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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 27.10.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2709 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
NELLA QUALITA' DI PROCURATRICE CON RAPPRESENTANZA DEL
[...]
, CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. MONICA
LONGO in via G. BONANNO n.122 rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. LODATO SABRINA;
– attore –
CONTRO
, cf , e , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
cf , elettivamente domiciliati in MARCIANISE (CE), C.F._2
Via Federico Quercia n. 1 presso lo studio dell'Avv. FINELLI GIOVANNI -
pec: che li rappresenta e difende per procura Email_1
allegata alla memoria di costituzione;
convenuti
Tribunale di Palermo ****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
NELLA QUALITA' DI Parte_1
PROCURATRICE CON RAPPRESENTANZA DEL
[...]
Part
(di seguito “ ”) conveniva in giudizio Controparte_1
e dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_2 Controparte_3
chiedendo: “accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui sopra, la inef-
ficacia e/o nullità e/o invalidità e non opponibilità dell'atto di dotazione di
beni in TR del 27.03.2023 in Notar , Notaio in Milano, rep. Persona_1
n. 2940 Racc. n. 1973 al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale
, avuto riguardo all'immobile sito in Balestrate (PA), Contrada P.IVA_2
Settepani snc ed identificato al Catasto Fabbricati del comune predetto, Fo-
glio 30, p.lla 858 cat. A/7 classe 3 Piano S2 – T – S1, consistenza 10,5 va-
ni;
conseguentemente revocare, dichiarandolo inefficace e/o nullo e/o inva-
lido ed non opponibile al , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale
, l'atto di dotazione di beni in TR del 27.03.2023 in Notar P.IVA_2
, Notaio in Milano, rep. n. 2940 Racc. n. 1973 avuto riguardo Persona_1
all'immobile sito in Balestrate (PA), Contrada Settepani snc ed identificato
al Catasto Fabbricati del Comune predetto, Foglio 30, p.lla 858 cat. A/7
classe 3 Piano S2 – T – S1, consistenza 10,5 vani;
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile All'uopo esponeva che i convenuti erano garanti delle obbligazioni as-
sunte dalla AZ s.r.l. [P.I.: ] (già Parte_2 P.IVA_3 [...]
, nei confronti della Parte_3 Controparte_4
in relazione ad un conto corren-
[...]
te di corrispondenza.
Nel 2016 il creditore otteneva nei confronti della debitrice e dei garanti un decreto ingiuntivo per euro 45.000,00 circa.
Nel successivo giudizio interveniva l'odierna attrice, cessionaria del credito, e poi, nel merito, l'opposizione veniva rigettata.
Nel corso dell'esecuzione emergeva che l'unico bene originariamente in comproprietà dei coniugi e risultava essere stato conferi- CP_3 CP_2
to in dotazione al TR CA (c.f. ) con atto di dotazione P.IVA_4
di beni in TR del 27.03.2023 in Notar , Notaio in Milano, Persona_1
iscritto nel Collegio Notarile di Milano, rep. n. 2940 Racc. n. 1973, trust istituito con atto del 18.08.2022 e registrato l'1.09.2022 presso l'ADE di
Reggio Calabria al n. 1434 serie 3.
In dettaglio il predetto immobile era sito in Balestrate (PA), Contrada
Settepani ed identificato al Catasto Fabbricati del comune predetto, Foglio
30, p.lla 858 cat. A/7 classe 3 Piano S2 – T – S1, consistenza 10,5 vani e risultava in proprietà dei predetti coniugi sin dalla data dell'acquisto, av-
venuto nel 2009 a mezzo mutuo fondiario.
Deduceva la sussistenza per disporre la revoca del predetto atto di co-
stituzione di trust, concludeva, quindi, come sopra riportato.
Ritualmente costituitisi, i convenuti, contestando le allegazioni di parte attrice, chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile spese.
Deducevano, al riguardo, che non vi era prova della titolarità del credi-
to in capo all'attrice anche perché con transazione del 2021 ove posizione era stata definita col creditore. In ogni caso insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, anche in considerazione della consistenza del patrimonio della . CP_2
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 27.10.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate (ritenuta ammis-
sibile anche quella di parte convenuta stante la non perentorietà del ter-
mine assegnato per il deposito delle note conclusive), veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Non vi è contestazione tra le parti circa la sussistenza della posizione di condebitori, quali garanti, dei convenuti in relazione alle obbligazioni assunte dalla AZ in liquidazione srl, già AZ srl, nei confronti
Controparte_5
, accertati con sentenza del Tribunale di Palermo con senten-
[...]
za n. 3316/2022 pubblicata in data 25.07.2022 in cosa giudicata.
Ciò posto, quanto alle eccezioni proposte dai convenuti, va rilevato che la questione circa l'avvenuta estinzione del credito con transazione del
2021 è coperta dal giudicato giusta sentenza del Tribunale di Palermo con sentenza n. 3316/2022 pubblicata in data 25.07.2022 in cosa giudicata in atti.
Peraltro parte attrice ha provato che la nota del 2021 richiamata dai
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile convenuti non era relativa a tali crediti, ma ad altre posizioni (si rinvia al-
le convincenti deduzioni da ultimo riportate nelle note conclusive di parte attrice pagg.10/11).
Quanto alla titolarità del credito in capo al Fondo Temporaneo del
[...]
(c.f.: ), va rilevato che la questione tra le Controparte_6 P.IVA_2
parti è parimenti coperta da giudicato in quanto già oggetto di esame nel giudizio definitivo con la citata sentenza n. 3316/2022 (siccome corretta con provvedimento del 6.11.2023), in atti;
ed ancora in atti vi sono i do-
cumenti che danno prova della citata cessione e dei connessi adempimen- ti pubblicitari (cfr DOCC. n. 7 e 7bis allegati all'atto di citazione in revoca- toria e all.to n. 4 alla memoria 171 ter n. 2 di parte attrice).
Ciò posto in merito alla sussistenza del credito dell'attrice, con riferi-
mento all'azione proposta va rilevato che per costante giurisprudenza può
ben essere oggetto di revocatoria l'atto di dotazione di un trust, con parte-
cipazione -quanto al litisconsorzio -al giudizio anche del trustee (Cass.
Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 9648 del 26/05/2020).
Acclarata, quindi, la integrità del contraddittorio – la convenuta infatti
è anche la trustee-, va evidenziato che il credito dell'attrice era precedente la costituzione del trust e parimenti precedente era la sentenza di accer-
tamento del credito, con conferma del decreto opposto e condanna della opponente al pagamento del citato credito.
I rapporti personali tra i convenuti, coniugi, l'uno guardiano e l'altro trustee, l'epoca dell'atto oggetto di revocatoria, anche in relazione all'epoca di accertamento del credito, la comune posizione di garante della società consentono di ritenere, anche sulla base di un giudizio fondato
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile sull'id quod plerumque accidit, ampiamente provata la sussistenza di tut-
ti gli elementi dell'azione revocatoria proposta.
Né la deduzione di parte convenuta, circa la presenza di altro immobile nel patrimonio della stessa, riesce a mutare il giudizio sull'eventus damni in quanto detto ulteriore immobile, oltre ad essere stato oggetto di dona-
zione – con la connessa notoria “precarietà” dell'atto– era un “grezzo” (cir-
costanza che incideva negativamente sul valore dello stesso) non idoneo a fornire sicura garanzia per il creditore.
Neanche allegata, infine, una operosa riduzione del credito dal 2022 ad oggi.
La domanda di parte attrice, dunque, deve essere integralmente accol-
ta.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico dei convenuti in solido e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− accerta e dichiara la inefficacia nei confronti del Fondo Temporaneo
del Credito dell'atto di dotazione di beni in TR del CP_1
27.03.2023 in Notar , Notaio in Milano, rep. n. 2940 Persona_1
Racc. n. 1973, trascritto in data 18.04.2023 presso la Conservatoria
dei Pubblici Registri Immobiliari di Palermo al n. 19000 registro ge-
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile nerale e n. 15257 registro particolare e vincolo in trust trascritto pari data al n. 19001 reg. gen. e n. 15258 reg. part., avuto riguardo all'immobile sito in Balestrate (PA), Contrada Settepani snc ed iden-
tificato al Catasto Fabbricati del Comune predetto, Foglio 30, p.lla
858 cat A/7 classe 3 Piano S2 -T – S1, consistenza 10,5 vani;
− conseguentemente revoca dichiarandolo inefficace nei confronti del
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo l'atto di dotazione di be-
ni in TR del 27.03.2023 in Notar , Notaio in Milano, Persona_1
rep. n. 2940 Racc. n. 1973, trascritto in data 18.04.2023 presso la
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Palermo al n.
19000 registro generale e n. 15257 registro particolare e vincolo in trust trascritto pari data al n. 19001 reg. gen. e n. 15258 reg. part.,
avuto riguardo all'immobile sito in Balestrate (PA), Contrada Sette-
pani snc ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune predetto,
Foglio 30, p.lla 858 cat A/7 classe 3 Piano S2 -T – S1, consistenza
10,5 vani;
− condanna e in solido Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di Controparte_1
le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 6500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 28/10/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 27.10.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2709 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
NELLA QUALITA' DI PROCURATRICE CON RAPPRESENTANZA DEL
[...]
, CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. MONICA
LONGO in via G. BONANNO n.122 rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. LODATO SABRINA;
– attore –
CONTRO
, cf , e , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
cf , elettivamente domiciliati in MARCIANISE (CE), C.F._2
Via Federico Quercia n. 1 presso lo studio dell'Avv. FINELLI GIOVANNI -
pec: che li rappresenta e difende per procura Email_1
allegata alla memoria di costituzione;
convenuti
Tribunale di Palermo ****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la
[...]
NELLA QUALITA' DI Parte_1
PROCURATRICE CON RAPPRESENTANZA DEL
[...]
Part
(di seguito “ ”) conveniva in giudizio Controparte_1
e dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_2 Controparte_3
chiedendo: “accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui sopra, la inef-
ficacia e/o nullità e/o invalidità e non opponibilità dell'atto di dotazione di
beni in TR del 27.03.2023 in Notar , Notaio in Milano, rep. Persona_1
n. 2940 Racc. n. 1973 al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale
, avuto riguardo all'immobile sito in Balestrate (PA), Contrada P.IVA_2
Settepani snc ed identificato al Catasto Fabbricati del comune predetto, Fo-
glio 30, p.lla 858 cat. A/7 classe 3 Piano S2 – T – S1, consistenza 10,5 va-
ni;
conseguentemente revocare, dichiarandolo inefficace e/o nullo e/o inva-
lido ed non opponibile al , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, codice fiscale
, l'atto di dotazione di beni in TR del 27.03.2023 in Notar P.IVA_2
, Notaio in Milano, rep. n. 2940 Racc. n. 1973 avuto riguardo Persona_1
all'immobile sito in Balestrate (PA), Contrada Settepani snc ed identificato
al Catasto Fabbricati del Comune predetto, Foglio 30, p.lla 858 cat. A/7
classe 3 Piano S2 – T – S1, consistenza 10,5 vani;
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile All'uopo esponeva che i convenuti erano garanti delle obbligazioni as-
sunte dalla AZ s.r.l. [P.I.: ] (già Parte_2 P.IVA_3 [...]
, nei confronti della Parte_3 Controparte_4
in relazione ad un conto corren-
[...]
te di corrispondenza.
Nel 2016 il creditore otteneva nei confronti della debitrice e dei garanti un decreto ingiuntivo per euro 45.000,00 circa.
Nel successivo giudizio interveniva l'odierna attrice, cessionaria del credito, e poi, nel merito, l'opposizione veniva rigettata.
Nel corso dell'esecuzione emergeva che l'unico bene originariamente in comproprietà dei coniugi e risultava essere stato conferi- CP_3 CP_2
to in dotazione al TR CA (c.f. ) con atto di dotazione P.IVA_4
di beni in TR del 27.03.2023 in Notar , Notaio in Milano, Persona_1
iscritto nel Collegio Notarile di Milano, rep. n. 2940 Racc. n. 1973, trust istituito con atto del 18.08.2022 e registrato l'1.09.2022 presso l'ADE di
Reggio Calabria al n. 1434 serie 3.
In dettaglio il predetto immobile era sito in Balestrate (PA), Contrada
Settepani ed identificato al Catasto Fabbricati del comune predetto, Foglio
30, p.lla 858 cat. A/7 classe 3 Piano S2 – T – S1, consistenza 10,5 vani e risultava in proprietà dei predetti coniugi sin dalla data dell'acquisto, av-
venuto nel 2009 a mezzo mutuo fondiario.
Deduceva la sussistenza per disporre la revoca del predetto atto di co-
stituzione di trust, concludeva, quindi, come sopra riportato.
Ritualmente costituitisi, i convenuti, contestando le allegazioni di parte attrice, chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile spese.
Deducevano, al riguardo, che non vi era prova della titolarità del credi-
to in capo all'attrice anche perché con transazione del 2021 ove posizione era stata definita col creditore. In ogni caso insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, anche in considerazione della consistenza del patrimonio della . CP_2
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 27.10.25, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate (ritenuta ammis-
sibile anche quella di parte convenuta stante la non perentorietà del ter-
mine assegnato per il deposito delle note conclusive), veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Non vi è contestazione tra le parti circa la sussistenza della posizione di condebitori, quali garanti, dei convenuti in relazione alle obbligazioni assunte dalla AZ in liquidazione srl, già AZ srl, nei confronti
Controparte_5
, accertati con sentenza del Tribunale di Palermo con senten-
[...]
za n. 3316/2022 pubblicata in data 25.07.2022 in cosa giudicata.
Ciò posto, quanto alle eccezioni proposte dai convenuti, va rilevato che la questione circa l'avvenuta estinzione del credito con transazione del
2021 è coperta dal giudicato giusta sentenza del Tribunale di Palermo con sentenza n. 3316/2022 pubblicata in data 25.07.2022 in cosa giudicata in atti.
Peraltro parte attrice ha provato che la nota del 2021 richiamata dai
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile convenuti non era relativa a tali crediti, ma ad altre posizioni (si rinvia al-
le convincenti deduzioni da ultimo riportate nelle note conclusive di parte attrice pagg.10/11).
Quanto alla titolarità del credito in capo al Fondo Temporaneo del
[...]
(c.f.: ), va rilevato che la questione tra le Controparte_6 P.IVA_2
parti è parimenti coperta da giudicato in quanto già oggetto di esame nel giudizio definitivo con la citata sentenza n. 3316/2022 (siccome corretta con provvedimento del 6.11.2023), in atti;
ed ancora in atti vi sono i do-
cumenti che danno prova della citata cessione e dei connessi adempimen- ti pubblicitari (cfr DOCC. n. 7 e 7bis allegati all'atto di citazione in revoca- toria e all.to n. 4 alla memoria 171 ter n. 2 di parte attrice).
Ciò posto in merito alla sussistenza del credito dell'attrice, con riferi-
mento all'azione proposta va rilevato che per costante giurisprudenza può
ben essere oggetto di revocatoria l'atto di dotazione di un trust, con parte-
cipazione -quanto al litisconsorzio -al giudizio anche del trustee (Cass.
Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 9648 del 26/05/2020).
Acclarata, quindi, la integrità del contraddittorio – la convenuta infatti
è anche la trustee-, va evidenziato che il credito dell'attrice era precedente la costituzione del trust e parimenti precedente era la sentenza di accer-
tamento del credito, con conferma del decreto opposto e condanna della opponente al pagamento del citato credito.
I rapporti personali tra i convenuti, coniugi, l'uno guardiano e l'altro trustee, l'epoca dell'atto oggetto di revocatoria, anche in relazione all'epoca di accertamento del credito, la comune posizione di garante della società consentono di ritenere, anche sulla base di un giudizio fondato
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile sull'id quod plerumque accidit, ampiamente provata la sussistenza di tut-
ti gli elementi dell'azione revocatoria proposta.
Né la deduzione di parte convenuta, circa la presenza di altro immobile nel patrimonio della stessa, riesce a mutare il giudizio sull'eventus damni in quanto detto ulteriore immobile, oltre ad essere stato oggetto di dona-
zione – con la connessa notoria “precarietà” dell'atto– era un “grezzo” (cir-
costanza che incideva negativamente sul valore dello stesso) non idoneo a fornire sicura garanzia per il creditore.
Neanche allegata, infine, una operosa riduzione del credito dal 2022 ad oggi.
La domanda di parte attrice, dunque, deve essere integralmente accol-
ta.
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico dei convenuti in solido e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al
DMG 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− accerta e dichiara la inefficacia nei confronti del Fondo Temporaneo
del Credito dell'atto di dotazione di beni in TR del CP_1
27.03.2023 in Notar , Notaio in Milano, rep. n. 2940 Persona_1
Racc. n. 1973, trascritto in data 18.04.2023 presso la Conservatoria
dei Pubblici Registri Immobiliari di Palermo al n. 19000 registro ge-
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile nerale e n. 15257 registro particolare e vincolo in trust trascritto pari data al n. 19001 reg. gen. e n. 15258 reg. part., avuto riguardo all'immobile sito in Balestrate (PA), Contrada Settepani snc ed iden-
tificato al Catasto Fabbricati del Comune predetto, Foglio 30, p.lla
858 cat A/7 classe 3 Piano S2 -T – S1, consistenza 10,5 vani;
− conseguentemente revoca dichiarandolo inefficace nei confronti del
Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo l'atto di dotazione di be-
ni in TR del 27.03.2023 in Notar , Notaio in Milano, Persona_1
rep. n. 2940 Racc. n. 1973, trascritto in data 18.04.2023 presso la
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di Palermo al n.
19000 registro generale e n. 15257 registro particolare e vincolo in trust trascritto pari data al n. 19001 reg. gen. e n. 15258 reg. part.,
avuto riguardo all'immobile sito in Balestrate (PA), Contrada Sette-
pani snc ed identificato al Catasto Fabbricati del Comune predetto,
Foglio 30, p.lla 858 cat A/7 classe 3 Piano S2 -T – S1, consistenza
10,5 vani;
− condanna e in solido Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di Controparte_1
le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 6500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo in data 28/10/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile