Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilita' degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.