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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2170 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1
) con l'Avv. MORESE ANGELO DAVIDE GABRIELE e C.F._1
l'Avv. FRUGONI CLAUDIO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. AFYFY Controparte_1 P.IVA_1
RA
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive art 36 Cost.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità del trattamento salariale corrisposto da RY SP per l'intero periodo di lavoro del ricorrente per contrarietà all'art. 36 Cost.,
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente un trattamento retributivo corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato al livello GI CCNL Trasporto Merci e Logistica sottoscritto da , CP_2 CP_3
e CP_4
3) per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive maturate per complessivi €15.095,52 lordi oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi) al saldo effettivo;
4) condanna RY SP a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.237,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1
) con l'Avv. MORESE ANGELO DAVIDE GABRIELE e C.F._1
l'Avv. FRUGONI CLAUDIO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) con l'Avv. AFYFY Controparte_1 P.IVA_1
RA
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive art 36 Cost.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara l'illegittimità del trattamento salariale corrisposto da RY SP per l'intero periodo di lavoro del ricorrente per contrarietà all'art. 36 Cost.,
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente un trattamento retributivo corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato al livello GI CCNL Trasporto Merci e Logistica sottoscritto da , CP_2 CP_3
e CP_4
3) per l'effetto, condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive maturate per complessivi €15.095,52 lordi oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi) al saldo effettivo;
4) condanna RY SP a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.237,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 27/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani