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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1502/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1502/24 promossa da:
(C.F.: ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti (RI) alla Piazza C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 17 presso e nello studio legale dell'Avv. Federico FIOCCO che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Rieti (RI), in data 11/7/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n.26,
Parte I, anno 2009, in regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza n. 188/2024 depositata il 2.10.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti del 26 giugno 2025 fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esperito
1 negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Rieti via Porta Conca n.15 in favore del sig. , proprietario esclusivo della stessa, unitamente ai Parte_1 mobili, arredi e pertinenze;
I. Le rate residue del mutuo gravante sulla casa coniugale rimarranno ad esclusivo carico del sig. , intestatario del contratto di mutuo e, la sig.ra nulla Parte_1 Parte_2 dovrà versare con riferimento a dette rate;
3. Confermare quanto già convenuto in sede di separazione relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e, in particolare, che ciascuno dei coniugi rinuncia a qualsiasi contributo di mantenimento ed assistenza da parte dell'altro stante la reciproca autosufficienza economica.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Va senz'altro pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
188/2024 depositata il 2.10.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in data 11/7/2009 a Rieti (RI), trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Rieti (atto n. 26, parte I, anno 2009);
- dà atto delle condizioni concordate non connesse alla regolamentazione della separazione e del divorzio;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1502/24 promossa da:
(C.F.: ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti (RI) alla Piazza C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 17 presso e nello studio legale dell'Avv. Federico FIOCCO che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del P.M. ex art. 70, n. 2 c.p.c.
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Rieti (RI), in data 11/7/2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n.26,
Parte I, anno 2009, in regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza n. 188/2024 depositata il 2.10.2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti.
All'udienza di comparizione delle parti del 26 giugno 2025 fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esperito
1 negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale sita in Rieti via Porta Conca n.15 in favore del sig. , proprietario esclusivo della stessa, unitamente ai Parte_1 mobili, arredi e pertinenze;
I. Le rate residue del mutuo gravante sulla casa coniugale rimarranno ad esclusivo carico del sig. , intestatario del contratto di mutuo e, la sig.ra nulla Parte_1 Parte_2 dovrà versare con riferimento a dette rate;
3. Confermare quanto già convenuto in sede di separazione relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e, in particolare, che ciascuno dei coniugi rinuncia a qualsiasi contributo di mantenimento ed assistenza da parte dell'altro stante la reciproca autosufficienza economica.
All'esito della udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Va senz'altro pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
188/2024 depositata il 2.10.2024 all'esito del deposito del ricorso congiunto e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n.
898, per l'accoglimento della domanda.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 in data 11/7/2009 a Rieti (RI), trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Rieti (atto n. 26, parte I, anno 2009);
- dà atto delle condizioni concordate non connesse alla regolamentazione della separazione e del divorzio;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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