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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 307/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 949/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Guglielmo Pepe n. 37;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Lieto ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in , Piazza XIX Maggio, n. 1; Pt_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.05.2024 la (di seguito solo Parte_1 Part
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2024 emesso da detto Tribunale in data 19.04.2024, notificato in pari data, con il quale ad essa società era stato ingiunto di pagare all'allora dipendente la complessiva somma di € Controparte_1
3.285,58, oltre ad accessori di legge e spese del procedimento, per i titoli di cui al procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, la PS Parte_1
rilevava: che l'allora dipendente , assunto in data
[...] Controparte_1
11.03.2020 a tempo indeterminato con mansioni di addetto alla conduzione impianti, era stato temporaneamente distaccato presso la la quale si era assunta l'onere Controparte_2 di diretta corresponsione della retribuzione;
che tale ultima società lo aveva assunto in data 25.10.2023, a seguito di licenziamento orale intimato dalla opponente con decorrenza dalla medesima data, per cessazione dell'attività; che le richieste della corresponsione della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto erano da ritenersi
“ricomprese, tenendo conto delle cifre nette spettanti, nelle somme che il lavoratore ha ricevuto dall'inizio alla cessazione del rapporto”; che, invero, durante tutto il rapporto egli avrebbe percepito la somma netta pari ad euro 42.700,49, somma questa comprensiva della tredicesima mensilità e del TFR maturato;
rilevava, altresì, che “tenuto in conto che, nel periodo Covid, la cooperativa, e per essa la soc. , ha fatto a richiesta CP_2 anticipazioni al lavoratore, in attesa che l provvedesse a erogare direttamente la CP_3
C.I.G.O. ai sensi dell'art. 22-quater, co. 4, del d.l. 17.3.2020, n. 17, conv. in l. 24.4.2020, n. 27 (docc. nn. 54-60) – risultano bonifici a favore dell'opposto per la cifra complessiva e ben maggiore di € 49.958,00 (docc. nn. 61- 220). Sì che a conti fatti – v. riepilogo (doc. n. 221) – il signor ha percepito, compresi tredicesima e t.f.r., € 7.257,51 in più del dovuto, CP_1 che esso non ha ancora restituito”. Sulla base di quanto dedotto nonché della allegata documentazione l'opponente richiedeva di sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed accertare l'insussistenza del credito ingiunto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accerti e dichiari che la Parte_1 nulla deve all'opposto; b) in ogni caso, revochi il decreto opposto;
c) in via riconvenzionale, condanni quest' ultimo a restituire, siccome al precedente n. 8, la somma di € 7.257,51, con interessi e rivalutazione fino al dì del pagamento;
d) accerti e dichiari che, nella fattispecie, vi è responsabilità aggravata della parte opposta ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, del c.p.c. e, conseguentemente, condanni, anche d'ufficio e in via equitativa, il signor al CP_1 confacente risarcimento del danno a beneficio dell'opponente”. Si costituiva tempestivamente in giudizio , rilevando che, pur non avendo la PS Controparte_4 contestato il quantum del credito rivendicato, deduceva: che la domanda monitoria aveva ad oggetto quanto maturato e non corrisposto per il periodo lavorato presso la PCS a titolo di 13^ mensilità nonché a titolo di T.F.R., vale a dire dall'11.03.2020 (data di assunzione) al 25.11.2023, allorquando, ricevendo il prospetto paga relativo al mese di novembre 2023, si era avveduto di essere stato assunto da altra società (segnatamente la;
che non vi erano mai state anticipazioni di 13ma mensilità e TFR Controparte_5 durante l'intercorso rapporto di lavoro. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della PS al pagamento della somma non corrisposta. Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Cassino rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 116/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta;
condannava la
[...]
alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in Parte_1 complessivi euro 2.109,00. oltre spese generali nella misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. I° comma che liquidava in euro 2.109,00, oltre accessori. Avverso la decisione suddetta, con ricorso depositato il 17.2.2025, ha proposto gravame la , censurando la stessa per Parte_1 Parte_1 Parte_1
1. “Difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e segg. del cod. civ. ed eventualmente 22-quater, co. 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020”. Sostiene l'appellante: “Si riepiloga brevemente che, nel periodo Covid, il signor ha ricevuto dalla distaccataria soc. , CP_1 CP_2 nel quadro della relazione contrattuale corrente tra questa e la distaccante società cooperativa (doc. n. 3), anticipazioni non restituite in attesa che l gli erogasse CP_3 direttamente la C.I.G.O., nei sensi dell'art. 22-quater, co. 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, come in effetti è poi avvenuto (docc. nn. 54-60) … Sì che a conti fatti – v. riepilogo (doc. n. 221) – l'appellato ha percepito, compreso il trattamento di fine rapporto, che compare nell'ultima busta paga di ottobre 2023 (doc. n. 51), € 7.257,51 in più del dovuto, che tutt'oggi trattiene senza restituire. Ciò che esclude, appunto, almeno di non voler consentire la doppia percezione, che esso potesse di nuovo avanzare la pretesa inopinatamente assecondata e poi confermata dal Tribunale … il t.f.r. è puntualmente iscritto nella busta paga di ottobre 2023 (doc. n. 51), come ha dato atto lo stesso Tribunale;
b) la somma dei bonifici ricevuti dal signor è ben superiore alla somma di tutti i CP_1 netti comparenti nelle buste paga (ivi compreso il t.f.r.); c) ergo, ancora in costanza del rapporto di lavoro, insieme al resto, il signor ha già ricevuto somma pari a quella CP_1 del t.f.r. spettante,. d. Né si dica in senso contrario, come pure il Tribunale ha fatto, che la Certicazione unica 2024 spiegherebbe «valore confessorio». Intanto, poiché la locuzione completa e che effettivamente compare nel documento non fa riferimento alla «giacenza», come è forzatamente asserito nella sentenza, bensì al «TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda», ciò che sta palesemente a richiamare il t.f.r. in precedenza “accantonato” e null'altro. In secondo luogo, poiché la somma relativa al t.f.r., significativamente identica a quella che compare nella busta paga di ottobre 2023, è allocata in base a dicitura non modificabile di un prestampato adottato con decreto ministeriale. Ancor di più, infine, poiché, a conti fatti, alla data di elaborazione della Certificazione unica, il t.f.r. doveva proprio «rima[nere] in azienda», dacché somma corrispondente era già stata erogata prima della cessazione del rapporto di lavoro. Ciò che esclude appunto, diversamente da quanto osservato dal Tribunale, la natura confessoria della locuzione, dalla quale, non traspare in alcun modo la volontà di dover corrispondere la somma alla data di elaborazione del documento e non emerge, in coerenza, nessun animus confidendi. Del resto, la dichiarazione di scienza che dà corpo alla confessione ben può essere neutralizzata in via di eccezione, sì che, così come può confessarsi un debito ed eccepirsene la prescrizione, ben potrebbe ammettersi che la somma corrispondente al t.f.r. sia «in azienda» e neutralizzare l'obbligo di farne corresponsione eccependo e dimostrando di aver pagato antea pari cifra. né è dato di comprendere perché il primo Giudice abbia ritenuto di sostenere il capo di decisione osservando che «le buste paga... costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro». Affermazione che si basa su refrain giurisprudenziale noto e in principio apprezzabile ma irrilevante nel caso di specie giacché, ciò che il Tribunale ha totalmente trascurato, la cooperativa datrice di lavoro ha ben provato, depositando i bonifici ricevuti dal signor (docc. nn. 61-220) e il riepilogo analitico (doc. n. 221), la materiale CP_1 corresponsione a costui di tutte le somme comparenti nelle buste paga, ivi compreso il t.f.r., con l'eccedenza, come detto, di ulteriori € 7.257,51. e. Sì che il capo di decisione risulta affetto da macroscopici difetti di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e segg. del cod. civ. ed eventualmente 22-quater, co. 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020”; 2. “Violazione dell'art. 30, co. 1 e 2, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276. Erronea esclusione della legittimazione e della titolarità dell'interesse sostanziale azionato”. Dice l'appellante:
“Con l'ulteriore capo di pronuncia, il Tribunale ha respinto altresì la domanda riconvenzionale che gli è stata proposta nella prima fase di giudizio e ciò «non potendo», a relativo avviso, «la PS chiedere la restituzione di somme che ritiene indebitamente anticipate da un soggetto terzo» … Vero è, a mente del punto 3)c) del contratto, che «la distaccataria si è assunta l'obbligo di «pag[are] direttamente al Controparte_6 dipendente sul proprio iban le competenze retributive come da busta paga mensile con acconti e retribuzioni». Non per questo, però, la distaccante ha cessato di rimanere, a norma del comma 1 del cit. art. 30, «datore di lavoro» e così, come ben precisa il comma
2, «responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore». Così, pur se le anticipazioni eccedenti il signor ha ricevuto giusta il contratto dell'11.3.2020 CP_1 dalla soc. , la PS era e è tenuta ad agire per la restituzione, poiché legittimata CP_2 dal predetto art. 30, co. 1 e 2, e titolare dell'interesse sostanziale, essendo esposta, in quanto «datore di lavoro» e «responsabile del trattamento economico e normativo», alle azioni di responsabilità contrattuale della distaccataria”;
3. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, co. 1, del c.p.c.”. Sostiene l'appellante: “Abnorme è, infine, che il Giudice di primae curae, senza peraltro doglianze avversarie, abbia provveduto d'ufficio alla condanna per “lite temeraria” ex art. 96, co. 1, del c.p.c. … La «copiosa documentazione» che pare aver determinato il Tribunale era, però, e è in realtà, come osservato sopra, null'altro che quella indispensabile a provare: a) che, tenuto conto delle buste paga e dei bonifici ricevuti, l'ex dipendente aveva già introitato somma corrispondente a quella ingiunta per t.f.r., anzi ben maggiore;
b) che quest'ultimo ha l'obbligo di restituire le maggiori somme percepite a titolo di anticipazioni, titolata essendo la PS ad agire, in quanto perdurante datrice di lavoro ed esposta essa stessa alle azioni contrattuali della società distaccataria. Né si comprende da dove il precedente Giudicante abbia desunto che lo «scopo» dell'attuale appellante sarebbe stato quello «di fuorviare l'accertamento giudiziale ed appesantire la trattazione del procedimento», ove si consideri che la controversia si è esaurita nei soli tempi celerissimi, se non inusuali, di una sola udienza e senza che davvero alla parte opponente possa attribuirsi di aver fatto nulla per protrarla oltre. Più in generale, offende la parte opponente – palesemente mossasi ad agire non altro che per le ragioni specificate sopra – che le si sia attribuito di aver agito con mala fede e colpa grave”. Si è costituito chiedendo di confermare integralmente la Controparte_1 sentenza impugnata.
L'appello è fondato, ma solo nei limiti appresso indicati. Infatti, da subito deve sottolinearsi che la busta paga di ottobre 2023 cui si riferisce parte appellante risulta ritirata ma non quietanzata dall'appellato ingiungente. Neanche dai bonifici richiamati si evince il pagamento di quanto ingiunto. Né quanto ricevuto CP_ eventualmente dall appare idoneo a comprovare detto pagamento, comunque non inficiato dalla dedotta corresponsione di una somma superiore al chiesto importo a titolo di TFR. Né si può richiedere la restituzione di somme erogate da terzo essendo quest'ultimo legittimato in assenza di delega alcuna. Vero è che l'art. 30 (Distacco) D.Lgs. n. 276/2003 prevede che
“1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Ma la detta responsabilità non include la restituzione di somme asseritamente indebite. Peraltro, nel contratto di distacco al punto 3 lettera c) la distaccataria si era obbligata alla remunerazione dell'appellato e nulla è stato previsto in caso di restituzione di somme, comunque erogate da un terzo. Il Tribunale, poi. ha precisato che “La PS ha agito in giudizio con il solo intento dilatorio, ben consapevole di non poter concretamente comprovare il dedotto avvenuto adempimento, allegando peraltro, solo a fini dilatori, copiosa documentazione totalmente inidonea a comprovare quanto sostenuto, e deducendo in fatto e circostanze totalmente irrilevanti ai fini del decidere, con lo scopo di fuorviare l'accertamento giudiziale ed appesantire la trattazione del procedimento. L'opponente deve essere quindi condannato anche a risarcire il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della parte opposta, la cui misura va parametrata alle spese legali liquidate, oltre interessi legali dalla data odierna e fino al saldo”. La Cassazione ha detto, al riguardo, che: “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta.(Nella specie, la S.C. ha condannato d'ufficio il ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., in un caso in cui una questione di puro diritto processuale era stata prospettata come questione di giurisdizione, qualificando come violazione dei limiti esterni della giurisdizione la mera delibazione da parte del giudice amministrativo degli effetti di un accordo transattivo sul giudizio di impugnazione di un provvedimento amministrativo, effettuata "incidenter tantum" al solo fine di valutarne la pregiudizialità in relazione alla richiesta di sospensione)”, così Cass Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022. Ebbene, nel caso di specie. costituisce ormai giurisprudenza consolidata che l'assenza di quietanza su buste paga esclude la prova dell'avvenuto pagamento di quanto domandato fondatamente dalla controparte. Pertanto, trattasi di deduzione infondata.
Tuttavia, non sussistono i presupposti per una condanna della parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, l'infondatezza dell'atto di appello determina il pieno rigetto dello stesso, ma la condanna dell'odierna appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in primo grado appare eccessiva, giacché il ricorso in opposizione a d.i. non può essere considerata temeraria, poiché. pure sfornita di qualsiasi supporto normativo e fattuale, non appare palesemente contraria ai principi civilistici in materia di obbligazioni. Ne consegue l'accoglimento dell'appello sul punto ed il rigetto dello stesso nel resto, con parziale modifica della gravata sentenza, confermata nel resto, nel senso che la società appellante non deve essere condannata al risarcimento del danno ex art. 96 I° comma c.p.c. Stante la prevalente soccombenza, le spese del grado (quelle di primo grado restano confermate), liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- in parziale modifica della gravata sentenza, confermata nel resto. dichiara che la società appellante non deve essere condannata al risarcimento del danno ex art. 96 I° comma c.p.c.;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 30.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 30.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 307/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 949/2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Guglielmo Pepe n. 37;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Lieto ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in , Piazza XIX Maggio, n. 1; Pt_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in data 20.05.2024 la (di seguito solo Parte_1 Part
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 116/2024 emesso da detto Tribunale in data 19.04.2024, notificato in pari data, con il quale ad essa società era stato ingiunto di pagare all'allora dipendente la complessiva somma di € Controparte_1
3.285,58, oltre ad accessori di legge e spese del procedimento, per i titoli di cui al procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, la PS Parte_1
rilevava: che l'allora dipendente , assunto in data
[...] Controparte_1
11.03.2020 a tempo indeterminato con mansioni di addetto alla conduzione impianti, era stato temporaneamente distaccato presso la la quale si era assunta l'onere Controparte_2 di diretta corresponsione della retribuzione;
che tale ultima società lo aveva assunto in data 25.10.2023, a seguito di licenziamento orale intimato dalla opponente con decorrenza dalla medesima data, per cessazione dell'attività; che le richieste della corresponsione della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto erano da ritenersi
“ricomprese, tenendo conto delle cifre nette spettanti, nelle somme che il lavoratore ha ricevuto dall'inizio alla cessazione del rapporto”; che, invero, durante tutto il rapporto egli avrebbe percepito la somma netta pari ad euro 42.700,49, somma questa comprensiva della tredicesima mensilità e del TFR maturato;
rilevava, altresì, che “tenuto in conto che, nel periodo Covid, la cooperativa, e per essa la soc. , ha fatto a richiesta CP_2 anticipazioni al lavoratore, in attesa che l provvedesse a erogare direttamente la CP_3
C.I.G.O. ai sensi dell'art. 22-quater, co. 4, del d.l. 17.3.2020, n. 17, conv. in l. 24.4.2020, n. 27 (docc. nn. 54-60) – risultano bonifici a favore dell'opposto per la cifra complessiva e ben maggiore di € 49.958,00 (docc. nn. 61- 220). Sì che a conti fatti – v. riepilogo (doc. n. 221) – il signor ha percepito, compresi tredicesima e t.f.r., € 7.257,51 in più del dovuto, CP_1 che esso non ha ancora restituito”. Sulla base di quanto dedotto nonché della allegata documentazione l'opponente richiedeva di sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed accertare l'insussistenza del credito ingiunto, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accerti e dichiari che la Parte_1 nulla deve all'opposto; b) in ogni caso, revochi il decreto opposto;
c) in via riconvenzionale, condanni quest' ultimo a restituire, siccome al precedente n. 8, la somma di € 7.257,51, con interessi e rivalutazione fino al dì del pagamento;
