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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
36 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 653 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela De Salvatore e Francesco Elia, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Piera Messina, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7969/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 19/09/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
CP_
premesso di avere ricevuto comunicazione dall' della sussistenza di un indebito Parte_1
a suo carico per avere percepito l'indennità di disoccupazione Naspi, anche per i mesi da gennaio a maggio 2019, pur essendo titolare di pensione di vecchiaia integrata al minimo, con decorrenza da dicembre 2018; di essere stata determinata la somma da restituire pari ad euro 1.569,35, al lordo della sostituzione di imposta, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“A)accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo contestato CP_ dall' pari ad euro 1569,35, limitatamente alla quota lorda della sostituzione di imposta, per le motivazioni espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta il ricorso;
- condanna parte CP_1
CP_ ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.018,90, oltre iva e cpa come per legge”.
Avverso tale sentenza ha presentato appello fondato su un unico motivo con il quale Parte_1
ha contestato la gravata sentenza esclusivamente nella parte in cui ha disposto nei suoi confronti la condanna al pagamento delle spese di lite.
CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal Tribunale invocando il regime di esenzione previsto per i giudizi previdenziali/assistenziali per avere effettuato rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 42 l. 326/2003.
Il motivo è fondato non risultando meritevole di conferma la statuizione di condanna disposta giudice di prime cure al pagamento delle spese di lite in favore dell' resistente. Controparte_2
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi, quale quello di specie, per prestazioni previdenziali o assistenziali (requisito quest'ultimo certamente ravvisabile nel caso in esame avendo l'odierna CP_ appellante pacificamente agito nei confronti dell' relativamente alla quantificazione dell'indebito per una prestazione di natura previdenziale), l'interessato ha l'onere di rendere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, delle condizioni reddituali indicate nell'articolo menzionato (e cioè la titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia,
“di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilite ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115"). Nel presente caso di specie, così come risulta in atti,
l'odierna appellante aveva provveduto ad adempiere agli oneri previsti dalla normativa menzionata recando, in calce al ricorso di primo grado la predetta dichiarazione, impegnandosi a comunicare, sino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono che, in accoglimento dell'appello, dovrà dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite di primo grado, ferma restando nel resto la gravata sentenza.
Il complessivo esito del presente giudizio, con riferimento ad entrambi i gradi, e le ragioni poste a fondamento della presente decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Roma, 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa