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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9710 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 16283/2025
TRA
Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 16/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per il l'avv. PICOTTI SAVELLI FA Parte_1
Per essuno, già contumace. CP_1
Il Giudice invita il procuratore della parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PICOTTI SAVELLI FA e dell'avv. RENCUROSI ROBERTA (; elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTA' 11 MONZA, presso il difensore avv. PICOTTI SAVELLI FA
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da fogli depositati in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificata il sito in Milano, Piazza Belfanti n. 6 Parte_1
ha convenuto in giudizio il quale aveva esercitato il mandato di CP_1
amministratore pro-tempore del Condominio attore dal settembre 2022 sino al 29 maggio
2023, chiedendo che fosse condannato a restituire l'importo € 27.367,12.
2 A fondamento della domanda allegava che nelle more del mandato, che era durato meno di otto mesi, il convenuto aveva disposto prelievi di cassa e bonifici in suo favore per €
26.054,82, come poteva evincersi dagli estratti delle movimentazioni del conto corrente del dal gennaio 2022 al giugno 2023 (cfr. docc. 11 e 12), laddove le plurime note pro Parte_1
forma cui si riferivano i bonifici effettuati ed i prelievi erano del tutto ignote al Parte_1
nonostante le plurime richieste di giustificazione (cfr. doc. 2), rimaste senza esito.
A tale importo andava poi aggiunto quello di € 1.312,30, pari alle spese liquidate, nonché agli interessi maturati al tasso contrattualmente pattuito (tasso legale aumentato del 3,5%), nel decreto ingiuntivo n. 10948/2024 emesso dal Giudice di Pace di Milano ai danni del stesso su ricorso della (cfr. docc. 13 e 14) che lamentava Parte_1 Controparte_2
il mancato pagamento di una fattura per € 9.513,43 relativa alla fornitura di gas naturale.
nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio e ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia nel decreto del 7 luglio 2025.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza odierna veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c.
Deve, anzitutto, premettersi che il rapporto dell'amministratore col si configura Parte_1 come un rapporto di mandato;
pertanto, intanto l'amministratore può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal gruppo dei condomini in quanto sia venuto meno all'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.).
L'attribuzione della responsabilità richiede, dunque, da un lato la prova del danno e dall'altro l'accertamento dell'assenza, da parte dell'amministratore, di quella diligenza che “è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità” (cfr. Cass. n. 19778 del 2003).
Da accogliere è la domanda di condanna di alla restituzione a favore del CP_1
attore dell'importo € 27.367,12 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), avendo Parte_1 parte attorea dimostrato in via documentale le operazioni effettuate dal convenuto e quindi il risultato complessivo dell'ammanco di denaro.
Deve, infatti, farsi richiamo al noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo il quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la
3 risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30/10/2001, n. 13533)
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione svolta dal circa la mancata Parte_1
riconducibilità dei prelievi e dei bonifici effettuati dal convenuto al pagamento di spese o prestazioni rese verso la collettività condominiale, sarebbe stato suo onere dimostrare di avere correttamente adempiuto al mandato conferitogli dai condomini dimostrando di avere utilizzato le somme nell'interesse ed a beneficio del Parte_1
Del resto, la ricostruzione contabile effettuata dall'amministratore in carica ha trovato conferma nella documentazione prodotta dall'attore ricevuta dall'istituto bancario ove era acceso il c/c del all'epoca della gestione del convenuto e che non ha ricevuto Parte_1
smentita alcuna, stante la contumacia del convenuto. era, infatti, obbligato nei confronti del Condominio alla diligenza richiesta CP_1 dalle norme sul mandato.
La gestione del convenuto, considerata anche l'entità dell'importo in contestazione, risulta tenuta in violazione di elementari regole di buona amministrazione finanziaria e contabile dell'ente comune.
Il convenuto è conseguentemente responsabile dell'ammanco e deve essere condannato a pagare al l'importo di € 27.367,12, oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di Parte_1
debito di valore) ed interessi legali dalla data di cessazione del mandato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sito in Parte_1
Milano, Piazza Belfanti n. 6 nei confronti di ogni diversa istanza disattesa o CP_1
assorbita, così decide:
1. condanna a rifondere al attore per il titolo di cui in CP_1 Parte_1
narrativa l'importo complessivo pari ad € 27.367,12 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di cessazione del mandato;
4 2. condanna il convenuto a rifondere al attore le spese di lite liquidate in € Parte_1
546,00 per esborsi ed € 4.900,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al
15% nonché iva e c.p.a.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
5
VERBALE DELLA CAUSA N. 16283/2025
TRA
Parte_1
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 16/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per il l'avv. PICOTTI SAVELLI FA Parte_1
Per essuno, già contumace. CP_1
Il Giudice invita il procuratore della parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PICOTTI SAVELLI FA e dell'avv. RENCUROSI ROBERTA (; elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTA' 11 MONZA, presso il difensore avv. PICOTTI SAVELLI FA
ATTORE contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da fogli depositati in via telematica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificata il sito in Milano, Piazza Belfanti n. 6 Parte_1
ha convenuto in giudizio il quale aveva esercitato il mandato di CP_1
amministratore pro-tempore del Condominio attore dal settembre 2022 sino al 29 maggio
2023, chiedendo che fosse condannato a restituire l'importo € 27.367,12.
2 A fondamento della domanda allegava che nelle more del mandato, che era durato meno di otto mesi, il convenuto aveva disposto prelievi di cassa e bonifici in suo favore per €
26.054,82, come poteva evincersi dagli estratti delle movimentazioni del conto corrente del dal gennaio 2022 al giugno 2023 (cfr. docc. 11 e 12), laddove le plurime note pro Parte_1
forma cui si riferivano i bonifici effettuati ed i prelievi erano del tutto ignote al Parte_1
nonostante le plurime richieste di giustificazione (cfr. doc. 2), rimaste senza esito.
A tale importo andava poi aggiunto quello di € 1.312,30, pari alle spese liquidate, nonché agli interessi maturati al tasso contrattualmente pattuito (tasso legale aumentato del 3,5%), nel decreto ingiuntivo n. 10948/2024 emesso dal Giudice di Pace di Milano ai danni del stesso su ricorso della (cfr. docc. 13 e 14) che lamentava Parte_1 Controparte_2
il mancato pagamento di una fattura per € 9.513,43 relativa alla fornitura di gas naturale.
nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio e ne è stata CP_1
dichiarata la contumacia nel decreto del 7 luglio 2025.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza odierna veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c.
Deve, anzitutto, premettersi che il rapporto dell'amministratore col si configura Parte_1 come un rapporto di mandato;
pertanto, intanto l'amministratore può essere ritenuto responsabile dei danni subiti dal gruppo dei condomini in quanto sia venuto meno all'obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.).
L'attribuzione della responsabilità richiede, dunque, da un lato la prova del danno e dall'altro l'accertamento dell'assenza, da parte dell'amministratore, di quella diligenza che “è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità” (cfr. Cass. n. 19778 del 2003).
Da accogliere è la domanda di condanna di alla restituzione a favore del CP_1
attore dell'importo € 27.367,12 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), avendo Parte_1 parte attorea dimostrato in via documentale le operazioni effettuate dal convenuto e quindi il risultato complessivo dell'ammanco di denaro.
Deve, infatti, farsi richiamo al noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo il quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la
3 risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 30/10/2001, n. 13533)
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione svolta dal circa la mancata Parte_1
riconducibilità dei prelievi e dei bonifici effettuati dal convenuto al pagamento di spese o prestazioni rese verso la collettività condominiale, sarebbe stato suo onere dimostrare di avere correttamente adempiuto al mandato conferitogli dai condomini dimostrando di avere utilizzato le somme nell'interesse ed a beneficio del Parte_1
Del resto, la ricostruzione contabile effettuata dall'amministratore in carica ha trovato conferma nella documentazione prodotta dall'attore ricevuta dall'istituto bancario ove era acceso il c/c del all'epoca della gestione del convenuto e che non ha ricevuto Parte_1
smentita alcuna, stante la contumacia del convenuto. era, infatti, obbligato nei confronti del Condominio alla diligenza richiesta CP_1 dalle norme sul mandato.
La gestione del convenuto, considerata anche l'entità dell'importo in contestazione, risulta tenuta in violazione di elementari regole di buona amministrazione finanziaria e contabile dell'ente comune.
Il convenuto è conseguentemente responsabile dell'ammanco e deve essere condannato a pagare al l'importo di € 27.367,12, oltre rivalutazione monetaria (trattandosi di Parte_1
debito di valore) ed interessi legali dalla data di cessazione del mandato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sito in Parte_1
Milano, Piazza Belfanti n. 6 nei confronti di ogni diversa istanza disattesa o CP_1
assorbita, così decide:
1. condanna a rifondere al attore per il titolo di cui in CP_1 Parte_1
narrativa l'importo complessivo pari ad € 27.367,12 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di cessazione del mandato;
4 2. condanna il convenuto a rifondere al attore le spese di lite liquidate in € Parte_1
546,00 per esborsi ed € 4.900,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al
15% nonché iva e c.p.a.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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