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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 847/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: personalmente la ricorrente con l'avv. Indelicato Giuseppina per l'avv. Lovo Marco Controparte_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 INDELICATO GIUSEPPINA ANNA e dell'avv. CARCELLI CRISTIANA
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVO MARCO Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: << Preliminarmente: - accertare l'inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo pec all'indirizzo del provvedimento disciplinare di risoluzione del contratto Email_1
e di tutti gli altri presupposti con conseguente inefficacia/illegittimità/decadenza dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis d. lgs. 165/2001 comma 9 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del suddetto provvedimento per vizio della procedura disciplinare e per violazione del diritto di difesa del lavoratore;
- accertare la carenza di potere disciplinare dell'Amministrazione datrice di lavoro per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott. Pt_1
e per l'effetto dichiarare l'inesistenza e/o nullità/illegittimità dell'atto di licenziamento e degli atti
[...] presupposti per violazione dell'art 55 bis co.9 anche per impossibilità giuridica dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.; - accertare l'intervenuta decadenza e/o tardività dall'esercizio del potere disciplinare per violazione dei termini di cui all'art 55 bis d. lgs 165/2001, per violazione dei principi di tempestività, buona fede e correttezza, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza e/o nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento e degli atti presupposti. Nel merito: - per i motivi esposti nel presente ricorso, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento disciplinare per insussistenza/inveridicità dei fatti oggettivi e dei presupposti addotti a sostegno della sanzione disciplinare, nonché per indeterminatezza e mancanza di prova delle contestazioni;
- dichiarare
1 l'illegittimità del licenziamento e degli atti presupposti, per violazione del principio di proporzionalità, nonché violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché per eccesso di potere per disparità di trattamento;
nonché accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità/illegittimità dell'atto di licenziamento per errata applicazione della normativa e del CCNL in materia dell'orario di lavoro;
- condannare, per i motivi sopra esposti, il al risarcimento del Controparte_1 danno all'immagine subito dalla dott.ssa a seguito dell'ingiusto licenziamento, nella Parte_1 somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì della diffusione a mezzo stampa e/o a mezzo web, al dì del saldo effettivo, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
- condannare per i motivi sopra esposti, il al Controparte_1 risarcimento del danno da perdita di chance subito dalla dott. a seguito dell'ingiusto Parte_1 licenziamento, nella somma pari alla differenza tra la retribuzione attuale e quella di posizione posta a concorso di cui al bando doc. 178, valorizzata per tutta la residua attività lavorativa della ricorrente, e comunque quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della prova di concorso al dì del saldo effettivo, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia…>>.
2. La ricorrente ha allegato che: il 28.10.21 il convenuto le conferiva, previa selezione, la posizione CP_1 organizzativa di “Responsabile del Servizio n.2 Servizi al Cittadino”; posta in aspettativa dal di CP_1
Livorno, in data 1.11.2021 sottoscriveva contratto a termine (un anno prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco) a tempo pieno;
a decorrere dal 11.1.2022 le era attribuita anche la carica di
Vicesegretario del nonché in data 5.12.2022, per due mesi, la responsabilità del Controparte_1
Servizio n. 10 “Segreteria generale e personale”; in data 23.10.2022, a seguito della proposta di rinnovo dell'incarico, inviava al Sindaco richiesta di riconoscimento di un'indennità ad personam, come previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico; in data 26.10.2022, il prorogava l'incarico CP_1 fino alla scadenza del mandato del Sindaco senza riconoscerle l'indennità integrativa;
in data 14.8.2023 il
Segretario Generale ( emetteva una nota in punto di “gestione del cartellino e delle ferie della CP_2 dipendente con la quale era rilevata la scorretta gestione del cartellino della ricorrente con Parte_2 invito alla programmazione delle ferie della dipendente;
una volta venuta a conoscenza della suddetta nota, nonostante non le fosse stata inoltrata, rispondeva di aver già a suo tempo provveduto alla programmazione dello smaltimento delle ferie residue della dipendente ed allegava il prospetto dei giustificativi delle proprie segnalate irregolari timbrature, debitamente sottoscritto;
il 20.9.2023 rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile apicale della struttura “Servizi al Cittadino”; il Comune di
Livorno, in data 27.10.2023, ne disponeva la revoca dell'aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio con decorrenza dal 1.12.2023; in data 28.11.2023 si vedeva recapitare dal
2 Comune di Livorno, all'indirizzo comunicazione di revoca dell'aspettativa con Email_2 decorrenza anticipata al 28.11.2023 in ragione della modifica dei termini di risoluzione del contratto da parte del che con determina n. 1126 del 27.11.2023 aveva applicato a suo carico Controparte_1 la sanzione disciplinare della risoluzione anticipata del contratto di lavoro;
con decreto n. 15 del
30.11.2023 la decorrenza del termine di cessazione del rapporto era rettificata e riportata alla data del
30.11.2023.
3. Tanto premesso, la ricorrente lamenta:
- la nullità/inefficacia della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per vizi della procedura disciplinare in quanto i provvedimenti di convocazione ai fini difensivi del 12.10.2023 e di licenziamento del
27.11.2023 erano stati notificati a un indirizzo pec a lei riferibile ma cui non ha accesso dal almeno due anni, avendone in uso un altro;
- l'inesistenza/nullità dell'atto di risoluzione anticipata per carenza del potere disciplinare dell'Amministrazione datrice di lavoro a seguito delle dimissioni rassegnate in data 20.9.2023;
- decadenza della PA dal potere disciplinare per violazione dei termini di cui all'art 55 bis d. lgs 165/2001;
- insussistenza dei fatti contestati.
4. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato.
5. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. Giova in primo luogo rilevare che, secondo l'art 55 bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 “la comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata e della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno”.
8. Nel caso di specie, non è contestato ed è comunque documentato che l'indirizzo pec cui sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento disciplinare e di licenziamento fosse valido e attivo;
del tutto irrilevante è che la ricorrente avesse a disposizione anche un altro domicilio digitale, tanto più se si considera che quello utilizzato dal Comune di era stato indicato dalla medesima nel CP_1 curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla selezione ex art 110 d. lgs. 267/2000 (cfr. doc. 14 res.).
