TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3212 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3212 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., in persona del sig. (C.F. ), nella qualità di Parte_2 C.F._1
Responsabile Atti Introduttivi del a ciò autorizzato per procura speciale Controparte_1 autenticata per atto Notaio Rep 180134 del 22/06/2023, Racc. 12348, Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Consiglia Fortunato (CF
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Luigi C.F._2
Cacciatore n. 3,
Appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso, nel primo grado di Controparte_2 C.F._3 giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Nadia Denza ed Angela Carrozza
Appellato – contumace
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 197/2024 (relativa al procedimento n. 1245/2021
R.G.) pubblicata in data 22/03/2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 14.04.2021, l'attore impugnava innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide l'estratto di ruolo n. 0000162/2013 relativo alla cartella di pagamento n. 10020130018851333 000, per l'importo di euro 1.446,29, asseritamente notificata in data 13.01.2014 ed avente ad oggetto il pagamento della Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, in favore del relativo all'annualità 2012. Controparte_3
Deduceva, nell'atto introduttivo, di aver appreso solo dalla visione dal predetto estratto di ruolo dell'esistenza della menzionata cartella di pagamento (nonostante risultasse asseritamente notificata in data 13.01.2014). Sosteneva, in diritto, la sussistenza del proprio interesse ad agire in opposizione ex art. 615 c.p.c., per contestare la pretesa tributaria formata dal ruolo e dalla cartella, derivante – tra l'altro - anche dal mancato riscontro ad istanza di annullamento in autotutela, nonché l'impugnabilità, in via autonoma, dell'estratto di ruolo senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione
Insisteva in ordine alla estinzione del credito per l' intervenuto decorso del termine di prescrizione, oramai compiutasi in proprio favore, ed all'inefficacia del ruolo a valere come titolo esecutivo per omessa notifica delle cartelle esattoriali.
Si costituiva in giudizio l' richiedendo, in via preliminare, la Parte_1 riunione ad altri giudizi proposti sempre dall'opponente avverso singoli estratti di ruoli rilasciati lo stesso giorno dal concessionario e che fosse, poi, dichiarato: il difetto di giurisdizione dell'adito
Giudice di Pace in favore del Giudice Tributario, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell' opposizione ad estratto di ruolo, con conseguente carenza dell'interesse ad agire dell'istante ex art. 100 c.p.c. - non essendo stata impugnata la cartella entro i termini di legge previsti dalla data della regolare notifica - e la tardività e decadenza dall'azione e la sua inammissibilità per essere diretta avverso titolo divenuto, oramai, incontrovertibile per effetto della mancata opposizione di cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini, con deposito di relativa documentazione attestante la notifica della cartella e di diversi atti interruttivi ad essa successivi, rilevando, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non rilevata nei termini di legge e, pertanto, anche tardiva.
Con sentenza n. 197/2024, il Giudice di Pace di Roccadaspide, ritenuta sussistente la propria giurisdizione ed ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo, si pronunciava per l'accoglimento della domanda, dichiarando - previa valutazione della inesistenza di valida notifica (ritenendo gli atti versati come inerenti ad altra pretesa) - la intervenuta prescrizione del credito, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente. 1.2 Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
In particolare, nell'atto di appello, deduceva: la nullità della sentenza per erronea pronuncia e/o motivazione sulla inammissibilità della opposizione ad estratto di ruolo e per omessa pronuncia sulla richiesta di riunione;
la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccepito difetto di giurisdizione dell'adito G.O. in favore del giudice tributario;
errata pronuncia in ordine alle prove esibite dal concessionario, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e conseguente erronea declaratoria di prescrizione, non essendo in realtà mai maturata alcuna prescrizione sia in virtù della documentazione depositata che per effetto della sospensione del termine di prescrizione operata dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19; erronea ed ingiusta statuizione di condanna dell'opposto alle spese del giudizio. L'appellato - nonostante regolarmente citato con notifica eseguita in data 29.04.2024 a mezzo pec presso il difensore in primo grado - non provvedeva alla propria costituzione in giudizio, restando contumace. 2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto.
Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide è stata depositata in data 22.03.2024 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU
18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 29.04.2024, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
2. Accertata la tempestività questo Tribunale, in funzione di giudice di appello, ritiene di dover scandagliare, in via preliminare ad ogni altra, la questione di giurisdizione posta in relazione al credito richiamato nell'estratto di ruolo e cartella di pagamento opposta in primo grado, giacché dichiarato afferente a credito di natura tributaria.