d) accerti e dichiari che, nella fattispecie, vi è responsabilità aggravata della parte opposta ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, del c.p.c. e, conseguentemente, condanni, anche d'ufficio e in via equitativa, il signor al CP_1 confacente risarcimento del danno a beneficio dell'opponente”. Si costituiva tempestivamente in giudizio , rilevando che, pur non avendo la PS Controparte_4 contestato il quantum del credito rivendicato, deduceva: che la domanda monitoria aveva ad oggetto quanto maturato e non corrisposto per il periodo lavorato presso la PCS a titolo di 13^ mensilità nonché a titolo di T.F.R., vale a dire dall'11.03.2020 (data di assunzione) al 25.11.2023, allorquando, ricevendo il prospetto paga relativo al mese di novembre 2023, si era avveduto di essere stato assunto da altra società (segnatamente la;
che non vi erano mai state anticipazioni di 13ma mensilità e TFR Controparte_5 durante l'intercorso rapporto di lavoro. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della PS al pagamento della somma non corrisposta. Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Cassino rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 116/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta;
condannava la
[...]
alla rifusione delle spese di lite, che liquidava in Parte_1 complessivi euro 2.109,00. oltre spese generali nella misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. I° comma che liquidava in euro 2.109,00, oltre accessori. Avverso la decisione suddetta, con ricorso depositato il 17.2.2025, ha proposto gravame la , censurando la stessa per Parte_1 Parte_1 Parte_1
1. “Difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e segg. del cod. civ. ed eventualmente 22-quater, co. 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020”. Sostiene l'appellante: “Si riepiloga brevemente che, nel periodo Covid, il signor ha ricevuto dalla distaccataria soc. , CP_1 CP_2 nel quadro della relazione contrattuale corrente tra questa e la distaccante società cooperativa (doc. n. 3), anticipazioni non restituite in attesa che l gli erogasse CP_3 direttamente la C.I.G.O., nei sensi dell'art. 22-quater, co. 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, come in effetti è poi avvenuto (docc. nn. 54-60) … Sì che a conti fatti – v. riepilogo (doc. n. 221) – l'appellato ha percepito, compreso il trattamento di fine rapporto, che compare nell'ultima busta paga di ottobre 2023 (doc. n. 51), € 7.257,51 in più del dovuto, che tutt'oggi trattiene senza restituire. Ciò che esclude, appunto, almeno di non voler consentire la doppia percezione, che esso potesse di nuovo avanzare la pretesa inopinatamente assecondata e poi confermata dal Tribunale … il t.f.r. è puntualmente iscritto nella busta paga di ottobre 2023 (doc. n. 51), come ha dato atto lo stesso Tribunale;
b) la somma dei bonifici ricevuti dal signor è ben superiore alla somma di tutti i CP_1 netti comparenti nelle buste paga (ivi compreso il t.f.r.); c) ergo, ancora in costanza del rapporto di lavoro, insieme al resto, il signor ha già ricevuto somma pari a quella CP_1 del t.f.r. spettante,. d. Né si dica in senso contrario, come pure il Tribunale ha fatto, che la Certicazione unica 2024 spiegherebbe «valore confessorio». Intanto, poiché la locuzione completa e che effettivamente compare nel documento non fa riferimento alla «giacenza», come è forzatamente asserito nella sentenza, bensì al «TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda», ciò che sta palesemente a richiamare il t.f.r. in precedenza “accantonato” e null'altro. In secondo luogo, poiché la somma relativa al t.f.r., significativamente identica a quella che compare nella busta paga di ottobre 2023, è allocata in base a dicitura non modificabile di un prestampato adottato con decreto ministeriale. Ancor di più, infine, poiché, a conti fatti, alla data di elaborazione della Certificazione unica, il t.f.r. doveva proprio «rima[nere] in azienda», dacché somma corrispondente era già stata erogata prima della cessazione del rapporto di lavoro. Ciò che esclude appunto, diversamente da quanto osservato dal Tribunale, la natura confessoria della locuzione, dalla quale, non traspare in alcun modo la volontà di dover corrispondere la somma alla data di elaborazione del documento e non emerge, in coerenza, nessun animus confidendi. Del resto, la dichiarazione di scienza che dà corpo alla confessione ben può essere neutralizzata in via di eccezione, sì che, così come può confessarsi un debito ed eccepirsene la prescrizione, ben potrebbe ammettersi che la somma corrispondente al t.f.r. sia «in azienda» e neutralizzare l'obbligo di farne corresponsione eccependo e dimostrando di aver pagato antea pari cifra. né è dato di comprendere perché il primo Giudice abbia ritenuto di sostenere il capo di decisione osservando che «le buste paga... costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro». Affermazione che si basa su refrain giurisprudenziale noto e in principio apprezzabile ma irrilevante nel caso di specie giacché, ciò che il Tribunale ha totalmente trascurato, la cooperativa datrice di lavoro ha ben provato, depositando i bonifici ricevuti dal signor (docc. nn. 61-220) e il riepilogo analitico (doc. n. 221), la materiale CP_1 corresponsione a costui di tutte le somme comparenti nelle buste paga, ivi compreso il t.f.r., con l'eccedenza, come detto, di ulteriori € 7.257,51. e. Sì che il capo di decisione risulta affetto da macroscopici difetti di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e segg. del cod. civ. ed eventualmente 22-quater, co. 4, del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020”; 2. “Violazione dell'art. 30, co. 1 e 2, del d.lgs. 10.9.2003, n. 276. Erronea esclusione della legittimazione e della titolarità dell'interesse sostanziale azionato”. Dice l'appellante:
“Con l'ulteriore capo di pronuncia, il Tribunale ha respinto altresì la domanda riconvenzionale che gli è stata proposta nella prima fase di giudizio e ciò «non potendo», a relativo avviso, «la PS chiedere la restituzione di somme che ritiene indebitamente anticipate da un soggetto terzo» … Vero è, a mente del punto 3)c) del contratto, che «la distaccataria si è assunta l'obbligo di «pag[are] direttamente al Controparte_6 dipendente sul proprio iban le competenze retributive come da busta paga mensile con acconti e retribuzioni». Non per questo, però, la distaccante ha cessato di rimanere, a norma del comma 1 del cit. art. 30, «datore di lavoro» e così, come ben precisa il comma
2, «responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore». Così, pur se le anticipazioni eccedenti il signor ha ricevuto giusta il contratto dell'11.3.2020 CP_1 dalla soc. , la PS era e è tenuta ad agire per la restituzione, poiché legittimata CP_2 dal predetto art. 30, co. 1 e 2, e titolare dell'interesse sostanziale, essendo esposta, in quanto «datore di lavoro» e «responsabile del trattamento economico e normativo», alle azioni di responsabilità contrattuale della distaccataria”;
3. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, co. 1, del c.p.c.”. Sostiene l'appellante: “Abnorme è, infine, che il Giudice di primae curae, senza peraltro doglianze avversarie, abbia provveduto d'ufficio alla condanna per “lite temeraria” ex art. 96, co. 1, del c.p.c. … La «copiosa documentazione» che pare aver determinato il Tribunale era, però, e è in realtà, come osservato sopra, null'altro che quella indispensabile a provare: a) che, tenuto conto delle buste paga e dei bonifici ricevuti, l'ex dipendente aveva già introitato somma corrispondente a quella ingiunta per t.f.r., anzi ben maggiore;
b) che quest'ultimo ha l'obbligo di restituire le maggiori somme percepite a titolo di anticipazioni, titolata essendo la PS ad agire, in quanto perdurante datrice di lavoro ed esposta essa stessa alle azioni contrattuali della società distaccataria. Né si comprende da dove il precedente Giudicante abbia desunto che lo «scopo» dell'attuale appellante sarebbe stato quello «di fuorviare l'accertamento giudiziale ed appesantire la trattazione del procedimento», ove si consideri che la controversia si è esaurita nei soli tempi celerissimi, se non inusuali, di una sola udienza e senza che davvero alla parte opponente possa attribuirsi di aver fatto nulla per protrarla oltre. Più in generale, offende la parte opponente – palesemente mossasi ad agire non altro che per le ragioni specificate sopra – che le si sia attribuito di aver agito con mala fede e colpa grave”. Si è costituito chiedendo di confermare integralmente la Controparte_1 sentenza impugnata.
