CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ER MO Presidente dr. AR ER EN Consigliere rel. dr. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
Parte_1
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in
[...] Parte_2 P.IVA_1
Via Roma, 38/a 58022 Follonica presso lo studio dell'avv. BENVENUTI RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FRIULI, 21 20135 CP_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. PASCERI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VITALE VALENTINA MARIA ELISABETTA
( ) VIA FRIULI 21 20135 MILANO;
C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI
Per l'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 1062/2025 (Rep. n. 1095/2025 - Cron. n. 1039/2025), pubblicata il 06.02.2025 all'esito del giudizio n. 12737/2024 R.G., così provvedere:
- in via principale, accertata la sussistenza di una ipotesi di consegna di aliud pro alio, accertare e dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento della resistente “ , del contratto di CP_1 vendita dei condizionatori concluso con “ ”, condannando la predetta Parte_2
“ a restituire alla società ricorrente il prezzo corrispostogli, pari ad euro 5.450,00, CP_1 oltre al risarcimento del danno, da determinarsi nella misura ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, all'esito della espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla debenza al saldo;
- in via subordinata, accertata la responsabilità di “ per i vizi e la mancanza di qualità CP_1 essenziali dei condizionatori venduti, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dei predetti macchinari concluso tra “ e “ ”, condannando “ CP_1 Parte_2 CP_1
a restituire alla società ricorrente il prezzo corrispostogli, pari ad euro 5.450,00, oltre al
[...] risarcimento del danno, da determinarsi nella misura ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, all'esito della espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla debenza al saldo”.
Per l'APPELLATA “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere l'appello in quanti infondato in fatto e diritto e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza appellata”.
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., (di qui in poi solo ”) Parte_2 Pt_2 conveniva in giudizio (d'ora in poi solo ”) chiedendo la risoluzione di un CP_1 CP_1 contratto di vendita di due condizionatori monoblocchi condensati acqua, marca tipo fw 130r; CP_2 la restituzione del prezzo pagato pari a € 5.450,00, nonché, il risarcimento dei danni patiti in seguito all'installazione dei condizionatori stessi.
Le doglianze dell'attrice si focalizzavano essenzialmente sui seguenti elementi:
pagina 2 di 12 - l'eccessiva rumorosità dei condizionatori;
- la perdita d'acqua;
- la mancata produzione di calore da parte dei relativi impianti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2024 si costituiva tardivamente in giudizio CP_1 contestando in fatto e diritto la domanda attorea.
Stante la mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta, l'interrogatorio formale non veniva espletato e il Tribunale rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
.02.2025 e all'esito, con la sentenza n. 1062/2025, pubblicata il 06.02.2025, rigettava le domande attoree, e compensava integralmente le spese sulle parti.
In particolare, il primo giudice riteneva che
- le eccezioni di decadenza e prescrizione articolate dalla convenuta erano inammissibili perché la stessa si era costituita tardivamente;
- parimenti la stessa era decaduta delle facoltà assertive e probatorie, in quanto costituitasi in giudizio sia successivamente alla prima udienza del procedimento semplificato di cognizione, sia successivamente all'emissione dell'ordinanza di ammissione delle prove costituende;
- per quanto concerne la qualificazione giuridica del negozio, il contratto concluso in data
9.12.2022, a differenza da quanto prospettato d'attrice, doveva sussumersi nella fattispecie del contratto di appalto d'opera e non della vendita: posto che sulla base del criterio della volontà delle parti unitamente a quello della prevalenza del lavoro sulla materia, si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto,
“Nella fattispecie in esame, non può che valorizzarsi il contenuto delle clausole del contratto: le parti optarono per dare prevalenza alla prestazione dell'attività e al lavoro rispetto al trasferimento della proprietà, in quanto disciplinarono espressamente, non solo, la fornitura di due “monoblocchi condensati ad acqua a perdere, solo freddo, marca , ma, CP_2 soprattutto, all'attività di smontaggio dei precedenti condizionatori e di montaggio di quelli nuovi. La prevalenza del lavoro è confermata anche dalla clausola sulla obbligazione assunta dalla di assicurare l'adattamento dei collegamenti idraulici ed elettrici, a cui CP_1 deve seguire il collaudo dell'opera. Da ultimo, sempre ai fini della qualificazione, tra le obbligazioni assunte dalla vi sono: il traporto, il pagamento delle trasferte degli CP_1 operai impiegati, l'impiego di “attrezzature, macchine e mezzi d'opera necessari per
l'esecuzione dei lavori”, nonché la fornitura dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera” pagina 3 di 12 (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
- in virtù di ciò, il Tribunale ravvisava l'operatività dell'art. 1668 c.c.;
- tuttavia, la domanda di risoluzione ex art. 1668 c.c. non poteva essere accolta: la attrice stessa aveva ammesso che l'impianto aveva sempre funzionato;
le allegazioni sulle perdite d'acqua erano del tutto generiche;
per ciò che riguardava la mancata produzione di calore, a seguito dell'intervento della convenuta, gli impianti erano in grado di produrre calore e, pertanto, non sussistevano i presupposti della norma invocata “ in quanto difetta del requisito imposto dalla legge, ovverosia la totale inidoneità dell'opera rispetto alla destinazione.;
- a seguito del rigetto della domanda di risoluzione, ne derivava logicamente il rigetto altresì della domanda di ripetizione del corrispettivo;
- inoltre, la mancanza prova dell'an debeatur precludeva al giudice di procedere alla quantificazione richiesta in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- in ultima istanza, anche a voler qualificare il contratto come vendita, difettavano sia i requisiti dell'aliud pro alio, sia la mancanza di qualità promesse o essenziali, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione ex art. 1492 c.c. e delle domande conseguenti.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma;
Pt_2 si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto le doglianze avversarie. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 19.06.2025, preso atto della impossibilità di comporre bonariamente la lite, il consigliere istruttore, visto l'art. 350, co. 3, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e queste precisavano come in atti, visto l'art. 350 bis c.p.c., fissava l'udienza collegiale il 02.10.2025 per la discussione orale ed assegnava alle parti termine fino al
25.09.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza, discussa la causa la Corte riservava la decisione che veniva delibata nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “Errata qualificazione del contratto sottoscritto dalle parti: sussistenza di un negozio di vendita” – l'appellante si duole della qualificazione giuridica del contratto operata dal giudice di prime cure.
