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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 23.09.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 04.07.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14421 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Giovanni Battista Scalia) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Valentina Bellomo) Controparte_1
E
, in persona del legale Controparte_2 CP_3
rappresentante pro-tempore, (Avv. Daniele Failla) convenuti
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione Parte_1
del 03.11.2022, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 10.149,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (ove non calcolata) dal fatto al soddisfo;
- Condanna il al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi € 1.776,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti;
- Rigetta le domande proposte dall'attrice e dal nei confronti della Controparte_1 CP_3
[...]
- Condanna il alla rifusione in favore della delle spese di lite, Controparte_1 CP_3
liquidate d'ufficio in complessivi € 1.750,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione;
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e la CP_3
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 14.08.2019 alle ore 17,00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi la via Monsignor Riela di , CP_1
pervenuta all'altezza dei civici nn. 2/4, cadeva al suolo a causa di un dissesto della pavimentazione, riportando lesioni personali.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022). La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 28.11.2023, da S_
, che, premettendo di essere la figlia dell'attrice e di avere assistito all'evento, in quanto al
[...]
momento dello stesso, “camminavo dietro di lei… sulla via Monsignor Riela”, ne ha confermato la dinamica.
Nel dettaglio, la ha dichiarato che, il giorno del fatto, mentre percorreva la via S_
Monsignor Riela, seguendo la madre, transitando in fila indiana, trattandosi di una “strada molto stretta” e priva di marciapiede, vedeva cadere la proprio all'altezza di una buca “abbastanza Pt_1
ampia e profonda circa 2/3 cm”.
Il teste ha dichiarato, da un lato, che “la strada è totalmente piena di buche”; “non era coperta da nulla;
né foglie, né pattume e non vi era neppure acqua” e “quel giorno vi era tanta luce”.
Dall'altro, a detta del testimone oculare, “non vi erano segnalazioni della presenza delle buche né al suo ingresso erano apposti segnali che indicassero le condizioni del manto stradale”. Le fotografie prodotte dall'attrice, nelle quali il testimone ha riconosciuto lo stato dei luoghi, rappresentano, invero, un dissesto, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (la strada dissestata) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle Controparte_1
strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
A questo punto, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice- danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo della nell'uso del bene demaniale, in quanto ella, gravata da un onere di attenzione Pt_1
nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappata.
Dagli atti di causa e dalle risultanze istruttorie orali emerge che il fatto avvenne in buone condizioni di illuminazione (erano le 17,00 di una giornata estiva quando è avvenuto il sinistro e vi era luce naturale); il dissesto non era occultato né da pattume né da altro, che ne avrebbe reso meno percepibile la presenza, e che quel tratto di strada sul quale la donna camminava era abbastanza degradato, tale da dover fare scattare nella stessa un campanello d'allarme, che la inducesse a percorrerlo, utilizzando una maggiore cautela.
D'altra parte, sembra che buona parte della carreggiata fosse dissestata – tanto ha riferito il testimone –, così da lasciare ben poco spazio per una percorrenza in sicurezza, e che non vi fossero segnalazioni del suo stato di generale dissesto. Il fatto di avere transitato sulla carreggiata destinata al transito dei veicoli è motivato dall'assenza del marciapiede destinato al transito dei pedoni.
Né l'affermazione dei convenuti, secondo cui “il luogo dove l'attrice asserisce essere caduta, Via
Monsignor Riela tra i civ. nn. 2 e 4, si trova a pochi passi dall'abitazione dell'attrice stessa” – così rappresenta il Comune – può indurre a ritenere che ella fosse a conoscenza della presenza della buca così da poterla evitare.
Sul punto, basti dire che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo e di per sé considerato, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e, dunque,
a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 14908/2019).
E allora, tirando le fila del discorso, alla luce del quadro complessivo descritto, deve ritenersi che anche la con il proprio comportamento abbia concorso a cagionare il sinistro. Pt_1
Tuttavia, la accertata responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro non può indurre, per tutte le circostanze dedotte, ad esimere del tutto il da colpa. CP_1
Pertanto, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le anzidette circostanze, complessivamente considerate, comprovino la concorrente negligenza dell'attrice danneggiata che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spieghi una concorrente incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del
50%.
Passando alla disamina delle domande spiegate dall'attrice e dal nei confronti della CP_1 CP_3
deve dirsi che entrambe vanno disattese.
In ordine alla domanda di condanna spiegata dall'attrice, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla se solo si consideri che non compete alla prima – che CP_3
ha avanzato domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. – alcuna azione diretta nei confronti della seconda, non sussistendo tra dette due parti alcun rapporto contrattuale, rapporto sussistente, invece, tra la P.A. e la società partecipata.
La domanda spiegata dall'attrice nei confronti della va, dunque, respinta. CP_3
Deve essere dichiarata, poi, l'inammissibilità della domanda di manleva spiegata dal nei CP_1
confronti della essendosi il primo costituito tardivamente in data 20.02.2023 (id est 4 giorni CP_3
dopo la data di udienza indicata in atto di citazione).
Siffatta domanda, invero, deve qualificarsi come domanda riconvenzionale cd. trasversale, essendo stata essa formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto.
Ora, posto che la stessa è assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), essa va formulata nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
La tardività, quindi, impedisce la proposizione di tali domande, sia per decadenze dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, sia per la proponibilità di tali domande.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – non contestate da alcuna delle parti –, cui
è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che l'attrice ha riportato in seguito al sinistro per cui è lite la
“frattura mediale ingranata del collo femorale sinistro” e precisato che “si è trattato di un trauma efficiente a media energia lesiva e compatibile con la dinamica descritta”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi quantificati con la percentuale del 7%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (15 giorni di
I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
AN, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di AN, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di AN, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di AN, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (7%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (55 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 13.349,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di AN
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 6.900,00 (di cui € 1.725,00 per I.T.T., € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, € 1.725,00 per I.T.P. al
50% ed € 862,50 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro;
dovrebbe, pertanto, riconoscersi alla Noto la somma di € 50,00, ritenuta congrua dal Ctu, somma, che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dall'esborso.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 20.299,00: detto importo va, però, abbattuto del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
10.149,50, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(14.08.2019), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ossequio al principio della soccombenza, il convenuto deve essere condannato a CP_1
rifondere all'attrice le spese del giudizio, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M.
n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.776,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e liquidate in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di del 13.10.2022. CP_1
Vanno poste a carico del convenuto anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Il convenuto va condannato a rifondere anche alla le spese di lite, che vanno liquidate, in CP_3
difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal
D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.750,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra l'attrice e la CP_3
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ). Parte_1
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 settembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14421 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Giovanni Battista Scalia) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Valentina Bellomo) Controparte_1
E
, in persona del legale Controparte_2 CP_3
rappresentante pro-tempore, (Avv. Daniele Failla) convenuti
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione Parte_1
del 03.11.2022, condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 10.149,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (ove non calcolata) dal fatto al soddisfo;
- Condanna il al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in complessivi € 1.776,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti;
- Rigetta le domande proposte dall'attrice e dal nei confronti della Controparte_1 CP_3
[...]
- Condanna il alla rifusione in favore della delle spese di lite, Controparte_1 CP_3
liquidate d'ufficio in complessivi € 1.750,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione;
- Dichiara la compensazione delle spese di lite tra l'attrice e la CP_3
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 14.08.2019 alle ore 17,00 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi la via Monsignor Riela di , CP_1
pervenuta all'altezza dei civici nn. 2/4, cadeva al suolo a causa di un dissesto della pavimentazione, riportando lesioni personali.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della propria diligenza.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022). La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 28.11.2023, da S_
, che, premettendo di essere la figlia dell'attrice e di avere assistito all'evento, in quanto al
[...]
momento dello stesso, “camminavo dietro di lei… sulla via Monsignor Riela”, ne ha confermato la dinamica.
Nel dettaglio, la ha dichiarato che, il giorno del fatto, mentre percorreva la via S_
Monsignor Riela, seguendo la madre, transitando in fila indiana, trattandosi di una “strada molto stretta” e priva di marciapiede, vedeva cadere la proprio all'altezza di una buca “abbastanza Pt_1
ampia e profonda circa 2/3 cm”.
Il teste ha dichiarato, da un lato, che “la strada è totalmente piena di buche”; “non era coperta da nulla;
né foglie, né pattume e non vi era neppure acqua” e “quel giorno vi era tanta luce”.
Dall'altro, a detta del testimone oculare, “non vi erano segnalazioni della presenza delle buche né al suo ingresso erano apposti segnali che indicassero le condizioni del manto stradale”. Le fotografie prodotte dall'attrice, nelle quali il testimone ha riconosciuto lo stato dei luoghi, rappresentano, invero, un dissesto, tale da rappresentarsi quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (la strada dissestata) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel , proprietario e custode delle Controparte_1
strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
A questo punto, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice- danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo della nell'uso del bene demaniale, in quanto ella, gravata da un onere di attenzione Pt_1
nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappata.
Dagli atti di causa e dalle risultanze istruttorie orali emerge che il fatto avvenne in buone condizioni di illuminazione (erano le 17,00 di una giornata estiva quando è avvenuto il sinistro e vi era luce naturale); il dissesto non era occultato né da pattume né da altro, che ne avrebbe reso meno percepibile la presenza, e che quel tratto di strada sul quale la donna camminava era abbastanza degradato, tale da dover fare scattare nella stessa un campanello d'allarme, che la inducesse a percorrerlo, utilizzando una maggiore cautela.
D'altra parte, sembra che buona parte della carreggiata fosse dissestata – tanto ha riferito il testimone –, così da lasciare ben poco spazio per una percorrenza in sicurezza, e che non vi fossero segnalazioni del suo stato di generale dissesto. Il fatto di avere transitato sulla carreggiata destinata al transito dei veicoli è motivato dall'assenza del marciapiede destinato al transito dei pedoni.
Né l'affermazione dei convenuti, secondo cui “il luogo dove l'attrice asserisce essere caduta, Via
Monsignor Riela tra i civ. nn. 2 e 4, si trova a pochi passi dall'abitazione dell'attrice stessa” – così rappresenta il Comune – può indurre a ritenere che ella fosse a conoscenza della presenza della buca così da poterla evitare.
Sul punto, basti dire che, secondo recente giurisprudenza di legittimità, l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo e di per sé considerato, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e, dunque,
a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 14908/2019).
E allora, tirando le fila del discorso, alla luce del quadro complessivo descritto, deve ritenersi che anche la con il proprio comportamento abbia concorso a cagionare il sinistro. Pt_1
Tuttavia, la accertata responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro non può indurre, per tutte le circostanze dedotte, ad esimere del tutto il da colpa. CP_1
Pertanto, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le anzidette circostanze, complessivamente considerate, comprovino la concorrente negligenza dell'attrice danneggiata che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spieghi una concorrente incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del
50%.
Passando alla disamina delle domande spiegate dall'attrice e dal nei confronti della CP_1 CP_3
deve dirsi che entrambe vanno disattese.
In ordine alla domanda di condanna spiegata dall'attrice, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla se solo si consideri che non compete alla prima – che CP_3
ha avanzato domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. – alcuna azione diretta nei confronti della seconda, non sussistendo tra dette due parti alcun rapporto contrattuale, rapporto sussistente, invece, tra la P.A. e la società partecipata.
La domanda spiegata dall'attrice nei confronti della va, dunque, respinta. CP_3
Deve essere dichiarata, poi, l'inammissibilità della domanda di manleva spiegata dal nei CP_1
confronti della essendosi il primo costituito tardivamente in data 20.02.2023 (id est 4 giorni CP_3
dopo la data di udienza indicata in atto di citazione).
Siffatta domanda, invero, deve qualificarsi come domanda riconvenzionale cd. trasversale, essendo stata essa formulata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto.
Ora, posto che la stessa è assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), essa va formulata nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
La tardività, quindi, impedisce la proposizione di tali domande, sia per decadenze dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, sia per la proponibilità di tali domande.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – non contestate da alcuna delle parti –, cui
è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Il Ctu ha concluso nel senso di ritenere che l'attrice ha riportato in seguito al sinistro per cui è lite la
“frattura mediale ingranata del collo femorale sinistro” e precisato che “si è trattato di un trauma efficiente a media energia lesiva e compatibile con la dinamica descritta”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi quantificati con la percentuale del 7%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (15 giorni di
I.T.T., 30 giorni di I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
AN, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di AN, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di AN, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di AN, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (7%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (55 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 13.349,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente (comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di AN
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 6.900,00 (di cui € 1.725,00 per I.T.T., € 2.587,50 per I.T.P. al 75%, € 1.725,00 per I.T.P. al
50% ed € 862,50 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocatele dal sinistro;
dovrebbe, pertanto, riconoscersi alla Noto la somma di € 50,00, ritenuta congrua dal Ctu, somma, che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dall'esborso.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 20.299,00: detto importo va, però, abbattuto del 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di €
10.149,50, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(14.08.2019), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ossequio al principio della soccombenza, il convenuto deve essere condannato a CP_1
rifondere all'attrice le spese del giudizio, che si liquidano, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M.
n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.776,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e liquidate in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di del 13.10.2022. CP_1
Vanno poste a carico del convenuto anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Il convenuto va condannato a rifondere anche alla le spese di lite, che vanno liquidate, in CP_3
difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal
D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.750,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra l'attrice e la CP_3
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ). Parte_1
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 settembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina