Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace, in causa di valore inferiore a lire due milioni, con il quale si denunzi non la debenza o meno delle spese - cioè la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace -, ma la quantificazione delle spese stesse. In particolare, sono norme di carattere sostanziale, che il giudice di pace non è tenuto ad osservare allorché pronunzia in controversie di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni - contenute in leggi o in altre fonti del diritto (come le deliberazioni del Consiglio nazionale forense che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali) - relative al "quantum" delle spese che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (ed a carico di quella soccombente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE S.n.c., in persona dell'amministratore TO RI, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, e difeso dall'avv. Federico Gavino, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALLCART S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore De ON PP, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. Ili, presso l'avv. Domenico D'Amato, difeso dall'avv. Gianluigi Mazzoni, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 721/01 del giudice di pace di Bologna del 18 gennaio 2000 - 22 marzo 2001 (R.G. 110/00). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 gennaio - 22 marzo 2001 il giudice di pace di Bologna, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dalla s.n.c. RE contro la s.r.l. ALLCART avverso il decreto con il quale lo stesso giudice di pace di Bologna aveva ingiunto alla RE il pagamento della somma di lire 2 milioni, ha rigettato l'opposizione, confermando integralmente il decreto e ponendo a carico della RE le spese del giudizio.
Ha osservato quel giudice che non controversa l'esistenza di un credito, in favore della ALLCART per lire due milioni esattamente la creditrice aveva chiesto e ottenuto decreto per ingiunzione ancorché fosse pacifico - tra le parti - che in precedenza la debitrice RE avesse consegnato, a pagamento del proprio debito, un assegno per pari importo, certo che questo era stato smarrito e che, essendo già intervenuta la prescrizione semestrale di cui all'art. 75, r.d. n. 1736 del 1933 appariva inutile l'azione di ammortamento.
Per la cassazione di tale pronunzia la RE s.n.c. ha proposto ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria. Resiste, con controricorso, la ALLCART s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II proposto ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, con lo stesso la ricorrente denunzia violazione dell'art. 106 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice del merito autorizzato la chiamata in causa di un terzo (e, in particolare, di certo BRIGNOLE, rappresentante in Genova della società opposta e al quale era stato consegnato l'assegno di lire due milioni).
La deduzione non coglie nel segno.
Deve, infatti, al riguardo ribadirsi che in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto della opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti.
Ne consegue che il disposto dell'art. 269 c.p.c, che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente (cui è altresì preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza, nonché quella di notificare l'opposizione a soggetto diverso dal creditore procedente in ingiunzione) deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. 27 giugno 2000, n. 8718). Esattamente, pertanto, il giudice di pace ha ritenuto tardiva l'istanza di chiamata in causa formulata dalla opponente RE non formulata in sede di atto di opposizione.
Inconferente, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa soluzione della lite, infine, è quanto si afferma nella memoria di parte ricorrente allorché si evidenzia che nella specie doveva trovare applicazione il comma 3, dell'art. 269 c.p.c, essendo sorto l'interesse, per esso opponente, a chiamare in causa il terzo solo per effetto delle difese svolte dalla controparte nella comparsa di risposta.
In una tale evenienza infatti, l'attore "deve a pena di decadenza" chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo "nella prima udienza".
Pacifico quanto precede, non controverso che nella specie nel corso della prima udienza la parte attuale ricorrente si era limitata a "impugnare tutto quanto ex adverso dedotto nella comparsa di costituzione e risposta ... chiedendo fissarsi udienza ex art. 320 c.p.c." è di palmare evidenza che la dedotta violazione dell'art. 106 c.p.c. non sussiste.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, ancora, "eccezione di pagamento ed eccezione di inadempimento, violazione dell'art. 1175 e 1176 c.c., con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Al pari della precedente la censura è manifestamente infondata, con lo stessa, infatti, si prospetta un vizio, presunta violazione, da parte del giudice di pace, degli artt. 1175 e 1176 c.c., cioè di norme di diritto sostanziale, di cui lo stesso non ha fatto applicazione, al fine di rendere la pronunzia impugnata. Le SS.UU di questa Corte regolatrice, risolvendo un contrasto giurisprudenziale manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, accertato che l'equità prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. è "formativa" o "sostitutiva", non "correttiva" od "integrativa", sono pervenute alla conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1 n. 1, 2 e 4, c.p.c), mentre la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria - e che tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. (Casa., sez. un., 15 ottobre 1999 n. 716).
Quanto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Sempre nello stesso senso, cfr., infatti, Cass. 16 novembre 1999 n. 12692; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2105; Cass. 19 aprile 2000 n. 5131; Cass. 16 agosto 2000 n. 10820; Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269; Cass. 14 novembre 2000 n. 14745; Cass. 11 dicembre 2000 n. 15577; Cass. 15 gennaio 2001 n. 494; Cass. 7 marzo 2001 n. 3290; Cass. 14 marzo 2001 n. 3673). In altri termini il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile soltanto:
a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione;
b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 3 60 n. 3 c.p.c.) ma soltanto se di rango costituzionale o comunitario, in quanto poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Cass. 11 aprile 2000 n. 4592). Alla luce delle considerazioni di cui sopra è manifestamente infondato, infine, il terzo mezzo, con il quale si denunzia "violazione della tariffa professionale e esorbitante liquidazione delle spese rispetto al valore della controversia con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.". In conformità a una giurisprudenza più che prevalente, infatti, deve ulteriormente ribadirsi che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace - in causa di valore inferiore a lire due milioni e di denuncia del capo relativo alle spese del giudizio - qualora non si denunzi la debenza o meno delle spese (cioè la violazione dell'art. 91 c.p.c., norma processuale alla cui osservanza è tenuto anche il giudice di pace) ma la quantificazione delle spese stesse.
In particolare, la determinazione delle spese di cui è giustificata la restituzione (a carico del soccombente) rientra nel merito della lite e non si sottrae, quindi, alla valutazione di equità a cui è tenuto il giudice di pace, nelle controversie sino a concorrenza del valore di due milioni (Cass. 26 aprile 1999, n. 4133). Sempre in questa ottica, in altre occasioni si è evidenziato, altresì, che sono norme di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto, allorché pronunzia in controversia di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni - contenute in leggi o in altre fonti del diritto (come, ad esempio, nelle deliberazioni del Consiglio nazionale forense che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali) relative al quantum delle spese che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (ed a carico di quella soccombente) (Cass. 23 giugno 2000, n. 8544; Cass. 7 agosto 2000, n. 1363; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15577, tra le tantissime), specie considerato che sarebbe incongruo ritenere che il giudice di pace debba decidere secondo equità la contesa giudiziale e non possa poi regolarsi secondo equità anche nella determinazione delle spese processuali relative allo stesso processo (Cass. 27 settembre 1999, n. 10693;
Cass. 14 novembre 2000, n. 14745). Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, in euro 13,00, oltre euro 450,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2003