9. Quanto alla lamentata inesistenza/nullità dell'atto di risoluzione anticipata per carenza del potere disciplinare dell'Amministrazione datrice di lavoro a seguito delle dimissioni rassegnate in data 20.9.2023,
3 è sufficiente fare richiamo all'art 55 bis comma 9 d. lgs 165/2001, secondo cui “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare del servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
10. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “In tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'art. 55 bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, in caso di sospensione cautelare dal servizio e di infrazione disciplinare di natura e gravità tale da giustificare il licenziamento, l'azione disciplinare nei confronti del dipendente dimessosi deve essere iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei termini di cui allo stesso art. 55 bis, si applica anche quando le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all'avvio del procedimento, sussistendo l'interesse dell'amministrazione ad accertare le responsabilità disciplinari al fine di impedire che il dipendente possa essere riammesso in servizio, partecipare a successivi concorsi pubblici, o far valere il rapporto di impiego come titolo per il conferimento di incarichi da parte della p.a.” (Cass. sez. Lav. n. 17307/2016; cfr. anche la più recente
Cass. sez. Lav. n. 30535/2024).
11. E nel caso di specie non si nutrono dubbi circa l'interesse della PA a vedere accertata la responsabilità disciplinare della ricorrente e la conseguente legittimità del licenziamento per le assenze ingiustificate accertate nel corso del rapporto di lavoro, al fine, quantomeno, di escludere che il rapporto di lavoro di cui
è causa possa valere come titolo per il conferimento di altri incarichi della PA.
12. Vendendo ai motivi del licenziamento, con comunicazione del 12.10.2023 sono stati contestati alla ricorrente i seguenti addebiti:
A) assenze ingiustificate del servizio per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio (dal 2.11.2021 al 31.7.2023), nelle giornate 17.11.2021, 4.2.2022, 7.2.2022,
18.2.2022, 11.3.2022, 3.6.2022, 20.6.2022, 13.7.2022, 8.8.2022, 10.8.2022, 22.8.2022, 29.9.2022,
14.11.2022, 22.11.2022, 6.12.2022, 9.12.2022, 19.12.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 30.12.2022,
2.1.2023, 3.1.2023, 4.1.2023, 24.1.2023, 31.1.2023, 2.2.2023, 3.2.2023, 16.2.2023, 24.2.2023,
28.2.2023, 21-30.3.2023, 3-5.4.2023, 12.5.2023, 19.5.2023, 27.6.2023, 12.7.2023;
B) Mancata timbratura in entrata o in uscita senza alcun giustificativo nei giorni: 17.11.2021,
4,7,18.2.2022, 11.3.2022, 3,20.6.2022, 13.7.2022, 8,10,22.8.2022, 29.9.2022, 14,22.11.2022,
6,9,19,23,29,30.12.2022, 2,3,4,24,31.1.2022, 2,3,16,24,28.2.2023, 21,30.3.2023, 3,4,5.4.2023,
12,19.5.2023, 27.6.2023 e 12.7.2023;
C) Inosservanza dell'orario minimo di lavoro per impossibilità di accertamento dell'orario di lavoro svolto con accumulo, nel periodo dal 2.11.2021 al 31.7.2023 di un debito orario pari a € 641,41;
4 D) Inosservanza degli obblighi di diligenza ed inottemperanza agli obblighi procedurali per la rilevazione della presenza in servizio;
E) Svolgimento di attività in smart working senza autorizzazione nei giorni 29.9.2022 e 29.12.2022;
F) Mancata comunicazione della durata e del compenso dovuto per un incarico di docenza esterna non autorizzato dalla giunta comunale;
G) Mancata timbratura per la pausa pranzo.
13. Rispetto a tali addebiti, parte ricorrente lamenta la tardività della contestazione con violazione dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 (secondo cui “4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e
3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa…L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…), evidenziando che risulterebbe per tabulas (cfr. docc. 10-12 ric.) che già nell'agosto 2023 il Segretario aveva rilevato irregolarità, puntualmente giustificate dalla medesima con segnalazione di anomalie rimasta priva di risposta.
14. Secondo il resistente, invece, la condotta contestata è stata pienamente accertata a seguito CP_1 della richiesta da parte della stessa ricorrente circa l'ammontare dell'imposizione fiscale applicata alla remunerazione degli incarichi extra-istituzionali dalla medesima svolti;
in quell'occasione, infatti, sarebbe stata accertata non solo la mancata comunicazione della durata dell'incarico conferito dalla Smart
Procurement srl e l'importo dei compensi percepiti, ma altresì un significativo numero di mancate timbrature da parte della ricorrente.
15. Sul punto il teste ha confermato che <<la dott. ha chiesto al sig. di verificare se la tes_1 pt_1 tassazione dei suoi redditi da effettuare nel 2023 in riferimento all'anno 2022, fosse stata corretta>> (cfr. memoria parte resistente pag. 60), precisando: <<…Tramite un messaggio vocale la ricorrente mi chiese perché in sede di dichiarazione dei redditi avesse avuto una tassazione così alta. Io non seppi rispondere
e le dissi che si sarebbe fatta una verifica sulle buste paga. Ho fatto una verifica ma non mi risultava niente di strano sulle buste paga e la ricorrente non si è più presentata in ufficio e quindi non ho fatto
5 ulteriori verifiche. ADR Ero e sono tuttora responsabile delle buste paga, ovvero mi occupo della gestione economica del personale. ADR Non ricordo con precisione quando sia avvenuta tale richiesta, credo che fu fatta in concomitanza della presentazione della dichiarazione dei redditi. Successivamente il segretario comunale mi ha chiesto delucidazioni sulle presenze in servizio della ricorrente. E io ho fatto una relazione che è il doc. 6 res. che mi si mostra. Solo allora ho collegato la richiesta fattami dalla collega sulla tassazione. Preciso che la ricorrente era sotto il controllo del segretario comunale e non mio perché dipendeva direttamente da lui. ADR procuratore ricorrente. Non ho coinvolto la ricorrente al momento della relazione di cui al doc. 6 che mi si mostra>>.
16. Ebbene secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, << In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge
"Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente>> (Cass. sez. Lav. n. 10284/2023).
