Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02460/2026REG.PROV.COLL.
N. 09702/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9702 del 2025, proposto dal Consorzio -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6DECB757E, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Greco e Antonella Mascolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Greco in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 60;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Bocchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione I - quater ) n. 20698/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, di ANAC e di -OMISSIS- s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il consigliere OF TA;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- da tutti gli atti e provvedimenti della procedura di gara indetta dalla -OMISSIS- s.p.a., per conto del Comune di -OMISSIS-, per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana per anni 5, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara; il capitolato di gara; il piano industriale; la tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”;
- dalla convenzione “per l’affidamento delle funzioni di Centrale di committenza e delle attività di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023”, stipulata in data 12.05.2025 tra il Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- s.p.a. e di tutti gli atti connessi del procedimento.
2. Tali atti sono stati impugnati con ricorso e motivi aggiunti - inizialmente proposti dinanzi al T.ar. per la Campania e poi trasposti davanti al T.a.r. per il Lazio - dal Consorzio stabile -OMISSIS-, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.) violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 67, comma 3, e 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento in fatto e diritto;
b) violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.) violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 67, comma 3, e 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento in fatto e diritto;
c) violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.) violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 100 del d.lgs. n. 36/2023) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento in fatto e diritto;
d) violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.) violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 100 del d.lgs. n. 36/2023) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento in fatto e diritto;
e) violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.) violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 108 del d.lgs. n. 36/2023) eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento in fatto e diritto;
f) violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.) violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 62 e 63, d.lgs. n. 36/2023) eccesso di potere per incompetenza, istruttoria assente, contraddittorietà infra-procedimentale, travisamento in fatto e diritto;
g) violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.) violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 62 e 63, d.lgs. n. 36/2023) eccesso di potere per incompetenza, istruttoria assente, contraddittorietà infra-procedimentale, travisamento in fatto e diritto
3. Con i medesimi atti il Consorzio stabile ha anche domandato la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno
4. Con la sentenza n. 20698 del 20 novembre 2025 il T.a.r. per il Lazio, Sezione I- quater, ha dichiarato “ inammissibili e infondati” il ricorso ed i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
5. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati
I - error in iudicando ed error in procedendo . Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 67, comma 3, e 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento in fatto e diritto;
II - error in iudicando ed error in procedendo. Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 100 d.lgs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c. Violazione del principio dell’autovincolo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento in fatto e diritto;
III - error in iudicando ed error in procedendo . Violazione dei principi ordinamentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 100 d.lgs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c. Violazione del principio dell’autovincolo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento in fatto e diritto;
IV - error in iudicando ed error in procedendo. Violazione dei principi ordina-mentali di buon andamento ed imparzialità (artt. 23 e 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 62 e 63 d.lgs. n. 36/2023). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d. lgs. 104/2010. Eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà infraprocedimentale e travisamento in fatto e diritto.
6. Si sono costituiti in giudizio l’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, -OMISSIS- s.p.a. ed il Comune di -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’appello.
7. Con memorie del 2 e 3 marzo 2026 e repliche del 5, 6 e 7 marzo le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni e, con note del 17 marzo 2026, l’ANAC ha domandato che la causa fosse decisa in base agli atti di causa senza previa discussione.
8. All’udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Nella sentenza appellata il T.a.r. ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti “inammissibili e comunque infondati” , ritenendo: che il Consorzio ricorrente – che non aveva partecipato alla gara – avesse impugnato clausole della lex specialis di gara “per la gran parte…non immediatamente escludenti” , con conseguente difetto di legittimazione a ricorrere, che comunque la disciplina di gara potesse “esigere il possesso dei requisiti di ordine generale, ivi compresi quelli professionali in capo al Consorzio, che partecipa alla gara in quanto soggetto che assume la responsabilità contrattuale diretta”, ma che, in ogni caso, la centrale di committenza -OMISSIS-, tramite il suo RUP, in spirito di collaborazione, avesse chiarito la facoltà per il Consorzio stabile “di partecipare in proprio o tramite una propria esecutrice che (fosse) in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare”.
10. In base a tali considerazioni, il T.a.r. ha respinto tutte le doglianze del ricorrente, formulate anche in relazione agli ulteriori requisiti di partecipazione che, secondo il Consorzio, sarebbero stati “ assolutamente sproporzionati ed irragionevoli”, quali la “disponibilità di un impianto o di più impianti a ricevere le quantità e le qualità dei rifiuti oggetto della procedura” (paragrafo 6.3 del disciplinare lett. c) e l’ “esperienza di almeno un servizio di raccolta porta a porta di rifiuti solidi urbani, spazzamento trasporto e recupero/smaltimento degli RSU presso un Comune in cui sia raggiunto nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara una percentuale di raccolta annua non inferiore al 60%” (par. 6.3 lett. a del disciplinare) ed ha ritenuto altresì infondati i motivi articolati in relazione ai criteri di calcolo del punteggio, alla pretesa “incompetenza” di -OMISSIS- rispetto alla gara in questione, escludendo che questa fosse stata svolta in violazione delle disposizioni di legge.
11. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della suddetta pronuncia, nella quale il T.a.r. non avrebbe colto l’immediata lesività delle clausole di cui al paragrafo 6.5 del disciplinare - che richiedeva espressamente che i requisiti di idoneità professionale di cui ai paragrafi 6.1 lett. a, b, c e d dovessero essere posseduti sia dal Consorzio che dai consorziati indicati come esecutori – respingendo la relativa censura con argomentazioni che sarebbero risultate tra loro “scollegate” e contraddittorie. Con il medesimo motivo il Consorzio ha evidenziato che un’eventuale modifica della lex specialis nel senso indicato dai chiarimenti forniti da -OMISSIS- per essere valida ed efficace avrebbe dovuto essere adottata dall’organo competente a rettificare gli atti di gara e comportare la riapertura del termine di presentazione delle offerte ed ha riaffermato la titolarità da parte sua di un concreto interesse a ricorrere per ottenere la riedizione della procedura di gara, deducendo di poter assicurare, da solo ed insieme alle sue consorziate, il possesso di tutti i requisiti necessari per espletare il servizio messo a bando dall’Amministrazione e l’ininfluenza, sull’ammissibilità del suo ricorso, “dell’ipotetica qualificazione in termini di nullità della clausola escludente”.
12. Con il secondo motivo il Consorzio ha riproposto le doglianze già svolte in primo grado circa il carattere “sproporzionato ed irragionevole” del requisito di partecipazione di cui al paragrafo 6.3 lett.c del disciplinare della “disponibilità di un impianto o di più impianti a ricevere le quantità e le qualità dei rifiuti oggetto della procedura” che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., non avrebbe riguardato semplici strutture di ricezione e stoccaggio, ma veri e propri impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti raccolti, attività che non sarebbero neppure rientrate nell’oggetto dell’appalto. Tale previsione della lex specialis , a dire dell’appellante, avrebbe rappresentato una disposizione contraria al favor partecipationis, distorsiva della concorrenza e un onere abnorme, in grado di restringere artificialmente la platea dei potenziali partecipanti alla gara.
13. Con il terzo motivo l’appellante ha, poi, dedotto che il T.a.r. non avesse adeguatamente valutato neppure la portata immediatamente lesiva del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 lett. a del disciplinare che, nell’interpretazione datane dal Consorzio, avrebbe richiesto a ciascun concorrente di aver svolto “almeno un servizio all’anno negli ultimi 10 anni…conseguendo per ciascuna annualità degli ultimi 10 anni una percentuale di RD almeno pari al 60%”. Questa disposizione, nella ricostruzione dell’appellante, avrebbe fatto riferimento ad un arco temporale irragionevolmente lungo, risultando estremamente ed ingiustificatamente selettiva, nonché eccessivamente penalizzante per gli operatori economici che avessero avuto un’anzianità aziendale inferiore a 10 anni, che non avrebbero potuto partecipare autonomamente alla procedura.
14. Con il quarto motivo il Consorzio stabile, sostenendo di aver inteso contestare in radice “l’indizione” stessa della gara, ha, infine, lamentato la violazione da parte di -OMISSIS- e dell’Amministrazione comunale delle “prescrizioni codicistiche inerenti alla necessaria gestione della procedura da parte della stazione appaltante qualificata”, affermando che “ vero deus ex machina della procedura” fosse stato “il Comune di -OMISSIS- che (avrebbe) redatto gli atti di gara e nominato il RUP e la stessa Commissione di gara” e che il T.a.r. avesse omesso di pronunciarsi compiutamente su tutte le questioni prospettate nel ricorso al riguardo
15. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
16. Quanto al primo motivo, con cui il Consorzio ha confutato la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso, deve osservarsi, in via preliminare, - come già correttamente ritenuto dal T.a.r. - che il ricorrente, avendo scelto autonomamente di non prendere parte alla procedura, è privo di legittimazione a ricorrere, non potendo in alcun modo dimostrare l’immediata lesività delle clausole della lex specialis contestate.
17. Alla luce del chiaro disposto dell’art. 67 c. 3 del d.lgs. n. 36/2023 che, in riferimento alle autorizzazioni e agli altri titoli abilitativi, specifica che gli stessi sono posseduti dal consorziato esecutore, in quanto condizioni necessarie per poter esercitare l’attività (cfr. d.lgs. n. 36/2023 e anche la Comunicazione del Presidente dell’ANAC del 31gennaio 2024) nonché dell’apposito chiarimento pubblicato da -OMISSIS- sul suo sito istituzionale in data 11 giugno 2025 – quando il termine di presentazione delle offerte era ancora pendente – “in un’ottica marcatamente collaborativa e pro-concorrenziale” , il Consorzio stabile avrebbe ben potuto, come detto, presentare la sua offerta, non trovando alcun effettivo ostacolo alla sua partecipazione.
18. Da tali premesse non può che discendere, dunque, la conferma della già dichiarata inammissibilità del ricorso corredato di motivi aggiunti poiché, come chiarito dalla Adunanza plenaria n. 4/2018, “legittimato ad impugnare l’esito della gara è solamente colui che vi ha partecipato, così costituendosi una posizione differenziata, mentre l’operatore del settore che non ha partecipato può semmai essere portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell'intera selezione per partecipare ad una riedizione di questa, ma l’interesse differenziato legittimante è del tutto insostenibile per lui, in assenza di una sua domanda di partecipazione: a detta regola può derogarsi solamente in tre tassative ipotesi allorché: I) si contesti in radice l'indizione della gara; II) all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; III) si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti” e “Queste ultime possono essere secondo la giurisprudenza:
a) clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione;
b) regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. n. 3 del 2001);
c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003, n. 980);
d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, III, 23 gennaio 2015, n. 293);
e) clausole impositive di obblighi contra ius;
f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta oppure che presentino formule matematiche del tutto errate;
g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza <<non soggetti a ribasso>>(Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n. 5421)…”, ipotesi tutto accomunate dalla “attitudine ad impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un’offerta corretta” e perciò configuranti tutte “una lesione dell’interesse legittimo di un’impresa, sempre per non ammettere la possibilità per un concorrente di agire <<nell’interesse della legge>>, cioè un’inammissibile azione di diritto oggettivo” (Cons Stato, Sez. V, 18 luglio 2019 n. 5057).
19. Rappresentando un’eccezione alla regola della c.d. “ doppia impugnativa” per cui colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare il bando unitamente agli atti applicativi dal momento che è solo con la definizione della procedura in senso sfavorevole all’interessato che si concretizza di solito la lesione della sua situazione giuridica soggettiva, la possibilità di impugnare immediatamente e direttamente il bando ed il disciplinare di gara deve essere comunque intesa in senso restrittivo ed in coerenza con la ratio del principio di favorire la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica e di esigere sempre, per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi, un interesse concreto ed attuale del ricorrente.
20. Nel caso in questione, il Consorzio - che ha dedotto di essere in possesso di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l’iscrizione al Registro delle imprese per un’attività pertinente all’oggetto dell’appalto e che pure nella vigenza della citata norma del nuovo codice dei contratti e a seguito della precisazione effettuata dalla Stazione appaltante in corso di gara si è determinato a non partecipare alla procedura – non può, in breve, vantare alcuna legittimazione attiva, risultando sprovvisto di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione degli atti di gara.
21. Deve essere, altresì, esclusa in capo al Consorzio la titolarità di un semplice “interesse strumentale” alla riedizione della gara, in quanto la nozione di interesse ad agire è stata “ampliata dalla giurisprudenza amministrativa, sino a ricomprendere (es. nei ricorsi in materia di contratti pubblici) anche la tutela del c.d. interesse strumentale ad agire, ma solo se ed in quanto collegato ad una posizione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, la cui soddisfazione sia realizzabile unicamente attraverso il doveroso rinnovo dell'attività amministrativa, non potendosi invece riconoscere tutela a interessi meramente ipotetici o eventuali, ovvero a quelli che richiedano per la sua compiuta realizzazione il passaggio attraverso una pluralità di fasi e atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell'Amministrazione”. In tali termini, si è condivisibilmente affermato che: “la facoltà di agire in giudizio non è attribuita, indistintamente, a tutti i soggetti che potrebbero ricavare eventuali ed incerti vantaggi dall'accoglimento della domanda” (Ad. Plen. n. 4/11; Cons. St., 19 novembre 2025, n. 9050).
22. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal TAR nella pronuncia appellata, l’interesse del Consorzio che, pur potendo partecipare alla gara, non ha ritenuto di farlo, finisce per ridursi ad un interesse di mero fatto, pretendendo indebitamente la riedizione di una procedura a cui ha scelto di non prendere parte.
23. Il primo motivo di appello - riproposizione dei primi due motivi dell’originario ricorso – deve, perciò, essere respinto, non rilevandosi nella fattispecie in esame alcuna violazione degli artt. 67 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, né alcun profilo di contraddittorietà della pronuncia del T.a.r. in grado di inficiare la correttezza della decisione finale di inammissibilità del gravame.
24. Parimenti inammissibili e infondate si rivelano le doglianze articolate dal Consorzio attraverso gli altri tre motivi di appello.
25. Con il secondo motivo, in particolare, l’appellante lamentava, come anticipato, la sproporzione e l’abnormità della previsione da parte della lex specialis della disponibilità di uno o più impianti atti a ricevere i rifiuti raccolti non quale requisito di esecuzione del contratto, ma come requisito di partecipazione alla gara. A prescindere dall’inammissibilità della immediata impugnazione della clausola corrispondente - non contraddistinta da valenza direttamente escludente - il suddetto motivo appare scaturire, in verità, da un equivoco di fondo circa il significato da attribuire alla citata previsione, relativa alla mera “disponibilità” e non alla esclusiva, immediata o incondizionata titolarità ed utilizzabilità sin dal momento della presentazione dell’offerta della suddetta tipologia di strutture, riconosciute comunque un presupposto essenziale per il vaglio della serietà organizzativa dell’operatore economico che voglia proporsi per l’espletamento del servizio messo a gara.
26. Come precisato anche dalla difesa della Stazione appaltante, la richiesta in questione, se intesa correttamente, non risulta, dunque, particolarmente onerosa né irragionevole e sproporzionata, non potendo determinare gli effetti distorsivi della concorrenza paventati dal ricorrente, ma anzi contribuendo alla soluzione delle criticità più di spesso riscontrate in molte zone, proprio con riguardo al servizio in esame, relative all’individuazione dei siti idonei al deposito ed allo smaltimento/recupero dei rifiuti raccolti.
27. Analoghe considerazioni portano a reputare non condivisibili le doglianze espresse dall’appellante al terzo motivo, circa la prova del requisito esperienziale e della percentuale di raccolta differenziata del 60%. Anche rispetto alla suddetta previsione – pure essa priva, per le ragioni che verranno illustrate, di effetti immediatamente escludenti – le censure del ricorrente paiono scontare un’errata lettura del disciplinare che, come anche in questo caso precisato dalla Stazione appaltante sul suo sito istituzionale, nel chiarimento pubblicato il 21 giugno 2025, intendeva far riferimento ad un servizio eseguito anche per una sola annualità nel decennio precedente che avesse raggiunto – anche, appunto, per un solo anno – la percentuale di raccolta differenziata almeno del 60%. La suddetta soglia, poi, oltre a non risultare eccessivamente difficile da soddisfare da parte di un operatore del settore, né ingiustificatamente discriminatoria tra i vari concorrenti, rientra appieno nella discrezionalità della Stazione appaltante che, nel predisporre gli atti di gara, può ben inserire disposizioni atte a selezionare tra i partecipanti l’operatore la cui attività sia maggiormente in linea con gli standard di qualità e di tutela ambientale attualmente raggiunti, nonché con gli obiettivi unionali e nazionali recepiti dalla stessa Regione nella sua legislazione (cfr. art. 6 della legge reg. n. 14/2016 “ Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e di economia circolare” che ha previsto il raggiungimento della soglia del 65% di raccolta differenziata).
28. Inammissibili e infondate sono, infine, le censure articolate dall’appellante nel quarto ed ultimo motivo in rapporto all’ “illegittimità dell’intera procedura di gara per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 62 e 63 del d.dls n. 36/2023”. Come già osservato dal T.a.r., il motivo è, da un lato, inammissibile per la parte volta a contrastare la pretesa incompetenza di -OMISSIS- s.p.a. a fungere da Stazione appaltante qualificata nella gara in questione - non avendo il ricorrente impugnato la determinazione dirigenziale n. 151/2025 di concreta indizione della procedura e soprattutto non corrispondendo la fattispecie in esame a nessuna delle ipotesi tali da legittimare l’impugnativa diretta ed anticipata degli atti di gara rispetto agli esiti della stessa, e, dall’altro, del tutto infondato, poiché dai documenti e da tutti gli elementi di causa emerge come in data 24 marzo 2025, con la delibera n. 70/2025, il Comune di -OMISSIS- abbia demandato a -OMISSIS- la nomina della Commissione, l’organizzazione la gestione e la responsabilità della gara, secondo quanto chiarito anche dall’ANAC nella delibera n. 465 del 23 ottobre 2024.
29. In conclusione, l’appello in esame, consistente nella riproposizione di doglianze rivelatesi inammissibili e comunque infondate, deve, quindi, essere integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
30. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune di -OMISSIS-, di -OMISSIS- s.p.a. e dell’ANAC delle spese del grado di appello, liquidate nell’importo di € 3.000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ER, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
OF TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OF TA | CE ER |
IL SEGRETARIO