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27 settembre 1988
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18 luglio 2006
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12 ottobre 2007
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Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. ((14)) 2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 agosto 2007, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio."
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 agosto 2007, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio."
Commentari • 14
- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 22 luglio 2006 · 1.830101
[…] Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente: «2. […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 09/11/1992, n. 418Provvedimento: […] In materia di protezione civile - osserva l'Avvocatura - la legge n. 225 del 1992 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400 del 1988, al ministro per il coordinamento dell'azione civile, le funzioni di coordinamento.Leggi di più...
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