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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1337/2024
Oggi 03/07/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. MONTICELLI ELENA Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 03/07/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1337/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Monticelli Elena, domiciliato in Cremona, piazza Stradivari n. 12, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona, - accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto ex art. 1454 c.c. stipulato in data 22.10.22 tra il Sig.
e la per mancato Parte_1 Controparte_1 adempimento dell'obbligazione nel termine assegnato dal committente di quindici giorni dal ricevimento della lettera 6.6.2024 di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e per
l'effetto, condannare la alla restituzione della Controparte_1 somma di € 6.850,00 pagata in data 28.10.22 dal Sig. in Parte_1 acconto sul contratto di appalto stipulato in data 22.10.22, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, nonché condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti
e subendi dal Sig. per l'avvenuta demolizione del camino e la mancata Parte_1 istallazione della stufa con conseguente privazione di un impianto a risparmio energetico dall'anno 2022 - da liquidarsi in via equitativa - nonché condannare la convenuta al risarcimento dei contributi del conto termico per € 1.600,00 e del bonus regionale di €
7.690,00 non percepiti e ad oggi non più fruibili per esaurimento delle risorse e chiusura della lista di attesa del bando Regione Lombardia 2025. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa ex D.M. n° 147/2022, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n° 55/2014, oltre IVA e C.P.A”.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
[...]
L'attore deduceva:
- di avere stipulato “con un contratto di appalto Controparte_1 per l'importo di € 9.787,58 avente ad oggetto il compimento dell'opera di fornitura e posa della stufa “Ortisei BCS stubotto canapa” e relativo kit di ventilazione;
il raccordo a soffitto modificato telescopico con tubo nero, l'elemento lineare e la coppella isolante;
la demolizione del vecchio camino con formazione canna fumaria e collegamento elettrico, la presa aria smaltimento, la formazione del controsoffitto e faretti, la prima accensione, il collaudo e il relativo libretto impianto, nonché la pratica del conto termico e del bonus regionale”;
- che la fruizione degli “incentivi per gli interventi di risparmio energetico…avrebbe consentito di ottenere il rimborso quasi integrale del costo della fattura di € 9.787,58, mediante contributi complessivi di € 9.290,00 - di cui € 1.600,00 per il conto termico ed €
7.690,00 per l'incentivo Lombardia - come indicato dall'appaltatore nel preventivo di vendita accettato dal committente”;
- di avere corrisposto la somma di euro 6.850,00 a Controparte_1
- che non ha adempiuto “l'obbligazione di posa e Controparte_1 fornitura della stufa e relative opere accessorie”;
- di avere “inviato a mezzo pec alla lettera di Controparte_1 diffida ad adempiere alle obbligazioni indicate nel contratto stipulato in data 22.10.2022, chiedendo la consegna della documentazione attestante l'evasione della pratica del conto termico e del bonus regionale, nonché la fornitura e posa della stufa “Ortisei BCS stubotto canapa” entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera, con avviso che in difetto il contratto si sarebbe risolto”;
- che “ad oggi la non ha dato alcun Controparte_1 riscontro…L'appaltatore effettuava solo la demolizione del vecchio camino nell'autunno
2022, creando un danno economico al Sig. il quale - in assenza della nuova Parte_1 stufa e privato di tale mezzo economico di riscaldamento - è costretto dall'autunno 2022 a sostenere i maggiori costi del convenzionale impianto di riscaldamento”.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione,
[...] non si costituiva ed era dichiarata contumace. Controparte_1
Preliminarmente si evidenzia che in data 22.10.2022 il sig. e Parte_1 hanno stipulato un contratto misto avente ad CP_1 Controparte_1 oggetto la demolizione di un camino, la vendita di una stufa, l'installazione del bene venduto e l'esecuzione delle prestazioni necessarie alla fruizione dei benefici economici connessi alla realizzazione dell'opera pattuita. Nello specifico, le parti hanno concordato che l'attore, da un lato, avrebbe corrisposto alla convenuta il prezzo di euro 9.787,58 per l'esecuzione delle suddette prestazioni e, dall'altro, avrebbe ottenuto la restituzione della somma di euro 9.290,00 (euro 1.600,00 + euro 7.690,00) attraverso il godimento dei benefici economici di natura pubblica (cfr. doc. n. 1).
In parziale adempimento dell'obbligazione assunta, in data 28.10.2022 il sig. ha corrisposto alla società l'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 6.850,00 (cfr. docc. n. 2 e 3).
L'attore ha allegato l'altrui inadempimento consistente nell'omessa consegna del camino, nell'omessa installazione del bene e nell'omessa esecuzione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei benefici economi connessi all'esecuzione dell'opera.
In applicazione dei principi dettati in tema di riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001), spettava alla convenuta dimostrare l'intervenuta esecuzione delle prestazioni concordate, di cui non è stata fornita alcuna prova, stante la contumacia dell'onerata.
