CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1314/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 BOLLO 2014
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160015621992000 BOLLO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160108033466000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029511933000 BOLLO 2013
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032222357000 BOLLO 2014
contro
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190053775902000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2194/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ammesso al patrocinio a spese dello Stato impugna Intimazione di pagamento n. 29620239028971003, notificata il 31.01.2024, per complessivi € 4.888,22, di cui € 1.002,75 per cartelle relative a tributi.
Conviene in giudizio:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;
Camera di Commercio Palermo-Enna.
Deduce, quali motivi di ricorso, l'omessa notifica delle cartelle sottese, l'Intervenuta prescrizione e decadenza e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo si è costituita, depositando controdeduzioni e documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle prodromiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Agente della Riscossione ha prodotto copiosissima documentazione inerente la noptifica degli atti richiamati nell'intimazione impugnata.
Nonostante la notifica dell'intimazione sia stata eseguita il 31.1.24 .2024 essa è tempestiva per effetto della normativa emergenziale Covid 19 che ha ulteriormente prorogato i termini di 24 mesi (combinato disposto art. 68 del D.L. n. 18/2020 / art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 159/2015)..
Quanto alla prescrizione, si osserva che:
Per le tasse automobilistiche, il termine triennale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 decorre dalla scadenza del pagamento, ma è stato interrotto dalla notifica delle cartelle e successivi atti interruttivi.
Inoltre, la normativa emergenziale soprarichiamata (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12, comma 1, D.Lgs.
159/2015) ha prorogato i termini di riscossione di 24 mesi, rendendo tempestiva l'intimazione notificata il
31.01.2024.In tema di impugnazione, l'art. 19 e l'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 stabiliscono che l'omessa impugnazione di un atto regolarmente notificato rende definitiva la pretesa tributaria. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “l'omessa impugnazione nei termini di legge preclude la possibilità di contestare vizi dell'atto presupposto” (Cass. n. 5014/2015; Cass. n. 37914/2022).
L'intimazione di pagamento è atto meramente sollecitatorio, conforme all'art. 50 D.P.R. 602/1973, e non richiede motivazione ulteriore rispetto all'indicazione delle cartelle e degli importi dovuti (Cass. n. 1144/2018).
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, ma va riconosciuto al difensore di parte ricorrente il compenso per l'attività svolta nelle forme del Patrocinio a spese dello Stato, come da autorizzazione in atti (secondo le tabelle: 2022 - D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Pertanto:
1- Condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e di
ADER nella misura di € 400,00 a favore di ciascuno
2- Liquida al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso complessivo di € 776,99, così determinato ai sensi del D.M. Giustizia n. 147/2022 e dell'art. 130 D.P.R. 115/2002:
Fase di studio: € 284,00
Fase introduttiva: € 179,00
Fase istruttoria: € 142,00
Fase decisionale: € 460,00
Totale tabellare: € 1.065,00
Riduzione 50%: € 532,50
Spese generali (15%): € 79,88
CPA (4%): € 24,50
IVA (22%): € 140,11
Totale: € 776,99
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e di ADER nella misura di € 400,00 a favore di ciascuno. Liquida alla parte ricorrente, ammessa patrocinio a spese dello stato, € 766,99. Palermo, 18.9.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1314/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239028971003000 BOLLO 2014
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160015621992000 BOLLO 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160108033466000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170029511933000 BOLLO 2013
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180032222357000 BOLLO 2014
contro
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190053775902000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2194/2025 depositato il
24/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ammesso al patrocinio a spese dello Stato impugna Intimazione di pagamento n. 29620239028971003, notificata il 31.01.2024, per complessivi € 4.888,22, di cui € 1.002,75 per cartelle relative a tributi.
Conviene in giudizio:
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo;
Camera di Commercio Palermo-Enna.
Deduce, quali motivi di ricorso, l'omessa notifica delle cartelle sottese, l'Intervenuta prescrizione e decadenza e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Palermo si è costituita, depositando controdeduzioni e documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle prodromiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'Agente della Riscossione ha prodotto copiosissima documentazione inerente la noptifica degli atti richiamati nell'intimazione impugnata.
Nonostante la notifica dell'intimazione sia stata eseguita il 31.1.24 .2024 essa è tempestiva per effetto della normativa emergenziale Covid 19 che ha ulteriormente prorogato i termini di 24 mesi (combinato disposto art. 68 del D.L. n. 18/2020 / art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 159/2015)..
Quanto alla prescrizione, si osserva che:
Per le tasse automobilistiche, il termine triennale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 953/1982 decorre dalla scadenza del pagamento, ma è stato interrotto dalla notifica delle cartelle e successivi atti interruttivi.
Inoltre, la normativa emergenziale soprarichiamata (art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12, comma 1, D.Lgs.
159/2015) ha prorogato i termini di riscossione di 24 mesi, rendendo tempestiva l'intimazione notificata il
31.01.2024.In tema di impugnazione, l'art. 19 e l'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 stabiliscono che l'omessa impugnazione di un atto regolarmente notificato rende definitiva la pretesa tributaria. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “l'omessa impugnazione nei termini di legge preclude la possibilità di contestare vizi dell'atto presupposto” (Cass. n. 5014/2015; Cass. n. 37914/2022).
L'intimazione di pagamento è atto meramente sollecitatorio, conforme all'art. 50 D.P.R. 602/1973, e non richiede motivazione ulteriore rispetto all'indicazione delle cartelle e degli importi dovuti (Cass. n. 1144/2018).
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, ma va riconosciuto al difensore di parte ricorrente il compenso per l'attività svolta nelle forme del Patrocinio a spese dello Stato, come da autorizzazione in atti (secondo le tabelle: 2022 - D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Pertanto:
1- Condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e di
ADER nella misura di € 400,00 a favore di ciascuno
2- Liquida al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso complessivo di € 776,99, così determinato ai sensi del D.M. Giustizia n. 147/2022 e dell'art. 130 D.P.R. 115/2002:
Fase di studio: € 284,00
Fase introduttiva: € 179,00
Fase istruttoria: € 142,00
Fase decisionale: € 460,00
Totale tabellare: € 1.065,00
Riduzione 50%: € 532,50
Spese generali (15%): € 79,88
CPA (4%): € 24,50
IVA (22%): € 140,11
Totale: € 776,99
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo e di ADER nella misura di € 400,00 a favore di ciascuno. Liquida alla parte ricorrente, ammessa patrocinio a spese dello stato, € 766,99. Palermo, 18.9.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO Santo Ippolito