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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5523 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 205/2019 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
Mariarosaria Budetta Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Carla Persi Consigliere ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 205/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 27 marzo 2025, vertente
Tra
(c.f. ), rappresentato e difesa dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Chessa, presso il cui studio elettivamente è domiciliato
- appellante - E
(c.f. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tortora, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
- appellata
-
E
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._2 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Lombardi, presso il cui C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati
– appellati – Fatto e diritto
1.Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(già , e , Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_3 rispettivamente società di assicurazione, conducente e proprietario del veicolo Audi A3 tg EJ941KG, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 31.08.2011, in Roma, Via Casilina all'altezza del civico n. 1425, quantificati in € 240.887,89 comprese le spese mediche e mediche legali sostenute, al netto dell'offerta già percepita dalla ammontante ad € 35.000,00. Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra dette, mentre si trovava alla guida del motociclo Honda SH tg BY74688 sulla corsia di destra di Via Casilina proveniente da fuori Roma veniva urtato dal veicolo Audi A3 condotto da , che effettuava una manovra di svolta a CP_4 destra per immettersi in un autolavaggio. A causa del sinistro de quo Parte_1 riportava lesioni personali e veniva trasportato presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, ove veniva così refertato “politrauma della strada con sospette fratture degli arti superiori escoriazioni ed abrasioni dislocate in diversi punti del soma” e ove restava degente fino al 10.09.2011. Si costituiva la chiedendo, previo accertamento della responsabilità Controparte_5 concorsuale paritaria delle parti alla causazione del sinistro, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche in considerazione della somma di € 35.000,00 già corrisposta all'attore. Si costituivano, altresì, e , chiedendo, a loro volta, il CP_6 CP_4 rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, subordinatamente, in ipotesi di accoglimento della medesima, la limitazione del quantum risarcitorio ai limiti del massimale di polizza assicurato riconoscendosi il dovere di manleva della nei loro confronti in relazione a tali somme. Controparte_5
Il giudice di prime cure, sulla base della CTU espletata e della prova testimoniale di
, ascriveva come colposa sia la condotta di che di Testimone_1 Parte_1
, nella misura rispettivamente del 30% e del 70%; in merito alla CP_4 quantificazione del danno biologico, applicava le tabelle di Roma e tenendo conto anche del danno da c.d. cenestesi lavorativa, individuava la percentuale del 21% , ovvero la complessiva somma di € 60.408,58, di cui € 50.670,58 per invalidità permanente, € 6.492,00 per incapacità temporanea assoluta al 100% ed € 3.246,00 per incapacità temporanea relativa al 50%. Tanto precisato, il tribunale così statuiva “a) dichiara responsabile CP_4 nella misura del 70% in merito al sinistro per cui è causa;
b) condanna i convenuti in solido a corrispondere all'attore il complessivo importo di euro 22.209,64, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
c) pone le spese della consulenza tecnica di ufficio a definitivo carico solidale delle parti convenute;
d) accerta ai fini meramente fiscali la sussistenza del reato di lesioni colpose;
e) compensa tra le parti la metà delle spese del giudizio e condanna i convenuti in solido a corrispondere all'attore la restante parte liquidata in complessivi euro 6.900,00, di cui euro 6.500,00 per compensi ed euro 400,00, per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
2. Il Giudizio di secondo grado
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendo in sintesi: Parte_1
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 154 e 149 del codice della strada e 2054, comma 2, c.c. poiché sarebbe stato erroneamente ritenuto configurabile un concorso di colpa dell'odierno appellante nella causazione del sinistro;
2. Omessa, insufficiente o contradditoria motivazione in relazione alle risultanze della ctu medico legale e istanza di rinnovazione della stessa, in quanto il giudice avrebbe deciso la controversia sulla base delle conclusioni della consulenza medico legale d'ufficio, ignorando le censure sollevate avverso la stessa dal CTP, non motivando dette contestazioni.
3. Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla liquidazione delle spese mediche e medico legali, quantificate rispettivamente nell'importo di € 99,49 ed € 1.220,00.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 e 2056 c.c. nella quantificazione del danno alla cenestesi lavorativa, in quanto la valutazione equitativa del predetto danno, operata dal Giudice sarebbe irrisoria, poiché pari solo all'1% della capacità totale e sottostimerebbe il danno cagionato al danneggiato;
5. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., nonché omessa, insufficiente o contradditoria motivazione in punto di liquidazione del danno, dato che sono state applicate le tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma nella liquidazione del danno non patrimoniale, invece che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il 2018. L'appellante ha quindi così concluso “in via istruttoria, rinnovare ex art. 196 c.p.c. la CTU medico legale attraverso la nomina di un collegio costituito da uno specialista in ortopedia ed uno specialista in psichiatria al fine di valutare l'entità del danno fisico e psichico nonché del danno da lesione della cenestesi lavorativa riportati dal Sig. in conseguenza dell'evento dedotto nel presente giudizio ed infine Parte_1 valutare la congruità delle spese mediche e medico legali sostenute in conseguenza del sinistro per cui è causa;
• nel merito, ritenere fondata la domanda ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni o ai sensi di altra norma che l'On.le Tribunale adito vorrà ritenere applicabile al caso di specie;
• per l'effetto condannare la
già in solido con i Sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 [...]
e a risarcire il Sig. dei danni patrimoniali e CP_3 CP_4 Parte_1 non patrimoniali tutti subiti e subendi a causa del sinistro de quo come sopra indicati ed ammontanti ad € 25.500,00, comprese le spese mediche e medico legali sostenute, al netto dell'offerta già percepita ammontante ad € 35.000,00 e del danno liquidato in primo grado nonché al netto del lucro cessante corrisposto dalla
[...]
(cfr. all. 1 del presente atto), ovvero nella maggiore o minore Controparte_1 somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
• in caso di accoglimento della domanda attorea, il giudice dovrà trasmettere copia della sentenza all' per gli CP_7 accertamenti relativi all'osservanza di norme inderogabili di legge, ai sensi dell'art. 148, comma 10, C.d.A.; • condannare altresì la già Controparte_1
in solido con i Sigg.ri e al Controparte_2 CP_3 CP_4 pagamento delle spese, competenze ed onorari per la metà del primo grado e per l'intero del secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Si sono costituiti e chiedendo di rigettare il gravame CP_3 CP_4 proposto poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con condanna dall'appellante alle spese di giudizio.
Altresì, si è costituita chiedendo di rigettare l'appello Controparte_8 proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, nonché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; opponendosi, inoltre, alla richiesta di rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. All'esito dell'udienza cartolare del 27 marzo 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
3. La decisione della Corte di Appello L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Quanto alla prima doglianza rappresentata dall'appellante, la Corte ritiene corretta e puntuale la ricostruzione dei fatti e il procedimento logico adottato dal primo giudice;
infatti, è inequivocabile che la manovra effettuata dall'Audi A3 non sia stata effettuata avvedutamente, non essendo stata attivata la necessaria segnalazione che indichi la svolta a destra, ma tale circostanza, non esime, tuttavia, dalla valutazione della condotta di guida tenuta dal danneggiato, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass. n.23431/2014).
Dunque, tenuto in considerazione che dalla Contestazione amichevole di incidente (CAI) e della relazione di incidente stradale del VIII Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (rispettivamente all. 1 e 2 dell'atto di citazione di primo grado), si evince che “l'urto si è verificato nella corsia di destra in prossimità delle linee di margine discontinua che permette l'ingresso presso autolavaggio ivi presente. L'urto si è verificato fra la parte anteriore del veicolo “B” e lo spigolo posteriore destro del veicolo “A”, dato il punto esatto dell'impatto, è chiaro che la manovra del veicolo A – guidato da – fosse praticamente terminata e che, se il CP_4 veicolo B – guidato da - avesse tenuto una condotta più diligente, in Parte_1 particolare avesse tenuto una velocità tale da consentire una normale manovra di arresto, ovvero la possibilità di fermarsi, è verosimile che l'urto si sarebbe potuto evitare. Alla luce di tali considerazioni, nel bilanciamento delle rispettive condotte, il primo giudice ha correttamente applicato un concorso di colpa in capo ai conducenti nella misura del 70% in capo a e del 30% in capo a . CP_4 Parte_1
In merito all'istanza di rinnovazione della CT ex art. 196 c.p.c. formulata dall'appellante, questa non può essere accolta, atteso che l'elaborato risulta completo e ben argomentato, sia dal punto di vista logico che scientifico;
inoltre, la doglienza sollevata dall'appellante relativa al vizio della motivazione “poiché il Giudice di prime cure ha deciso la controversia sulla base delle conclusioni della consulenza medico legale d'ufficio, ignorando le censure sollevate avverso la stessa dal CTP di parte attrice prof. e dunque non motivando su dette contestazioni” è Persona_1 del tutto priva di fondamento, posto che lo stesso CTU, dott.ssa ha Persona_2 replicato puntualmente alle osservazioni del prof. ribadendo di aver Per_1 attentamente valutato la documentazione clinica e medico-legale agli atti (quella rilasciata dal Prof. (05.07.13), dal Prof. (25.11.13), specialisti in Per_3 Per_1 psichiatria e dal medico curante Dr. ), e che durante la “visita peritale Per_4 [...]
aveva manifestato un tono dell'umore adeguato, senza alcun evidente danno Pt_1 psichico od emotivo riconducibile all'evento in causa e che lo stesso ha riferito di non assumere antidepressivi od altri farmaci neurolettici, ne di averli assunti in passato.” e dunque, confermava quanto dedotto nella consulenza peritale. La giurisprudenza sul punto si è così determinata “la parte ricorrente non ha specificatamente indicato se, indipendentemente dal profilo della non condivisibilità, che è ovviamente presupposta alla luce dei motivi di censura, sia mancata la valutazione da parte del CTU delle osservazioni del consulente di parte. Una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del CTU delle osservazioni di parte, l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato” (Cass. 12195/2024). Pertanto, la Corte ritiene la CTU già acquisita pienamente esaustiva e l'espletamento di una nuova consulenza sarebbe meramente esplorativo e non corroborato da nuovi elementi oggettivi di riscontro. Relativamente al terzo motivo di appello incentrato sulla liquidazione delle spese mediche e medico legali sostenute dall'appellante, è del tutto infondato, in quanto dette spese, ritenute documentate e provate, pari a € 1.319,49, sono state computate nel calcolo complessivo liquidato dal tribunale. Per quanto attiene alla censura relativa alla quantificazione del danno da cenestesi lavorativa, va evidenziato che il Giudice di prime cure ha effettuato il seguente computo:
“Alla stregua di tali valori, applicando il consueto criterio tabellare in uso presso questo Tribunale per la quantificazione del danno biologico, tenuto conto, oltre che dell'età del danneggiato (41 anni nella fattispecie) e della gravità dei postumi permanenti, del danno da c.d. cenestesi lavorativa da riconoscere in capo all'istante, il danno biologico va individuato nella percentuale del 21%, liquidandosi la complessiva somma di euro 60.408,58 , di cui euro 50.670,58 per invalidità permanente, euro 6.492,00 per incapacità temporanea assoluta al 100% ed euro 3.246,00 per incapacità temporanea relativa al 50%”. La censura dell'appellante è stata indicata nei seguenti, testuali termini:
“Si intende altresì appellare la sentenza di prime cure nella parte in cui statuisce, a fronte di una quantificazione da parte della CTU medico legale dell'invalidità permanente riportata dall'odierno attore nella misura del 20% della capacità totale, che il danno da lesione della cenestesi lavorativa possa quantificarsi nella misura dell'1%, per una valutazione complessiva del danno biologico pari al 21%. Detta statuizione ha comportato una violazione falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in quanto la valutazione equitativa del danno da lesione della cenestesi lavorativa, operata nel caso concreto dal Giudice di prime cure, è irrisoria, in quanto pari solo all'1% della capacità totale, poiché sottostima il predetto danno in maniera oltremodo punitiva per il danneggiato. Infatti il Sig. nello svolgere le Parte_1 sue specifiche attività lavorative di operaio addetto mensa, è costretto a sopportare sforzi nettamente maggiori rispetto al passato, in conseguenza del sinistro occorso. La maggiore usura fisica cui l'istante deve sottoporsi per mantenere il necessario standard di prestazioni lavorative, che era invece normalmente in grado di assicurare prima dell'evento lesivo, dà luogo ad un'indubbia ipotesi di aggravamento del danno biologico. La Suprema Corte ha infatti stabilito che il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa” non è "… una autonoma voce di danno da lucro cessante ma impone di personalizzare con un adeguato aumento percentuale il risarcimento ordinariamentepraticato del danno biologico corrispondente" (Cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 14840 del 27.06.2007). Il c.d. danno da "cenestesi lavorativa" ovvero la maggiore fatica ed il maggior tempo che occorrono per svolgere una attività lavorativa a seguito delle lesioni subite in un sinistro, non comporta una diminuzione patrimoniale, ma soltanto “una compromissione dell'essenza biologica dell'individuo” e pertanto, va liquidato come danno alla salute (Cass. civ. n. 9311 del 2007). Infatti, come precisato in giurisprudenza, il danno alla cenestesi lavorativa consiste nelle maggiori difficoltà che il danneggiato incontra nell'adempiere ai suoi specifici impegni di lavoro e che non avrebbe patito se non fosse stato oggetto del fatto lesivo della sua integrità psico-fisica. La Suprema Corte ha affermato in modo inequivoco che “ove il giudice abbia adottato il criterio equitativo del valore differenziato di punto di invalidità per la liquidazione del danno biologico, la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa (e cioè dalla compromissione delle sensazioni provate dal lavoratore nello svolgimento della sua attività) ben può essere liquidata mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto di invalidità” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5840 del 2004). Rispetto alla citata valutazione del perito appare certamente congruo l'aumento del singolo percentile nell'ambito della valutazione del danno biologico individuato dal Giudice di prime cure per il danno in questione, in relazione al tipo di mansione svolta da (operaio presso una mensa) e ai danni riportati a causa del sinistro, Parte_1 non particolarmente incidenti sulle mansioni svolte, oltre quanto non sia già ricompreso nel danno complessivo valutato alla integrità psicofisica.
Anche l'ultima doglianza sollevata dall'appellante è infondata. Infatti, è principio consolidato che, sebbene le tabelle di Milano rappresentino il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale ritenuto preferibile in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12408/2011), l'adozione di altre tabelle non comporta la nullità né vizio della liquidazione purché la stessa sia equa. Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto l'onere di specificare e dimostrare, punto per punto, quale differenza concreta di liquidazione sarebbe derivata dall'applicazione delle tabelle milanesi, limitandosi ad una censura generica. Peraltro, il primo giudice ha riconosciuto una personalizzazione del danno pari a € 20.000,00 che rende l'importo complessivo sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe stato attribuito secondo le tabelle elaborate dal tribunale di Milano. Alla stregua di ciò, difettando la prova di un effettivo pregiudizio, il motivo di appello va rigettato. Le ragioni dette portano tutte alla conclusione dell'infondatezza dell'appello. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni ancora dibattute, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
Mariarosaria Budetta Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Carla Persi Consigliere ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 205/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 27 marzo 2025, vertente
Tra
(c.f. ), rappresentato e difesa dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Chessa, presso il cui studio elettivamente è domiciliato
- appellante - E
(c.f. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tortora, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
- appellata
-
E
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._2 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Lombardi, presso il cui C.F._3 studio sono elettivamente domiciliati
– appellati – Fatto e diritto
1.Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
(già , e , Controparte_1 Controparte_2 CP_4 CP_3 rispettivamente società di assicurazione, conducente e proprietario del veicolo Audi A3 tg EJ941KG, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 31.08.2011, in Roma, Via Casilina all'altezza del civico n. 1425, quantificati in € 240.887,89 comprese le spese mediche e mediche legali sostenute, al netto dell'offerta già percepita dalla ammontante ad € 35.000,00. Controparte_2
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra dette, mentre si trovava alla guida del motociclo Honda SH tg BY74688 sulla corsia di destra di Via Casilina proveniente da fuori Roma veniva urtato dal veicolo Audi A3 condotto da , che effettuava una manovra di svolta a CP_4 destra per immettersi in un autolavaggio. A causa del sinistro de quo Parte_1 riportava lesioni personali e veniva trasportato presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, ove veniva così refertato “politrauma della strada con sospette fratture degli arti superiori escoriazioni ed abrasioni dislocate in diversi punti del soma” e ove restava degente fino al 10.09.2011. Si costituiva la chiedendo, previo accertamento della responsabilità Controparte_5 concorsuale paritaria delle parti alla causazione del sinistro, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche in considerazione della somma di € 35.000,00 già corrisposta all'attore. Si costituivano, altresì, e , chiedendo, a loro volta, il CP_6 CP_4 rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, subordinatamente, in ipotesi di accoglimento della medesima, la limitazione del quantum risarcitorio ai limiti del massimale di polizza assicurato riconoscendosi il dovere di manleva della nei loro confronti in relazione a tali somme. Controparte_5
Il giudice di prime cure, sulla base della CTU espletata e della prova testimoniale di
, ascriveva come colposa sia la condotta di che di Testimone_1 Parte_1
, nella misura rispettivamente del 30% e del 70%; in merito alla CP_4 quantificazione del danno biologico, applicava le tabelle di Roma e tenendo conto anche del danno da c.d. cenestesi lavorativa, individuava la percentuale del 21% , ovvero la complessiva somma di € 60.408,58, di cui € 50.670,58 per invalidità permanente, € 6.492,00 per incapacità temporanea assoluta al 100% ed € 3.246,00 per incapacità temporanea relativa al 50%. Tanto precisato, il tribunale così statuiva “a) dichiara responsabile CP_4 nella misura del 70% in merito al sinistro per cui è causa;
b) condanna i convenuti in solido a corrispondere all'attore il complessivo importo di euro 22.209,64, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
c) pone le spese della consulenza tecnica di ufficio a definitivo carico solidale delle parti convenute;
d) accerta ai fini meramente fiscali la sussistenza del reato di lesioni colpose;
e) compensa tra le parti la metà delle spese del giudizio e condanna i convenuti in solido a corrispondere all'attore la restante parte liquidata in complessivi euro 6.900,00, di cui euro 6.500,00 per compensi ed euro 400,00, per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
2. Il Giudizio di secondo grado
Avverso detta sentenza, ha proposto appello , deducendo in sintesi: Parte_1
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 154 e 149 del codice della strada e 2054, comma 2, c.c. poiché sarebbe stato erroneamente ritenuto configurabile un concorso di colpa dell'odierno appellante nella causazione del sinistro;
2. Omessa, insufficiente o contradditoria motivazione in relazione alle risultanze della ctu medico legale e istanza di rinnovazione della stessa, in quanto il giudice avrebbe deciso la controversia sulla base delle conclusioni della consulenza medico legale d'ufficio, ignorando le censure sollevate avverso la stessa dal CTP, non motivando dette contestazioni.
3. Nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione alla liquidazione delle spese mediche e medico legali, quantificate rispettivamente nell'importo di € 99,49 ed € 1.220,00.
