Art. 1.
Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici.
Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.
Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, sono applicabili ai cittadini italiani i quali, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici.
Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.