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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 3094 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott.ssa ANNA FERRARI - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Milano via Tina Di Lorenzo n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Debickè van der Noot del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Piazza Sempione n. 4, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/6017 del 26.9.2024 del Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Milano
APPELLANTE
contro pagina 1 di 11 , nato a Roma il 5.2.1971, C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._2
Mauro Pascoli (FC) via Erzegovina 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Lucchetti del Foro di
Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Premuda n. 2,
APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4860/2024 – emessa nella causa civile n. 32571/2022
R.G. l'8.5.2024, pubblicata il 9.5.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma della sentenza n.4860/2024 pubblicata il 9 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Milano, disporre a favore della Signora il diritto all'assegno divorzile, ex art 5 comma 6 Parte_1
L.D., condannando il sig. al versamento dell'importo di € 500,00 mensili, rivalutabile CP_1
attraverso indici Istat, da versare alla appellante entro il giorno 15 di ogni mese;
riconoscere nei confronti della Signora il diritto di percepire l'assegno di divorzio Parte_1
a partire dalla data della domanda riconvenzionale avanzata il 23 gennaio 2023 e pertanto condanni il
Signor al pagamento della somma degli arretrati dell'assegno di divorzio maturati e CP_1 quantificabile sulla base dell'importo mensile dell'assegno che verrà riconosciuto;
disponga la corresponsione dell'assegno di divorzio sin dalla prima udienza dato il periculum in mora;
con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio
In via istruttoria: sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che il signor dal 2019 lavora con Lei presso i mercatini di paese, come venditore CP_1
ambulante, almeno due volte alla settimana, nonché nel week-end, per sei ore al giorno, ad eccezione della settimana di ferragosto”
“Vero che il signor dal 2019 incassa almeno 700 € al mese per l'attività con Lei svolta nei CP_1
mercatini come venditore ambulante, che è Lei a corrispondergli in contanti oppure il titolare dell'esercizio”
“Vero che ha iniziato la sua relazione con il signor a partire dall'agosto 2013 e fino al 2015 CP_1 ho vissuto con lui, escludendo dal nucleo, d'accordo con il signor , suo figlio ” CP_1 Per_1
pagina 2 di 11 teste: residente in [...]. Testimone_1
Si insiste altresì nell'ammissione delle prove dedotte in primo grado”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n.4860/2024 emessa dal Tribunale Civile di Milano il Parte_1
9.5.2024 nell'ambito del giudizio RG 32571/2022 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 11.11.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 4860/2024 – emessa nella causa civile n. 32571/2022 R.G. l'8.5.2024, depositata il 9.5.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da contro . CP_1 Parte_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha: rigettato la domanda di assegno divorzile proposta da di € 500,00 mensili;
Parte_1
rigettato la domanda di attribuzione della quota di TFR avanzata da;
Parte_1
dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
condannato alla rifusione delle spese legali in ragione dei 2/3 liquidate in € 4100 Parte_1 oltre accessori compensandole per 1/3.
Il Tribunale ha ritenuto di condividere le motivazioni assunte in fase presidenziale di rigetto dell'assegno divorzile ovvero che: lo , dopo essere uscito da una forte dipendenza alle droghe CP_1 ed essere stato in comunità, da qualche anno lavora come bracciante agricolo con contratto rinnovato annualmente a favore della Cooperativa Agricola Riminese per circa 8 mensilità all'anno; all'udienza presidenziale aveva dichiarato di guadagnare 1000/1300 al mese per 8 mesi all'anno come risulta anche dalle dichiarazione dei redditi, con un reddito mensile netto su 12 mesi di € 795,00 per il 2022 e €
869,00 per il 2023, anno in cui ha lavorato anche per un'altra Cooperativa con € 214,00 spalmato su 12
pagina 3 di 11 mensilità; tuttora il suo stipendio è sottoposto a pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di €
8197,04 per un debito contratto in solido dai coniugi con ItalCapital;
vive in una casa di proprietà della propria compagna;
è titolare di un conto corrente con saldo al 31.3.2023 di € 7,41; la , già in Parte_1 fase presidenziale aveva dichiarato di aver lavorato durante il matrimonio come parrucchiera per 15 anni come titolare di relativo negozio, lavoro poi dismesso nel 2019 a causa di un tracollo psicologico seguito dalla crisi matrimoniale che riacuttizzava i suoi gravi problemi di tossicodipendenza, mai superati, per i quali ancora oggi è in cura psicologica e seguita dal SERD;
dall'attività esercitata la stessa ricavava redditi sostanzialmente equivalenti a quelli del marito se non leggermente superiori;
non ha provato di non essere più in grado di lavorare e lo stato di salute allegato;
percepiva il reddito di cittadinanza poi venuto meno.
All'indomani dei provvedimenti presidenziali del 14.2.2023, il 16.3.2023 la ricorrente avviava le pratiche per il riconoscimento della invalidità civile per sindrome ansioso depressiva, dipendenza da sostanze stupefacenti e per disturbi alla vista conseguenti ad un incidente stradale del 21.3.2022; in data
30.8.2023 l' le ha riconosciuto una invalidità civile al 75% “depressione maggiore in terapia CP_2 farmacologica diplopia in esiti di trauma cranico non commotivo frattura tetto dell'orbita” che sarà oggetto di rivalutazione nel luglio 2025; la stessa dall'aprile 2023 percepisce l'assegno di invalidità di
€ 343,66 mensili e non percepisce più il reddito di cittadinanza, ma può accedere al reddito di inclusione con buone prospettive essendo invalida civile al 75%; vive a Milano in casa popolare assegnata al figlio che vive altrove da gennaio 2021 con canone mensile di € 120,00 e il Per_2 figlio ha sommato debiti locativi per € 2239,11 al 31.12.2022 e pertanto lei vive lì senza costi.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di assegno divorzile sia in ordine alla natura di assegno perequativo compensativo in quanto non sussiste disparità reddituale tra le parti, né la prova che la moglie abbia sacrificato aspettative durante il matrimonio ma anzi esiste la prova contraria in quanto lei aveva il negozio da parrucchiera e sia in ordine alla natura di assegno assistenziale tenuto conto che la signora ha sussidi pubblici, anche considerato che il suo stato di tossicodipendenza è del tutto volontario e potrà contare su altri come l'assegno di inclusione per cui ha presentato domanda a dicembre 2023 e che il marito ha una precaria situazione economica.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di attribuzione di quota del TFR stante il rigetto della domanda di assegno divorzile e considerato che le somme sono già state percepite dal marito e sono nella sua esclusiva disponibilità.
Il Tribunale sulla domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni di risarcimento dei danni per € 12.000 mediante rate mensili di € 250,00 per essersi sempre fatta carico integralmente del mantenimento del figlio durante il matrimonio, ha dichiarato la inammissibilità sia perché tardiva sia perché non connessa con le domande del rito speciale del divorzio.
Ha compensato le spese di lite in ragione di 1/3 e condannato la a rifondere allo i Parte_1 CP_1
2/3.
pagina 4 di 11 Con l'appello proposto dalla sig.ra viene contestato al Tribunale di Milano il Parte_1 mancato riconoscimento dell'assegno divorzile che quantifica in € 500,00 mensili come da domanda in primo grado da versarsi entro i primi 15 gg mese, a partire dalla data della domanda riconvenzionale avanzata il 23.1.2023 con condanna dello a pagare gli arretrati;
disporre il pagamento CP_1 dell'assegno fin dalla prima udienza dato il periculum in mora;
con spese di entrambi i gradi e svolge istanze istruttorie sul fatto che lo lavora presso i mercatini di paese come venditore ambulante CP_1
e che dal 2019 incassa almeno 700 € al mese, il tutto insieme alla compagna e insiste sull'ammissione delle prove dedotte in primo grado.
Allega di non possedere cespiti patrimoniali e di non avere redditi da lavoro per ragioni a lei del tutto indipendenti;
è in terapia farmacologica e monitorata personalmente dal medico di base e ha una incapacità obiettiva a mantenersi da sé del tutto incolpevole;
l' il 30.8.2023 le ha riconosciuto CP_2
l'invalidità civile al 75% e percepisce assegno di € 324,00 mensile + € 243,10 di tredicesima;
tale status è destinato ad un doppio esame di controllo a luglio 2025 e luglio 2027; ora percepisce l'assegno di inclusione di € 480,00 ma solo nel febbraio 2025 potrà avere la garanzia che la misura venga erogata anche per il futuro in quanto l' sul rinnovo si baserà sui redditi 2023 che è stato in via eccezionale CP_2 superiore ai limiti di legge di € 9360,00 ossia € 10.114,00 perché comprendente anche gli arretrati dell'assegno di invalidità.
Parte appellante contesta al Tribunale di aver errato:
a non considerare che l'assegno di inclusione come l'assegno di invalidità è condizionato al rinnovato accertamento di una invalidità media o grave;
pertanto i sussidi sono incerti e anche politicamente non
è dato sapere se verrà mantenuto e senza i sussidi sarebbe impensabile che possa lavorare considerato il suo stato di salute che sta peggiorando ed è in valutazione anche il disturbo della personalità tra cui la sindrome di Asperger;
ha 50 e i saloni di bellezza assumono solo gente giovane;
i sussidi pubblici che percepisce pari ad € 823,00 sono insufficienti a coprire il suo fabbisogno assistenziale ed a consentirle solo la sopravvivenza;
lei vive a Milano e per non subire lo sfratto ha concordato con la proprietà un piano di rientro concesso a settembre 2024 con rata di € 87,00 al mese che va aggiunta al canone corrente di € 120,00;
non sono stati valutati i costi per il suo mantenimento e cura della persona: stante le patologie le è stata prescritta una particolare dieta ricca di proteine che le comporta un costo mensile di € 600,00, costi utenze, vestiario, prodotti igienici per casa e persona;
iscrizione in palestra e coltivare hobby della pittura, attività ritenute terapeutiche (costo 150,00 mese); i Servizi Sociali non erogano alcun aiuto materiale;
ha costose spese sanitarie;
riassumendo ha costi necessari al mese per € 1100,00-1200,00;
errata valutazione dei redditi dello non avendo considerato le allegazioni difensive di CP_1 controparte ed essendo state considerate le sole risultanze della dichiarazione dei redditi che non possono essere sufficienti, ma in ogni caso superiori a quelli della essendo i suoi redditi del Parte_1
pagina 5 di 11 tutto incerti per essere pubblici;
lo nel 2023 CU 2024 ha percepito uno stipendio annuo di € CP_1
15350,00 mentre nel 2022 CU 2023 di € 13.447,00; il Tribunale non ha considerato l' ex legge 64/1949 garantita ai dipendenti Controparte_3 agricoli che lavorano parte dell'anno a chiamata e che hanno maturato due anni di anzianità lavorativa pari al 30% della retribuzione effettiva in copertura dei giorni disoccupati;
indennità taciuta dalla ma risultante dagli estratti conto come incassata sia nel 2022 che nel 2023 pari ad € 5.007,00 CP_1 con accrediti del 19.1.2022 e 13.6.2022 e pari ad € 5.112,00 con accrediti del 27.2.2023, 5.6.2023,
19.10.2023, 20.12.2023; tali indennità sono assicurate per il futuro ai braccianti agricoli;
i denari dal conto corrente sono stati trasferiti con bonifici alla compagna in modo da produrre saldi annuali irrisori;
inoltre non ha considerato che lo quando non lavora in campagna e nei weekend CP_1 lavora in nero con la compagna come venditore ambulante ai mercatini di paese e tale circostanza, dedotta nella memoria integrativa della , non è mai stata contestata dallo e si Parte_1 CP_1 presume che tale attività produca € 700 mensili;
ritiene che l'indagine di prova orale con teste la compagna dello sia essenziale per integrare CP_1
l'apporto probatorio per la valutazione dei redditi dello stesso;
risulta che lui abbia fatto un viaggio di 15 giorni in Thailandia e dagli estratti conto pagamento ristoranti, acquisto cane per € 1200, tatuaggi, costosi regali;
i debiti familiari che lo sta CP_1 pagando sono solidali e non si può escludere che un giorno rivendichi la metà;
Lei è sicuramente il coniuge più debole;
non abusa di sostanze stupefacenti, ma è in cura presso il Serd ed è sbagliato dire che ne abusi e che l'inabilità al lavoro dipenda da ciò; lei vive con il supporto della madre pensionata ad € 547,00 al mese e per non gravare su di lei rinuncia a molto anche a curarsi.
Sussistono pertanto i presupposti per un assegno divorzile di natura assistenziale.
Il Tribunale ha sbagliato anche a ritenere non sussistere la componente perequativa/compensativa quando negli ultimi anni di matrimonio dal 2013 e poi dal 2015 al 2019 lei ha lavorato e si è fatta carico della famiglia mentre il marito, ricoverato a San Patrignano dal 2015 al 2019, riusciva ad uscire dal tunnel della droga e poter cominciare a lavorare come ora fa;
lei ha mantenuto il figlio e provveduto a pagare ogni cosa e ciò è fatto pacifico, nonché a fare assistenza morale al figlio;
i coniugi vivono di fatto separati dal 2013 e lui da allora sta con la attuale compagna;
il suo tracollo psicologico non è dipeso dall'abuso di droga, ma dalla separazione per la delusione del fatto che il marito non le abbia riconosciuto la sua generosità e neghi di restituirle la metà di quello che ha speso per mantenere il figlio;
ha avuto ricadute pesanti a causa della crisi matrimoniale e nel 2020 è andata in riabilitazione;
il matrimonio è durato 21 anni e il marito è sempre stato drogato (cocaina e alcool); l'attuale compagna aveva già relazione con lo durante il ricovero a San Patrignano, l'unica che aveva il permesso CP_1 di visita.
pagina 6 di 11 Con nota 4.2.2025 produce CU 2024 reddito esente € 10.356,31 – CU 2023 reddito esente € 8.134,79.
Si è costituito in data 29.1.2025, per chiedere il rigetto dell'appello: CP_1
i problemi lavorativi della sig.ra dipendono quasi esclusivamente dai suoi problemi di droga Parte_1
e ha ben ritenuto il Tribunale che la sua condizione sia volontaria;
non viene detto che se l'assegno di invalidità nel 2027 verrà confermato diventerà definitivo e se dovesse percepire l'assegno divorzile potrebbe vedersi impedito l'assegno di invalidità; qualora non le venisse confermato nel 2027 vorrà dire che è guarita e potrà tornare al lavoro oppure chiedere una modifica delle condizioni di divorzio;
avendo l'assegno di invalidità può beneficiare dell'esenzione ticket e di tutti e servizi sanitari in modo gratuito;
la morosità dei canoni è sua responsabilità; la percezione dell'Indennità risultava dagli estratti conto ed ora in appello per la prima volta CP_2 viene sollevata, ma era già nota al Tribunale;
lui fa bonifici alla sua compagna come rimborsi spese di casa e di prestiti avuti durante la sua riabilitazione;
è la compagna che lavora part-time per sua sorella che ha un banco di intimo e su detta circostanza la prova per testi è irrilevante;
contesta quanto allegato circa le sue spese personali, sostiene di essere ancora affezionato alla moglie tanto da aver sanato i debiti solidali ed ancora ha un PP3 in corso e ciò dimostra che di fatto non è stata lei a sostenere in via esclusiva le spese di casa;
quanto al mantenimento del figlio è stata lei ad accordarsi così in sede di separazione consensuale capendo che l'assenza del marito era involontaria visto il suo recupero dalla tossicodipendenza e la riserva di modificare le condizioni era riferito al mantenimento del figlio e non di assegno al coniuge Per_2 visto che allora lei aveva un negozio che andava a gonfie;
lei può procurarsi i mezzi adeguati per Pt_2 vivere.
