Articolo 1 della Legge 10 giugno 1978, n. 316
Articolo 2
Versione
18 luglio 1978
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
Entrata in vigore il 18 luglio 1978