Infatti, il “Tribunale ha valorizzato il fatto per cui “ non avesse assunto solo l'impegno CP_1 di fornire i condizionatori nuovi, essendosi obbligata a dare seguito anche ad ulteriori attività che – secondo quanto si legge nella sentenza impugnata – palesavano la prevalenza, nel negozio divisato pagina 4 di 12 dalle parti, della prestazione d'opera e del lavoro. Tali ulteriori obblighi – cui il Tribunale fa riferimento – consistono, in sostanza, nella sostituzione, mediante relativo smontaggio e rimontaggio, dei macchinari vecchi con quelli nuovi, e nell'adattamento dei collegamenti idraulici ed elettrici, con verifica finale di buon funzionamento” (cfr. atto di citazione in appello, p. 8); ebbene tale statuizione è erronea per le seguenti ragioni:
- le opere prese in considerazione dal giudice sono solo le attività per mettere in funzione i condizionatori;
- è pacifico che l'impianto di condizionamento già esisteva;
- lo scopo essenziale perseguito dalle parti non era la prestazione di un'opera;
- la stessa Corte di Cassazione, in un caso simile, ha confermato una sentenza di merito che
“aveva ritenuto la prevalenza della disciplina della garanzia per vizi nella compravendita in un contratto in cui il venditore di una piscina si era obbligato unicamente a rendere la stessa funzionante con gli impianti annessi (che erano stati forniti assieme alla vasca), collegando il bene venduto agli impianti idrico ed elettrico” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9).
In virtù di ciò, il contratto intercorso tra le parti deve essere qualificato quale contratto di vendita di cose mobili.
Con il secondo motivo di appello – intitolato “Sussistenza di ipotesi di aliud pro alio” – l'appellante ritiene che sussistano gli elementi costitutivi delle domande di risoluzione e ripetizione del corrispettivo.
Invero, tramite apposita relazione tecnica di parte è stato dimostrato che:
- i condizionatori forniti da producevano una rumorosità di 65 dB, sensibilmente CP_1 maggiore di quella, di 44 dB, indicata nella scheda tecnica del modello fw130r, acquistato da
”, per una differenza di 21 dB;
Parte_2
- il maggior livello di pressione sonora generato dai condizionatori (65dB) determinava il superamento del limite previsto dalla normativa dettata in tema di inquinamento acustico,
(limite) nella specie sancito dal D.P.C.M. 05.12.1997, emanato in attuazione della L. n. 447 del
26.10.1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- ciò è sufficiente ai fini della risoluzione in quanto “la consegna di aliud pro alio non ricorre solo nei casi di consegna di beni appartenenti a generi merceologici diversi, ma anche quando la res presenti difetti che non le consentano di fornire l'utilità richiesta, e così di assolvere alla sua funzione naturale, od alla funzione economico-sociale dedotta dalle parti nel contratto”
(cfr. atto di citazione in appello, p. 12). pagina 5 di 12 Con il terzo motivo di appello – intitolato “In ogni caso, responsabilità ex artt. 1490 ss. e 1497 c.c.” –
l'appellante ritiene che possano trovare applicazione, in subordine, gli artt. 1490 e 1497 c.c. poiché erano “stati chiaramente indicati, con marca e modello, i condizionatori oggetto della vendita, e la rumorosità che di essi doveva legittimamente attendersi, per come espressamente indicata nella scheda tecnica” (cfr. atto di citazione in appello, p. 13): invero, la eccessiva rumorosità dei condizionatori, superiore a quella dichiarata ma anche al limite posto dalla vigente normativa in tema di inquinamento acustico dimostrava, quantomeno, la sussistenza di vizi tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui doveva essere destinata, o da diminuirne, in maniera apprezzabile, il valore, trattandosi di eccesso di rumorosità che sostanzialmente precludeva – come visto – l'utilizzo dei macchinari, con conseguente responsabilità di ex art. 1490 e ss. c.c. CP_1
Con il quarto motivo di appello – intitolato “Sussistenza dei presupposti richiesti, per la risoluzione del contratto, dall'art. 1668 c.c.” – l'appellante ritiene come, anche a voler ritenere la stipula oggetto del giudizio un contratto d'appalto, in ogni caso, i vizi e le difformità dell'opera siano tali da rendere la stessa del tutto inadatta alla sua destinazione, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione ex art. 1668, c. II, c.c., e della conseguente domanda di ripetizione del corrispettivo.
Con il quinto motivo di appello – intitolato “Sulla domanda di risarcimento del danno” – l'appellante si duole del mancato riconoscimento del risarcimento del danno.
A differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, è stato provato il fatto che non abbia Pt_2 potuto godere pienamente dell'immobile a causa dei vizi rilevati: invero, in presenza di macchinari che producono una rumorosità superiore anche a quella prevista dalla normativa in tema di inquinamento acustico, come tali pericolosi per la salute umana, la diminuzione delle facoltà di godimento appare in re ipsa, atteso che, non potendo utilizzare i condizionatori, l'appartamento se non del tutto inutilizzabile, quantomeno godibile con forte disagio.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare. Queste le ragioni.
