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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6386/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Boscoreale (NA) alla Via Promiscua n. 262, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Teresa De Martino (C.F.
) e dall'avv. Giovanni Alfieri (c.f. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA), alla Via S.T.E. Cirillo, n°3
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva che l' CP_ di Castellammare di Stabia, con provvedimento di indebito n. 281115 datato
20.03.2023 e notificato in data 14.04.2023, le comunicava la richiesta di restituzione della somma di Euro 1.411,42, ricevuta per il periodo dal 01.01.2002 al 31.12.2002, sulla prestazione Indennità Malattia e Maternità con la seguente motivazione: “Sono state corrisposte indennità di malattia non spettanti a causa dell' avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l' iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agri-coli “(CFR doc. n. 1); che avverso il suddetto provvedimento adottato dall' , la ricorrente in data CP_2 CP_ 20.09.2023 presentava formale ricorso al Comitato Provinciale rilevando la prescrizione della somma richiesta, ai sensi dell'art. 46 L.88/89, senza ottenere alcun riscontro in merito (cfr. doc. n. 2).
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per le causali di cui CP_ sopra, l'illegittimità, la nullità e l'infondatezza del provvedimento adottato dall' n. 281115 datato 20.03.2023 e notificato in data 14.04.2023 ed impugnato con il presente atto CP_ per l'intervenuta prescrizione del credito vantato;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo l' intervenuto annullamento dell'indebito in autotutela.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
1 Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, l' ha così dedotto: come a seguito dei motivi eccepiti nel presente CP_1 giudizio, sia stata riesaminata la pratica e verificata l'effettiva maturazione della prescrizione alla data della diffida impugnata Pertanto i competenti Uffici amministrativi della competente Sede dell'Istituto, hanno provveduto all'annullamento dell'indebito con procedura interna di autotutela come richiesto da parte ricorrente (doc.1)
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto annullamento dell'indebito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Ebbene, attesa la prescrizione dell'azione di ripetizione e rilevato che l'annullamento dell'indebito è successivo alla instaurazione del giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1
1.700, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 14.2.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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