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 12.11.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appella e Appellante, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra sia di natura assistenziale che perequativa/compensativa Parte_1
pagina 7 di 11 La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile, ritenuto non sussistere, è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte in richiamo della motivazione esposta nell'ordinanza presidenziale emessa in sede di provvedimenti provvisori.
E', infatti, risultato che: lo , dopo essere uscito da una forte dipendenza alle droghe ed essere CP_1 stato in comunità, da qualche anno lavora come bracciante agricolo con contratto rinnovato annualmente a favore della Cooperativa Agricola Riminese per circa 8 mensilità all'anno; all'udienza presidenziale aveva dichiarato di guadagnare 1000/1300 al mese per 8 mesi all'anno come risulta anche pagina 8 di 11 dalle dichiarazione dei redditi, con un reddito mensile netto su 12 mesi di € 795,00 per il 2022 e € 869,00 per il 2023, anno in cui ha lavorato anche per un'altra Cooperativa con € 214,00 spalmato su 12 mensilità; è documentalmente provato (decreto ingiuntivo Tribunale di Forli del marzo 2022 nei confronti dei coniugi e che tuttora il suo stipendio è sottoposto a Parte_3 pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di € 8197,04 per un debito contratto in solido dai coniugi con ItalCapital;
vive in una casa di proprietà della propria compagna;
è titolare di un conto corrente con saldo al 31.3.2023 di € 7,41; la , già in fase presidenziale aveva dichiarato di Parte_1 aver lavorato durante il matrimonio come parrucchiera per 15 anni come titolare di relativo negozio, lavoro poi dismesso nel 2019 a causa di un tracollo psicologico seguito dalla crisi matrimoniale che riacuttizzava i suoi gravi problemi di tossicodipendenza, mai superati, per i quali ancora oggi è in cura psicologica e seguita dal SERD;
dall'attività esercitata la stessa ricavava redditi sostanzialmente equivalenti a quelli del marito se non leggermente superiori;
non ha provato di non essere più in grado di lavorare e lo stato di salute allegato;
percepiva il reddito di cittadinanza ed ora l'assegno di inclusione.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie:
dopo il matrimonio contratto nel 1998, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto del 8.3.2019 del Tribunale di Lodi e che di conseguenza il matrimonio è durato 21 anni;
i coniugi hanno avuto un figlio nato il [...]; Per_2
in sede di separazione consensuale veniva concordato tra i coniugi che la moglie si facesse totale carico del mantenimento del figlio;
dare mandato per la vendita della casa coniugale;
provvedere al loro sostentamento in modo autonomo riservandosi variazioni sul punto qualora dovessero variare le reciproche posizioni reddituali.
la sig.ra ha gestito un negozio da parrucchiera per 15 anni, attività poi cessata nel 2019, Parte_1 nonostante fosse adeguatamente redditizia, circostanza mai contestata, asseritamente a causa di un tracollo psicologico, non supportato da prove documentali con accesso al reddito di cittadinanza;
successivamente alla stessa in data 30.3.2023 dall' le veniva riconosciuta l'invalidità civile al CP_2
75% con la diagnosi di “depressione maggiore in terapia farmacologica diplopia in esiti di trauma cranico non commotivo frattura tetto dell'orbita” in rivalutazione a luglio 2025; l'assegno di invalidità percepito da aprile 2023 è pari ad € 343,66; non percepisce più il reddito di cittadinanza, abrogato ex lege, ma l'assegno di inclusione pari ad € 480,00 mensili;
vive a Milano in casa di edilizia popolare.
La Corte, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura perequativa/compensativa ne esclusivamente assistenziale a favore di parte appellata, condividendo l'accertamento operato dal Tribunale di Milano volto a non ritenere esistente un evidente squilibrio reddituale tra le parti, tenuto conto dei modesti redditi dello e del fatto che il suo CP_1 stipendio è gravato dal pignoramento per debiti comuni alla sig.ra , e considerato che la stessa Parte_1 beneficia di sussidi pubblici, né rilevate scelte di condizioni di vita familiare che abbiano comportato pagina 9 di 11 per la moglie durante la convivenza coniugale il sacrificio di aspettative professionali e reddituali, ma al contrario è risultato che la moglie abbia condotto attività autonoma di parrucchiera per 15 anni fino al 2019.
La sentenza del Tribunale di Milano va, pertanto confermata circa la non sussistenza dell'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di la soccombenza alle Parte_1 spese di lite a favore di , nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle CP_1 di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
Con decreto separato la Corte provvederà sulla liquidazione delle spese del difensore di parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato a seguito del deposito della relativa istanza di liquidazione.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 4860/2024 – emessa nella causa civile n. 32571/2022 R.G. l'
8.5.2024, depositata il 9.5.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, così dispone,
1)rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Parte_1
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate nella Parte_1 CP_1 misura di € 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dott.ssa Antonella Giobellina Dott.ssa Valentina Paletto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa VALENTINA PALETTO - Presidente dott.ssa ANNA FERRARI - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Milano via Tina Di Lorenzo n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Debickè van der Noot del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Piazza Sempione n. 4, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2024/6017 del 26.9.2024 del Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Milano
APPELLANTE
contro pagina 1 di 11 , nato a Roma il 5.2.1971, C.F. , residente in [...]CP_1 C.F._2
Mauro Pascoli (FC) via Erzegovina 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Lucchetti del Foro di
Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Premuda n. 2,
APPELLATO avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4860/2024 – emessa nella causa civile n. 32571/2022
R.G. l'8.5.2024, pubblicata il 9.5.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte, in riforma della sentenza n.4860/2024 pubblicata il 9 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Milano, disporre a favore della Signora il diritto all'assegno divorzile, ex art 5 comma 6 Parte_1
L.D., condannando il sig. al versamento dell'importo di € 500,00 mensili, rivalutabile CP_1
attraverso indici Istat, da versare alla appellante entro il giorno 15 di ogni mese;
riconoscere nei confronti della Signora il diritto di percepire l'assegno di divorzio Parte_1
a partire dalla data della domanda riconvenzionale avanzata il 23 gennaio 2023 e pertanto condanni il
Signor al pagamento della somma degli arretrati dell'assegno di divorzio maturati e CP_1 quantificabile sulla base dell'importo mensile dell'assegno che verrà riconosciuto;
disponga la corresponsione dell'assegno di divorzio sin dalla prima udienza dato il periculum in mora;
con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio
In via istruttoria: sui seguenti capitoli di prova:
“Vero che il signor dal 2019 lavora con Lei presso i mercatini di paese, come venditore CP_1
ambulante, almeno due volte alla settimana, nonché nel week-end, per sei ore al giorno, ad eccezione della settimana di ferragosto”
“Vero che il signor dal 2019 incassa almeno 700 € al mese per l'attività con Lei svolta nei CP_1
mercatini come venditore ambulante, che è Lei a corrispondergli in contanti oppure il titolare dell'esercizio”
“Vero che ha iniziato la sua relazione con il signor a partire dall'agosto 2013 e fino al 2015 CP_1 ho vissuto con lui, escludendo dal nucleo, d'accordo con il signor , suo figlio ” CP_1 Per_1
pagina 2 di 11 teste: residente in [...]. Testimone_1
Si insiste altresì nell'ammissione delle prove dedotte in primo grado”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n.4860/2024 emessa dal Tribunale Civile di Milano il Parte_1
9.5.2024 nell'ambito del giudizio RG 32571/2022 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 11.11.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 4860/2024 – emessa nella causa civile n. 32571/2022 R.G. l'8.5.2024, depositata il 9.5.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio promossa da contro . CP_1 Parte_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha: rigettato la domanda di assegno divorzile proposta da di € 500,00 mensili;
Parte_1
rigettato la domanda di attribuzione della quota di TFR avanzata da;
Parte_1
dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_1
condannato alla rifusione delle spese legali in ragione dei 2/3 liquidate in € 4100 Parte_1 oltre accessori compensandole per 1/3.
Il Tribunale ha ritenuto di condividere le motivazioni assunte in fase presidenziale di rigetto dell'assegno divorzile ovvero che: lo , dopo essere uscito da una forte dipendenza alle droghe CP_1 ed essere stato in comunità, da qualche anno lavora come bracciante agricolo con contratto rinnovato annualmente a favore della Cooperativa Agricola Riminese per circa 8 mensilità all'anno; all'udienza presidenziale aveva dichiarato di guadagnare 1000/1300 al mese per 8 mesi all'anno come risulta anche dalle dichiarazione dei redditi, con un reddito mensile netto su 12 mesi di € 795,00 per il 2022 e €
869,00 per il 2023, anno in cui ha lavorato anche per un'altra Cooperativa con € 214,00 spalmato su 12
pagina 3 di 11 mensilità; tuttora il suo stipendio è sottoposto a pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di €
8197,04 per un debito contratto in solido dai coniugi con ItalCapital;
vive in una casa di proprietà della propria compagna;
è titolare di un conto corrente con saldo al 31.3.2023 di € 7,41; la , già in Parte_1 fase presidenziale aveva dichiarato di aver lavorato durante il matrimonio come parrucchiera per 15 anni come titolare di relativo negozio, lavoro poi dismesso nel 2019 a causa di un tracollo psicologico seguito dalla crisi matrimoniale che riacuttizzava i suoi gravi problemi di tossicodipendenza, mai superati, per i quali ancora oggi è in cura psicologica e seguita dal SERD;
dall'attività esercitata la stessa ricavava redditi sostanzialmente equivalenti a quelli del marito se non leggermente superiori;
non ha provato di non essere più in grado di lavorare e lo stato di salute allegato;
percepiva il reddito di cittadinanza poi venuto meno.
All'indomani dei provvedimenti presidenziali del 14.2.2023, il 16.3.2023 la ricorrente avviava le pratiche per il riconoscimento della invalidità civile per sindrome ansioso depressiva, dipendenza da sostanze stupefacenti e per disturbi alla vista conseguenti ad un incidente stradale del 21.3.2022; in data
30.8.2023 l' le ha riconosciuto una invalidità civile al 75% “depressione maggiore in terapia CP_2 farmacologica diplopia in esiti di trauma cranico non commotivo frattura tetto dell'orbita” che sarà oggetto di rivalutazione nel luglio 2025; la stessa dall'aprile 2023 percepisce l'assegno di invalidità di
€ 343,66 mensili e non percepisce più il reddito di cittadinanza, ma può accedere al reddito di inclusione con buone prospettive essendo invalida civile al 75%; vive a Milano in casa popolare assegnata al figlio che vive altrove da gennaio 2021 con canone mensile di € 120,00 e il Per_2 figlio ha sommato debiti locativi per € 2239,11 al 31.12.2022 e pertanto lei vive lì senza costi.
Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di assegno divorzile sia in ordine alla natura di assegno perequativo compensativo in quanto non sussiste disparità reddituale tra le parti, né la prova che la moglie abbia sacrificato aspettative durante il matrimonio ma anzi esiste la prova contraria in quanto lei aveva il negozio da parrucchiera e sia in ordine alla natura di assegno assistenziale tenuto conto che la signora ha sussidi pubblici, anche considerato che il suo stato di tossicodipendenza è del tutto volontario e potrà contare su altri come l'assegno di inclusione per cui ha presentato domanda a dicembre 2023 e che il marito ha una precaria situazione economica.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di attribuzione di quota del TFR stante il rigetto della domanda di assegno divorzile e considerato che le somme sono già state percepite dal marito e sono nella sua esclusiva disponibilità.
Il Tribunale sulla domanda proposta in sede di precisazione delle conclusioni di risarcimento dei danni per € 12.000 mediante rate mensili di € 250,00 per essersi sempre fatta carico integralmente del mantenimento del figlio durante il matrimonio, ha dichiarato la inammissibilità sia perché tardiva sia perché non connessa con le domande del rito speciale del divorzio.
Ha compensato le spese di lite in ragione di 1/3 e condannato la a rifondere allo i Parte_1 CP_1
2/3.
pagina 4 di 11 Con l'appello proposto dalla sig.ra viene contestato al Tribunale di Milano il Parte_1 mancato riconoscimento dell'assegno divorzile che quantifica in € 500,00 mensili come da domanda in primo grado da versarsi entro i primi 15 gg mese, a partire dalla data della domanda riconvenzionale avanzata il 23.1.2023 con condanna dello a pagare gli arretrati;
disporre il pagamento CP_1 dell'assegno fin dalla prima udienza dato il periculum in mora;
con spese di entrambi i gradi e svolge istanze istruttorie sul fatto che lo lavora presso i mercatini di paese come venditore ambulante CP_1
e che dal 2019 incassa almeno 700 € al mese, il tutto insieme alla compagna e insiste sull'ammissione delle prove dedotte in primo grado.
Allega di non possedere cespiti patrimoniali e di non avere redditi da lavoro per ragioni a lei del tutto indipendenti;
è in terapia farmacologica e monitorata personalmente dal medico di base e ha una incapacità obiettiva a mantenersi da sé del tutto incolpevole;
l' il 30.8.2023 le ha riconosciuto CP_2
l'invalidità civile al 75% e percepisce assegno di € 324,00 mensile + € 243,10 di tredicesima;
tale status è destinato ad un doppio esame di controllo a luglio 2025 e luglio 2027; ora percepisce l'assegno di inclusione di € 480,00 ma solo nel febbraio 2025 potrà avere la garanzia che la misura venga erogata anche per il futuro in quanto l' sul rinnovo si baserà sui redditi 2023 che è stato in via eccezionale CP_2 superiore ai limiti di legge di € 9360,00 ossia € 10.114,00 perché comprendente anche gli arretrati dell'assegno di invalidità.
Parte appellante contesta al Tribunale di aver errato:
a non considerare che l'assegno di inclusione come l'assegno di invalidità è condizionato al rinnovato accertamento di una invalidità media o grave;
pertanto i sussidi sono incerti e anche politicamente non
è dato sapere se verrà mantenuto e senza i sussidi sarebbe impensabile che possa lavorare considerato il suo stato di salute che sta peggiorando ed è in valutazione anche il disturbo della personalità tra cui la sindrome di Asperger;
ha 50 e i saloni di bellezza assumono solo gente giovane;
i sussidi pubblici che percepisce pari ad € 823,00 sono insufficienti a coprire il suo fabbisogno assistenziale ed a consentirle solo la sopravvivenza;
lei vive a Milano e per non subire lo sfratto ha concordato con la proprietà un piano di rientro concesso a settembre 2024 con rata di € 87,00 al mese che va aggiunta al canone corrente di € 120,00;
non sono stati valutati i costi per il suo mantenimento e cura della persona: stante le patologie le è stata prescritta una particolare dieta ricca di proteine che le comporta un costo mensile di € 600,00, costi utenze, vestiario, prodotti igienici per casa e persona;
iscrizione in palestra e coltivare hobby della pittura, attività ritenute terapeutiche (costo 150,00 mese); i Servizi Sociali non erogano alcun aiuto materiale;
ha costose spese sanitarie;
riassumendo ha costi necessari al mese per € 1100,00-1200,00;
errata valutazione dei redditi dello non avendo considerato le allegazioni difensive di CP_1 controparte ed essendo state considerate le sole risultanze della dichiarazione dei redditi che non possono essere sufficienti, ma in ogni caso superiori a quelli della essendo i suoi redditi del Parte_1
pagina 5 di 11 tutto incerti per essere pubblici;
lo nel 2023 CU 2024 ha percepito uno stipendio annuo di € CP_1
15350,00 mentre nel 2022 CU 2023 di € 13.447,00; il Tribunale non ha considerato l' ex legge 64/1949 garantita ai dipendenti Controparte_3 agricoli che lavorano parte dell'anno a chiamata e che hanno maturato due anni di anzianità lavorativa pari al 30% della retribuzione effettiva in copertura dei giorni disoccupati;
indennità taciuta dalla ma risultante dagli estratti conto come incassata sia nel 2022 che nel 2023 pari ad € 5.007,00 CP_1 con accrediti del 19.1.2022 e 13.6.2022 e pari ad € 5.112,00 con accrediti del 27.2.2023, 5.6.2023,
19.10.2023, 20.12.2023; tali indennità sono assicurate per il futuro ai braccianti agricoli;
i denari dal conto corrente sono stati trasferiti con bonifici alla compagna in modo da produrre saldi annuali irrisori;
inoltre non ha considerato che lo quando non lavora in campagna e nei weekend CP_1 lavora in nero con la compagna come venditore ambulante ai mercatini di paese e tale circostanza, dedotta nella memoria integrativa della , non è mai stata contestata dallo e si Parte_1 CP_1 presume che tale attività produca € 700 mensili;
ritiene che l'indagine di prova orale con teste la compagna dello sia essenziale per integrare CP_1
l'apporto probatorio per la valutazione dei redditi dello stesso;
risulta che lui abbia fatto un viaggio di 15 giorni in Thailandia e dagli estratti conto pagamento ristoranti, acquisto cane per € 1200, tatuaggi, costosi regali;
i debiti familiari che lo sta CP_1 pagando sono solidali e non si può escludere che un giorno rivendichi la metà;
Lei è sicuramente il coniuge più debole;
non abusa di sostanze stupefacenti, ma è in cura presso il Serd ed è sbagliato dire che ne abusi e che l'inabilità al lavoro dipenda da ciò; lei vive con il supporto della madre pensionata ad € 547,00 al mese e per non gravare su di lei rinuncia a molto anche a curarsi.
Sussistono pertanto i presupposti per un assegno divorzile di natura assistenziale.
Il Tribunale ha sbagliato anche a ritenere non sussistere la componente perequativa/compensativa quando negli ultimi anni di matrimonio dal 2013 e poi dal 2015 al 2019 lei ha lavorato e si è fatta carico della famiglia mentre il marito, ricoverato a San Patrignano dal 2015 al 2019, riusciva ad uscire dal tunnel della droga e poter cominciare a lavorare come ora fa;
lei ha mantenuto il figlio e provveduto a pagare ogni cosa e ciò è fatto pacifico, nonché a fare assistenza morale al figlio;
i coniugi vivono di fatto separati dal 2013 e lui da allora sta con la attuale compagna;
il suo tracollo psicologico non è dipeso dall'abuso di droga, ma dalla separazione per la delusione del fatto che il marito non le abbia riconosciuto la sua generosità e neghi di restituirle la metà di quello che ha speso per mantenere il figlio;
ha avuto ricadute pesanti a causa della crisi matrimoniale e nel 2020 è andata in riabilitazione;
il matrimonio è durato 21 anni e il marito è sempre stato drogato (cocaina e alcool); l'attuale compagna aveva già relazione con lo durante il ricovero a San Patrignano, l'unica che aveva il permesso CP_1 di visita.
pagina 6 di 11 Con nota 4.2.2025 produce CU 2024 reddito esente € 10.356,31 – CU 2023 reddito esente € 8.134,79.
Si è costituito in data 29.1.2025, per chiedere il rigetto dell'appello: CP_1
i problemi lavorativi della sig.ra dipendono quasi esclusivamente dai suoi problemi di droga Parte_1
e ha ben ritenuto il Tribunale che la sua condizione sia volontaria;
non viene detto che se l'assegno di invalidità nel 2027 verrà confermato diventerà definitivo e se dovesse percepire l'assegno divorzile potrebbe vedersi impedito l'assegno di invalidità; qualora non le venisse confermato nel 2027 vorrà dire che è guarita e potrà tornare al lavoro oppure chiedere una modifica delle condizioni di divorzio;
avendo l'assegno di invalidità può beneficiare dell'esenzione ticket e di tutti e servizi sanitari in modo gratuito;
la morosità dei canoni è sua responsabilità; la percezione dell'Indennità risultava dagli estratti conto ed ora in appello per la prima volta CP_2 viene sollevata, ma era già nota al Tribunale;
lui fa bonifici alla sua compagna come rimborsi spese di casa e di prestiti avuti durante la sua riabilitazione;
è la compagna che lavora part-time per sua sorella che ha un banco di intimo e su detta circostanza la prova per testi è irrilevante;
contesta quanto allegato circa le sue spese personali, sostiene di essere ancora affezionato alla moglie tanto da aver sanato i debiti solidali ed ancora ha un PP3 in corso e ciò dimostra che di fatto non è stata lei a sostenere in via esclusiva le spese di casa;
quanto al mantenimento del figlio è stata lei ad accordarsi così in sede di separazione consensuale capendo che l'assenza del marito era involontaria visto il suo recupero dalla tossicodipendenza e la riserva di modificare le condizioni era riferito al mantenimento del figlio e non di assegno al coniuge Per_2 visto che allora lei aveva un negozio che andava a gonfie;
lei può procurarsi i mezzi adeguati per Pt_2 vivere.
All'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 12.11.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appella e Appellante, ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra sia di natura assistenziale che perequativa/compensativa Parte_1
pagina 7 di 11 La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile, ritenuto non sussistere, è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte in richiamo della motivazione esposta nell'ordinanza presidenziale emessa in sede di provvedimenti provvisori.
E', infatti, risultato che: lo , dopo essere uscito da una forte dipendenza alle droghe ed essere CP_1 stato in comunità, da qualche anno lavora come bracciante agricolo con contratto rinnovato annualmente a favore della Cooperativa Agricola Riminese per circa 8 mensilità all'anno; all'udienza presidenziale aveva dichiarato di guadagnare 1000/1300 al mese per 8 mesi all'anno come risulta anche pagina 8 di 11 dalle dichiarazione dei redditi, con un reddito mensile netto su 12 mesi di € 795,00 per il 2022 e € 869,00 per il 2023, anno in cui ha lavorato anche per un'altra Cooperativa con € 214,00 spalmato su 12 mensilità; è documentalmente provato (decreto ingiuntivo Tribunale di Forli del marzo 2022 nei confronti dei coniugi e che tuttora il suo stipendio è sottoposto a Parte_3 pignoramento presso terzi fino alla concorrenza di € 8197,04 per un debito contratto in solido dai coniugi con ItalCapital;
vive in una casa di proprietà della propria compagna;
è titolare di un conto corrente con saldo al 31.3.2023 di € 7,41; la , già in fase presidenziale aveva dichiarato di Parte_1 aver lavorato durante il matrimonio come parrucchiera per 15 anni come titolare di relativo negozio, lavoro poi dismesso nel 2019 a causa di un tracollo psicologico seguito dalla crisi matrimoniale che riacuttizzava i suoi gravi problemi di tossicodipendenza, mai superati, per i quali ancora oggi è in cura psicologica e seguita dal SERD;
dall'attività esercitata la stessa ricavava redditi sostanzialmente equivalenti a quelli del marito se non leggermente superiori;
non ha provato di non essere più in grado di lavorare e lo stato di salute allegato;
percepiva il reddito di cittadinanza ed ora l'assegno di inclusione.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie:
dopo il matrimonio contratto nel 1998, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto del 8.3.2019 del Tribunale di Lodi e che di conseguenza il matrimonio è durato 21 anni;
i coniugi hanno avuto un figlio nato il [...]; Per_2
in sede di separazione consensuale veniva concordato tra i coniugi che la moglie si facesse totale carico del mantenimento del figlio;
dare mandato per la vendita della casa coniugale;
provvedere al loro sostentamento in modo autonomo riservandosi variazioni sul punto qualora dovessero variare le reciproche posizioni reddituali.
la sig.ra ha gestito un negozio da parrucchiera per 15 anni, attività poi cessata nel 2019, Parte_1 nonostante fosse adeguatamente redditizia, circostanza mai contestata, asseritamente a causa di un tracollo psicologico, non supportato da prove documentali con accesso al reddito di cittadinanza;
successivamente alla stessa in data 30.3.2023 dall' le veniva riconosciuta l'invalidità civile al CP_2
75% con la diagnosi di “depressione maggiore in terapia farmacologica diplopia in esiti di trauma cranico non commotivo frattura tetto dell'orbita” in rivalutazione a luglio 2025; l'assegno di invalidità percepito da aprile 2023 è pari ad € 343,66; non percepisce più il reddito di cittadinanza, abrogato ex lege, ma l'assegno di inclusione pari ad € 480,00 mensili;
vive a Milano in casa di edilizia popolare.
La Corte, pertanto, ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura perequativa/compensativa ne esclusivamente assistenziale a favore di parte appellata, condividendo l'accertamento operato dal Tribunale di Milano volto a non ritenere esistente un evidente squilibrio reddituale tra le parti, tenuto conto dei modesti redditi dello e del fatto che il suo CP_1 stipendio è gravato dal pignoramento per debiti comuni alla sig.ra , e considerato che la stessa Parte_1 beneficia di sussidi pubblici, né rilevate scelte di condizioni di vita familiare che abbiano comportato pagina 9 di 11 per la moglie durante la convivenza coniugale il sacrificio di aspettative professionali e reddituali, ma al contrario è risultato che la moglie abbia condotto attività autonoma di parrucchiera per 15 anni fino al 2019.
La sentenza del Tribunale di Milano va, pertanto confermata circa la non sussistenza dell'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di la soccombenza alle Parte_1 spese di lite a favore di , nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle CP_1 di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
Con decreto separato la Corte provvederà sulla liquidazione delle spese del difensore di parte appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato a seguito del deposito della relativa istanza di liquidazione.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 4860/2024 – emessa nella causa civile n. 32571/2022 R.G. l'
8.5.2024, depositata il 9.5.2024, non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio, così dispone,
1)rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
Parte_1
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado liquidate nella Parte_1 CP_1 misura di € 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)non sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dott.ssa Antonella Giobellina Dott.ssa Valentina Paletto
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