Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1185
CASS
Sentenza 27 gennaio 2003

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È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, in causa di valore inferiore a lire due milioni, con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese - cioè la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace -, ma la quantificazione delle spese stesse. In particolare, sono norme di carattere sostanziale, che il giudice di pace non è tenuto ad osservare allorché pronunzia in controversie di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni - contenute in leggi o in altre fonti del diritto (come le deliberazioni del Consiglio nazionale forense che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali) - relative al "quantum" delle spese che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (ed a carico di quella soccombente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1185
Data del deposito : 27 gennaio 2003

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