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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/08/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2519/2022 R.G.L. promossa
DA rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Loredana Anzaldi e Marco Giacalone ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Palermo in Giovanni Raffaele n.7;
- ricorrente-
C O N T R O
, in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
-resistente contumace-
Oggetto: Indennità sostitutiva ferie non godute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato l'08.09.2022, la ricorrente indicata in epigrafe premesso di essere stata assunta dal Comune
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato CP_1
e parziale, con il profilo professionale di assistente sociale, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa presso le sedi del Comune di Ustica e del di Palermo CP_1
e che in data 07.09.2020 rassegnava al resistente le proprie CP_1
dimissioni a far data dal 01.10.2020, in quanto assunta da altra amministrazione comunale.
A sostegno delle proprie ragioni, rilevava, altresì che, nonostante avesse regolarmente continuato a prestare servizio presso le sedi in cui veniva assegnata dal resistente sino alla data delle sue dimissioni, la CP_1
stessa, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, aveva usufruito solo di 7 giorni di ferie a fronte dei 26 giorni (oltre 4 di festività soppresse) maturando così complessivi n. 19 giorni di ferie non godute.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare che la dott.ssa ha prestato la sua attività lavorativa presso il Comune Parte_1
di , come in premessa e che ha diritto ad ottenere CP_1 CP_1
l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante il suddetto periodo in cui ha prestato attività lavorativa in favore del
- Indi per l'effetto condannare il , CP_1 Controparte_1
in persona del suo sindaco pro tempore, al pagamento della complessiva somma pari ad euro 1.450,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta equa e congrua dal Decidente all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in ragione delle allegazioni di parte. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e
I.V.A., come per legge” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 07.05.2025 per il deposito di note. *** ** ***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, giova ricordare che in materia di pubblico impiego opera il principio generale del divieto di monetizzazione (art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 132/2012), secondo cui “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.
La disposizione in esame risponde ad evidenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, in quanto, mirando a colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute, stimola un maggiore controllo da parte della dirigenza, nonché un maggiore senso di responsabilizzazione del lavoratore.
In altri termini, da tale sistema si evince come debba essere apprestata ogni misura necessaria a far sì che le ferie siano effettivamente fruite, vietando che, nel corso del rapporto di lavoro, il diritto alla fruizione in natura sia sostituito dalla monetizzazione con un aggravio della spesa pubblica.
Tuttavia, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto non può essere interpretato in termini assoluti;
piuttosto, dev'essere ricercata un'interpretazione coerente alla ratio della suddetta norma e che, conformemente al dettato costituzionale ed eurounitario, si sostanzia nel carattere eccezionale e meramente residuale della monetizzazione delle ferie.
Infatti, da un lato, l'art. 36, comma 3, Cost. dispone che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi;
dall'altro,
l'art. 7, Direttiva CE n. 2003/88, cui il legislatore italiano deve attenersi ex art. 117 Cost., dispone che “gli Stati prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” e, al secondo comma, che “il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro”.
In linea di principio, dunque, è riconosciuto il diritto comunitario inderogabile all'indennità sostitutiva solo ove il rapporto di lavoro cessi con ferie maturate e non godute per causa non imputabile al lavoratore
(sul punto, si vedano le sentenze del 20 gennaio 2009, HU e a., C 350/06 e C 520/06, EU:C:2009:18; del 3 maggio 2012, C Per_1
337/10, EU:C:2012:263, nonché del 12 giugno 2014, Bollacke, C
118/13, EU:C:2014:1755); causa che, si precisa, è onere del lavoratore provare in giudizio.
In tal senso, invero, la Corte Suprema ha circoscritto l'applicabilità della monetizzazione delle ferie non godute affermando che “nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso
è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore” (così, Cass. ord. n. 20091/2018 conforme a Cass. sent. n. 4855/2014).
In altri termini, la residualità della monetizzazione – volta a
“reprimer[n]e il ricorso incontrollato […] e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro” (così, Corte Cost. sent. n. 96/2016 pronunciandosi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012) – è contemperata dall'onere della prova, posto in capo al lavoratore, dell'impossibilità incolpevole di fruire delle ferie per cause di servizio o di forza maggiore.
In definitiva, tenuto conto delle finalità della disposizione legislativa e della citata giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 va interpretato escludendo dal divieto ivi previsto le ipotesi in cui non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro per causa a lui non imputabile, non rilevando lo specifico titolo di estinzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, analizzando la disciplina contrattuale di comparto
(CCNL Funzioni Locali del 2018 richiamato nel contratto di lavoro allegato), all'art. 28, comma 11, è previsto che “ Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
Occorre dunque valutare, quali presupposti per l'applicabilità dei suddetti principi, la sussistenza della cessazione del rapporto di lavoro e la mancata fruizione delle ferie per cause non imputabili alla
[...]
. Pt_1
Ciò premesso, posto che è indubbio che il rapporto sia cessato per dimissioni della residua l'accertamento della prova che le Parte_1
“esigenze di servizio” abbiano impedito alla ricorrente di fruire delle ferie richieste.
Sotto tale profilo e sulla base della normativa richiamata la parte ricorrente non ha, in alcun modo, provato di aver tempestivamente ritualmente avanzato domanda di ferie e che vi sia stato rigetto di tale domanda.
Nessuna specifica prova documentale è stata, inoltre, fornita in ordine alla sussistenza di ferie residue (o giorni di riposo compensativo non fruiti), o richiesta, anche in ordine alla entità di esse, o in ordine all'effettivo espletamento di attività lavorativa nei giorni destinate a ferie, essendosi limitata parte ricorrente a produrre copia del contratto di lavoro, comunicazione di dimissioni, buste paga e copia delle diffide.
Sul punto, è granitica la giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (cfr Cass. n. 9599/2013; Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935), prova, che nel caso di specie, non è stata fornita.
In conclusione, per le motivazioni su esposte, il ricorso non merita accoglimento. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, stante la contumacia di parte resistente, le stessi si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 07. 08.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2519/2022 R.G.L. promossa
DA rappresentata e difesa, unitamente e Parte_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Loredana Anzaldi e Marco Giacalone ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Palermo in Giovanni Raffaele n.7;
- ricorrente-
C O N T R O
, in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
-resistente contumace-
Oggetto: Indennità sostitutiva ferie non godute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato l'08.09.2022, la ricorrente indicata in epigrafe premesso di essere stata assunta dal Comune
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato CP_1
e parziale, con il profilo professionale di assistente sociale, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa presso le sedi del Comune di Ustica e del di Palermo CP_1
e che in data 07.09.2020 rassegnava al resistente le proprie CP_1
dimissioni a far data dal 01.10.2020, in quanto assunta da altra amministrazione comunale.
A sostegno delle proprie ragioni, rilevava, altresì che, nonostante avesse regolarmente continuato a prestare servizio presso le sedi in cui veniva assegnata dal resistente sino alla data delle sue dimissioni, la CP_1
stessa, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, aveva usufruito solo di 7 giorni di ferie a fronte dei 26 giorni (oltre 4 di festività soppresse) maturando così complessivi n. 19 giorni di ferie non godute.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare che la dott.ssa ha prestato la sua attività lavorativa presso il Comune Parte_1
di , come in premessa e che ha diritto ad ottenere CP_1 CP_1
l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante il suddetto periodo in cui ha prestato attività lavorativa in favore del
- Indi per l'effetto condannare il , CP_1 Controparte_1
in persona del suo sindaco pro tempore, al pagamento della complessiva somma pari ad euro 1.450,00, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta equa e congrua dal Decidente all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in ragione delle allegazioni di parte. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e
I.V.A., come per legge” (cfr. conclusioni del ricorso).
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, della quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 07.05.2025 per il deposito di note. *** ** ***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, giova ricordare che in materia di pubblico impiego opera il principio generale del divieto di monetizzazione (art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 132/2012), secondo cui “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”.
La disposizione in esame risponde ad evidenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, in quanto, mirando a colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute, stimola un maggiore controllo da parte della dirigenza, nonché un maggiore senso di responsabilizzazione del lavoratore.