17. I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la corretta individuazione da parte del giudice d'appello della decorrenza di detto termine in corrispondenza del compimento non del primo atto istruttorio utile per la contestazione, ma di un ulteriore atto successivo idoneo, in astratto ed ex ante, non solo a colorare di maggior disvalore l'illecito contestato, ma anche a verificare ulteriori condotte connesse)>> (Cass. sez. Lav. n. 14896/2024). Cont
18. Nel caso di specie, dunque, dall'articolata e puntuale contestazione disciplinare formulata dall' emessa nei tempi di legge (ovvero il 12.10.2023, entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dal
Segretario Comunale i data 14.8.2023) emerge la correttezza e la tempestività del procedimento disciplinare, avviato dopo l'acquisizione di elementi precisi tramite esame dei cartellini e l'invito a regolarizzare le irregolarità rilevate proprio al fine di scongiurare l'instaurazione del procedimento stesso.
19. Ebbene, ai sensi dell'art.55 quater d. lgs 165/2001 <1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica
6 comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione (…).3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso….>>.
20. Quanto ai fatti contestati, rispetto ai 39 giorni di assenza ingiustificata, deve rilevarsi che:
- con riferimento al giorno 17.11.2021, parte ricorrente deduce di aver fruito di un giorno di ferie, di cui, tuttavia non risulta documentata l'approvazione, né risulta in atti formale richiesta;
del tutto irrilevanti per contro sono in merito i docc. 53-57 ric. richiamati da parte ricorrente, documenti dai quali per contro risulta comprovata l'assenza dal lavoro della ricorrente;
né d'altro canto il piano smaltimento ferie allegato pare idoneo a comprovare il corretto scomputo dai giorni di ferie non goduti, scomputo che in ogni caso non varrebbe a giustificare l'assenza non autorizzata;
- con riferimento al giorno 4.2.2022 parte ricorrente deduce di aver lavorato in smart-working, ma anche in questo caso non risulta nessuna autorizzazione al ricorso di tale modalità, né, soprattutto, risulta dimostrato che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa per l'orario dovuto da contratto ma solo che non si è allontanata dalla propria abitazione;
quanto all'asserito accordo di smart working, quello versato in atti (cfr. doc. 165ric.) è relativo ad un periodo determinato e ristretto (dal 3 al 7 gennaio 2022), non oggetto di contestazione.
- con riferimento al giorno 3.6.2022, parte ricorrente allega di avere fruito di una giornata di ferie autorizzato dal Segretario Generale (cfr. doc. 66 ric.) “nonostante nelle richiesta, per palese, mero errore materiale, fosse indicato il mese ormai trascorso anziché quello relativo al giorno di ferie effettivamente richiesto (3/5, anziché 3/6)”; tale errore sarebbe stato giustificato con nota del
11.9.2023 (doc. 12) – quindi oltre un anno dopo – come omesso caricamento della giornata di assenza. Tale errore, a ben vedere, risulta del tutto indimostrato, sia perché dai cartellini presenza allegati risulta la mancata timbratura in entrata e in uscita per entrambe le giornate sia perché non risulta dimostrato che la ricorrente abbia prestato servizio nella giornata del 3.5.2022 (autorizzata per errore quale giorno di ferie); né d'altro canto appare rilevante che la ricorrente abbia depositato una determina alle ore 10.30 del 3.6.2022, in quanto non è contestato che le operazioni sull'applicativo
Civilia Next possano essere effettuate anche a distanza e comunque tale adempimento non vale a
7 provare che la ricorrente abbia prestato servizio per l'orario di lavoro contrattualmente previsto, né tantomeno che l'abbia fatto presso la sede di lavoro;
- con riferimento al giorno 13.7.2022 la ricorrente deduce l'omessa timbratura per dimenticanza del badge (cfr. doc. 12 ric.) e a dimostrazione della presenza in ufficio allega due operazioni effettuate su
Civilia Next, rispetto alle quali, in assenza di ulteriori elementi, valgono le stesse considerazioni poco sopra svolte;
anche in questo caso, peraltro, non può non rilevarsi come nessuna prova sia stata fornita circa un tempestivo tentativo di rettifica da parte della ricorrente dell'omissione compiuta;
- analoghe considerazioni valgono per le assenze dei giorni 10.8.2022, 22.8.2022, 14.11.2022,
22.11.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 30.12.2022, 24.1.2023, 16.2.2023, 24.2.2023, 21.3.2023, con la precisazione che neanche l'invio della posta elettronica dalla casella istituzionale vale a dimostrare la presenza in ufficio della ricorrente per l'orario di lavoro contrattualmente previsto.
21. Appare dunque evidente – a prescindere dall'esame delle difese relative alle altre giornate oggetto della contestazione disciplinare (cfr anche lettera del14.8.2023 in cui la ricorrente asserisce che alcuni giustificativi relativi ai mesi di maggio e giugno 2023 sono in attesa di caricamento da parte del sistema, mentre le altre anomalie rilevate “sono imputabili a meri errori materiali o a semplici omissioni”) - che sussistano i presupposti per la sanzione espulsiva di cui all'art. 55 quater comma 1 lettera b) del d. lgs
165/2001 sopra richiamato.
22. In merito giova precisare che parte ricorrente – a parte la comunicazione del 14.8.2023 – nulla ha allegato a dimostrazione delle asserite “riscontrate anomalie, incongruenze e carenze funzionali tali da inficiare
l'attendibilità dei dati dei cartellini”, risultando agli atti solo l'invito dell'Ufficio del Personale a regolarizzare le anomalie riscontrate.
23. Né, d'altro canto il dedotto malfunzionamento può essere dedotto dal procedimento disciplinare promosso nei confronti di altro dipendente, accusato di avere “forzato” il sistema con attestazioni grossolanamente false (in ragione proprio della marcatura in corsivo effettuata dal programma) in punto di orario di entrata in servizio proprio per eludere il controllo che esso – previo tempestivo inserimento di dati corretti e veritieri – è chiamato a svolgere (cfr. doc. 36 ric.).
24. Non può inoltre mancare di osservarsi che solo con riferimento ad alcune delle 77 contestate parziali mancate timbrature (in entrata o in uscita) si rinvengono in ricorso difese che tuttavia non valgono a dimostrare il rispetto dell'orario di lavoro minimo previsto per la ricorrente.
25. Ad esempio, con riferimento al giorno 7.2.2022 la ricorrente a distanza di un anno e mezzo deduce come giustificazione una mera dimenticanza, la prova di operazioni effettuate sull'applicativo Civilia Next; non è invece contestato che ella abbia partecipato all'incontro programmato PPOO-OIV di rendiconto obiettivi
2021 e nuovi obiettivi 2022 tenutosi presso la sede del Comune, circostanza che se depone in senso
8 contrario alla contestata assenza dal servizio, non vale a giustificare e a “sanare” la mancata timbratura in entrata e in uscita, parimenti oggetto di addebito disciplinare.
26. In merito giova chiarire che la ricorrente (cfr. doc. 1 res.) è stata assunta alle dipendenze del di CP_1 quale Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dei Servizi al Cittadino con orario di CP_1 lavoro di 36 ore settimanali, “con osservanza dell'articolazione vigente nell'ambito del Comune di
CP_1
27. Il Regolamento comunale in materia di orario di lavoro (cfr. doc. 20 res.), applicabile “a tutto il personale dipendente del Comune di (art 3), dopo aver disciplinato all'art 4 l'orario di lavoro dei CP_1 dipendenti in generale, all'art 8 la “Presenza sul luogo di lavoro del personale tecnico e amministrativo”, all'art 10 (“Rilevazione della presenza sul luogo di lavoro”) prevede che lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata tramite passaggio, in entrata e in uscita, del tesserino magnetico personale (c.d. badge) presso l'apposito “orologio”, collocato nella struttura di appartenenza. 2. Allo stesso modo deve essere registrata ogni uscita temporanea sia per motivi personali, di servizio o per formazione. In caso di uscita per servizio o formazione il dipendente dovrà digitare sul meccanismo di rilevazione apposita codifica corrispondente al tipo di spostamento.
3. Le uscite temporanee effettuate al di fuori delle fasce di flessibilità devono essere opportunamente autorizzate dal Responsabile di Servizio competente.
4. La rilevazione delle presenze con sistemi diversi da quello sopra indicato costituisce una eccezione e viene effettuata nei casi in cui l'installazione dei meccanismi di rilevazione risulti antieconomica o in caso di mancato funzionamento dell'orologio marcatempo.
5. E' fatto obbligo al dipendente di assicurarsi del regolare funzionamento del proprio badge
e del corretto rilevamento dell'orario in entrata e in uscita dal luogo di lavoro.
6. Il dipendente, dopo avere effettuato la timbratura in entrata del proprio badge, dovrà prendere immediatamente servizio presso la propria sede lavorativa evitando attività non inerenti la propria mansione.
7. Nell'ipotesi di malfunzionamento o di errata rilevazione dell'orario di servizio a causa di un cartellino segnatempo difettoso (badge), il dipendente é tenuto a segnalarlo tempestivamente all'Ufficio Personale il quale procederà alla sua sostituzione previa consegna del vecchio badge. In caso di smarrimento del badge, il dipendente dovrà fare formale denuncia al Responsabile del Servizio di appartenenza, al Servizio di
Polizia Municipale e all'Ufficio Personale che provvederà al rilascio di nuovo badge.(…) 9. In ipotesi di malfunzionamento del sistema di rilevazione automatizzata dell'orario di lavoro, è fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura web o al “foglio firma” limitatamente al periodo di tale malfunzionamento>>.
28. All'art 12, inoltre, è sancito un particolare obbligo di diligenza del dipendente in materia di osservanza dell'orario di lavoro: <<
1. Il dipendente è tenuto ad espletare i quotidiani adempimenti di rilevazione con
9 particolare diligenza. 2. Qualora il dipendente non sia in grado di segnalare la propria entrata o la propria uscita dal luogo di lavoro secondo le modalità previste dal presente regolamento, deve inviare la richiesta di mancata timbratura al proprio responsabile di Servizio utilizzando la procedura on-line per la relativa autorizzazione entro le 48 ore successive>>.
29. Con riferimento, poi, ai dipendenti titolari una posizione organizzativa quale la ricorrente, il Regolamento all'art 32 prevede << 1. Al dipendente titolare di posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro laddove idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali dipendenti debbono comunque garantire una presenza costante ed assidua rispetto alle esigenze ed all'articolazione oraria degli uffici diretti. In ogni caso e comunque, le posizioni organizzative devono assicurare la loro presenza sul luogo del lavoro nel periodo compreso dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e, nei giorni per i quali è previsto il rientro pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, fatte salve le astensioni dalla sede del lavoro imposte per l'espletamento delle mansioni connesse alla qualifica professionale rivestita.
2. E' fatta salva la possibilità di concordare con il
Segretario Comunale una diversa articolazione dell'orario di lavoro>>.
30. E' evidente dunque che, con la dovuta elasticità richiesta dallo svolgimento di ruolo di vertice di uno specifico servizio dell'ente locale e di altre funzioni vicarie di altre figure quali il vice-segretario comunale, anche la ricorrente era soggetta, al pari degli altri dipendenti, a significativi e precisi obblighi in punto di presenza in ufficio e di registrazione dell'orario di lavoro, di talché la comprovata disinvoltura nella gestione del cartellino, la reiterata giustificazione addotta (mera dimenticanza), la mancata tempestiva regolarizzazione del cartellino nei tempi previsti dal Regolamento, non può essere giustificata (a posteriori) con la dedotta alta produttività, considerato anche il ruolo di responsabile ricoperto dalla ricorrente, chiamata a vigilare sulla dovuta presenza in servizio dei dipendenti del proprio ufficio.
31. Tale censurabile disinvoltura trova conferma anche con riferimento alle due giornate contestate di smartworking non autorizzato, rispetto al quale parte ricorrente – si ribadisce - ha allegato il possesso di un accordo di lavoro agile (doc. 168 ric.) non sottoscritto e relativo ad un periodo determinato e ristretto
(dal 3 al 7 gennaio 2022), non oggetto di contestazione.
32. Tanto chiarito deve concludersi per il rigetto del ricorso non potendosi configurare alcuna responsabilità risarcitoria in capo al convenuto che ha legittimamente esercitato il potere disciplinare, irrogando CP_1 la massima sanzione del licenziamento (rectius risoluzione anticipata del contratto termine), sanzione che appare proporzionata perché espressamente prevista dalla legge già solo per alcuni degli illeciti contestati e sopra accertati.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato.