Quanto al primo motivo, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel qualificare il contratto oggetto del giudizio (doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado) quale contratto di appalto
(nel caso di specie, asserisce che tale stipula consista in una vendita mobiliare). Pt_2
Tuttavia, si rende doveroso sottolineare come, a differenza di quanto prospettato dall'appellante, il pagina 6 di 12 Tribunale abbia fatto buongoverno dei principi in tema di qualificazione giuridica del contratto;
ciò per i seguenti motivi:
- in primo luogo, si ricordi come la qualificazione giuridica del negozio proposta dalle parti, sia in primo grado, sia in appello, non vincoli necessariamente l'organo giudicante;
questi, infatti, può attribuire al rapporto negoziale una differente qualificazione purché basata sugli stessi fatti e nel rispetto del petitum e della causa petendi, senza introdurre nuovi elementi di fatto;
- premesso ciò, “per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9389/2025);
- in sostanza, l'analisi in ordine alla prevalenza del lavoro sulla materia deve essere condotta, non già sulla scorta del valore economico delle due componenti, ma in base alla rilevanza che a tali componenti hanno dato le parti nel regolamento contrattuale. Infatti, ove si ricada nell'ambito della vendita di cose rientranti nella normale produzione del venditore, difetta la faciendi necessitas, basata sul rapporto di prevalenza, in senso soggettivo – ossia con riguardo alla volontà delle parti – dell'elemento del "lavoro" su quello della "materia". Per converso, nell'appalto la faciendi necessitas è volta a creare la cosa mentre la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la sua realizzazione. Dunque, nella vendita la res è negoziata come tale, non già come la risultante di un'attività: all'acquirente non interessa l'attività dell'alienante, bensì la cosa in sé;
- logico corollario delle affermazioni di cui sopra è che il criterio della prevalenza deve essere interpretato, non tanto nel senso di prevalenza meramente economica ed oggettiva nel raffronto tra lavoro e materia, quanto come prevalenza che l'intento oggettivizzato delle parti abbia dato all'uno o all'altro elemento, per cui si ha appalto quando la somministrazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio;
per converso, si ricade nella vendita ove il lavoro sia il mezzo ulteriore per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa costituisce lo scopo del negozio.
Così delineato il quadro ermeneutico di riferimento, non residuano dubbi sul fatto che il contratto del caso de quo sia da qualificare quale contratto di appalto ex art. 1655 c.c.; invero, si osservi quanto segue:
- l'oggetto del contratto consiste nella “sostituzione monoblocchi ad acqua presso Vs immobile”: pagina 7 di 12 da ciò si evince chiaramente come l'oggetto contrattuale riguardasse principalmente l'attività di sostituzione degli impianti più che la mera vendita dei medesimi;
- sempre nel negozio vi è una puntuale descrizione dell'intervento intrapreso dall'appellato, consistente nel smontaggio monoblocco ad acqua guasto;
fornitura e montaggio;
adattamento collegamenti idraulici ed elettrici;
collaudo e verifica generale di buon funzionamento;
- vi è l'inciso secondo cui “tutte le opere descritte saranno progettate ed eseguite secondo le regole della buona tecnica […]”;
- tra le prestazioni a carico dell'appellato rientravano il trasporto dei materiali;
le spese di trasporto e trasferta degli operai;
la spesa per le attrezzature, macchine e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori;
la fornitura di materiali minuti d'uso e consumo;
- , inoltre, si era impegnata circa la fornitura e installazione della resistenza elettrica. CP_1
Ebbene, sulla scorta degli elementi testè richiamati, pare oltremodo evidente non solo il fatto che le parti abbiano oggettivizzato in contratto l'attività materiale di (più che l'alienazione in sé degli CP_1 impianti), ma pare altresì lapalissiano come la prestazione a carico dell'appellato non si risolva in accorgimenti del tutto secondari e marginali, ma siano tali da far luogo ad un opus perfectum, di valore determinante ai fini del risultato, quest'ultimo da intendersi come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo ma piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato stesso da fornire alla controparte.
In altri termini, facendo perno anche sulla effettiva volontà dei contraenti, non si nutrono incertezze sul fatto che, nel caso di specie, la prestazione della materia costituisca un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro sia lo scopo essenziale del negozio (sul tema v. anche Cass. Civ., Sez.
Un., n. 7073/1992).
In ultima istanza, si ricordi come il negozio oggetto del giudizio consista in un contratto d'appalto e non in un mero contratto d'opera poiché “nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa in cui l'obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083
c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, n. 7307/2001).
Le considerazioni sopra espresse comportano necessariamente anche il rigetto del secondo, terzo e quarto motivo che possono essere congiuntamente trattati in quanto logicamente connessi.
Deve, infatti, trovare conseguenzialmente applicazione, ai fini della risoluzione del contratto, l'art. pagina 8 di 12 1668 co. 2 c.c. secondo cui “Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”; tuttavia, sulla base del quadro probatorio fornito dalle parti del tutto correttamente il primo giudice non ha accolto la la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni:
- in linea generale si ricordi come il rimedio della risoluzione sia subordinato all'esistenza di vizi o difformità di eccezionale gravità, tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione: “In materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi
o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto” (Cass. Civ., Sez.
