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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6070/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210149446160000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto (che assume notificata il 30 marzo 2023) portante la tassa auto per l'anno 2021.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Giova, infatti, ricordare come l'art. 2, comma 2-bis della l.r. Sicilia n. 16 del 2015 (introdotto dall'art. 19, comma 1, della l.r. Sicilia n. 24/2016) preveda che «la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
In Sicilia, pertanto, è stato previsto dal 2017 un meccanismo (che ha superato il vaglio di costituzionalità: v.
Corte cost. n. 152/2018) in base al quale, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, si procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
Tanto è sufficiente a rigettare il primo motivo di ricorso tenuto conto che, nel caso di specie, trovando applicazione "ratione temporis" il citato art. 19, comma 1, della l.r. Sicilia n. 24/2016, la cartella di pagamento è stata correttamente emessa senza la necessità del previo avviso di accertamento.
Il secondo motivo è infondato.
Nel caso che ci occupa deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 ove si prevede che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Occorre altresì ricordare come, nell'interpretare il predetto termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (Cass. civ., Cass n. 24595/2022).
Operando l'anzidetta previsione normativa, il termine per la notifica della cartella era da fissarsi al 31 dicembre
2021 (terzo anno successivo dalla notifica dell'avviso di accertamento) cui occorre aggiungere il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, sicché la notifica della cartella impugnata
è tempestiva. L'art. 68, comma 4-bis del d.l. 18/2020 prevede, infatti, che "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate."
Nel caso che ci occupa, il ruolo è stato affidato al concessionario nel 2021 (cfr. pag. 5 della cartella impugnata), con conseguente operatività della predetta sospensione che consente pertanto di differire il termine di decadenza e prescrizione al 31 dicembre 2023, con conseguente tempestività, ai predetti fini, della notifica dell'atto in contestazione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 300,00 (trecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6070/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210149446160000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto (che assume notificata il 30 marzo 2023) portante la tassa auto per l'anno 2021.
Si è costituito in giudizio il concessionario che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Giova, infatti, ricordare come l'art. 2, comma 2-bis della l.r. Sicilia n. 16 del 2015 (introdotto dall'art. 19, comma 1, della l.r. Sicilia n. 24/2016) preveda che «la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori».
In Sicilia, pertanto, è stato previsto dal 2017 un meccanismo (che ha superato il vaglio di costituzionalità: v.
Corte cost. n. 152/2018) in base al quale, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto, si procede ad un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento, assorbita in quella di emissione e notifica della cartella di pagamento.
Tanto è sufficiente a rigettare il primo motivo di ricorso tenuto conto che, nel caso di specie, trovando applicazione "ratione temporis" il citato art. 19, comma 1, della l.r. Sicilia n. 24/2016, la cartella di pagamento è stata correttamente emessa senza la necessità del previo avviso di accertamento.
Il secondo motivo è infondato.
Nel caso che ci occupa deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 ove si prevede che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Occorre altresì ricordare come, nell'interpretare il predetto termine di prescrizione, la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “la prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (Cass. civ., Cass n. 24595/2022).
Operando l'anzidetta previsione normativa, il termine per la notifica della cartella era da fissarsi al 31 dicembre
2021 (terzo anno successivo dalla notifica dell'avviso di accertamento) cui occorre aggiungere il periodo di sospensione ex artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, sicché la notifica della cartella impugnata
è tempestiva. L'art. 68, comma 4-bis del d.l. 18/2020 prevede, infatti, che "Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate."
Nel caso che ci occupa, il ruolo è stato affidato al concessionario nel 2021 (cfr. pag. 5 della cartella impugnata), con conseguente operatività della predetta sospensione che consente pertanto di differire il termine di decadenza e prescrizione al 31 dicembre 2023, con conseguente tempestività, ai predetti fini, della notifica dell'atto in contestazione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore dell'agente della riscossione, in euro 300,00 (trecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute.