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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7122 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39105/2021
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39105/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APOLLONI DAVID Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CONCA D'ORO, 285 00141 ROMA presso il difensore avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE ATTORE
contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE − Accertare e dichiarare la responsabilità di in relazione ai fatti di causa, per i motivi tutti esposti in narrativa e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore di Parte_1 che si quantificano nella somma pari ad € 20.250,00 (ventimila duecentocinquanta/00) o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi come stabiliti dall'art. 1284, comma 4 c.c. in misura pari agli interessi applicati per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. come calcolato dalla C. Cass. 19499/2008; Il tutto purché contenuto entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento. Con vittoria di spese legali, IVA e CAP come per legge. Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti in tutti gli scritti difensivi e non ammessi. Chiede che la causa sia tenuta in decisione. Rifiuta il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio rimasta contumace. Ha allegato che due suoi Parte_1 Controparte_1 clienti erano stati vittima di phishing. Infatti “Gli autori del fatto, una volta ottenuto il numero di cellulare del malcapitato, si recavano presso un Centro vendita autorizzato da chiedendo CP_1 l'attivazione di una nuova SIM associata al numero telefonico del cliente. La vecchia SIM, come noto, a seguito della sostituzione cessava di funzionare e il cliente perdeva ogni possibilità di utilizzare la propria utenza, anche al fine di ricevere la OTP necessaria per le disposizioni di pagamento. Dal canto suo, la convenuta avrebbe dovuto, prima di provvedere alla sostituzione della SIM, accertarsi dell'identità del soggetto richiedente domandando copia del documento di identità, acquisendone i dati”. Parte convenuta è rimasta contumace. Controparte_1 La domanda è infondata. Si osserva infatti quanto segue. Si allega infatti che “appare evidente la responsabilità della società di pagina 1 di 2 telecomunicazioni, in relazione agli eventi descritti, posto che l'attivazione della nuova SIM associata all'utenza telefonica del cliente di cui è causa, veniva eseguita senza le verifiche imposte dalla legge da parte dell'operatore telefonico”. Tuttavia la pretesa di parte attrice è sfornita non solo di prova, ma prima ancora di allegazione di circostanze idonee che lascino emergere la responsabilità della convenuta. Infatti 1) non è neppure individuato il fatto storico che avrebbe integrato la condotta di (presso quale centro Sim e in CP_1 quale data); non sono del pari allegate circostanze o allegate prove su come sia pervenuta a CP_1 emettere e a rilasciare le nuove sim. Premesso che non è parte di un rapporto contrattuale con l'odierna attrice, si deve ritenere che CP_1 quand'anche la stessa risponda in forza di una responsabilità di tipo oggettivo, occorre non di meno dare sufficiente descrizione (e prova: tanto più nel caso di specie, stante la contumacia di parte convenuta, sufficiente a precludere l'operatività del principio di non contestazione) del fatto concreto. Anche una fattispecie astratta di responsabilità oggettiva richiede il giudizio dell'interprete per valutare se il fatto concreto vi ricada o meno. Ma nel caso di specie, quest'ultimo è rimasto del tutto generico, limitando a essere una trasposizione fattuale di una presunta, allegata responsabilità. Anche i capitoli di prova dedotti sono inconferente, non essendo relativi al come dell'operato di CP_1
Per questi motivi
respinge la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Milano, 25 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39105/2021 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. APOLLONI DAVID Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CONCA D'ORO, 285 00141 ROMA presso il difensore avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE ATTORE
contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE − Accertare e dichiarare la responsabilità di in relazione ai fatti di causa, per i motivi tutti esposti in narrativa e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore di Parte_1 che si quantificano nella somma pari ad € 20.250,00 (ventimila duecentocinquanta/00) o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi come stabiliti dall'art. 1284, comma 4 c.c. in misura pari agli interessi applicati per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. come calcolato dalla C. Cass. 19499/2008; Il tutto purché contenuto entro i limiti di valore dello scaglione di riferimento. Con vittoria di spese legali, IVA e CAP come per legge. Insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori chiesti in tutti gli scritti difensivi e non ammessi. Chiede che la causa sia tenuta in decisione. Rifiuta il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio rimasta contumace. Ha allegato che due suoi Parte_1 Controparte_1 clienti erano stati vittima di phishing. Infatti “Gli autori del fatto, una volta ottenuto il numero di cellulare del malcapitato, si recavano presso un Centro vendita autorizzato da chiedendo CP_1 l'attivazione di una nuova SIM associata al numero telefonico del cliente. La vecchia SIM, come noto, a seguito della sostituzione cessava di funzionare e il cliente perdeva ogni possibilità di utilizzare la propria utenza, anche al fine di ricevere la OTP necessaria per le disposizioni di pagamento. Dal canto suo, la convenuta avrebbe dovuto, prima di provvedere alla sostituzione della SIM, accertarsi dell'identità del soggetto richiedente domandando copia del documento di identità, acquisendone i dati”. Parte convenuta è rimasta contumace. Controparte_1 La domanda è infondata. Si osserva infatti quanto segue. Si allega infatti che “appare evidente la responsabilità della società di pagina 1 di 2 telecomunicazioni, in relazione agli eventi descritti, posto che l'attivazione della nuova SIM associata all'utenza telefonica del cliente di cui è causa, veniva eseguita senza le verifiche imposte dalla legge da parte dell'operatore telefonico”. Tuttavia la pretesa di parte attrice è sfornita non solo di prova, ma prima ancora di allegazione di circostanze idonee che lascino emergere la responsabilità della convenuta. Infatti 1) non è neppure individuato il fatto storico che avrebbe integrato la condotta di (presso quale centro Sim e in CP_1 quale data); non sono del pari allegate circostanze o allegate prove su come sia pervenuta a CP_1 emettere e a rilasciare le nuove sim. Premesso che non è parte di un rapporto contrattuale con l'odierna attrice, si deve ritenere che CP_1 quand'anche la stessa risponda in forza di una responsabilità di tipo oggettivo, occorre non di meno dare sufficiente descrizione (e prova: tanto più nel caso di specie, stante la contumacia di parte convenuta, sufficiente a precludere l'operatività del principio di non contestazione) del fatto concreto. Anche una fattispecie astratta di responsabilità oggettiva richiede il giudizio dell'interprete per valutare se il fatto concreto vi ricada o meno. Ma nel caso di specie, quest'ultimo è rimasto del tutto generico, limitando a essere una trasposizione fattuale di una presunta, allegata responsabilità. Anche i capitoli di prova dedotti sono inconferente, non essendo relativi al come dell'operato di CP_1
Per questi motivi
respinge la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Milano, 25 settembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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