II, n. 15167/2001);
- il requisito dell'inidoneità deve essere valutato sia facendo riferimento a criteri obiettivi, e cioè considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità di persone, sia criteri soggettivi, qualora la possibilità di un particolare impiego o di un rendimento sia stata dedotta in contratto: “In tema di contratto d'appalto, l'indagine circa l'esistenza di difformità o vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione - ciò che, solo, legittima il committente a richiedere la risoluzione del contratto - va fatta in base a criteri obiettivi soltanto se le parti abbiano omesso ogni pattuizione al riguardo, dovendo, invece, essere compiuta in base a criteri soggettivi quando siano state dedotte, in contratto, particolari caratteristiche dell'opera stessa per assicurarne un impiego e/o un rendimento determinati”
(Cass. Civ., Sez. III, n. 886/2002);
- inoltre, giova rimembrare come l'inadempimento richiesto ai fini dell'azione di risoluzione ex art. 1668 co. 2 c.c. sia più grave di quello richiesto dall'art. 1490 c.c.; invero, nel primo caso, come si è visto, è necessario che l'opera sia inadatta alla propria destinazione, nel secondo, invece, è sufficiente che i vizi ne abbiano diminuito sensibilmente il valore, secondo il parametro della ex art. 1455 c.c.: “Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, 2° comma, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma pagina 9 di 12 generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9613/1990).
Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali è oltremodo evidente che:
- la stessa ha riconosciuto che gli impianti funzionassero perfettamente;
Pt_2
- è stato provato che abbia rifiutato un eventuale intervento riparatore da parte Pt_2 dell'appellato e ciò dimostra come, in realtà, gli impianti fossero idonei al loro utilizzo (doc. n.
4 appellato, fascicolo di primo grado);
- l'appellante ha continuato ad utilizzare gli impianti sia per l'estate 23/24, sia per l'inverno
23/24;
- logico corollario dei fatti accertati in giudizio è che non è meritevole di condivisione la tesi di secondo cui “pare evidente che i macchinari di che trattasi, comportando l'esposizione Pt_2 ad un(a) pressione sonora maggiore di quella consentita, si palesano inutilizzabili, come tali inidonei a fornire l'utilità loro richiesta” (cfr. atto di citazione in appello, p. 12): invero, se ciò corrispondesse a verità non solo l'appellante avrebbe accettato l'intervento riparativo di
, ma non avrebbe neppure utilizzato gli impianti stessi per un considerevole lasso di CP_1 tempo.
In ogni caso, anche volendo qualificare il negozio oggetto del giudizio quale vendita, difetterebbero i presupposti ai fini della configurazione dell'aliud pro alio: invero, quest'ultimo si ha quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello pattuito o quando essa difetti delle particolari utilità necessarie ad assolvere alla sua funzione economico-sociale o a quella prescelta dalle parti come essenziale (v. ad esempio Cass. Civ., Sez. II, n. 23604/2023); orbene, alla luce di quanto testè indicato
è indiscutibile come i beni – ossia i monoblocchi – non siano completamente eterogenei rispetto a quelli pattuiti per natura, individualità, consistenza e destinazione;
in altri termini, non appartenendo ad un genere differente, tali beni non si rivelano del tutto inidonei ad assolvere al proprio scopo economico-sociale e, quindi, permettono di conseguire l'utilità presagita.
Parimenti, è da rigettare anche il quinto motivo di gravame perché si devono condividere pienamente le considerazioni espresse sul punto dal Tribunale:
- in primo luogo, l'appellante non ha fornito adeguata prova del danno patito, in particolare non è stata fornita la prova circa il mancato godimento pieno dell'immobile a causa dei vizi: invero, giova mettere in rilievo come l'art. 1226 c.c. – disposizione secondo cui “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa – sia una previsione legislativa che presuppone l'incertezza non eliminabile del quantum, ma pagina 10 di 12 presuppone la certezza dell'an, ossia l'esistenza del danno lamentato;
in sostanza, la valutazione equitativa non può sopperire alla inerzia/negligenza del danneggiato, essa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno medesimo: “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (Cass. Civ., Sez. I, n. 3794/2008);
- inoltre, è errata l'affermazione dell'appellante secondo cui “in presenza di macchinari che producono una rumorosità superiore anche a quella prevista dalla normativa in tema di inquinamento acustico, come tali pericolosi per la salute umana, la diminuzione delle facoltà di godimento appare in re ipsa, atteso che, non potendo utilizzare i condizionatori,
l'appartamento si palesava, se non del tutto inutilizzabile, quantomeno godibile con forte disagio” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15): invero, nell'ordinamento vigente – sulla base dell'art. 1223 c.c. – non sono ammesse forme di danno in re ipsa, ma il danneggiato è sempre tenuto a provare l'effettivo pregiudizio subìto;
- e ancora, il fatto che l'immobile, ove gli impianti sono stati installati, sarebbe divenuto
“invivibile” a causa dei monoblocchi, è smentito dalla circostanza in base alla quale, come dianzi ricordato, l'appellante ha utilizzato gli impianti stessi per un apprezzabile arco temporale avendo oltretutto rifiutato l'intervento dell'appellato: se veramente il godimento dell'unità immobiliare fosse risultato impossibile, l'appellante avrebbe accettato la proposta di o CP_1 comunque non avrebbe utilizzato i condizionatori.
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'appello è da rigettare con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c., tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con esclusione della fase di trattazione.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato pari all'importo già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro avverso la Parte_1 CP_1
pagina 11 di 12 sentenza n. 1062/2025 resa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 06.02.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società appellante a rifondere – in favore della società appellata – le spese di lite che si liquidano in € 3.966,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e cpa;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti – a carico dell'appellante – ai fini del pagamento del contributo unificato pari all'importo già versato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
La Cons. est. la Presidente
AR ER EN ER MO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. ER MO Presidente dr. AR ER EN Consigliere rel. dr. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
Parte_1
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in
[...] Parte_2 P.IVA_1
Via Roma, 38/a 58022 Follonica presso lo studio dell'avv. BENVENUTI RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FRIULI, 21 20135 CP_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. PASCERI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VITALE VALENTINA MARIA ELISABETTA
( ) VIA FRIULI 21 20135 MILANO;
C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI
Per l'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 1062/2025 (Rep. n. 1095/2025 - Cron. n. 1039/2025), pubblicata il 06.02.2025 all'esito del giudizio n. 12737/2024 R.G., così provvedere:
- in via principale, accertata la sussistenza di una ipotesi di consegna di aliud pro alio, accertare e dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento della resistente “ , del contratto di CP_1 vendita dei condizionatori concluso con “ ”, condannando la predetta Parte_2
“ a restituire alla società ricorrente il prezzo corrispostogli, pari ad euro 5.450,00, CP_1 oltre al risarcimento del danno, da determinarsi nella misura ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, all'esito della espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla debenza al saldo;
- in via subordinata, accertata la responsabilità di “ per i vizi e la mancanza di qualità CP_1 essenziali dei condizionatori venduti, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita dei predetti macchinari concluso tra “ e “ ”, condannando “ CP_1 Parte_2 CP_1
a restituire alla società ricorrente il prezzo corrispostogli, pari ad euro 5.450,00, oltre al
[...] risarcimento del danno, da determinarsi nella misura ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, all'esito della espletanda istruttoria, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla debenza al saldo”.
Per l'APPELLATA “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere l'appello in quanti infondato in fatto e diritto e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza appellata”.
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., (di qui in poi solo ”) Parte_2 Pt_2 conveniva in giudizio (d'ora in poi solo ”) chiedendo la risoluzione di un CP_1 CP_1 contratto di vendita di due condizionatori monoblocchi condensati acqua, marca tipo fw 130r; CP_2 la restituzione del prezzo pagato pari a € 5.450,00, nonché, il risarcimento dei danni patiti in seguito all'installazione dei condizionatori stessi.
Le doglianze dell'attrice si focalizzavano essenzialmente sui seguenti elementi:
pagina 2 di 12 - l'eccessiva rumorosità dei condizionatori;
- la perdita d'acqua;
- la mancata produzione di calore da parte dei relativi impianti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2024 si costituiva tardivamente in giudizio CP_1 contestando in fatto e diritto la domanda attorea.
Stante la mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta, l'interrogatorio formale non veniva espletato e il Tribunale rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
.02.2025 e all'esito, con la sentenza n. 1062/2025, pubblicata il 06.02.2025, rigettava le domande attoree, e compensava integralmente le spese sulle parti.
In particolare, il primo giudice riteneva che
- le eccezioni di decadenza e prescrizione articolate dalla convenuta erano inammissibili perché la stessa si era costituita tardivamente;
- parimenti la stessa era decaduta delle facoltà assertive e probatorie, in quanto costituitasi in giudizio sia successivamente alla prima udienza del procedimento semplificato di cognizione, sia successivamente all'emissione dell'ordinanza di ammissione delle prove costituende;
- per quanto concerne la qualificazione giuridica del negozio, il contratto concluso in data
9.12.2022, a differenza da quanto prospettato d'attrice, doveva sussumersi nella fattispecie del contratto di appalto d'opera e non della vendita: posto che sulla base del criterio della volontà delle parti unitamente a quello della prevalenza del lavoro sulla materia, si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto,
“Nella fattispecie in esame, non può che valorizzarsi il contenuto delle clausole del contratto: le parti optarono per dare prevalenza alla prestazione dell'attività e al lavoro rispetto al trasferimento della proprietà, in quanto disciplinarono espressamente, non solo, la fornitura di due “monoblocchi condensati ad acqua a perdere, solo freddo, marca , ma, CP_2 soprattutto, all'attività di smontaggio dei precedenti condizionatori e di montaggio di quelli nuovi. La prevalenza del lavoro è confermata anche dalla clausola sulla obbligazione assunta dalla di assicurare l'adattamento dei collegamenti idraulici ed elettrici, a cui CP_1 deve seguire il collaudo dell'opera. Da ultimo, sempre ai fini della qualificazione, tra le obbligazioni assunte dalla vi sono: il traporto, il pagamento delle trasferte degli CP_1 operai impiegati, l'impiego di “attrezzature, macchine e mezzi d'opera necessari per
l'esecuzione dei lavori”, nonché la fornitura dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera” pagina 3 di 12 (cfr. sentenza di primo grado, p. 4);
- in virtù di ciò, il Tribunale ravvisava l'operatività dell'art. 1668 c.c.;
- tuttavia, la domanda di risoluzione ex art. 1668 c.c. non poteva essere accolta: la attrice stessa aveva ammesso che l'impianto aveva sempre funzionato;
le allegazioni sulle perdite d'acqua erano del tutto generiche;
per ciò che riguardava la mancata produzione di calore, a seguito dell'intervento della convenuta, gli impianti erano in grado di produrre calore e, pertanto, non sussistevano i presupposti della norma invocata “ in quanto difetta del requisito imposto dalla legge, ovverosia la totale inidoneità dell'opera rispetto alla destinazione.;
- a seguito del rigetto della domanda di risoluzione, ne derivava logicamente il rigetto altresì della domanda di ripetizione del corrispettivo;
- inoltre, la mancanza prova dell'an debeatur precludeva al giudice di procedere alla quantificazione richiesta in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- in ultima istanza, anche a voler qualificare il contratto come vendita, difettavano sia i requisiti dell'aliud pro alio, sia la mancanza di qualità promesse o essenziali, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione ex art. 1492 c.c. e delle domande conseguenti.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta sentenza chiedendone l'integrale riforma;
Pt_2 si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto le doglianze avversarie. CP_1
All'udienza di prima comparizione del 19.06.2025, preso atto della impossibilità di comporre bonariamente la lite, il consigliere istruttore, visto l'art. 350, co. 3, secondo periodo, c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni e queste precisavano come in atti, visto l'art. 350 bis c.p.c., fissava l'udienza collegiale il 02.10.2025 per la discussione orale ed assegnava alle parti termine fino al
25.09.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza, discussa la causa la Corte riservava la decisione che veniva delibata nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “Errata qualificazione del contratto sottoscritto dalle parti: sussistenza di un negozio di vendita” – l'appellante si duole della qualificazione giuridica del contratto operata dal giudice di prime cure.
