Articolo 443 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 442Articolo 444
Versione
12 maggio 1963
Art. 443. Le entrate ordinarie e straordinarie dello
Stato, accertate nell'esercizio finanziario
1946-47, per la competenza propria dell'eser-
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano
dalla deliberazione della Corte dei conti in
sezioni riunite in data 23 agosto 1952, in ... L. 720.519.690.730,37 delle quali furono riscosse .................. " 667.207.202.720,96
------------------ e rimasero da ricuotere ...................... L. 53.312.488.009,41
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963