L'appello è fondato, ma solo nei limiti appresso indicati. Infatti, da subito deve sottolinearsi che la busta paga di ottobre 2023 cui si riferisce parte appellante risulta ritirata ma non quietanzata dall'appellato ingiungente. Neanche dai bonifici richiamati si evince il pagamento di quanto ingiunto. Né quanto ricevuto CP_ eventualmente dall appare idoneo a comprovare detto pagamento, comunque non inficiato dalla dedotta corresponsione di una somma superiore al chiesto importo a titolo di TFR. Né si può richiedere la restituzione di somme erogate da terzo essendo quest'ultimo legittimato in assenza di delega alcuna. Vero è che l'art. 30 (Distacco) D.Lgs. n. 276/2003 prevede che
“1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”. Ma la detta responsabilità non include la restituzione di somme asseritamente indebite. Peraltro, nel contratto di distacco al punto 3 lettera c) la distaccataria si era obbligata alla remunerazione dell'appellato e nulla è stato previsto in caso di restituzione di somme, comunque erogate da un terzo. Il Tribunale, poi. ha precisato che “La PS ha agito in giudizio con il solo intento dilatorio, ben consapevole di non poter concretamente comprovare il dedotto avvenuto adempimento, allegando peraltro, solo a fini dilatori, copiosa documentazione totalmente inidonea a comprovare quanto sostenuto, e deducendo in fatto e circostanze totalmente irrilevanti ai fini del decidere, con lo scopo di fuorviare l'accertamento giudiziale ed appesantire la trattazione del procedimento. L'opponente deve essere quindi condannato anche a risarcire il danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della parte opposta, la cui misura va parametrata alle spese legali liquidate, oltre interessi legali dalla data odierna e fino al saldo”. La Cassazione ha detto, al riguardo, che: “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta.(Nella specie, la S.C. ha condannato d'ufficio il ricorrente, ex art. 96, comma 3, c.p.c., in un caso in cui una questione di puro diritto processuale era stata prospettata come questione di giurisdizione, qualificando come violazione dei limiti esterni della giurisdizione la mera delibazione da parte del giudice amministrativo degli effetti di un accordo transattivo sul giudizio di impugnazione di un provvedimento amministrativo, effettuata "incidenter tantum" al solo fine di valutarne la pregiudizialità in relazione alla richiesta di sospensione)”, così Cass Sez. U - , Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022. Ebbene, nel caso di specie. costituisce ormai giurisprudenza consolidata che l'assenza di quietanza su buste paga esclude la prova dell'avvenuto pagamento di quanto domandato fondatamente dalla controparte. Pertanto, trattasi di deduzione infondata.
Tuttavia, non sussistono i presupposti per una condanna della parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, l'infondatezza dell'atto di appello determina il pieno rigetto dello stesso, ma la condanna dell'odierna appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in primo grado appare eccessiva, giacché il ricorso in opposizione a d.i. non può essere considerata temeraria, poiché. pure sfornita di qualsiasi supporto normativo e fattuale, non appare palesemente contraria ai principi civilistici in materia di obbligazioni. Ne consegue l'accoglimento dell'appello sul punto ed il rigetto dello stesso nel resto, con parziale modifica della gravata sentenza, confermata nel resto, nel senso che la società appellante non deve essere condannata al risarcimento del danno ex art. 96 I° comma c.p.c. Stante la prevalente soccombenza, le spese del grado (quelle di primo grado restano confermate), liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- in parziale modifica della gravata sentenza, confermata nel resto. dichiara che la società appellante non deve essere condannata al risarcimento del danno ex art. 96 I° comma c.p.c.;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 30.9.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste