CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/07/2023, n. 30955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30955 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di AR IA, nato in [...] il [...], CUI 0279FBR TA LU, nato in [...] il [...], CUI 02YH6Z1 AL BD, nato in [...] il [...], CUI 0OZCRPO IR CH, nato in [...] il [...], CUI 03QE2XR avverso la sentenza in data 16/05/2022 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OM Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv. Gianfranco Brancato per TA LU, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 maggio 2022 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 3 febbraio 2021 del GUP del Tribunale di Bergamo, ha riqualificato la reddiva applicata a CH IR nella forma reiterata e infra- quinquennale e ha confermato la condanna nei confronti suoi e degli altri imputati. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30955 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 29/03/2023 2. IA AR lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione al reato del capo 4) consistente nella violazione in concorso degli art. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 per detenzione illecita di una pistola marca F.N. Browning cal. 7,65, munita di caricatore fornito di 9 proiettili occultata nel vano ascensore. Osserva che dall'ambientale del 4 giugno era emerso solo che era consapevole che il cugino detenesse l'arma; che il 31 maggio non era presente quando il concorrente TA, insieme al cugino, avevano maneggiato l'arma; che l'aver frugato nell'intercapedine il 21 giugno per cercare la pistola non significava che la co-detenesse. Ritiene congetturale l'argomento secondo cui aveva ricercato l'arma dopo il litigio del 17 giugno con tale RA RC per una vicenda di recupero crediti. Lamenta altresì con ii secondo motivo il vizio di motivazione in ordine al reato del capo 23), consistente nella detenzione a fini di spaccio di 27,5 grammi di cocaina con un principio attivo dell'88,9%. Sostiene che lo stupefacente non era stato trovato nel suo box, ma in parti comuni condominiali dell'edificio accessibili a chiunque. Contesta poi con il terzo motivo la mancata riqualificazione dei fatti dei capi 1) e 2), consistenti in plurime cessioni di quantità imprecisate di cocaina, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. LU TA deduce con il primo motivo il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva risposto a una precisa questione: era illogico che, se la sostanza era stata custodita nell'appartamento da lui e non da terzi, prima di rientrare volontariamente in Italia per il mandato di arresto pendente, non avesse chiesto a persona di sua fiducia di asportarla;
lamenta con il secondo motivo la violazione di legge per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; denuncia con il terzo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'ordine di espulsione, non potendosi ricavare la sua pericolosità dal sequestro dello stupefacente. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale ribadisce le sue ragioni. 4. BD AL eccepisce con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Ricorda che sia la perquisizione personale che quella domiciliare avevano avuto esito negativo;
che IA SI non l'aveva mai indicato come suo fornitore e che il compagno della SI, ER Pasta, aveva affermato che avevano acquistato lo stupefacente a Verdello da un marocchino non altrimenti identificato. Eccepisce con il secondo motivo la violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, poiché la recidiva era stata contestata in relazione a due sentenze per 2 fatti tra loro coevi che avrebbero potuto essere avvinti dal vincolo della continuazione. 5. CH IR denuncia la violazione di legge per eccessività della pena. In particolare, si duole della mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e la mancata disapplicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati perc:hé consistono in censure di fatto. 6.1. Con riferimento alla posizione dell'AR rilevano i reati dei capi 4), 23), 1) e 2). Quanto al reato del capo 4), la Corte territoriale ha accertato che l'imputato, dopo l'acceso colloquio telefonico con tale RA RC per il recupero di un credito, si era recato in prossimità dell'ascensore per recuperare la pistola che nel frattempo era stata sequestrata. Dai filmati della videocamera gli inquirenti hanno potuto apprezzare anche l'espressione meravigliata dell'uomo per l'esito negativo della ricerca. Non illogicamente la Corte territoriale ha dunque desunto da tali comportamenti la co-detenzione della pistola. Infatti, la ricerca era in stretta correlazione con la precedente telefonata nel corso della quale vi erano state reciproche minacce di morte e insulti, e ciò nonostante i successivi colloqui fossero stati pacati. Quanto al reato del capo 23), ha accertato che lo stupefacente, di rilevante quantità e con un elevato grado di purezza, e il bilancino di precisione erano stati trovati non nel vano condominiale bensì in un'intercapedine di cartongesso, all'interno del box nella disponibilità dell'imputato. Quanto ai reati dei capi 1) e 2), ha poi accertato che, sebbene lo spaccio avesse avuto a oggetto, di volta in volta, singole dosi di stupefacente, l'indagine aveva comunque consentito di apprezzare l'esistenza di un vero e proprio modello organizzativo deputato ad assicurare lo svolgimento in pianta stabile e continuativa dell'attività illecita che si era protratta per più di un anno. E' pacifico in giurisprudenza che la qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 presuppone una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che riconnprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, con stabili fornitori e rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti, come invece accaduto nel caso in esame (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 02). Rispetto a taie motivazione il ricorrente ha inteso offrire una lettura alternativa delle prove che non è idonea a disarticolare il percorso logico e argomentativo della Corte territoriale. 6.2 Il TA si è professato estraneo all'attività di spaccio e ha contestato l'ordine di espulsione. Anche nel suo caso, le doglianze sono fattuali. I Giudici hanno accertato che l'appartamento di Romano di Lombardia in via Indipendenza, n. 57, ove era stata rinvenuta la cocaina, era nella sua esclusiva disponibilità come dimostrato dal contratto di locazione stipulato fin dal 4 ottobre 2016. La circostanza della disponibilità delle chiavi da parte dei proprietari e della fidanzata è stata correttamente ritenuta irrilevante mentre la circostanza che l'imputato fosse all'estero durante la perquisizione non è stata ritenuta provata. Peraltro, i Giudici hanno osservato non illogicamente che, anche a ipotizzare che fosse stato all'estero, comunque non vi era incompatibilità logica con il fatto che aveva potuto lasciare la droga presso l'appartamento preso in locazione e nella sua esclusiva disponibilità. Anche in questo caso, l'imputato ha solo genericamente confutato tale ricostruzione, senza offrire elementi decisivi per disarticolare il ragionamento seguito nelle sentenze di merito. Ineccepibile è poi la negazione del quinto comma, considerato il rilevante dato ponderale rinvenuto di 110 grammi di cocaina con un principio attivo dell'86,7%, circostanza questa da cui correttamente i Giudici hanno fatto discendere il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato giustificante l'ordine di espulsione dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo i Giudici, le pregresse frequentazioni con spacciatori di un certo calibro come i cugini AR e la capacità di reperire sul mercato importanti quantità di droga sono pienamente indicativi della pericolosità. Né, d'altra parte, il ricorrente ha offerto, neanc:he nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, concreti elementi per ribaltare il giudizio prognostico negativo a suo carico. 6.3. Immune da censure è anche l'accertamento di responsabilità di AL, alla stregua del cospicuo compendio captativo a suo carico, le cui risultanze non sono mai state specificamente contestate nel corso del giudizio. Non illogicamente quindi i Giudici hanno reputato irrilevante l'esito negativo delle perquisizioni domiciliari e personali e hanno piuttosto valorizzato le dichiarazioni degli acquirenti, i cui contatti telefonici sono stati riscontrati dai tabulal:i, che lo avevano indicato come rifornitore di hashish e cocaina. Per i contatti della SI, il ricorrente non ha confutato la ricostruzione compiuta dai Giudici di merito secondo cui gli operanti avevano trovato la donna, dopo l'incontro tra i due, in possesso di oltre 27 grammi di cocaina e 7 grammi di eroina. Quanto alla pena, la Corte territoriale, ha giustificato il discostamento dal minimo edittale del quinto comma, così riqualificata la fattispecie in primo grado, con la gravità del fatto, considerato il numero delle cessioni e l'entità non esigua di stupefacente come nel caso della 4 cessione alla SI;
ha inoltre motivato l'applicazione della recidiva per i precedenti penali, risalenti al 2003; ha quindi confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze per la già benevola concessione delle attenuanti. Sul punto, si osserva che l'imputato non ha addotto alcun elemento decisivo in suo favore, tale non essendo la contestazione della recidiva reiterata specifica per il fatto che i due precedenti potevano essere considerati un unico precedente. A ciò si aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sindacabile il giudizio di equivalenza quando non siano dedotti elementi rilevanti (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01 e Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02). 6.4. Il IR ha lamentato l'eccesso di pena senza confrontarsi con la puntuale motivazione della Corte territoriale che ha apprezzato la gravità della condotta, la cessione non minimale di droga pesante, il numero di cessioni (oltre 700), il notevole guadagno nel corso del tempo (i Giudici hanno stimato la percezione di almeno 35.000 euro), il ruolo di stabile fornitore e punto di riferimento per i suoi clienti sulla piazza di Bergamo e di Pradalunga. Tale motivazione è stata resa anche per giustificare il diniego dell'attenuante del n. 4 dell'art. 62 cod. pen. Quanto alla recidiva, riqualificata nella forma reiterata e infra- quinquennale perché i reati specifici erano stati giudicati con sentenza definitiva dopo l'esaurimento delle condotte in esame, l'imputato ha menzionato solo due precedenti penali per i quali aveva espiato le condanne in regime di affidamento in prova al servizio sociale, mentre la Corte territoriale ha temuto conto di vari precedenti di cui due per fatti anteriori accertati con condanne irrevocabili in data successiva. Non illogicamente i Giudici hanno stimato che i fatti in esame erano indicativi di una maggiore pericolosità sociale, considerato che traeva sostentamento proprio dall'attività illecita. Anche per il IR valgono le considerazioni svolte per il AL in merito al giudizio di equivalenza delle circostanze. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 29 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, OM Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria dell'avv. Gianfranco Brancato per TA LU, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 16 maggio 2022 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza in data 3 febbraio 2021 del GUP del Tribunale di Bergamo, ha riqualificato la reddiva applicata a CH IR nella forma reiterata e infra- quinquennale e ha confermato la condanna nei confronti suoi e degli altri imputati. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30955 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 29/03/2023 2. IA AR lamenta con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione al reato del capo 4) consistente nella violazione in concorso degli art. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 per detenzione illecita di una pistola marca F.N. Browning cal. 7,65, munita di caricatore fornito di 9 proiettili occultata nel vano ascensore. Osserva che dall'ambientale del 4 giugno era emerso solo che era consapevole che il cugino detenesse l'arma; che il 31 maggio non era presente quando il concorrente TA, insieme al cugino, avevano maneggiato l'arma; che l'aver frugato nell'intercapedine il 21 giugno per cercare la pistola non significava che la co-detenesse. Ritiene congetturale l'argomento secondo cui aveva ricercato l'arma dopo il litigio del 17 giugno con tale RA RC per una vicenda di recupero crediti. Lamenta altresì con ii secondo motivo il vizio di motivazione in ordine al reato del capo 23), consistente nella detenzione a fini di spaccio di 27,5 grammi di cocaina con un principio attivo dell'88,9%. Sostiene che lo stupefacente non era stato trovato nel suo box, ma in parti comuni condominiali dell'edificio accessibili a chiunque. Contesta poi con il terzo motivo la mancata riqualificazione dei fatti dei capi 1) e 2), consistenti in plurime cessioni di quantità imprecisate di cocaina, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. LU TA deduce con il primo motivo il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva risposto a una precisa questione: era illogico che, se la sostanza era stata custodita nell'appartamento da lui e non da terzi, prima di rientrare volontariamente in Italia per il mandato di arresto pendente, non avesse chiesto a persona di sua fiducia di asportarla;
lamenta con il secondo motivo la violazione di legge per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; denuncia con il terzo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'ordine di espulsione, non potendosi ricavare la sua pericolosità dal sequestro dello stupefacente. Nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale ribadisce le sue ragioni. 4. BD AL eccepisce con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità. Ricorda che sia la perquisizione personale che quella domiciliare avevano avuto esito negativo;
che IA SI non l'aveva mai indicato come suo fornitore e che il compagno della SI, ER Pasta, aveva affermato che avevano acquistato lo stupefacente a Verdello da un marocchino non altrimenti identificato. Eccepisce con il secondo motivo la violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, poiché la recidiva era stata contestata in relazione a due sentenze per 2 fatti tra loro coevi che avrebbero potuto essere avvinti dal vincolo della continuazione. 5. CH IR denuncia la violazione di legge per eccessività della pena. In particolare, si duole della mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e la mancata disapplicazione della recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati perc:hé consistono in censure di fatto. 6.1. Con riferimento alla posizione dell'AR rilevano i reati dei capi 4), 23), 1) e 2). Quanto al reato del capo 4), la Corte territoriale ha accertato che l'imputato, dopo l'acceso colloquio telefonico con tale RA RC per il recupero di un credito, si era recato in prossimità dell'ascensore per recuperare la pistola che nel frattempo era stata sequestrata. Dai filmati della videocamera gli inquirenti hanno potuto apprezzare anche l'espressione meravigliata dell'uomo per l'esito negativo della ricerca. Non illogicamente la Corte territoriale ha dunque desunto da tali comportamenti la co-detenzione della pistola. Infatti, la ricerca era in stretta correlazione con la precedente telefonata nel corso della quale vi erano state reciproche minacce di morte e insulti, e ciò nonostante i successivi colloqui fossero stati pacati. Quanto al reato del capo 23), ha accertato che lo stupefacente, di rilevante quantità e con un elevato grado di purezza, e il bilancino di precisione erano stati trovati non nel vano condominiale bensì in un'intercapedine di cartongesso, all'interno del box nella disponibilità dell'imputato. Quanto ai reati dei capi 1) e 2), ha poi accertato che, sebbene lo spaccio avesse avuto a oggetto, di volta in volta, singole dosi di stupefacente, l'indagine aveva comunque consentito di apprezzare l'esistenza di un vero e proprio modello organizzativo deputato ad assicurare lo svolgimento in pianta stabile e continuativa dell'attività illecita che si era protratta per più di un anno. E' pacifico in giurisprudenza che la qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 presuppone una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che riconnprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, con stabili fornitori e rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti, come invece accaduto nel caso in esame (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149 - 02). Rispetto a taie motivazione il ricorrente ha inteso offrire una lettura alternativa delle prove che non è idonea a disarticolare il percorso logico e argomentativo della Corte territoriale. 6.2 Il TA si è professato estraneo all'attività di spaccio e ha contestato l'ordine di espulsione. Anche nel suo caso, le doglianze sono fattuali. I Giudici hanno accertato che l'appartamento di Romano di Lombardia in via Indipendenza, n. 57, ove era stata rinvenuta la cocaina, era nella sua esclusiva disponibilità come dimostrato dal contratto di locazione stipulato fin dal 4 ottobre 2016. La circostanza della disponibilità delle chiavi da parte dei proprietari e della fidanzata è stata correttamente ritenuta irrilevante mentre la circostanza che l'imputato fosse all'estero durante la perquisizione non è stata ritenuta provata. Peraltro, i Giudici hanno osservato non illogicamente che, anche a ipotizzare che fosse stato all'estero, comunque non vi era incompatibilità logica con il fatto che aveva potuto lasciare la droga presso l'appartamento preso in locazione e nella sua esclusiva disponibilità. Anche in questo caso, l'imputato ha solo genericamente confutato tale ricostruzione, senza offrire elementi decisivi per disarticolare il ragionamento seguito nelle sentenze di merito. Ineccepibile è poi la negazione del quinto comma, considerato il rilevante dato ponderale rinvenuto di 110 grammi di cocaina con un principio attivo dell'86,7%, circostanza questa da cui correttamente i Giudici hanno fatto discendere il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato giustificante l'ordine di espulsione dell'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo i Giudici, le pregresse frequentazioni con spacciatori di un certo calibro come i cugini AR e la capacità di reperire sul mercato importanti quantità di droga sono pienamente indicativi della pericolosità. Né, d'altra parte, il ricorrente ha offerto, neanc:he nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, concreti elementi per ribaltare il giudizio prognostico negativo a suo carico. 6.3. Immune da censure è anche l'accertamento di responsabilità di AL, alla stregua del cospicuo compendio captativo a suo carico, le cui risultanze non sono mai state specificamente contestate nel corso del giudizio. Non illogicamente quindi i Giudici hanno reputato irrilevante l'esito negativo delle perquisizioni domiciliari e personali e hanno piuttosto valorizzato le dichiarazioni degli acquirenti, i cui contatti telefonici sono stati riscontrati dai tabulal:i, che lo avevano indicato come rifornitore di hashish e cocaina. Per i contatti della SI, il ricorrente non ha confutato la ricostruzione compiuta dai Giudici di merito secondo cui gli operanti avevano trovato la donna, dopo l'incontro tra i due, in possesso di oltre 27 grammi di cocaina e 7 grammi di eroina. Quanto alla pena, la Corte territoriale, ha giustificato il discostamento dal minimo edittale del quinto comma, così riqualificata la fattispecie in primo grado, con la gravità del fatto, considerato il numero delle cessioni e l'entità non esigua di stupefacente come nel caso della 4 cessione alla SI;
ha inoltre motivato l'applicazione della recidiva per i precedenti penali, risalenti al 2003; ha quindi confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze per la già benevola concessione delle attenuanti. Sul punto, si osserva che l'imputato non ha addotto alcun elemento decisivo in suo favore, tale non essendo la contestazione della recidiva reiterata specifica per il fatto che i due precedenti potevano essere considerati un unico precedente. A ciò si aggiunge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sindacabile il giudizio di equivalenza quando non siano dedotti elementi rilevanti (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01 e Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02). 6.4. Il IR ha lamentato l'eccesso di pena senza confrontarsi con la puntuale motivazione della Corte territoriale che ha apprezzato la gravità della condotta, la cessione non minimale di droga pesante, il numero di cessioni (oltre 700), il notevole guadagno nel corso del tempo (i Giudici hanno stimato la percezione di almeno 35.000 euro), il ruolo di stabile fornitore e punto di riferimento per i suoi clienti sulla piazza di Bergamo e di Pradalunga. Tale motivazione è stata resa anche per giustificare il diniego dell'attenuante del n. 4 dell'art. 62 cod. pen. Quanto alla recidiva, riqualificata nella forma reiterata e infra- quinquennale perché i reati specifici erano stati giudicati con sentenza definitiva dopo l'esaurimento delle condotte in esame, l'imputato ha menzionato solo due precedenti penali per i quali aveva espiato le condanne in regime di affidamento in prova al servizio sociale, mentre la Corte territoriale ha temuto conto di vari precedenti di cui due per fatti anteriori accertati con condanne irrevocabili in data successiva. Non illogicamente i Giudici hanno stimato che i fatti in esame erano indicativi di una maggiore pericolosità sociale, considerato che traeva sostentamento proprio dall'attività illecita. Anche per il IR valgono le considerazioni svolte per il AL in merito al giudizio di equivalenza delle circostanze. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 29 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente