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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/06/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1293/2022 R.G promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappr. pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nunziatina Starvaggi, con domicilio eletto in Catania via Etnea n. 289, presso lo studio dell'avv. Davide Di
Paola; appellante contro
(cf/pi ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del direttore generale legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Luca Pandetta, presso il cui studio in Catania via A. De Cosmi
5 è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 27 luglio 2022 il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' , ha revocato Controparte_1
il decreto ingiuntivo n.1809/2017 del 8.5.2020, notificato il 20.5.2020, col quale era stato intimato all'opponente il pagamento, in favore di (titolare di un Parte_1
centro di fisiokinesiterapia convenzionato col SSN), della somma di €.100.365,11 a titolo di conguaglio per l'anno 2019, pari alla differenza tra il budget definitivo assegnato (€ 1.286.495,30) e quanto già corrisposto (€.1.186.130,19), oltre interessi e maggior danno per ritardato pagamento di cui al d.lgs. n. 231/2002 per ciascuna mensilità dell'anno 2019, oltre spese della procedura d'ingiunzione; ha quindi compensato tra le parti le spese del giudizio.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
i) l'opponente - per come documentato e non contestato - ha saldato la CP_1
azionata fattura successivamente al deposito del ricorso monitorio, ma prima della sua notifica;
ii) non sussistono i presupposti per l'applicazione di interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, dal momento che la fattura è stata inviata all'ASP in data 29.5.2020 (dopo richiesta di riconteggio e con somma anche superiore a quella ingiunta) e saldata nel mese di luglio 2020 (come da doc. in atti).
Ha impugnato la sentenza con atto notificato il 26.9.2022, cui ha Parte_1
resistito l' Compiuti i termini assegnati per conclusionali e repliche, la causa CP_1
è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto tempestivo il pagamento, avvenuto il 27.7.2020, del conguaglio per l'anno
2019 da parte dell'Azienda appellata;
assume (qui in sintesi) che il conguaglio, in forza delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, è esigibile a far data dal
15.3.2020 e non dal giorno di emissione della fattura, frutto di prassi unilateralmente attuata dall' . CP_2
2 Per tale superiore ragione - ciò deduce col secondo motivo - la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla domanda concernente gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sulle mensilità liquidate dall'Asp nel periodo gennaio - dicembre 2019 (pari a €.
4.970,42), nonché l'indennità risarcitoria ex art. 6 comma 2 stesso d.lgs. (40 euro per ogni ritardo, in questo caso 12 mesi più il conguaglio, per complessivi €.520,00), nonché sulle spese del monitorio, pari a euro 3.521,72. In totale euro 8.492,14.
2.) I motivi - da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi - sono infondati.
Va anzitutto evidenziata la contraddittorietà dell'argomentare di parte appellante, che assume, per un verso, quale termine contrattuale (dies a quo) di esigibilità del conguaglio la data del 15.3.2020 e, tuttavia, assume la decorrenza dei relativi interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dall'erogazione delle singole mensilità in cui - par di capire - le relative prestazioni furono effettivamente rese, ma non remunerate perché superiori al limite di 1/12 del budget assegnato
L'assunto è pure erroneo, dal momento che, a mente dell'art.5 del contratto stipulato inter partes il 6.11.2019: “1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate
e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata la Parte_2
mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato … previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione.
Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine
del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. Per l'anno 2019 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati entro il 15 marzo dell'anno successivo.
3.Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo
annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2019. In mancanza l'ASP provvederà, a norma di legge, ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale…”.
3 Alla luce della suddetta previsione pattizia è pertanto evidente che, con riferimento ai corrispettivi da liquidarsi in sede di conguaglio, nessuna mora può dirsi sussistente
- e conseguentemente nessuna somma a titolo di interessi e/o indennità risarcitoria ex d.lgs. n. 231/2002 può maturare - in epoca anteriore all'effettiva esigibilità dei relativi importi, esigibilità che - per certo - non può farsi coincidere con la data di pagamento delle singole mensilità di riferimento, come preteso dall'appellante.
Sicchè la domanda, così come proposta, diretta al pagamento di interessi ex d.lgs.
n. 231/2002 maturati sulle mensilità liquidate dall'Asp nel periodo gennaio - dicembre
2019 (pari a €. 4.970,42), nonché l'indennità risarcitoria ex art. 6 comma 2 stesso d.lgs. (40 euro per ogni ritardo mensile) appare manifestamente infondata.
Ma deve pure escludersi la spettanza degli interessi moratori da transazione commerciale limitatamente al periodo dal 15.3.2020 al 27.7.2020, data di effettivo pagamento del conguaglio, dal momento che la relativa liquidazione impone necessariamente la documentata richiesta da parte della struttura accreditata (nella specie, tramite inoltro del documento fiscale nella “piattaforma interscambio”) e la verifica in sede amministrativa (essa pure necessaria, tant'è che, nel caso di specie,
l'importo liquidato è stato superiore a quello oggetto di ingiunzione di pagamento).
Sicchè, anche la liquidazione del conguaglio soggiace al termine legale di sessanta giorni, quale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 4 comma 2 lett. d e art. 4 comma 5 lettera b) del d.lgs. 231/2002, “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”, nella specie decorrente “dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”, ossia dal 20.5.2020.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati parametri medi delle vigenti tabelle in relazione al valore della domanda di appello (€.8.492,14) e all'attività espletata (escluso la voce istruzione/trattazione).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
4 LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1293/2022 R.G promossa da
(p.iva ), in persona del legale rappr. pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Nunziatina Starvaggi, con domicilio eletto in Catania via Etnea n. 289, presso lo studio dell'avv. Davide Di
Paola; appellante contro
(cf/pi ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del direttore generale legale rappr. pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Luca Pandetta, presso il cui studio in Catania via A. De Cosmi
5 è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 7 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 27 luglio 2022 il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione proposta dall' , ha revocato Controparte_1
il decreto ingiuntivo n.1809/2017 del 8.5.2020, notificato il 20.5.2020, col quale era stato intimato all'opponente il pagamento, in favore di (titolare di un Parte_1
centro di fisiokinesiterapia convenzionato col SSN), della somma di €.100.365,11 a titolo di conguaglio per l'anno 2019, pari alla differenza tra il budget definitivo assegnato (€ 1.286.495,30) e quanto già corrisposto (€.1.186.130,19), oltre interessi e maggior danno per ritardato pagamento di cui al d.lgs. n. 231/2002 per ciascuna mensilità dell'anno 2019, oltre spese della procedura d'ingiunzione; ha quindi compensato tra le parti le spese del giudizio.
Ha esposto il tribunale, a sostegno della decisione:
i) l'opponente - per come documentato e non contestato - ha saldato la CP_1
azionata fattura successivamente al deposito del ricorso monitorio, ma prima della sua notifica;
ii) non sussistono i presupposti per l'applicazione di interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, dal momento che la fattura è stata inviata all'ASP in data 29.5.2020 (dopo richiesta di riconteggio e con somma anche superiore a quella ingiunta) e saldata nel mese di luglio 2020 (come da doc. in atti).
Ha impugnato la sentenza con atto notificato il 26.9.2022, cui ha Parte_1
resistito l' Compiuti i termini assegnati per conclusionali e repliche, la causa CP_1
è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto tempestivo il pagamento, avvenuto il 27.7.2020, del conguaglio per l'anno
2019 da parte dell'Azienda appellata;
assume (qui in sintesi) che il conguaglio, in forza delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, è esigibile a far data dal
15.3.2020 e non dal giorno di emissione della fattura, frutto di prassi unilateralmente attuata dall' . CP_2
2 Per tale superiore ragione - ciò deduce col secondo motivo - la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla domanda concernente gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sulle mensilità liquidate dall'Asp nel periodo gennaio - dicembre 2019 (pari a €.
4.970,42), nonché l'indennità risarcitoria ex art. 6 comma 2 stesso d.lgs. (40 euro per ogni ritardo, in questo caso 12 mesi più il conguaglio, per complessivi €.520,00), nonché sulle spese del monitorio, pari a euro 3.521,72. In totale euro 8.492,14.
2.) I motivi - da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi - sono infondati.
Va anzitutto evidenziata la contraddittorietà dell'argomentare di parte appellante, che assume, per un verso, quale termine contrattuale (dies a quo) di esigibilità del conguaglio la data del 15.3.2020 e, tuttavia, assume la decorrenza dei relativi interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dall'erogazione delle singole mensilità in cui - par di capire - le relative prestazioni furono effettivamente rese, ma non remunerate perché superiori al limite di 1/12 del budget assegnato
L'assunto è pure erroneo, dal momento che, a mente dell'art.5 del contratto stipulato inter partes il 6.11.2019: “1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate
e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata la Parte_2
mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato … previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione.
Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine
del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.
2. Per l'anno 2019 i conguagli e i pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, saranno effettuati entro il 15 marzo dell'anno successivo.
3.Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione e il pagamento del saldo
annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni rese nell'anno 2019. In mancanza l'ASP provvederà, a norma di legge, ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale…”.
3 Alla luce della suddetta previsione pattizia è pertanto evidente che, con riferimento ai corrispettivi da liquidarsi in sede di conguaglio, nessuna mora può dirsi sussistente
- e conseguentemente nessuna somma a titolo di interessi e/o indennità risarcitoria ex d.lgs. n. 231/2002 può maturare - in epoca anteriore all'effettiva esigibilità dei relativi importi, esigibilità che - per certo - non può farsi coincidere con la data di pagamento delle singole mensilità di riferimento, come preteso dall'appellante.
Sicchè la domanda, così come proposta, diretta al pagamento di interessi ex d.lgs.
n. 231/2002 maturati sulle mensilità liquidate dall'Asp nel periodo gennaio - dicembre
2019 (pari a €. 4.970,42), nonché l'indennità risarcitoria ex art. 6 comma 2 stesso d.lgs. (40 euro per ogni ritardo mensile) appare manifestamente infondata.
Ma deve pure escludersi la spettanza degli interessi moratori da transazione commerciale limitatamente al periodo dal 15.3.2020 al 27.7.2020, data di effettivo pagamento del conguaglio, dal momento che la relativa liquidazione impone necessariamente la documentata richiesta da parte della struttura accreditata (nella specie, tramite inoltro del documento fiscale nella “piattaforma interscambio”) e la verifica in sede amministrativa (essa pure necessaria, tant'è che, nel caso di specie,
l'importo liquidato è stato superiore a quello oggetto di ingiunzione di pagamento).
Sicchè, anche la liquidazione del conguaglio soggiace al termine legale di sessanta giorni, quale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 4 comma 2 lett. d e art. 4 comma 5 lettera b) del d.lgs. 231/2002, “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”, nella specie decorrente “dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”, ossia dal 20.5.2020.
L'appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati parametri medi delle vigenti tabelle in relazione al valore della domanda di appello (€.8.492,14) e all'attività espletata (escluso la voce istruzione/trattazione).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
4 LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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