Infatti, il “Tribunale ha valorizzato il fatto per cui “ non avesse assunto solo l'impegno CP_1 di fornire i condizionatori nuovi, essendosi obbligata a dare seguito anche ad ulteriori attività che – secondo quanto si legge nella sentenza impugnata – palesavano la prevalenza, nel negozio divisato pagina 4 di 12 dalle parti, della prestazione d'opera e del lavoro. Tali ulteriori obblighi – cui il Tribunale fa riferimento – consistono, in sostanza, nella sostituzione, mediante relativo smontaggio e rimontaggio, dei macchinari vecchi con quelli nuovi, e nell'adattamento dei collegamenti idraulici ed elettrici, con verifica finale di buon funzionamento” (cfr. atto di citazione in appello, p. 8); ebbene tale statuizione è erronea per le seguenti ragioni:
- le opere prese in considerazione dal giudice sono solo le attività per mettere in funzione i condizionatori;
- è pacifico che l'impianto di condizionamento già esisteva;
- lo scopo essenziale perseguito dalle parti non era la prestazione di un'opera;
- la stessa Corte di Cassazione, in un caso simile, ha confermato una sentenza di merito che
“aveva ritenuto la prevalenza della disciplina della garanzia per vizi nella compravendita in un contratto in cui il venditore di una piscina si era obbligato unicamente a rendere la stessa funzionante con gli impianti annessi (che erano stati forniti assieme alla vasca), collegando il bene venduto agli impianti idrico ed elettrico” (cfr. atto di citazione in appello, p. 9).
In virtù di ciò, il contratto intercorso tra le parti deve essere qualificato quale contratto di vendita di cose mobili.
Con il secondo motivo di appello – intitolato “Sussistenza di ipotesi di aliud pro alio” – l'appellante ritiene che sussistano gli elementi costitutivi delle domande di risoluzione e ripetizione del corrispettivo.
Invero, tramite apposita relazione tecnica di parte è stato dimostrato che:
- i condizionatori forniti da producevano una rumorosità di 65 dB, sensibilmente CP_1 maggiore di quella, di 44 dB, indicata nella scheda tecnica del modello fw130r, acquistato da
”, per una differenza di 21 dB;
Parte_2
- il maggior livello di pressione sonora generato dai condizionatori (65dB) determinava il superamento del limite previsto dalla normativa dettata in tema di inquinamento acustico,
(limite) nella specie sancito dal D.P.C.M. 05.12.1997, emanato in attuazione della L. n. 447 del
26.10.1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- ciò è sufficiente ai fini della risoluzione in quanto “la consegna di aliud pro alio non ricorre solo nei casi di consegna di beni appartenenti a generi merceologici diversi, ma anche quando la res presenti difetti che non le consentano di fornire l'utilità richiesta, e così di assolvere alla sua funzione naturale, od alla funzione economico-sociale dedotta dalle parti nel contratto”
(cfr. atto di citazione in appello, p. 12). pagina 5 di 12 Con il terzo motivo di appello – intitolato “In ogni caso, responsabilità ex artt. 1490 ss. e 1497 c.c.” –
l'appellante ritiene che possano trovare applicazione, in subordine, gli artt. 1490 e 1497 c.c. poiché erano “stati chiaramente indicati, con marca e modello, i condizionatori oggetto della vendita, e la rumorosità che di essi doveva legittimamente attendersi, per come espressamente indicata nella scheda tecnica” (cfr. atto di citazione in appello, p. 13): invero, la eccessiva rumorosità dei condizionatori, superiore a quella dichiarata ma anche al limite posto dalla vigente normativa in tema di inquinamento acustico dimostrava, quantomeno, la sussistenza di vizi tali da rendere la cosa inidonea all'uso cui doveva essere destinata, o da diminuirne, in maniera apprezzabile, il valore, trattandosi di eccesso di rumorosità che sostanzialmente precludeva – come visto – l'utilizzo dei macchinari, con conseguente responsabilità di ex art. 1490 e ss. c.c. CP_1
Con il quarto motivo di appello – intitolato “Sussistenza dei presupposti richiesti, per la risoluzione del contratto, dall'art. 1668 c.c.” – l'appellante ritiene come, anche a voler ritenere la stipula oggetto del giudizio un contratto d'appalto, in ogni caso, i vizi e le difformità dell'opera siano tali da rendere la stessa del tutto inadatta alla sua destinazione, con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione ex art. 1668, c. II, c.c., e della conseguente domanda di ripetizione del corrispettivo.
Con il quinto motivo di appello – intitolato “Sulla domanda di risarcimento del danno” – l'appellante si duole del mancato riconoscimento del risarcimento del danno.
A differenza di quanto statuito dal giudice di prime cure, è stato provato il fatto che non abbia Pt_2 potuto godere pienamente dell'immobile a causa dei vizi rilevati: invero, in presenza di macchinari che producono una rumorosità superiore anche a quella prevista dalla normativa in tema di inquinamento acustico, come tali pericolosi per la salute umana, la diminuzione delle facoltà di godimento appare in re ipsa, atteso che, non potendo utilizzare i condizionatori, l'appartamento se non del tutto inutilizzabile, quantomeno godibile con forte disagio.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare. Queste le ragioni.
