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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/11/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 2806/2025 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Stefano Inturrisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in La Lizza n. 10, Siena
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Sabrina Cosima Fortunato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via della Libertà 12/a,
IA (PU)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi (matrimonio contratto con rito concordatario in data 19.9.1982 nel Comune di Sinalunga (SI) con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto comune per l'anno 1982, n. 21, parte II, serie A;
3) la casa familiare posta in Sinalunga (SI), via Salerno n. 5, di proprietà comune dei ricorrenti in parti uguali, trattandosi di un compendio immobiliare di generose dimensioni frazionabile in più unità abitative distinte ed indipendenti, sarà appunto divisa in due appartamenti secondo un progetto già concordato tra i coniugi che può essere così riassunto:
a. una prima unità immobiliare costituita da abitazione al piano terra con accesso dal porticato comune, costituita da ingresso, soggiorno, stanza da pranzo, cucina con ripostiglio, bagno relativo alla zona giorno, camera matrimoniale con bagno interno, guardaroba, ripostiglio, due camere con bagno comune;
garage piccolo con accesso esterno dal viale comune e collegato internamente con scala interna;
porzione di giardino prospiciente la facciata sud collegato con la stanza da pranzo completo di veranda, casetta in legno per attrezzature da giardino e stenditoio fisso pavimentato, sarà assegnata alla Sig.ra CP_1
b. l'altra unità immobiliare costituita da abitazione al piano primo con accesso dal porticato comune al piano terra costituita da loggiato di ingresso, disimpegno, zona cucina soggiorno, camera e bagno;
sottotetto allo stato grezzo;
al piano seminterrato garage grande con accesso dal viale comune e locali accessori quali taverna, cantina, wc e lavanderia;
porzione di giardino con accesso dalla scala comune posto sul fronte ovest del fabbricato completo di manufatto accessorio dotato di forno e barbecue sarà assegnata al Sig.
; Pt_1
2 c. il progetto e quanto altro necessario ai fini della divisione de qua avverrà a cura e spese del Sig. , anche con riguardo alle opere impiantistiche Pt_1 necessarie per la misurazione separata dei consumi delle due unità abitative.
d. il termine per l'ultimazione delle opere viene concordemente stabilito nel mese di dicembre del 2025 con obbligo, da parte del Sig. , di provvedere Pt_1 subito dopo, e comunque entro e non oltre il termine del 30 dicembre 2026, ad ultimare, a propria cura e spese, le procedure legate alla formalizzazione burocratica, urbanistica e catastale di detta divisione così da rendere gli immobili risultanti da tale suddivisione commerciabili singolarmente e autonomamente dalle parti. Le parti convengono espressamente che tutte le spese, i costi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, relativi sia alla suddivisione immobiliare, sia formale che sostanziale, che agli atti pubblici relativi alla effettiva attribuzione delle nuove unità abitative risultanti dalle operazioni di cui sopra, saranno sostenute interamente dal sig. che Pt_1 espressamente manleva e tiene indenne a tal proposito la Sig.ra CP_1
e. Le parti inoltre concordano che una volta completata la divisione de qua, le spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas saranno gestite in autonomia con spese ripartite in base ai consumi di ciascuno così come ciascun coniuge si farà carico delle spese relative alla manutenzione ordinaria dell'unità abitativa rispettivamente assegnata;
per la manutenzione straordinaria delle parti comuni le spese daranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ad eccezione della manutenzione del verde che sarà eseguita a cura e spese del
Sig. anche per la parte privata che verrà attribuita alla Sig.ra Pt_1 CP_1
4) L'abitazione posta in Stazzema (LU), loc. A. Scala n. 1, rimarrà in proprietà comune dei coniugi al 50%. Le parti danno atto che sull'immobile insiste una ipoteca volontaria concessa a garanzia del mutuo contratto con Banca TR
Cred. Coop. per la sua ristrutturazione e che attualmente residua un debito pari ad € 22.112,31 che viene rimborsato mediante prelievi mensili dell'importo di € 737,07 dal conto corrente a loro cointestato identificato con
3 il n. 11101 presso la filiale di Sinalunga della ridetta Banca TR Cred. Coop.
Le parti concordano che:
a. il suddetto conto corrente cointestato, funzionale al pagamento delle rate del mutuo de quo, sarà mantenuto in vita solamente a tale scopo e sarà estinto a seguito dell'integrale rimborso del finanziamento che avverrà con il pagamento della rata scadente il 31.12.2027;
b. le rate del mutuo a scadere saranno supportate integralmente dal Sig. Pt_1
a far data dalla scadenza del luglio 2025 e fino al momento in cui la Sig.ra non risulterà percepire la pensione;
successivamente a tale momento CP_1 le parti supporteranno le rate residue del mutuo nella misura del 50%;
c. i coniugi concordano altresì che detta abitazione venga utilizzata vuoi da loro separatamente che dalle figlie e dalle rispettive famiglie secondo un calendario che concorderanno di anno in anno di comune accordo;
d. infine il pagamento delle utenze a servizio dell'abitazione (attualmente intestate al Sig. ), le imposte nonché la manutenzione sia ordinaria che Pt_1 straordinaria dell'immobile saranno a carico al 50% a ciascuno dei coniugi.
5) Le parti danno atto che la Sig.ra risulta destinataria di un contributo CP_1 al proprio mantenimento così disciplinato:
a. fino al momento del percepimento della propria pensione, la Sig.ra CP_1 avrà accesso al conto corrente cointestato identificato con il n. 11101 presso la filiale di Sinalunga della Banca TR Cred. Coop. nel quale il Sig. si Pt_1 impegna a corrispondere anche per il futuro la propria pensione nella misura in cui attualmente confluisce;
il Sig. , allo scopo di garantire alla moglie Pt_1 un adeguato sostentamento, si impegna e garantisce alla Sig.ra il CP_1 libero accesso e godimento della liquidità allo stesso riferibile e confluente in detto conto corrente per far fronte alle sue esigenze ordinarie;
b. dal momento in cui la Sig.ra percepirà la propria pensione, previa CP_1 comunicazione specifica prontamente fornita al marito, questi dovrà ritenersi libero dal versare su detto conto corrente la propria pensione e si impegna, parallelamente, a corrispondere alla Sig.ra un assegno mensile di € CP_1
4 600,00 (seicento), aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento. Tale contributo sarà versato entro il giorno 5 di ciascun mese;
c. inoltre il Sig. si impegna a riconoscere alla Sig.ra l'importo Pt_1 CP_1 una tantum di € 8.200,00 (ottomiladuecento) con l'obbligo di effettuarne il pagamento entro il mese di ottobre 2025.
6) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sinalunga (SI)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
5 rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (1.10.1983), (8.3.1987) e (29.6.1989), Per_1 Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio in data 19.9.1982 nel Comune di Sinalunga (SI) con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto comune per l'anno 1982, n. 21, parte II, serie A;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c.,
69 lett. d) d.P.R. 396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
12/07/1959 a Sinalunga (SI) e nata il17/10/1959 Controparte_1
a Sinalunga (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 19/09/1982, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sinalunga (SI), anno 1982, n. 21, parte II, serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Sinalunga (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 07/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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