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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9506 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al n. 6491/2005 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO DOMENICO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PESSI ROBERTO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il esponeva: Parte_1 che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di e che, a seguito di Controparte_1 sentenza n. 5658 del 28.01.2005 depositata in data 02.03.2005, gli era stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL SIP del 30.06.1992 e nel livello G del CCNL telecomuni- cazioni del 09.09.1996.
Concludeva per la condanna della al pagamento della somma di € Controparte_1
28.147,06 a titolo di risarcimento danni pari al 50% della differenza tra la retribuzione spettante in base al superiore inquadramento e quella di fatto percepita.
Si costituiva ontestando integralmente le pretese avversarie. Controparte_1
Con provvedimento del 22 febbraio 2006, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Successivamente era fissata udienza di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc per verificare la persi- stenza delle ragioni posta alla base del procedimento di sospensione.
La società resistente depositava note di trattazione scritta con cui chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione di ogni materia del contendere.
Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza 2
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In data 28 luglio 2009 le parti sottoscrivevano verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale il ricorrente dichiarava “di rinunciare ad ogni azione o domanda comunque connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle relative ai giudizi pendenti” e la società corrispondeva a titolo transattivo la somma prevista, oltre al contributo per le spese legali.
La conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti in data 28.07.2009, contenente espressa rinun- cia del ricorrente ad ogni domanda e azione relativa al rapporto di lavoro, compresi i giudizi all'epoca pendenti, determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda processuale, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Ciro Cardellicchio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione stragiudiziale.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
NAPOLI, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al n. 6491/2005 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO DOMENICO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PESSI ROBERTO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto di ricorso in atti il esponeva: Parte_1 che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di e che, a seguito di Controparte_1 sentenza n. 5658 del 28.01.2005 depositata in data 02.03.2005, gli era stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL SIP del 30.06.1992 e nel livello G del CCNL telecomuni- cazioni del 09.09.1996.
Concludeva per la condanna della al pagamento della somma di € Controparte_1
28.147,06 a titolo di risarcimento danni pari al 50% della differenza tra la retribuzione spettante in base al superiore inquadramento e quella di fatto percepita.
Si costituiva ontestando integralmente le pretese avversarie. Controparte_1
Con provvedimento del 22 febbraio 2006, il giudizio veniva sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Successivamente era fissata udienza di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc per verificare la persi- stenza delle ragioni posta alla base del procedimento di sospensione.
La società resistente depositava note di trattazione scritta con cui chiede di dichiarare l'intervenuta cessazione di ogni materia del contendere.
Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza 2
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In data 28 luglio 2009 le parti sottoscrivevano verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale il ricorrente dichiarava “di rinunciare ad ogni azione o domanda comunque connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle relative ai giudizi pendenti” e la società corrispondeva a titolo transattivo la somma prevista, oltre al contributo per le spese legali.
La conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti in data 28.07.2009, contenente espressa rinun- cia del ricorrente ad ogni domanda e azione relativa al rapporto di lavoro, compresi i giudizi all'epoca pendenti, determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.
Le spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda processuale, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Ciro Cardellicchio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione stragiudiziale.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
NAPOLI, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Ciro Cardellicchio