10
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore del delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 6500,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 21 luglio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
11
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 847/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 luglio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: personalmente la ricorrente con l'avv. Indelicato Giuseppina per l'avv. Lovo Marco Controparte_1 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 INDELICATO GIUSEPPINA ANNA e dell'avv. CARCELLI CRISTIANA
Parte ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOVO MARCO Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio il per vedere accolte le seguenti Parte_1 Controparte_1 conclusioni: << Preliminarmente: - accertare l'inesistenza e/o nullità della notifica a mezzo pec all'indirizzo del provvedimento disciplinare di risoluzione del contratto Email_1
e di tutti gli altri presupposti con conseguente inefficacia/illegittimità/decadenza dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis d. lgs. 165/2001 comma 9 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del suddetto provvedimento per vizio della procedura disciplinare e per violazione del diritto di difesa del lavoratore;
- accertare la carenza di potere disciplinare dell'Amministrazione datrice di lavoro per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott. Pt_1
e per l'effetto dichiarare l'inesistenza e/o nullità/illegittimità dell'atto di licenziamento e degli atti
[...] presupposti per violazione dell'art 55 bis co.9 anche per impossibilità giuridica dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.; - accertare l'intervenuta decadenza e/o tardività dall'esercizio del potere disciplinare per violazione dei termini di cui all'art 55 bis d. lgs 165/2001, per violazione dei principi di tempestività, buona fede e correttezza, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza e/o nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento e degli atti presupposti. Nel merito: - per i motivi esposti nel presente ricorso, dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento disciplinare per insussistenza/inveridicità dei fatti oggettivi e dei presupposti addotti a sostegno della sanzione disciplinare, nonché per indeterminatezza e mancanza di prova delle contestazioni;
- dichiarare
1 l'illegittimità del licenziamento e degli atti presupposti, per violazione del principio di proporzionalità, nonché violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché per eccesso di potere per disparità di trattamento;
nonché accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità/illegittimità dell'atto di licenziamento per errata applicazione della normativa e del CCNL in materia dell'orario di lavoro;
- condannare, per i motivi sopra esposti, il al risarcimento del Controparte_1 danno all'immagine subito dalla dott.ssa a seguito dell'ingiusto licenziamento, nella Parte_1 somma che verrà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì della diffusione a mezzo stampa e/o a mezzo web, al dì del saldo effettivo, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
- condannare per i motivi sopra esposti, il al Controparte_1 risarcimento del danno da perdita di chance subito dalla dott. a seguito dell'ingiusto Parte_1 licenziamento, nella somma pari alla differenza tra la retribuzione attuale e quella di posizione posta a concorso di cui al bando doc. 178, valorizzata per tutta la residua attività lavorativa della ricorrente, e comunque quella che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data della prova di concorso al dì del saldo effettivo, per le ragioni tutte esposte in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia…>>.
2. La ricorrente ha allegato che: il 28.10.21 il convenuto le conferiva, previa selezione, la posizione CP_1 organizzativa di “Responsabile del Servizio n.2 Servizi al Cittadino”; posta in aspettativa dal di CP_1
Livorno, in data 1.11.2021 sottoscriveva contratto a termine (un anno prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco) a tempo pieno;
a decorrere dal 11.1.2022 le era attribuita anche la carica di
Vicesegretario del nonché in data 5.12.2022, per due mesi, la responsabilità del Controparte_1
Servizio n. 10 “Segreteria generale e personale”; in data 23.10.2022, a seguito della proposta di rinnovo dell'incarico, inviava al Sindaco richiesta di riconoscimento di un'indennità ad personam, come previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico; in data 26.10.2022, il prorogava l'incarico CP_1 fino alla scadenza del mandato del Sindaco senza riconoscerle l'indennità integrativa;
in data 14.8.2023 il
Segretario Generale ( emetteva una nota in punto di “gestione del cartellino e delle ferie della CP_2 dipendente con la quale era rilevata la scorretta gestione del cartellino della ricorrente con Parte_2 invito alla programmazione delle ferie della dipendente;
una volta venuta a conoscenza della suddetta nota, nonostante non le fosse stata inoltrata, rispondeva di aver già a suo tempo provveduto alla programmazione dello smaltimento delle ferie residue della dipendente ed allegava il prospetto dei giustificativi delle proprie segnalate irregolari timbrature, debitamente sottoscritto;
il 20.9.2023 rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di Responsabile apicale della struttura “Servizi al Cittadino”; il Comune di
Livorno, in data 27.10.2023, ne disponeva la revoca dell'aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio con decorrenza dal 1.12.2023; in data 28.11.2023 si vedeva recapitare dal
2 Comune di Livorno, all'indirizzo comunicazione di revoca dell'aspettativa con Email_2 decorrenza anticipata al 28.11.2023 in ragione della modifica dei termini di risoluzione del contratto da parte del che con determina n. 1126 del 27.11.2023 aveva applicato a suo carico Controparte_1 la sanzione disciplinare della risoluzione anticipata del contratto di lavoro;
con decreto n. 15 del
30.11.2023 la decorrenza del termine di cessazione del rapporto era rettificata e riportata alla data del
30.11.2023.
3. Tanto premesso, la ricorrente lamenta:
- la nullità/inefficacia della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per vizi della procedura disciplinare in quanto i provvedimenti di convocazione ai fini difensivi del 12.10.2023 e di licenziamento del
27.11.2023 erano stati notificati a un indirizzo pec a lei riferibile ma cui non ha accesso dal almeno due anni, avendone in uso un altro;
- l'inesistenza/nullità dell'atto di risoluzione anticipata per carenza del potere disciplinare dell'Amministrazione datrice di lavoro a seguito delle dimissioni rassegnate in data 20.9.2023;
- decadenza della PA dal potere disciplinare per violazione dei termini di cui all'art 55 bis d. lgs 165/2001;
- insussistenza dei fatti contestati.
4. Si è costituito in giudizio il che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato.
5. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
7. Giova in primo luogo rilevare che, secondo l'art 55 bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 “la comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata e della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno”.
8. Nel caso di specie, non è contestato ed è comunque documentato che l'indirizzo pec cui sono state inviate le comunicazioni di avvio del procedimento disciplinare e di licenziamento fosse valido e attivo;
del tutto irrilevante è che la ricorrente avesse a disposizione anche un altro domicilio digitale, tanto più se si considera che quello utilizzato dal Comune di era stato indicato dalla medesima nel CP_1 curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla selezione ex art 110 d. lgs. 267/2000 (cfr. doc. 14 res.).
9. Quanto alla lamentata inesistenza/nullità dell'atto di risoluzione anticipata per carenza del potere disciplinare dell'Amministrazione datrice di lavoro a seguito delle dimissioni rassegnate in data 20.9.2023,
3 è sufficiente fare richiamo all'art 55 bis comma 9 d. lgs 165/2001, secondo cui “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare del servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
10. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “In tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'art. 55 bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui, in caso di sospensione cautelare dal servizio e di infrazione disciplinare di natura e gravità tale da giustificare il licenziamento, l'azione disciplinare nei confronti del dipendente dimessosi deve essere iniziata e/o proseguita, nel rispetto dei termini di cui allo stesso art. 55 bis, si applica anche quando le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all'avvio del procedimento, sussistendo l'interesse dell'amministrazione ad accertare le responsabilità disciplinari al fine di impedire che il dipendente possa essere riammesso in servizio, partecipare a successivi concorsi pubblici, o far valere il rapporto di impiego come titolo per il conferimento di incarichi da parte della p.a.” (Cass. sez. Lav. n. 17307/2016; cfr. anche la più recente
Cass. sez. Lav. n. 30535/2024).
11. E nel caso di specie non si nutrono dubbi circa l'interesse della PA a vedere accertata la responsabilità disciplinare della ricorrente e la conseguente legittimità del licenziamento per le assenze ingiustificate accertate nel corso del rapporto di lavoro, al fine, quantomeno, di escludere che il rapporto di lavoro di cui
è causa possa valere come titolo per il conferimento di altri incarichi della PA.
12. Vendendo ai motivi del licenziamento, con comunicazione del 12.10.2023 sono stati contestati alla ricorrente i seguenti addebiti:
A) assenze ingiustificate del servizio per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio (dal 2.11.2021 al 31.7.2023), nelle giornate 17.11.2021, 4.2.2022, 7.2.2022,
18.2.2022, 11.3.2022, 3.6.2022, 20.6.2022, 13.7.2022, 8.8.2022, 10.8.2022, 22.8.2022, 29.9.2022,
14.11.2022, 22.11.2022, 6.12.2022, 9.12.2022, 19.12.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 30.12.2022,
2.1.2023, 3.1.2023, 4.1.2023, 24.1.2023, 31.1.2023, 2.2.2023, 3.2.2023, 16.2.2023, 24.2.2023,
28.2.2023, 21-30.3.2023, 3-5.4.2023, 12.5.2023, 19.5.2023, 27.6.2023, 12.7.2023;
B) Mancata timbratura in entrata o in uscita senza alcun giustificativo nei giorni: 17.11.2021,
4,7,18.2.2022, 11.3.2022, 3,20.6.2022, 13.7.2022, 8,10,22.8.2022, 29.9.2022, 14,22.11.2022,
6,9,19,23,29,30.12.2022, 2,3,4,24,31.1.2022, 2,3,16,24,28.2.2023, 21,30.3.2023, 3,4,5.4.2023,
12,19.5.2023, 27.6.2023 e 12.7.2023;
C) Inosservanza dell'orario minimo di lavoro per impossibilità di accertamento dell'orario di lavoro svolto con accumulo, nel periodo dal 2.11.2021 al 31.7.2023 di un debito orario pari a € 641,41;
4 D) Inosservanza degli obblighi di diligenza ed inottemperanza agli obblighi procedurali per la rilevazione della presenza in servizio;
E) Svolgimento di attività in smart working senza autorizzazione nei giorni 29.9.2022 e 29.12.2022;
F) Mancata comunicazione della durata e del compenso dovuto per un incarico di docenza esterna non autorizzato dalla giunta comunale;
G) Mancata timbratura per la pausa pranzo.
13. Rispetto a tali addebiti, parte ricorrente lamenta la tardività della contestazione con violazione dell'art. 55 bis d.lgs. 165/2001 (secondo cui “4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e
3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa…L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito…), evidenziando che risulterebbe per tabulas (cfr. docc. 10-12 ric.) che già nell'agosto 2023 il Segretario aveva rilevato irregolarità, puntualmente giustificate dalla medesima con segnalazione di anomalie rimasta priva di risposta.
14. Secondo il resistente, invece, la condotta contestata è stata pienamente accertata a seguito CP_1 della richiesta da parte della stessa ricorrente circa l'ammontare dell'imposizione fiscale applicata alla remunerazione degli incarichi extra-istituzionali dalla medesima svolti;
in quell'occasione, infatti, sarebbe stata accertata non solo la mancata comunicazione della durata dell'incarico conferito dalla Smart
Procurement srl e l'importo dei compensi percepiti, ma altresì un significativo numero di mancate timbrature da parte della ricorrente.
15. Sul punto il teste ha confermato che <<la dott. ha chiesto al sig. di verificare se la tes_1 pt_1 tassazione dei suoi redditi da effettuare nel 2023 in riferimento all'anno 2022, fosse stata corretta>> (cfr. memoria parte resistente pag. 60), precisando: <<…Tramite un messaggio vocale la ricorrente mi chiese perché in sede di dichiarazione dei redditi avesse avuto una tassazione così alta. Io non seppi rispondere
e le dissi che si sarebbe fatta una verifica sulle buste paga. Ho fatto una verifica ma non mi risultava niente di strano sulle buste paga e la ricorrente non si è più presentata in ufficio e quindi non ho fatto
5 ulteriori verifiche. ADR Ero e sono tuttora responsabile delle buste paga, ovvero mi occupo della gestione economica del personale. ADR Non ricordo con precisione quando sia avvenuta tale richiesta, credo che fu fatta in concomitanza della presentazione della dichiarazione dei redditi. Successivamente il segretario comunale mi ha chiesto delucidazioni sulle presenze in servizio della ricorrente. E io ho fatto una relazione che è il doc. 6 res. che mi si mostra. Solo allora ho collegato la richiesta fattami dalla collega sulla tassazione. Preciso che la ricorrente era sotto il controllo del segretario comunale e non mio perché dipendeva direttamente da lui. ADR procuratore ricorrente. Non ho coinvolto la ricorrente al momento della relazione di cui al doc. 6 che mi si mostra>>.
16. Ebbene secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, << In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge
"Madia") all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine per la conclusione del procedimento da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari non decorre più dalla conoscenza dell'illecito in capo al responsabile della struttura di appartenenza, ma da quando l'Ufficio predetto abbia effettuato la contestazione di tale illecito, sicché a tal fine i tempi intercorsi prima della comunicazione dell'illecito all'u.p.d. non hanno rilievo, se non quando ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente>> (Cass. sez. Lav. n. 10284/2023).
17. I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la corretta individuazione da parte del giudice d'appello della decorrenza di detto termine in corrispondenza del compimento non del primo atto istruttorio utile per la contestazione, ma di un ulteriore atto successivo idoneo, in astratto ed ex ante, non solo a colorare di maggior disvalore l'illecito contestato, ma anche a verificare ulteriori condotte connesse)>> (Cass. sez. Lav. n. 14896/2024). Cont
18. Nel caso di specie, dunque, dall'articolata e puntuale contestazione disciplinare formulata dall' emessa nei tempi di legge (ovvero il 12.10.2023, entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dal
Segretario Comunale i data 14.8.2023) emerge la correttezza e la tempestività del procedimento disciplinare, avviato dopo l'acquisizione di elementi precisi tramite esame dei cartellini e l'invito a regolarizzare le irregolarità rilevate proprio al fine di scongiurare l'instaurazione del procedimento stesso.
19. Ebbene, ai sensi dell'art.55 quater d. lgs 165/2001 <1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica
6 comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione (…).3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso….>>.
20. Quanto ai fatti contestati, rispetto ai 39 giorni di assenza ingiustificata, deve rilevarsi che:
- con riferimento al giorno 17.11.2021, parte ricorrente deduce di aver fruito di un giorno di ferie, di cui, tuttavia non risulta documentata l'approvazione, né risulta in atti formale richiesta;
del tutto irrilevanti per contro sono in merito i docc. 53-57 ric. richiamati da parte ricorrente, documenti dai quali per contro risulta comprovata l'assenza dal lavoro della ricorrente;
né d'altro canto il piano smaltimento ferie allegato pare idoneo a comprovare il corretto scomputo dai giorni di ferie non goduti, scomputo che in ogni caso non varrebbe a giustificare l'assenza non autorizzata;
- con riferimento al giorno 4.2.2022 parte ricorrente deduce di aver lavorato in smart-working, ma anche in questo caso non risulta nessuna autorizzazione al ricorso di tale modalità, né, soprattutto, risulta dimostrato che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa per l'orario dovuto da contratto ma solo che non si è allontanata dalla propria abitazione;
quanto all'asserito accordo di smart working, quello versato in atti (cfr. doc. 165ric.) è relativo ad un periodo determinato e ristretto (dal 3 al 7 gennaio 2022), non oggetto di contestazione.
- con riferimento al giorno 3.6.2022, parte ricorrente allega di avere fruito di una giornata di ferie autorizzato dal Segretario Generale (cfr. doc. 66 ric.) “nonostante nelle richiesta, per palese, mero errore materiale, fosse indicato il mese ormai trascorso anziché quello relativo al giorno di ferie effettivamente richiesto (3/5, anziché 3/6)”; tale errore sarebbe stato giustificato con nota del
11.9.2023 (doc. 12) – quindi oltre un anno dopo – come omesso caricamento della giornata di assenza. Tale errore, a ben vedere, risulta del tutto indimostrato, sia perché dai cartellini presenza allegati risulta la mancata timbratura in entrata e in uscita per entrambe le giornate sia perché non risulta dimostrato che la ricorrente abbia prestato servizio nella giornata del 3.5.2022 (autorizzata per errore quale giorno di ferie); né d'altro canto appare rilevante che la ricorrente abbia depositato una determina alle ore 10.30 del 3.6.2022, in quanto non è contestato che le operazioni sull'applicativo
Civilia Next possano essere effettuate anche a distanza e comunque tale adempimento non vale a
7 provare che la ricorrente abbia prestato servizio per l'orario di lavoro contrattualmente previsto, né tantomeno che l'abbia fatto presso la sede di lavoro;
- con riferimento al giorno 13.7.2022 la ricorrente deduce l'omessa timbratura per dimenticanza del badge (cfr. doc. 12 ric.) e a dimostrazione della presenza in ufficio allega due operazioni effettuate su
Civilia Next, rispetto alle quali, in assenza di ulteriori elementi, valgono le stesse considerazioni poco sopra svolte;
anche in questo caso, peraltro, non può non rilevarsi come nessuna prova sia stata fornita circa un tempestivo tentativo di rettifica da parte della ricorrente dell'omissione compiuta;
- analoghe considerazioni valgono per le assenze dei giorni 10.8.2022, 22.8.2022, 14.11.2022,
22.11.2022, 23.12.2022, 29.12.2022, 30.12.2022, 24.1.2023, 16.2.2023, 24.2.2023, 21.3.2023, con la precisazione che neanche l'invio della posta elettronica dalla casella istituzionale vale a dimostrare la presenza in ufficio della ricorrente per l'orario di lavoro contrattualmente previsto.
21. Appare dunque evidente – a prescindere dall'esame delle difese relative alle altre giornate oggetto della contestazione disciplinare (cfr anche lettera del14.8.2023 in cui la ricorrente asserisce che alcuni giustificativi relativi ai mesi di maggio e giugno 2023 sono in attesa di caricamento da parte del sistema, mentre le altre anomalie rilevate “sono imputabili a meri errori materiali o a semplici omissioni”) - che sussistano i presupposti per la sanzione espulsiva di cui all'art. 55 quater comma 1 lettera b) del d. lgs
165/2001 sopra richiamato.
22. In merito giova precisare che parte ricorrente – a parte la comunicazione del 14.8.2023 – nulla ha allegato a dimostrazione delle asserite “riscontrate anomalie, incongruenze e carenze funzionali tali da inficiare
l'attendibilità dei dati dei cartellini”, risultando agli atti solo l'invito dell'Ufficio del Personale a regolarizzare le anomalie riscontrate.
23. Né, d'altro canto il dedotto malfunzionamento può essere dedotto dal procedimento disciplinare promosso nei confronti di altro dipendente, accusato di avere “forzato” il sistema con attestazioni grossolanamente false (in ragione proprio della marcatura in corsivo effettuata dal programma) in punto di orario di entrata in servizio proprio per eludere il controllo che esso – previo tempestivo inserimento di dati corretti e veritieri – è chiamato a svolgere (cfr. doc. 36 ric.).
24. Non può inoltre mancare di osservarsi che solo con riferimento ad alcune delle 77 contestate parziali mancate timbrature (in entrata o in uscita) si rinvengono in ricorso difese che tuttavia non valgono a dimostrare il rispetto dell'orario di lavoro minimo previsto per la ricorrente.
25. Ad esempio, con riferimento al giorno 7.2.2022 la ricorrente a distanza di un anno e mezzo deduce come giustificazione una mera dimenticanza, la prova di operazioni effettuate sull'applicativo Civilia Next; non è invece contestato che ella abbia partecipato all'incontro programmato PPOO-OIV di rendiconto obiettivi
2021 e nuovi obiettivi 2022 tenutosi presso la sede del Comune, circostanza che se depone in senso
8 contrario alla contestata assenza dal servizio, non vale a giustificare e a “sanare” la mancata timbratura in entrata e in uscita, parimenti oggetto di addebito disciplinare.
26. In merito giova chiarire che la ricorrente (cfr. doc. 1 res.) è stata assunta alle dipendenze del di CP_1 quale Istruttore Direttivo Amministrativo Responsabile dei Servizi al Cittadino con orario di CP_1 lavoro di 36 ore settimanali, “con osservanza dell'articolazione vigente nell'ambito del Comune di
CP_1
27. Il Regolamento comunale in materia di orario di lavoro (cfr. doc. 20 res.), applicabile “a tutto il personale dipendente del Comune di (art 3), dopo aver disciplinato all'art 4 l'orario di lavoro dei CP_1 dipendenti in generale, all'art 8 la “Presenza sul luogo di lavoro del personale tecnico e amministrativo”, all'art 10 (“Rilevazione della presenza sul luogo di lavoro”) prevede che lavoro viene accertato mediante rilevazione automatizzata tramite passaggio, in entrata e in uscita, del tesserino magnetico personale (c.d. badge) presso l'apposito “orologio”, collocato nella struttura di appartenenza. 2. Allo stesso modo deve essere registrata ogni uscita temporanea sia per motivi personali, di servizio o per formazione. In caso di uscita per servizio o formazione il dipendente dovrà digitare sul meccanismo di rilevazione apposita codifica corrispondente al tipo di spostamento.
3. Le uscite temporanee effettuate al di fuori delle fasce di flessibilità devono essere opportunamente autorizzate dal Responsabile di Servizio competente.
4. La rilevazione delle presenze con sistemi diversi da quello sopra indicato costituisce una eccezione e viene effettuata nei casi in cui l'installazione dei meccanismi di rilevazione risulti antieconomica o in caso di mancato funzionamento dell'orologio marcatempo.
5. E' fatto obbligo al dipendente di assicurarsi del regolare funzionamento del proprio badge
e del corretto rilevamento dell'orario in entrata e in uscita dal luogo di lavoro.
6. Il dipendente, dopo avere effettuato la timbratura in entrata del proprio badge, dovrà prendere immediatamente servizio presso la propria sede lavorativa evitando attività non inerenti la propria mansione.
7. Nell'ipotesi di malfunzionamento o di errata rilevazione dell'orario di servizio a causa di un cartellino segnatempo difettoso (badge), il dipendente é tenuto a segnalarlo tempestivamente all'Ufficio Personale il quale procederà alla sua sostituzione previa consegna del vecchio badge. In caso di smarrimento del badge, il dipendente dovrà fare formale denuncia al Responsabile del Servizio di appartenenza, al Servizio di
Polizia Municipale e all'Ufficio Personale che provvederà al rilascio di nuovo badge.(…) 9. In ipotesi di malfunzionamento del sistema di rilevazione automatizzata dell'orario di lavoro, è fatta salva la possibilità di ricorrere alla procedura web o al “foglio firma” limitatamente al periodo di tale malfunzionamento>>.
28. All'art 12, inoltre, è sancito un particolare obbligo di diligenza del dipendente in materia di osservanza dell'orario di lavoro: <<
1. Il dipendente è tenuto ad espletare i quotidiani adempimenti di rilevazione con
9 particolare diligenza. 2. Qualora il dipendente non sia in grado di segnalare la propria entrata o la propria uscita dal luogo di lavoro secondo le modalità previste dal presente regolamento, deve inviare la richiesta di mancata timbratura al proprio responsabile di Servizio utilizzando la procedura on-line per la relativa autorizzazione entro le 48 ore successive>>.
29. Con riferimento, poi, ai dipendenti titolari una posizione organizzativa quale la ricorrente, il Regolamento all'art 32 prevede << 1. Al dipendente titolare di posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro laddove idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali dipendenti debbono comunque garantire una presenza costante ed assidua rispetto alle esigenze ed all'articolazione oraria degli uffici diretti. In ogni caso e comunque, le posizioni organizzative devono assicurare la loro presenza sul luogo del lavoro nel periodo compreso dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e, nei giorni per i quali è previsto il rientro pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, fatte salve le astensioni dalla sede del lavoro imposte per l'espletamento delle mansioni connesse alla qualifica professionale rivestita.
2. E' fatta salva la possibilità di concordare con il
Segretario Comunale una diversa articolazione dell'orario di lavoro>>.
30. E' evidente dunque che, con la dovuta elasticità richiesta dallo svolgimento di ruolo di vertice di uno specifico servizio dell'ente locale e di altre funzioni vicarie di altre figure quali il vice-segretario comunale, anche la ricorrente era soggetta, al pari degli altri dipendenti, a significativi e precisi obblighi in punto di presenza in ufficio e di registrazione dell'orario di lavoro, di talché la comprovata disinvoltura nella gestione del cartellino, la reiterata giustificazione addotta (mera dimenticanza), la mancata tempestiva regolarizzazione del cartellino nei tempi previsti dal Regolamento, non può essere giustificata (a posteriori) con la dedotta alta produttività, considerato anche il ruolo di responsabile ricoperto dalla ricorrente, chiamata a vigilare sulla dovuta presenza in servizio dei dipendenti del proprio ufficio.
31. Tale censurabile disinvoltura trova conferma anche con riferimento alle due giornate contestate di smartworking non autorizzato, rispetto al quale parte ricorrente – si ribadisce - ha allegato il possesso di un accordo di lavoro agile (doc. 168 ric.) non sottoscritto e relativo ad un periodo determinato e ristretto
(dal 3 al 7 gennaio 2022), non oggetto di contestazione.
32. Tanto chiarito deve concludersi per il rigetto del ricorso non potendosi configurare alcuna responsabilità risarcitoria in capo al convenuto che ha legittimamente esercitato il potere disciplinare, irrogando CP_1 la massima sanzione del licenziamento (rectius risoluzione anticipata del contratto termine), sanzione che appare proporzionata perché espressamente prevista dalla legge già solo per alcuni degli illeciti contestati e sopra accertati.
33. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato.
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PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore del delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 6500,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 21 luglio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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