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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2558/2023 promossa da: con l'Avv. GERMANI MAURO (PEC: Parte_1
) Email_1 ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T con Controparte_1 l'Avv. CASANOVA MARCO (PEC: Email_2 e CONVENUTO
, difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: Controparte_2
Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa osserva il Tribunale che, in via preliminare, la domanda deve essere qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con contestuale infondatezza della tesi avanzata da posto che non vi è alcun termine di decadenza per promuovere opposizione CP_3 all'esecuzione ex art 615 c.p.c. laddove la domanda non mira a revocare in dubbio la sussistenza del credito (cd. Opposizione recuperatoria) ma a far valere fatti estintivi della pretesa creditoria successivi all'insorgenza della stessa (cfr. Cass. 6833/2021 “In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d'ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la pagina 1 di 3 formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica;
ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostanziandosi essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.”)
Nel caso di specie la difesa attorea ha documentato l'intervenuto pagamento del credito oggetto del titolo riportato nella cartella esattoriale come da documentazione depositata sub doc 2 e di seguito trascritto:
pagina 2 di 3
Essendo il pagamento intervenuto in data 22.11.2022, anteriormente alla notifica della cartella esattoriale oggetto di opposizione (13.2.2023), ne segue l'illegittimità della pretesa avanzata dall'Amministrazione resistente. (cfr. Cass. 33749/2022 “In tema di esecuzione esattoriale, incombe sul debitore, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., l'onere di allegare e provare la tempestività del versamento della somma intimata rispetto alla data di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di fatto che, agendo sul piano sostanziale, estingue il diritto di credito azionato dall'agente della riscossione, impedendogli di dare avvio al procedimento espropriativo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la cartella esattoriale opposta.
Condanna le Amministrazioni convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per spese, € 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2558/2023 promossa da: con l'Avv. GERMANI MAURO (PEC: Parte_1
) Email_1 ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T con Controparte_1 l'Avv. CASANOVA MARCO (PEC: Email_2 e CONVENUTO
, difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: Controparte_2
Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Richiamati e dati per trascritti gli atti e i fatti di causa osserva il Tribunale che, in via preliminare, la domanda deve essere qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con contestuale infondatezza della tesi avanzata da posto che non vi è alcun termine di decadenza per promuovere opposizione CP_3 all'esecuzione ex art 615 c.p.c. laddove la domanda non mira a revocare in dubbio la sussistenza del credito (cd. Opposizione recuperatoria) ma a far valere fatti estintivi della pretesa creditoria successivi all'insorgenza della stessa (cfr. Cass. 6833/2021 “In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d'ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la pagina 1 di 3 formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica;
ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostanziandosi essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.”)
Nel caso di specie la difesa attorea ha documentato l'intervenuto pagamento del credito oggetto del titolo riportato nella cartella esattoriale come da documentazione depositata sub doc 2 e di seguito trascritto:
pagina 2 di 3
Essendo il pagamento intervenuto in data 22.11.2022, anteriormente alla notifica della cartella esattoriale oggetto di opposizione (13.2.2023), ne segue l'illegittimità della pretesa avanzata dall'Amministrazione resistente. (cfr. Cass. 33749/2022 “In tema di esecuzione esattoriale, incombe sul debitore, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., l'onere di allegare e provare la tempestività del versamento della somma intimata rispetto alla data di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di fatto che, agendo sul piano sostanziale, estingue il diritto di credito azionato dall'agente della riscossione, impedendogli di dare avvio al procedimento espropriativo”).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la cartella esattoriale opposta.
Condanna le Amministrazioni convenute in solido tra loro a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per spese, € 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Velletri, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Valecchi
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