Quanto al primo motivo, l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel qualificare il contratto oggetto del giudizio (doc. n. 1 appellato, fascicolo di primo grado) quale contratto di appalto
(nel caso di specie, asserisce che tale stipula consista in una vendita mobiliare). Pt_2
Tuttavia, si rende doveroso sottolineare come, a differenza di quanto prospettato dall'appellante, il pagina 6 di 12 Tribunale abbia fatto buongoverno dei principi in tema di qualificazione giuridica del contratto;
ciò per i seguenti motivi:
- in primo luogo, si ricordi come la qualificazione giuridica del negozio proposta dalle parti, sia in primo grado, sia in appello, non vincoli necessariamente l'organo giudicante;
questi, infatti, può attribuire al rapporto negoziale una differente qualificazione purché basata sugli stessi fatti e nel rispetto del petitum e della causa petendi, senza introdurre nuovi elementi di fatto;
- premesso ciò, “per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9389/2025);
- in sostanza, l'analisi in ordine alla prevalenza del lavoro sulla materia deve essere condotta, non già sulla scorta del valore economico delle due componenti, ma in base alla rilevanza che a tali componenti hanno dato le parti nel regolamento contrattuale. Infatti, ove si ricada nell'ambito della vendita di cose rientranti nella normale produzione del venditore, difetta la faciendi necessitas, basata sul rapporto di prevalenza, in senso soggettivo – ossia con riguardo alla volontà delle parti – dell'elemento del "lavoro" su quello della "materia". Per converso, nell'appalto la faciendi necessitas è volta a creare la cosa mentre la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la sua realizzazione. Dunque, nella vendita la res è negoziata come tale, non già come la risultante di un'attività: all'acquirente non interessa l'attività dell'alienante, bensì la cosa in sé;
- logico corollario delle affermazioni di cui sopra è che il criterio della prevalenza deve essere interpretato, non tanto nel senso di prevalenza meramente economica ed oggettiva nel raffronto tra lavoro e materia, quanto come prevalenza che l'intento oggettivizzato delle parti abbia dato all'uno o all'altro elemento, per cui si ha appalto quando la somministrazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio;
per converso, si ricade nella vendita ove il lavoro sia il mezzo ulteriore per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa costituisce lo scopo del negozio.
Così delineato il quadro ermeneutico di riferimento, non residuano dubbi sul fatto che il contratto del caso de quo sia da qualificare quale contratto di appalto ex art. 1655 c.c.; invero, si osservi quanto segue:
- l'oggetto del contratto consiste nella “sostituzione monoblocchi ad acqua presso Vs immobile”: pagina 7 di 12 da ciò si evince chiaramente come l'oggetto contrattuale riguardasse principalmente l'attività di sostituzione degli impianti più che la mera vendita dei medesimi;
- sempre nel negozio vi è una puntuale descrizione dell'intervento intrapreso dall'appellato, consistente nel smontaggio monoblocco ad acqua guasto;
fornitura e montaggio;
adattamento collegamenti idraulici ed elettrici;
collaudo e verifica generale di buon funzionamento;
- vi è l'inciso secondo cui “tutte le opere descritte saranno progettate ed eseguite secondo le regole della buona tecnica […]”;
- tra le prestazioni a carico dell'appellato rientravano il trasporto dei materiali;
le spese di trasporto e trasferta degli operai;
la spesa per le attrezzature, macchine e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori;
la fornitura di materiali minuti d'uso e consumo;
- , inoltre, si era impegnata circa la fornitura e installazione della resistenza elettrica. CP_1
Ebbene, sulla scorta degli elementi testè richiamati, pare oltremodo evidente non solo il fatto che le parti abbiano oggettivizzato in contratto l'attività materiale di (più che l'alienazione in sé degli CP_1 impianti), ma pare altresì lapalissiano come la prestazione a carico dell'appellato non si risolva in accorgimenti del tutto secondari e marginali, ma siano tali da far luogo ad un opus perfectum, di valore determinante ai fini del risultato, quest'ultimo da intendersi come effettivo e voluto risultato della prestazione e configurato in modo che la prestazione d'opera assuma, non tanto per l'aspetto quantitativo ma piuttosto sul piano qualitativo e sotto il profilo teleologico, valore determinante al fine del risultato stesso da fornire alla controparte.
In altri termini, facendo perno anche sulla effettiva volontà dei contraenti, non si nutrono incertezze sul fatto che, nel caso di specie, la prestazione della materia costituisca un semplice mezzo per la produzione dell'opera e il lavoro sia lo scopo essenziale del negozio (sul tema v. anche Cass. Civ., Sez.
Un., n. 7073/1992).
In ultima istanza, si ricordi come il negozio oggetto del giudizio consista in un contratto d'appalto e non in un mero contratto d'opera poiché “nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa in cui l'obbligato è preposto e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore secondo il modulo organizzativo della piccola impresa desumibile dall'art. 2083
c.c.” (Cass. Civ., Sez. II, n. 7307/2001).
Le considerazioni sopra espresse comportano necessariamente anche il rigetto del secondo, terzo e quarto motivo che possono essere congiuntamente trattati in quanto logicamente connessi.
Deve, infatti, trovare conseguenzialmente applicazione, ai fini della risoluzione del contratto, l'art. pagina 8 di 12 1668 co. 2 c.c. secondo cui “Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”; tuttavia, sulla base del quadro probatorio fornito dalle parti del tutto correttamente il primo giudice non ha accolto la la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni:
- in linea generale si ricordi come il rimedio della risoluzione sia subordinato all'esistenza di vizi o difformità di eccezionale gravità, tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione: “In materia di appalto, la disciplina dettata dell'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi
o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto” (Cass. Civ., Sez.
II, n. 15167/2001);
- il requisito dell'inidoneità deve essere valutato sia facendo riferimento a criteri obiettivi, e cioè considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità di persone, sia criteri soggettivi, qualora la possibilità di un particolare impiego o di un rendimento sia stata dedotta in contratto: “In tema di contratto d'appalto, l'indagine circa l'esistenza di difformità o vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione - ciò che, solo, legittima il committente a richiedere la risoluzione del contratto - va fatta in base a criteri obiettivi soltanto se le parti abbiano omesso ogni pattuizione al riguardo, dovendo, invece, essere compiuta in base a criteri soggettivi quando siano state dedotte, in contratto, particolari caratteristiche dell'opera stessa per assicurarne un impiego e/o un rendimento determinati”
(Cass. Civ., Sez. III, n. 886/2002);
- inoltre, giova rimembrare come l'inadempimento richiesto ai fini dell'azione di risoluzione ex art. 1668 co. 2 c.c. sia più grave di quello richiesto dall'art. 1490 c.c.; invero, nel primo caso, come si è visto, è necessario che l'opera sia inadatta alla propria destinazione, nel secondo, invece, è sufficiente che i vizi ne abbiano diminuito sensibilmente il valore, secondo il parametro della ex art. 1455 c.c.: “Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, 2° comma, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma pagina 9 di 12 generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9613/1990).
Sulla scorta di tali principi giurisprudenziali è oltremodo evidente che:
- la stessa ha riconosciuto che gli impianti funzionassero perfettamente;
Pt_2
- è stato provato che abbia rifiutato un eventuale intervento riparatore da parte Pt_2 dell'appellato e ciò dimostra come, in realtà, gli impianti fossero idonei al loro utilizzo (doc. n.
4 appellato, fascicolo di primo grado);
- l'appellante ha continuato ad utilizzare gli impianti sia per l'estate 23/24, sia per l'inverno
23/24;
- logico corollario dei fatti accertati in giudizio è che non è meritevole di condivisione la tesi di secondo cui “pare evidente che i macchinari di che trattasi, comportando l'esposizione Pt_2 ad un(a) pressione sonora maggiore di quella consentita, si palesano inutilizzabili, come tali inidonei a fornire l'utilità loro richiesta” (cfr. atto di citazione in appello, p. 12): invero, se ciò corrispondesse a verità non solo l'appellante avrebbe accettato l'intervento riparativo di
, ma non avrebbe neppure utilizzato gli impianti stessi per un considerevole lasso di CP_1 tempo.
In ogni caso, anche volendo qualificare il negozio oggetto del giudizio quale vendita, difetterebbero i presupposti ai fini della configurazione dell'aliud pro alio: invero, quest'ultimo si ha quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello pattuito o quando essa difetti delle particolari utilità necessarie ad assolvere alla sua funzione economico-sociale o a quella prescelta dalle parti come essenziale (v. ad esempio Cass. Civ., Sez. II, n. 23604/2023); orbene, alla luce di quanto testè indicato
è indiscutibile come i beni – ossia i monoblocchi – non siano completamente eterogenei rispetto a quelli pattuiti per natura, individualità, consistenza e destinazione;
in altri termini, non appartenendo ad un genere differente, tali beni non si rivelano del tutto inidonei ad assolvere al proprio scopo economico-sociale e, quindi, permettono di conseguire l'utilità presagita.
Parimenti, è da rigettare anche il quinto motivo di gravame perché si devono condividere pienamente le considerazioni espresse sul punto dal Tribunale:
- in primo luogo, l'appellante non ha fornito adeguata prova del danno patito, in particolare non è stata fornita la prova circa il mancato godimento pieno dell'immobile a causa dei vizi: invero, giova mettere in rilievo come l'art. 1226 c.c. – disposizione secondo cui “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa – sia una previsione legislativa che presuppone l'incertezza non eliminabile del quantum, ma pagina 10 di 12 presuppone la certezza dell'an, ossia l'esistenza del danno lamentato;
in sostanza, la valutazione equitativa non può sopperire alla inerzia/negligenza del danneggiato, essa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno medesimo: “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione” (Cass. Civ., Sez. I, n. 3794/2008);
- inoltre, è errata l'affermazione dell'appellante secondo cui “in presenza di macchinari che producono una rumorosità superiore anche a quella prevista dalla normativa in tema di inquinamento acustico, come tali pericolosi per la salute umana, la diminuzione delle facoltà di godimento appare in re ipsa, atteso che, non potendo utilizzare i condizionatori,
l'appartamento si palesava, se non del tutto inutilizzabile, quantomeno godibile con forte disagio” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15): invero, nell'ordinamento vigente – sulla base dell'art. 1223 c.c. – non sono ammesse forme di danno in re ipsa, ma il danneggiato è sempre tenuto a provare l'effettivo pregiudizio subìto;
- e ancora, il fatto che l'immobile, ove gli impianti sono stati installati, sarebbe divenuto
“invivibile” a causa dei monoblocchi, è smentito dalla circostanza in base alla quale, come dianzi ricordato, l'appellante ha utilizzato gli impianti stessi per un apprezzabile arco temporale avendo oltretutto rifiutato l'intervento dell'appellato: se veramente il godimento dell'unità immobiliare fosse risultato impossibile, l'appellante avrebbe accettato la proposta di o CP_1 comunque non avrebbe utilizzato i condizionatori.
Alla luce di tutto quanto suesposto, l'appello è da rigettare con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c., tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00, con esclusione della fase di trattazione.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato pari all'importo già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro avverso la Parte_1 CP_1
pagina 11 di 12 sentenza n. 1062/2025 resa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 06.02.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società appellante a rifondere – in favore della società appellata – le spese di lite che si liquidano in € 3.966,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15 % e cpa;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti – a carico dell'appellante – ai fini del pagamento del contributo unificato pari all'importo già versato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
La Cons. est. la Presidente
AR ER EN ER MO
pagina 12 di 12