Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità emissione cartella di pagamento senza previo avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che, in Sicilia, a seguito della l.r. 24/2016, la cartella di pagamento è emessa automaticamente sulla base delle informazioni fornite dal tenutario del PRA, assorbendo la fase di accertamento. Pertanto, non è necessario un previo avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte ha applicato la prescrizione triennale prevista dal d.l. 953/1982, decorrente dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ha inoltre considerato la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dal d.l. 18/2020 (convertito in l. 27/2020) per i carichi affidati all'agente della riscossione nel 2021, prorogando il termine al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, la notifica della cartella è risultata tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 12
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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