Più in dettaglio, l'attore in primo grado si opponeva all'estratto di ruolo n. 0000162/2013 relativo alla cartella di pagamento n. 10020130018851333000, per l'importo di € 1.446,29, asseritamente notificata in data 13.01.2014 ed avente ad oggetto il pagamento della Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale in favore del relativo all'annualità 2012, eccependone la Controparte_3 prescrizione.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice competente a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del
2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
"potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche
Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n.
28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n.
1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr.
Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio
2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023,
n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. ”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione. In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato nell'estratto di ruolo e nella cartella di pagamento ivi indicata - in ragione della prescrizione maturata (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' - e, la CP_4 controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta, nel caso di specie, avviata alcuna esecuzione esattoriale.
La natura tributaria del credito risulta, tra l'altro, in modo certo dall'esame della documentazione depositata in primo grado (cartella di pagamento) e che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a declinare la propria giurisdizione.
In conseguenza di quanto esposto, spetta, pertanto, a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del
1992.
A tanto consegue, l'accoglimento del gravame proposto da , Parte_3 demandandosi al giudice munito di giurisdizione l'esame delle ulteriori questioni proposte. 3. Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in revisione Parte_1 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 197/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 10.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa
Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3212 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., in persona del sig. (C.F. ), nella qualità di Parte_2 C.F._1
Responsabile Atti Introduttivi del a ciò autorizzato per procura speciale Controparte_1 autenticata per atto Notaio Rep 180134 del 22/06/2023, Racc. 12348, Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Consiglia Fortunato (CF
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Luigi C.F._2
Cacciatore n. 3,
Appellante
E
(C.F. , rappresentato e difeso, nel primo grado di Controparte_2 C.F._3 giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Nadia Denza ed Angela Carrozza
Appellato – contumace
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 197/2024 (relativa al procedimento n. 1245/2021
R.G.) pubblicata in data 22/03/2024 e non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con opposizione, ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., notificata in data 14.04.2021, l'attore impugnava innanzi al Giudice di Pace di Roccadaspide l'estratto di ruolo n. 0000162/2013 relativo alla cartella di pagamento n. 10020130018851333 000, per l'importo di euro 1.446,29, asseritamente notificata in data 13.01.2014 ed avente ad oggetto il pagamento della Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, in favore del relativo all'annualità 2012. Controparte_3
Deduceva, nell'atto introduttivo, di aver appreso solo dalla visione dal predetto estratto di ruolo dell'esistenza della menzionata cartella di pagamento (nonostante risultasse asseritamente notificata in data 13.01.2014). Sosteneva, in diritto, la sussistenza del proprio interesse ad agire in opposizione ex art. 615 c.p.c., per contestare la pretesa tributaria formata dal ruolo e dalla cartella, derivante – tra l'altro - anche dal mancato riscontro ad istanza di annullamento in autotutela, nonché l'impugnabilità, in via autonoma, dell'estratto di ruolo senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione
Insisteva in ordine alla estinzione del credito per l' intervenuto decorso del termine di prescrizione, oramai compiutasi in proprio favore, ed all'inefficacia del ruolo a valere come titolo esecutivo per omessa notifica delle cartelle esattoriali.
Si costituiva in giudizio l' richiedendo, in via preliminare, la Parte_1 riunione ad altri giudizi proposti sempre dall'opponente avverso singoli estratti di ruoli rilasciati lo stesso giorno dal concessionario e che fosse, poi, dichiarato: il difetto di giurisdizione dell'adito
Giudice di Pace in favore del Giudice Tributario, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell' opposizione ad estratto di ruolo, con conseguente carenza dell'interesse ad agire dell'istante ex art. 100 c.p.c. - non essendo stata impugnata la cartella entro i termini di legge previsti dalla data della regolare notifica - e la tardività e decadenza dall'azione e la sua inammissibilità per essere diretta avverso titolo divenuto, oramai, incontrovertibile per effetto della mancata opposizione di cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini, con deposito di relativa documentazione attestante la notifica della cartella e di diversi atti interruttivi ad essa successivi, rilevando, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, non rilevata nei termini di legge e, pertanto, anche tardiva.
Con sentenza n. 197/2024, il Giudice di Pace di Roccadaspide, ritenuta sussistente la propria giurisdizione ed ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo, si pronunciava per l'accoglimento della domanda, dichiarando - previa valutazione della inesistenza di valida notifica (ritenendo gli atti versati come inerenti ad altra pretesa) - la intervenuta prescrizione del credito, con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente. 1.2 Con atto di appello l' proponeva gravame per la riforma Parte_1 integrale della sentenza impugnata, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
In particolare, nell'atto di appello, deduceva: la nullità della sentenza per erronea pronuncia e/o motivazione sulla inammissibilità della opposizione ad estratto di ruolo e per omessa pronuncia sulla richiesta di riunione;
la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccepito difetto di giurisdizione dell'adito G.O. in favore del giudice tributario;
errata pronuncia in ordine alle prove esibite dal concessionario, in violazione dell'art. 115 c.p.c. e conseguente erronea declaratoria di prescrizione, non essendo in realtà mai maturata alcuna prescrizione sia in virtù della documentazione depositata che per effetto della sospensione del termine di prescrizione operata dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19; erronea ed ingiusta statuizione di condanna dell'opposto alle spese del giudizio. L'appellato - nonostante regolarmente citato con notifica eseguita in data 29.04.2024 a mezzo pec presso il difensore in primo grado - non provvedeva alla propria costituzione in giudizio, restando contumace. 2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata ed eventualmente riformata, occorrendo, quindi, verificare la tempestività dell'appello proposto.
Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide è stata depositata in data 22.03.2024 e non notificata. In assenza di notifica rileva – ai fini dell'ammissibilità dell'appello - il rispetto del termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU
18569/2016). Nel caso di specie, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, in data 29.04.2024, nel rispetto, quindi, del termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, con conseguente tempestività dell'appello proposto.
2. Accertata la tempestività questo Tribunale, in funzione di giudice di appello, ritiene di dover scandagliare, in via preliminare ad ogni altra, la questione di giurisdizione posta in relazione al credito richiamato nell'estratto di ruolo e cartella di pagamento opposta in primo grado, giacché dichiarato afferente a credito di natura tributaria.
Più in dettaglio, l'attore in primo grado si opponeva all'estratto di ruolo n. 0000162/2013 relativo alla cartella di pagamento n. 10020130018851333000, per l'importo di € 1.446,29, asseritamente notificata in data 13.01.2014 ed avente ad oggetto il pagamento della Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale in favore del relativo all'annualità 2012, eccependone la Controparte_3 prescrizione.
Orbene, la giurisprudenza ha rilevato che, qualora venga eccepita in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, il giudice adito deve interrogarsi e decidere previamente sulla giurisdizione della domanda inquadrabile quale principale, per poi eventualmente decidere su quella subordinata qualora non assorbita dalla prima decisione (cfr. Cass. Sez Unite, ordinanza n.7822/2020). Al fine di compiere siffatto accertamento, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che la pretesa portata dalla cartella di pagamento opposta in primo grado concerna credito di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice competente a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata, come nel caso di specie, o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del
2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema
"potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo,
e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche
Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n.
28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n.
1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr.
Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio
2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023,
n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024).
In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del
2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018).
Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Infatti, se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. ”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre
2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione. In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore abbia adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito riportato nell'estratto di ruolo e nella cartella di pagamento ivi indicata - in ragione della prescrizione maturata (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' - e, la CP_4 controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta, nel caso di specie, avviata alcuna esecuzione esattoriale.
La natura tributaria del credito risulta, tra l'altro, in modo certo dall'esame della documentazione depositata in primo grado (cartella di pagamento) e che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a declinare la propria giurisdizione.
In conseguenza di quanto esposto, spetta, pertanto, a questo giudicante, investito della questione scrutinata in funzione di giudice di appello, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del
1992.
A tanto consegue, l'accoglimento del gravame proposto da , Parte_3 demandandosi al giudice munito di giurisdizione l'esame delle ulteriori questioni proposte. 3. Non resta che regolare le spese di lite. Al riguardo occorre premettere che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che, ai sensi dell'articolo
336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle medesime. Nella specie, alla luce della natura processuale della decisione nonché degli orientamenti ermeneutici richiamati si stima equo disporre, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese giudiziali di ambo i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in revisione Parte_1 della sentenza resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide n. 197/2024, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 10.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)