribunale. Rivalutazione imposta, nel contempo, dai denunciati vizi motivazionali, che le parti hanno segnalato ciascuna nel proprio interesse, ponendo in luce la complessiva inadeguatezza della documentazione che il Giudice procedente ha inteso dare del proprio ragionamento.
3. Bene emerge dal ricorso del Pubblico ministero, anzitutto, che la presa di posizione del Tribunale circa la sussistenza di rischi per il regolare svolgimento del processo di acquisizione del materiale probatorio è davvero sibillina. Si è stabilito espressamente che l'attenzione dovesse concentrarsi sul rischio di reiterazione dei comportamenti criminosi, "non essendo emersi allo stato rilievi in ordine alla possibilità di inquinamento probatorio". Non è chiaro se il Tribunale abbia inteso compiere una scelta "processuale" od abbia semplicemente inteso escludere l'attuale ricorrenza della pertinente necessità cautelare.
Nel primo caso il rilievo potrebbe forse essere collegato all'assenza di riferimenti alle necessità della prova nell'ordinanza de libertate posta ad oggetto dell'impugnazione. Per questa eventualità si osserva, nel ricorso della parte pubblica, che le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) erano state poste a fondamento dei provvedimenti applicativi dell'originaria misura coercitiva (compreso quello confermativo in sede di riesame), non erano state certo escluse nell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione (essenzialmente motivata sull'assenza di elementi modificativi nel quadro dei fattori rilevanti), erano state apertamente contestate con l'atto d'appello definito con l'ordinanza qui impugnata. Almeno l'ultima tra le osservazioni citate risulta decisiva, posto che la cognizione del giudice di appello nel procedimento de libertate è certo limitata ai punti della decisione impugnata cui si riferiscono i motivi di gravame (ed a quelli strettamente connessi o dipendenti), ma non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto (Sez. Un., Sentenza n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, rv. 208313). Nella seconda delle possibili letture, l'inciso sopra trascritto potrebbe alludere all'assenza di concrete manifestazioni delle paventate iniziative di IC in punto di inquinamento del procedimento probatorio, deducendone appunto la sopravvenuta carenza delle relative esigenze di prevenzione. In questo senso, comprensibilmente, si è orientata la lettura difensiva dell'espressione, ma si tratterebbe, a questo punto, d'un giudizio sostanzialmente privo di motivazione.
In ogni caso, la motivazione non assolve al suo compito essenziale di chiarire l'oggetto della valutazione giudiziale, ancor prima delle sue giustificazioni, ed in tal senso dovrà essere emendata, sussistendone le ulteriori condizioni, nel giudizio di rinvio.
4. Discorso in parte analogo va fatto a proposito della ritenuta idoneità, in chiave special-preventiva, di una misura di interdizione le cui caratteristiche oltretutto, e per quanto sopra si è detto, il Tribunale ha considerato erroneamente sotto un profilo non indifferente sul piano della necessità e dell'adeguatezza, cioè quello della durata.
Da un lato infatti, nel provvedimento impugnato, viene posta in evidenza la progressiva dequalificazione delle mansioni affidate al IC, alla fine risolte in un incarico di studio privo di quei margini di "potere" del quale, in ipotesi, l'indagato sarebbe propenso ad abusare. Dequalificazione che, a differenza del concomitante provvedimento amministrativo di sospensione dall'impiego, legato alla cautela processuale e revocabile, sembra avere assunto carattere di stabilità. Per altro verso è ritenuta la necessaria protrazione del trattamento cautelare, con un mero e non perspicuo riferimento ad ulteriori pendenze, senza concreta valutazione del rapporto tra nuove mansioni e rischio di reiterazione di reati della stessa indole di quelli in contestazione. Un rischio evidentemente ritenuto intenso, o almeno durevole, al punto da indurre la fissazione nel massimo della durata del provvedimento interdittivo, così che resta dubbia la coerenza dello stesso provvedimento, rispetto alla logica della decisione, qualora la decisione fosse stata assunta in corretta applicazione della legge sulla durata massima della sospensione.
5. Per le ragioni indicate entrambi i ricorsi devono essere accolti, con rinvio degli atti al Tribunale per un nuovo esame dell'appello cautelare, che dovrà estendersi (ferme le ovvie necessità di attualizzazione) a tutti i fattori rilevanti per la relativa decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014