Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 agosto 1950, conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 agosto 1950, conformemente a quanto stabilito dall'articolo V del Protocollo.