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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, all'esito della trattazione scritta, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4781/2019 R.G. vertente tra
con l'assistenza e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 Naso;
- RICORRENTE -
e
[...]
Controparte_1
, contumace;
[...]
- RESISTENTE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il 30.04.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “-DICHIARARE ED ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad
€1.560,52; - DICHIARARE ED ACCERTARE, ai sensi dell'art. 23 L. n. 218/52, che le trattenute previdenziali pari ad
€1.560,52 sono illegittime in quanto operate su una contribuzione pagata dopo la scadenza fissata dall'art. 18 D. Lgs. n. 241/92;
- CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente di €1.560,52, per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione;
- CONDANNARE l'Amministrazione, in combinato disposto degli artt. 19 e 23 D. Lgs. n. 219/52, a corrispondere all'erario la somma di €1.560,52 pari alle trattenute previdenziali illegittimamente operate. Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”. Il non si è costituito che, quindi, è rimasto CP_1 contumace. Quanto al merito, risulta dagli atti che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3392/2021 pubblicata il 24.11.2021 (non impugnata), in accoglimento del ricorso proposto dall'odierna ricorrente, ha così statuito: “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 13.995,80, oltre accessori di legge, a titolo di Indennità Integrativa Speciale per il periodo intercorrente tra il 1°.
9.2017 ed il 31.8.2019; 2) condanna altresì l'amministrazione convenuta al pagamento dei compensi professionali che liquida in complessivi € 2.008,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”. A fronte di tanto, è documentato che l'Amministrazione resistente non ha provveduto all'integrale pagamento delle somme spettanti a titolo di Indennità Integrativa Speciale (pari, si ripete, ad Euro 13.995,80) in quanto, come si evince sia dal prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione (Cfr. doc. 2) che dal cedolino stipendiale di aprile 2022 (Cfr. doc. 3), ha eseguito trattenute previdenziali pari ad € 1.560,52. Sul punto, è noto che: “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli" (Cass. n. 19790 del 2011; conformi successive: Cass. n. 21010 e 3525 del 2013)” (si veda Cass., civ., Sez. Lav., 18044/2015). Alla luce delle considerazioni della Suprema Corte è pertanto evidente che: “o il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, nel qual caso legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione;
-) o il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, nel qual caso essa rimane definitivamente a suo carico, sicché in ossequio ad un evidente congegno sanzionatorio previsto dalla legge nei confronti del datore: articoli 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 — il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione spettantegli” (Cfr. Corte di Cassazione n.23426/2016). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e l'Amministrazione resistente deve essere condannata alla restituzione in favore della ricorrente di € 1.560,52 per le somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. In ultimo, la domanda di condanna in favore “dell'erario” è infondata sia perché legittimato alla percezione dei contributi è l' (e non l'erario) sia perché trattasi di CP_2 domanda di condanna in favore di soggetto non chiamato in giudizio (e quindi inammissibile). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità della controversia) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Giuseppe Craca, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate dall'Amministrazione, pari ad € 1.560,52 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994;
2) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di € 1.560,52 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994; 3) condanna, infine, il resistente a rifondere alla CP_1 parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 852,00, oltre alle spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Bari, 18.02.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca