Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1100 R.G. per l'anno 2024, promossa da nata a [...] il Parte_1
06.04.1950, C.F.: , difesa dall'avv. Antonio C.F._1
Gullì; ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_1
Silvia Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo, l'epigrafata parte ricorrente, già riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) grave 100%, chiedeva accertarsi il suo status di invalido bisognoso di assistenza continua.
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L'interessata eccepisce l'erroneità dell'elaborato peritale, reputando non condivisibili le conclusioni ivi contenute, sicché, dopo avere depositato tempestivo dissenso, ha proposto il presente giudizio di opposizione nel quale chiede, previo rinnovo della consulenza, l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento, con condanna dell' al CP_1
pagamento della prestazione assistenziale sin dalla data della domanda.
Si è costituito l' , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del CP_1
ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Verificata la tempestività dell'opposizione (essendo la dichiarazione di dissenso intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi 30 giorni), deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda opposta dall' , ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., atteso che CP_1
il ricorso introduttivo del giudizio non specifica, a pena di inammissibilità sancita dalla norma, i motivi della contestazione avverso la consulenza redatta dal consulente tecnico di ufficio nella fase sommaria.
Infatti, come l' fondatamente eccepisce, parte ricorrente non ha CP_1
allegato le ragioni per cui la consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo sarebbe erronea sotto il profilo medico-legale.
Sul punto, l'istante si è limitata ad affermare l'erroneità della consulenza, deducendo che il consulente avrebbe sottovalutato le patologie di cui soffre in rapporto alla capacità di deambulare autonomamente ed al compimento degli atti quotidiani della vita;
sostiene, in particolare, che il CTU non avrebbe adeguatamente tenuto conto del suo deterioramento neurologico e del rischio di cadute.
2 Tuttavia, nulla adduce per smentire, sotto il profilo medico-legale, le conclusioni cui è pervenuto il consulente, sicché i motivi di contestazione restano indeterminati poiché non evidenziano un errore tecnico commesso dal CTU, né lacune contenute nell'elaborato peritale, ma si risolvono in un mero dissenso diagnostico, vale a dire in una critica generica e apodittica che non incide sulla correttezza dell'iter logico e medico-legale seguito dal perito.
Né parte attrice ha allegato o documentato aggravamenti della malattia che l'affligge.
Va rilevato che, soltanto nelle note di trattazione scritta che ha depositate in data 01.03.2025, l'istante deduce, a fondamento della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica, che il CTU dr. Persona_1
non avrebbe tenuto conto della certificazione attestante l'ipoacusia bilaterale da cui essa è affetta (patologia che, a suo dire, era stata valutata dalla Commissione Medica Invalidi Civili alla visita del 09.06.2016, mentre non era stata valutata nella visita presso la Commissione Medica
Invalidi Civili del 23.05.2023 e neanche dal dr. . Per_1
E' evidente che siffatta deduzione, di cui non vi è traccia nel ricorso introduttivo della odierna opposizione e sulla quale l' non ha potuto CP_1
controdedurre, sia tardivamente formulata e, come tale inammissibilmente introdotta per la priva volta nelle richiamate note scritte di udienza, sicché di essa non può tenersi conto ai fini della decisione.
Pertanto, dovendo considerarsi mancanti i motivi di contestazione, il ricorso proposto si palesa inammissibile.
In ordine alle spese di lite, va disposta la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese della consulenza tecnica espletata nella fase di A.T.P. vanno invece poste definitivamente a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel procedimento per A.T.P.
Catanzaro, lì 03.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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