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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 10342/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
NO BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10342/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...]
e
, Parte_2
nata il 24 giugno 1972 a Roma entrambi con il patrocinio dell'avv. Erica Di Giulio
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 Parte_2
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 31 gennaio 2010 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale è nata in data [...] la figlia . Per_1
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alle condizioni della loro separazione:
2 3 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Deve Pt_2 Pt_1
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia, ancora minorenne.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 16 Parte_1
luglio 1970 a Rieti e , nata il [...] a [...], i quali Parte_2 hanno celebrato matrimonio in Roma in data 31 gennaio 2010; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00009, Parte 2, Serie A03, Anno 2010;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
4 - dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
NO BR
Il Presidente
TA EN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
NO BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10342/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...]
e
, Parte_2
nata il 24 giugno 1972 a Roma entrambi con il patrocinio dell'avv. Erica Di Giulio
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 Parte_2
pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in data 31 gennaio 2010 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale è nata in data [...] la figlia . Per_1
Le parti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni in ordine alle condizioni della loro separazione:
2 3 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Deve Pt_2 Pt_1
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia, ancora minorenne.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 16 Parte_1
luglio 1970 a Rieti e , nata il [...] a [...], i quali Parte_2 hanno celebrato matrimonio in Roma in data 31 gennaio 2010; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00009, Parte 2, Serie A03, Anno 2010;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
4 - dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 luglio 2025
Il Giudice estensore
NO BR
Il Presidente
TA EN
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