In altri termini, da tale sistema si evince come debba essere apprestata ogni misura necessaria a far sì che le ferie siano effettivamente fruite, vietando che, nel corso del rapporto di lavoro, il diritto alla fruizione in natura sia sostituito dalla monetizzazione con un aggravio della spesa pubblica.
Tuttavia, il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto non può essere interpretato in termini assoluti;
piuttosto, dev'essere ricercata un'interpretazione coerente alla ratio della suddetta norma e che, conformemente al dettato costituzionale ed eurounitario, si sostanzia nel carattere eccezionale e meramente residuale della monetizzazione delle ferie.
Infatti, da un lato, l'art. 36, comma 3, Cost. dispone che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi;
dall'altro,
l'art. 7, Direttiva CE n. 2003/88, cui il legislatore italiano deve attenersi ex art. 117 Cost., dispone che “gli Stati prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” e, al secondo comma, che “il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di fine del rapporto di lavoro”.
In linea di principio, dunque, è riconosciuto il diritto comunitario inderogabile all'indennità sostitutiva solo ove il rapporto di lavoro cessi con ferie maturate e non godute per causa non imputabile al lavoratore
(sul punto, si vedano le sentenze del 20 gennaio 2009, HU e a., C 350/06 e C 520/06, EU:C:2009:18; del 3 maggio 2012, C Per_1
337/10, EU:C:2012:263, nonché del 12 giugno 2014, Bollacke, C
118/13, EU:C:2014:1755); causa che, si precisa, è onere del lavoratore provare in giudizio.
In tal senso, invero, la Corte Suprema ha circoscritto l'applicabilità della monetizzazione delle ferie non godute affermando che “nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova che esso
è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore” (così, Cass. ord. n. 20091/2018 conforme a Cass. sent. n. 4855/2014).
In altri termini, la residualità della monetizzazione – volta a
“reprimer[n]e il ricorso incontrollato […] e a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti del rapporto di lavoro” (così, Corte Cost. sent. n. 96/2016 pronunciandosi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012) – è contemperata dall'onere della prova, posto in capo al lavoratore, dell'impossibilità incolpevole di fruire delle ferie per cause di servizio o di forza maggiore.
In definitiva, tenuto conto delle finalità della disposizione legislativa e della citata giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 va interpretato escludendo dal divieto ivi previsto le ipotesi in cui non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro per causa a lui non imputabile, non rilevando lo specifico titolo di estinzione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, analizzando la disciplina contrattuale di comparto
(CCNL Funzioni Locali del 2018 richiamato nel contratto di lavoro allegato), all'art. 28, comma 11, è previsto che “ Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.
Occorre dunque valutare, quali presupposti per l'applicabilità dei suddetti principi, la sussistenza della cessazione del rapporto di lavoro e la mancata fruizione delle ferie per cause non imputabili alla
[...]
. Pt_1
Ciò premesso, posto che è indubbio che il rapporto sia cessato per dimissioni della residua l'accertamento della prova che le Parte_1
“esigenze di servizio” abbiano impedito alla ricorrente di fruire delle ferie richieste.
Sotto tale profilo e sulla base della normativa richiamata la parte ricorrente non ha, in alcun modo, provato di aver tempestivamente ritualmente avanzato domanda di ferie e che vi sia stato rigetto di tale domanda.
Nessuna specifica prova documentale è stata, inoltre, fornita in ordine alla sussistenza di ferie residue (o giorni di riposo compensativo non fruiti), o richiesta, anche in ordine alla entità di esse, o in ordine all'effettivo espletamento di attività lavorativa nei giorni destinate a ferie, essendosi limitata parte ricorrente a produrre copia del contratto di lavoro, comunicazione di dimissioni, buste paga e copia delle diffide.
Sul punto, è granitica la giurisprudenza di legittimità secondo la quale
“il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (cfr Cass. n. 9599/2013; Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935), prova, che nel caso di specie, non è stata fornita.
In conclusione, per le motivazioni su esposte, il ricorso non merita accoglimento. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, stante la contumacia di parte resistente, le stessi si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 07. 08.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo