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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12539/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CASABURO LUCIA come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario amministrativo DI IO ST come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 8.5.25 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 15/10/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei maturati a CP_1 CP_2
titolo di indennità di accompagnamento, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 2.2.24 nell'ambito del procedimento avente n.
3789/23 RG;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere deducendo che con provvedimento (TE08) del 02/10/2024 aveva eseguito l'omologa e liquidato la prestazione;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_3
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
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ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 2.10.24 in atti alla produzione dell' ; CP_1
- le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta prima del deposito del ricorso e prima della notifica (notifica effettuata precisamente il 18.10.24), in conformità con quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 803/2021 in cui si legge:
“benché l' sia il responsabile della instaurazione del giudizio (avvenuto con il deposito CP_1 del ricorso), non è privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale;
si tratta, a ben vedere, di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza reciproca, ove è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente;
è, infatti, coerente con il principio di causalità valorizzare anche la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte ottenuto il risultato cui il giudizio medesimo tendeva ovvero l'accertamento sanitario) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali;
in tal caso, il giudice, nel valutare, non la misura della soccombenza, totalmente a carico del convenuto, ma l'utilità, in concreto, della prosecuzione del giudizio, legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod.proc.civ., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., esercitando il potere discrezionale di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta”;
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - compensa le spese di lite.
Aversa, 9.5.25 IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
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