In ragione della gravità dell'inadempimento imputabile a Controparte_1
– gravità riconducibile all'omesso adempimento della quasi totalità delle obbligazioni assunte – il contratto misto di vendita e appalto del 22.10.2022 deve essere dichiarato risolto.
Si precisa che deve essere pronunciata una sentenza costitutiva di scioglimento del rapporto negoziale, in quanto, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione, la comunicazione del 6.6.2024 non è una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Infatti, nella comunicazione neppure è esplicitata la volontà di risolvere il contratto in mancanza di adempimento nel termine indicato.
La volontà del sig. di sciogliere il rapporto negoziale emerge Parte_1 chiaramente dagli atti e l'interpretazione della domanda giudiziale deve essere finalizzata a cogliere il contenuto sostanziale della stessa, prescindendo dalle espressioni letterali presenti negli atti (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6 – 2 , ord. n. 23193 del 23/10/2020 secondo cui: “in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453
c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo”).
Dall'intervenuta risoluzione del contratto consegue la condanna della
[...] alla restituzione dell'importo di euro 6.850,00, poiché il Controparte_1 contraente deve restituire la prestazione ricevuta e rimasta senza causa giustificativa. Sulla somma di euro 6.850,00 sono dovuti interessi, in assenza di alcuna specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (25.7.2024) sino al saldo.
In relazione alle domande risarcitorie, si ricorda che il risarcimento è finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra il risarcimento del pregiudizio per l'inesatta esecuzione della prestazione e il corretto adempimento dell'obbligazione. Nel caso di specie, nell'ipotesi in cui avesse CP_1 Controparte_1 correttamente eseguito le prestazioni pattuite, il sig. avrebbe Parte_1 ottenuto la realizzazione di opere del valore di euro 9.480,68 (euro 9.787,58 – euro 306,90, pari al costo della pratica per la fruizione dei benefici economici) e avrebbe subito una diminuzione patrimoniale di euro 489,38 (cfr. doc. n. 1 nella parte in cui si legge: “a Vs carico al netto dei contributi euro 489,38”).
Pertanto, il pregiudizio subito dall'attore è pari a euro 8.991,30 (euro 9.480,68 – euro
489,38), e cioè è pari alla differenza tra il valore dell'opera non realizzata e l'effettivo costo di realizzo. Siffatto importo coincide altresì con il prezzo di futuro realizzo delle prestazioni non adempiute dalla convenuta diminuito del sacrificio patrimoniale non sopportato dall'attore (euro 489,38).
L'importo risarcitorio non può essere ridotto, in ragione dell'eventuale esistenza di nuovi incentivi pubblici collegati all'installazione di stufe, in quanto l'esistenza degli incentivi è indimostrata e il tema dell'esclusione, ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 c.c., della risarcibilità dei pregiudizi che il creditore potrebbe evitare usando l'ordinaria diligenza deve essere introdotto dalla parte, costituendo un'eccezione in senso stretto.
Alla stregua di quanto evidenziato, deve essere Controparte_1 condannata a corrispondere al sig. la somma risarcitoria di euro Parte_1
8.991,30. Sulla risarcitoria, rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, in assenza di specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (25.7.2024) sino al giorno di pubblicazione della sentenza. È opportuno sottolineare che, nonostante l'interessato non abbia avanzato domanda di pagamento degli interessi, “gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno
(contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati d'ufficio” (cfr. Cass.
Civ., sez 1, sent. n. 4028 del 15/02/2017).
Deve essere rigettata la richiesta relativa al ristoro del nocumento derivante dalla sopportazione di maggiori costi energetici collegati all'impossibilità di disporre del camino demolito. Infatti, non vi è prova dell'esistenza del danno lamentato, poiché la parte non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione riguardante i consumi energetici (e nessuna richiesta istruttoria è stata formulata). Conseguentemente, non potendosi comparare i consumi energetici prima della demolizione del bene con quelli successivi alla demolizione,
è indimostrato che l'asportazione del camino abbia generato un pregiudizio risarcibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- risolve il contratto misto di vendita e appalto del 22.10.2022 di cui al documento attoreo n. 1, in ragione del grave inadempimento posto in essere da Controparte_1
[...]
- condanna a corrispondere al sig. Controparte_1 [...] la somma di euro 15.841,30 (euro 8.991,30 + euro 6.850,00), oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria come precisati in parte motivazionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore del sig. che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in Parte_1 euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 03/07/2025
Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1337/2024
Oggi 03/07/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. MONTICELLI ELENA Parte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 03/07/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1337/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Monticelli Elena, domiciliato in Cremona, piazza Stradivari n. 12, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona, - accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto ex art. 1454 c.c. stipulato in data 22.10.22 tra il Sig.
e la per mancato Parte_1 Controparte_1 adempimento dell'obbligazione nel termine assegnato dal committente di quindici giorni dal ricevimento della lettera 6.6.2024 di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e per
l'effetto, condannare la alla restituzione della Controparte_1 somma di € 6.850,00 pagata in data 28.10.22 dal Sig. in Parte_1 acconto sul contratto di appalto stipulato in data 22.10.22, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, nonché condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti
e subendi dal Sig. per l'avvenuta demolizione del camino e la mancata Parte_1 istallazione della stufa con conseguente privazione di un impianto a risparmio energetico dall'anno 2022 - da liquidarsi in via equitativa - nonché condannare la convenuta al risarcimento dei contributi del conto termico per € 1.600,00 e del bonus regionale di €
7.690,00 non percepiti e ad oggi non più fruibili per esaurimento delle risorse e chiusura della lista di attesa del bando Regione Lombardia 2025. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa ex D.M. n° 147/2022, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n° 55/2014, oltre IVA e C.P.A”.
Per parte convenuta: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'accoglimento delle domande sopraccitate.
[...]
L'attore deduceva:
- di avere stipulato “con un contratto di appalto Controparte_1 per l'importo di € 9.787,58 avente ad oggetto il compimento dell'opera di fornitura e posa della stufa “Ortisei BCS stubotto canapa” e relativo kit di ventilazione;
il raccordo a soffitto modificato telescopico con tubo nero, l'elemento lineare e la coppella isolante;
la demolizione del vecchio camino con formazione canna fumaria e collegamento elettrico, la presa aria smaltimento, la formazione del controsoffitto e faretti, la prima accensione, il collaudo e il relativo libretto impianto, nonché la pratica del conto termico e del bonus regionale”;
- che la fruizione degli “incentivi per gli interventi di risparmio energetico…avrebbe consentito di ottenere il rimborso quasi integrale del costo della fattura di € 9.787,58, mediante contributi complessivi di € 9.290,00 - di cui € 1.600,00 per il conto termico ed €
7.690,00 per l'incentivo Lombardia - come indicato dall'appaltatore nel preventivo di vendita accettato dal committente”;
- di avere corrisposto la somma di euro 6.850,00 a Controparte_1
- che non ha adempiuto “l'obbligazione di posa e Controparte_1 fornitura della stufa e relative opere accessorie”;
- di avere “inviato a mezzo pec alla lettera di Controparte_1 diffida ad adempiere alle obbligazioni indicate nel contratto stipulato in data 22.10.2022, chiedendo la consegna della documentazione attestante l'evasione della pratica del conto termico e del bonus regionale, nonché la fornitura e posa della stufa “Ortisei BCS stubotto canapa” entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera, con avviso che in difetto il contratto si sarebbe risolto”;
- che “ad oggi la non ha dato alcun Controparte_1 riscontro…L'appaltatore effettuava solo la demolizione del vecchio camino nell'autunno
2022, creando un danno economico al Sig. il quale - in assenza della nuova Parte_1 stufa e privato di tale mezzo economico di riscaldamento - è costretto dall'autunno 2022 a sostenere i maggiori costi del convenzionale impianto di riscaldamento”.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione,
[...] non si costituiva ed era dichiarata contumace. Controparte_1
Preliminarmente si evidenzia che in data 22.10.2022 il sig. e Parte_1 hanno stipulato un contratto misto avente ad CP_1 Controparte_1 oggetto la demolizione di un camino, la vendita di una stufa, l'installazione del bene venduto e l'esecuzione delle prestazioni necessarie alla fruizione dei benefici economici connessi alla realizzazione dell'opera pattuita. Nello specifico, le parti hanno concordato che l'attore, da un lato, avrebbe corrisposto alla convenuta il prezzo di euro 9.787,58 per l'esecuzione delle suddette prestazioni e, dall'altro, avrebbe ottenuto la restituzione della somma di euro 9.290,00 (euro 1.600,00 + euro 7.690,00) attraverso il godimento dei benefici economici di natura pubblica (cfr. doc. n. 1).
In parziale adempimento dell'obbligazione assunta, in data 28.10.2022 il sig. ha corrisposto alla società l'importo Parte_1 Controparte_1 di euro 6.850,00 (cfr. docc. n. 2 e 3).
L'attore ha allegato l'altrui inadempimento consistente nell'omessa consegna del camino, nell'omessa installazione del bene e nell'omessa esecuzione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei benefici economi connessi all'esecuzione dell'opera.
In applicazione dei principi dettati in tema di riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001), spettava alla convenuta dimostrare l'intervenuta esecuzione delle prestazioni concordate, di cui non è stata fornita alcuna prova, stante la contumacia dell'onerata.
In ragione della gravità dell'inadempimento imputabile a Controparte_1
– gravità riconducibile all'omesso adempimento della quasi totalità delle obbligazioni assunte – il contratto misto di vendita e appalto del 22.10.2022 deve essere dichiarato risolto.
Si precisa che deve essere pronunciata una sentenza costitutiva di scioglimento del rapporto negoziale, in quanto, diversamente da quanto dedotto nell'atto di citazione, la comunicazione del 6.6.2024 non è una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Infatti, nella comunicazione neppure è esplicitata la volontà di risolvere il contratto in mancanza di adempimento nel termine indicato.
La volontà del sig. di sciogliere il rapporto negoziale emerge Parte_1 chiaramente dagli atti e l'interpretazione della domanda giudiziale deve essere finalizzata a cogliere il contenuto sostanziale della stessa, prescindendo dalle espressioni letterali presenti negli atti (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6 – 2 , ord. n. 23193 del 23/10/2020 secondo cui: “in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453
c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo”).
Dall'intervenuta risoluzione del contratto consegue la condanna della
[...] alla restituzione dell'importo di euro 6.850,00, poiché il Controparte_1 contraente deve restituire la prestazione ricevuta e rimasta senza causa giustificativa. Sulla somma di euro 6.850,00 sono dovuti interessi, in assenza di alcuna specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (25.7.2024) sino al saldo.
In relazione alle domande risarcitorie, si ricorda che il risarcimento è finalizzato alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in modo da mettere quest'ultimo nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza dell'inadempimento, sicché, per il creditore, in termini patrimoniali, è indifferente la scelta tra il risarcimento del pregiudizio per l'inesatta esecuzione della prestazione e il corretto adempimento dell'obbligazione. Nel caso di specie, nell'ipotesi in cui avesse CP_1 Controparte_1 correttamente eseguito le prestazioni pattuite, il sig. avrebbe Parte_1 ottenuto la realizzazione di opere del valore di euro 9.480,68 (euro 9.787,58 – euro 306,90, pari al costo della pratica per la fruizione dei benefici economici) e avrebbe subito una diminuzione patrimoniale di euro 489,38 (cfr. doc. n. 1 nella parte in cui si legge: “a Vs carico al netto dei contributi euro 489,38”).
Pertanto, il pregiudizio subito dall'attore è pari a euro 8.991,30 (euro 9.480,68 – euro
489,38), e cioè è pari alla differenza tra il valore dell'opera non realizzata e l'effettivo costo di realizzo. Siffatto importo coincide altresì con il prezzo di futuro realizzo delle prestazioni non adempiute dalla convenuta diminuito del sacrificio patrimoniale non sopportato dall'attore (euro 489,38).
L'importo risarcitorio non può essere ridotto, in ragione dell'eventuale esistenza di nuovi incentivi pubblici collegati all'installazione di stufe, in quanto l'esistenza degli incentivi è indimostrata e il tema dell'esclusione, ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 c.c., della risarcibilità dei pregiudizi che il creditore potrebbe evitare usando l'ordinaria diligenza deve essere introdotto dalla parte, costituendo un'eccezione in senso stretto.
Alla stregua di quanto evidenziato, deve essere Controparte_1 condannata a corrispondere al sig. la somma risarcitoria di euro Parte_1
8.991,30. Sulla risarcitoria, rivalutata anno per anno, sono dovuti interessi compensativi, in assenza di specificazione, nella misura del tasso legale, dalla data di notificazione dell'atto di citazione (25.7.2024) sino al giorno di pubblicazione della sentenza. È opportuno sottolineare che, nonostante l'interessato non abbia avanzato domanda di pagamento degli interessi, “gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno
(contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati d'ufficio” (cfr. Cass.
Civ., sez 1, sent. n. 4028 del 15/02/2017).
Deve essere rigettata la richiesta relativa al ristoro del nocumento derivante dalla sopportazione di maggiori costi energetici collegati all'impossibilità di disporre del camino demolito. Infatti, non vi è prova dell'esistenza del danno lamentato, poiché la parte non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione riguardante i consumi energetici (e nessuna richiesta istruttoria è stata formulata). Conseguentemente, non potendosi comparare i consumi energetici prima della demolizione del bene con quelli successivi alla demolizione,
è indimostrato che l'asportazione del camino abbia generato un pregiudizio risarcibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- risolve il contratto misto di vendita e appalto del 22.10.2022 di cui al documento attoreo n. 1, in ragione del grave inadempimento posto in essere da Controparte_1
[...]
- condanna a corrispondere al sig. Controparte_1 [...] la somma di euro 15.841,30 (euro 8.991,30 + euro 6.850,00), oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria come precisati in parte motivazionale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore del sig. che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti, in Parte_1 euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 03/07/2025
Il giudice
Daniele Moro