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 e 2056 c.c. nella quantificazione del danno alla cenestesi lavorativa, in quanto la valutazione equitativa del predetto danno, operata dal Giudice sarebbe irrisoria, poiché pari solo all'1% della capacità totale e sottostimerebbe il danno cagionato al danneggiato;
5. Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., nonché omessa, insufficiente o contradditoria motivazione in punto di liquidazione del danno, dato che sono state applicate le tabelle elaborate presso il Tribunale di Roma nella liquidazione del danno non patrimoniale, invece che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il 2018. L'appellante ha quindi così concluso “in via istruttoria, rinnovare ex art. 196 c.p.c. la CTU medico legale attraverso la nomina di un collegio costituito da uno specialista in ortopedia ed uno specialista in psichiatria al fine di valutare l'entità del danno fisico e psichico nonché del danno da lesione della cenestesi lavorativa riportati dal Sig. in conseguenza dell'evento dedotto nel presente giudizio ed infine Parte_1 valutare la congruità delle spese mediche e medico legali sostenute in conseguenza del sinistro per cui è causa;
• nel merito, ritenere fondata la domanda ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni o ai sensi di altra norma che l'On.le Tribunale adito vorrà ritenere applicabile al caso di specie;
• per l'effetto condannare la
già in solido con i Sigg.ri Controparte_1 Controparte_2 [...]
e a risarcire il Sig. dei danni patrimoniali e CP_3 CP_4 Parte_1 non patrimoniali tutti subiti e subendi a causa del sinistro de quo come sopra indicati ed ammontanti ad € 25.500,00, comprese le spese mediche e medico legali sostenute, al netto dell'offerta già percepita ammontante ad € 35.000,00 e del danno liquidato in primo grado nonché al netto del lucro cessante corrisposto dalla
[...]
(cfr. all. 1 del presente atto), ovvero nella maggiore o minore Controparte_1 somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo;
• in caso di accoglimento della domanda attorea, il giudice dovrà trasmettere copia della sentenza all' per gli CP_7 accertamenti relativi all'osservanza di norme inderogabili di legge, ai sensi dell'art. 148, comma 10, C.d.A.; • condannare altresì la già Controparte_1
in solido con i Sigg.ri e al Controparte_2 CP_3 CP_4 pagamento delle spese, competenze ed onorari per la metà del primo grado e per l'intero del secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Si sono costituiti e chiedendo di rigettare il gravame CP_3 CP_4 proposto poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con condanna dall'appellante alle spese di giudizio.
Altresì, si è costituita chiedendo di rigettare l'appello Controparte_8 proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato, nonché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; opponendosi, inoltre, alla richiesta di rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. All'esito dell'udienza cartolare del 27 marzo 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
3. La decisione della Corte di Appello L'appello è infondato per i motivi che seguono.
Quanto alla prima doglianza rappresentata dall'appellante, la Corte ritiene corretta e puntuale la ricostruzione dei fatti e il procedimento logico adottato dal primo giudice;
infatti, è inequivocabile che la manovra effettuata dall'Audi A3 non sia stata effettuata avvedutamente, non essendo stata attivata la necessaria segnalazione che indichi la svolta a destra, ma tale circostanza, non esime, tuttavia, dalla valutazione della condotta di guida tenuta dal danneggiato, in ossequio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass. n.23431/2014).
Dunque, tenuto in considerazione che dalla Contestazione amichevole di incidente (CAI) e della relazione di incidente stradale del VIII Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (rispettivamente all. 1 e 2 dell'atto di citazione di primo grado), si evince che “l'urto si è verificato nella corsia di destra in prossimità delle linee di margine discontinua che permette l'ingresso presso autolavaggio ivi presente. L'urto si è verificato fra la parte anteriore del veicolo “B” e lo spigolo posteriore destro del veicolo “A”, dato il punto esatto dell'impatto, è chiaro che la manovra del veicolo A – guidato da – fosse praticamente terminata e che, se il CP_4 veicolo B – guidato da - avesse tenuto una condotta più diligente, in Parte_1 particolare avesse tenuto una velocità tale da consentire una normale manovra di arresto, ovvero la possibilità di fermarsi, è verosimile che l'urto si sarebbe potuto evitare. Alla luce di tali considerazioni, nel bilanciamento delle rispettive condotte, il primo giudice ha correttamente applicato un concorso di colpa in capo ai conducenti nella misura del 70% in capo a e del 30% in capo a . CP_4 Parte_1
In merito all'istanza di rinnovazione della CT ex art. 196 c.p.c. formulata dall'appellante, questa non può essere accolta, atteso che l'elaborato risulta completo e ben argomentato, sia dal punto di vista logico che scientifico;
inoltre, la doglienza sollevata dall'appellante relativa al vizio della motivazione “poiché il Giudice di prime cure ha deciso la controversia sulla base delle conclusioni della consulenza medico legale d'ufficio, ignorando le censure sollevate avverso la stessa dal CTP di parte attrice prof. e dunque non motivando su dette contestazioni” è Persona_1 del tutto priva di fondamento, posto che lo stesso CTU, dott.ssa ha Persona_2 replicato puntualmente alle osservazioni del prof. ribadendo di aver Per_1 attentamente valutato la documentazione clinica e medico-legale agli atti (quella rilasciata dal Prof. (05.07.13), dal Prof. (25.11.13), specialisti in Per_3 Per_1 psichiatria e dal medico curante Dr. ), e che durante la “visita peritale Per_4 [...]
aveva manifestato un tono dell'umore adeguato, senza alcun evidente danno Pt_1 psichico od emotivo riconducibile all'evento in causa e che lo stesso ha riferito di non assumere antidepressivi od altri farmaci neurolettici, ne di averli assunti in passato.” e dunque, confermava quanto dedotto nella consulenza peritale. La giurisprudenza sul punto si è così determinata “la parte ricorrente non ha specificatamente indicato se, indipendentemente dal profilo della non condivisibilità, che è ovviamente presupposta alla luce dei motivi di censura, sia mancata la valutazione da parte del CTU delle osservazioni del consulente di parte. Una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del CTU delle osservazioni di parte, l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato” (Cass. 12195/2024). Pertanto, la Corte ritiene la CTU già acquisita pienamente esaustiva e l'espletamento di una nuova consulenza sarebbe meramente esplorativo e non corroborato da nuovi elementi oggettivi di riscontro. Relativamente al terzo motivo di appello incentrato sulla liquidazione delle spese mediche e medico legali sostenute dall'appellante, è del tutto infondato, in quanto dette spese, ritenute documentate e provate, pari a € 1.319,49, sono state computate nel calcolo complessivo liquidato dal tribunale. Per quanto attiene alla censura relativa alla quantificazione del danno da cenestesi lavorativa, va evidenziato che il Giudice di prime cure ha effettuato il seguente computo:
“Alla stregua di tali valori, applicando il consueto criterio tabellare in uso presso questo Tribunale per la quantificazione del danno biologico, tenuto conto, oltre che dell'età del danneggiato (41 anni nella fattispecie) e della gravità dei postumi permanenti, del danno da c.d. cenestesi lavorativa da riconoscere in capo all'istante, il danno biologico va individuato nella percentuale del 21%, liquidandosi la complessiva somma di euro 60.408,58 , di cui euro 50.670,58 per invalidità permanente, euro 6.492,00 per incapacità temporanea assoluta al 100% ed euro 3.246,00 per incapacità temporanea relativa al 50%”. La censura dell'appellante è stata indicata nei seguenti, testuali termini:
“Si intende altresì appellare la sentenza di prime cure nella parte in cui statuisce, a fronte di una quantificazione da parte della CTU medico legale dell'invalidità permanente riportata dall'odierno attore nella misura del 20% della capacità totale, che il danno da lesione della cenestesi lavorativa possa quantificarsi nella misura dell'1%, per una valutazione complessiva del danno biologico pari al 21%. Detta statuizione ha comportato una violazione falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. in quanto la valutazione equitativa del danno da lesione della cenestesi lavorativa, operata nel caso concreto dal Giudice di prime cure, è irrisoria, in quanto pari solo all'1% della capacità totale, poiché sottostima il predetto danno in maniera oltremodo punitiva per il danneggiato. Infatti il Sig. nello svolgere le Parte_1 sue specifiche attività lavorative di operaio addetto mensa, è costretto a sopportare sforzi nettamente maggiori rispetto al passato, in conseguenza del sinistro occorso. La maggiore usura fisica cui l'istante deve sottoporsi per mantenere il necessario standard di prestazioni lavorative, che era invece normalmente in grado di assicurare prima dell'evento lesivo, dà luogo ad un'indubbia ipotesi di aggravamento del danno biologico. La Suprema Corte ha infatti stabilito che il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa” non è "… una autonoma voce di danno da lucro cessante ma impone di personalizzare con un adeguato aumento percentuale il risarcimento ordinariamentepraticato del danno biologico corrispondente" (Cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 14840 del 27.06.2007). Il c.d. danno da "cenestesi lavorativa" ovvero la maggiore fatica ed il maggior tempo che occorrono per svolgere una attività lavorativa a seguito delle lesioni subite in un sinistro, non comporta una diminuzione patrimoniale, ma soltanto “una compromissione dell'essenza biologica dell'individuo” e pertanto, va liquidato come danno alla salute (Cass. civ. n. 9311 del 2007). Infatti, come precisato in giurisprudenza, il danno alla cenestesi lavorativa consiste nelle maggiori difficoltà che il danneggiato incontra nell'adempiere ai suoi specifici impegni di lavoro e che non avrebbe patito se non fosse stato oggetto del fatto lesivo della sua integrità psico-fisica. La Suprema Corte ha affermato in modo inequivoco che “ove il giudice abbia adottato il criterio equitativo del valore differenziato di punto di invalidità per la liquidazione del danno biologico, la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa (e cioè dalla compromissione delle sensazioni provate dal lavoratore nello svolgimento della sua attività) ben può essere liquidata mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto di invalidità” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5840 del 2004). Rispetto alla citata valutazione del perito appare certamente congruo l'aumento del singolo percentile nell'ambito della valutazione del danno biologico individuato dal Giudice di prime cure per il danno in questione, in relazione al tipo di mansione svolta da (operaio presso una mensa) e ai danni riportati a causa del sinistro, Parte_1 non particolarmente incidenti sulle mansioni svolte, oltre quanto non sia già ricompreso nel danno complessivo valutato alla integrità psicofisica.
Anche l'ultima doglianza sollevata dall'appellante è infondata. Infatti, è principio consolidato che, sebbene le tabelle di Milano rappresentino il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale ritenuto preferibile in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12408/2011), l'adozione di altre tabelle non comporta la nullità né vizio della liquidazione purché la stessa sia equa. Nel caso di specie, l'appellante non ha assolto l'onere di specificare e dimostrare, punto per punto, quale differenza concreta di liquidazione sarebbe derivata dall'applicazione delle tabelle milanesi, limitandosi ad una censura generica. Peraltro, il primo giudice ha riconosciuto una personalizzazione del danno pari a € 20.000,00 che rende l'importo complessivo sostanzialmente corrispondente a quello che sarebbe stato attribuito secondo le tabelle elaborate dal tribunale di Milano. Alla stregua di ciò, difettando la prova di un effettivo pregiudizio, il motivo di appello va rigettato. Le ragioni dette portano tutte alla conclusione dell'infondatezza dell'appello. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni ancora dibattute, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta