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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061200761000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061200660 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061200862 CONTRBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061200559 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009514 CONTRIBUTO UNIF - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009110 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009312 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009413 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009009 CONTRINUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009211 CONTRIBUTO UNIF 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2344/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il sig. Resistente_1 impugnava dieci cartelle di pagamento emesse per il recupero di contributi unificati relativi agli anni dal 2019 al 2023, deducendo plurimi vizi, tra cui il difetto di motivazione delle cartelle, la mancata notifica di atti prodromici e l'irregolarità delle notifiche a mezzo PEC.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, con la sentenza n. 1875/2024, accoglieva il ricorso ritenendo le cartelle prive di motivazione, in quanto non idonee a consentire l'individuazione della pretesa tributaria, e ne disponeva l'annullamento, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il difetto di motivazione delle cartelle, deducendo la corretta indicazione in esse degli elementi essenziali del credito e l'erronea applicazione dei principi in materia di motivazione degli atti della riscossione.
L'appellato si costituiva resistendo al gravame e riproponeva l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici, già dedotta in primo grado.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che le cartelle impugnate fossero affette da difetto di motivazione.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che ciascuna cartella reca l'indicazione della natura del credito, del codice tributo, dell'ente impositore e degli importi dovuti, comprensivi di imposta, interessi e spese.
Le cartelle di pagamento in questione contengono gli elementi essenziali della pretesa tributaria tali da consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato di avere piena conoscenza della pretesa, avendo articolato una difesa puntuale e specifica, sicché non può ravvisarsi alcuna lesione concreta del diritto di difesa.
Ne consegue che il difetto di motivazione, come ritenuto dal giudice di prime cure, non sussiste.
Il motivo riproposto relativamente alla mancata notifica degli atti prodromici non può essere esaminato in quanto l'atto di appello è stato notificato in data 18.12.2024, mentre le controdeduzioni sono datate 17.3.2025.
Al riguardo Cass. 10502/2021 ha precisato che “nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa» (v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del 18/12/2014, Rv. 634237-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12937 del 22/06/2016,
Rv. 640074-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17950 del 19/10/2012, Rv. 623996-01).
Pertanto, i motivi assorbiti andavano riproposti con le controdeduzioni entro 60 giorni dall'appello principale.
Essendo stato il motivo sulla notifica degli atti presupposti riproposto successivamente, non possono essere esaminati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere accolto, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante per il primo grado in complessivi E. 900,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 28/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061200761000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061200660 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061200862 CONTRBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230061200559 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009514 CONTRIBUTO UNIF - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009110 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009312 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009413 CONTRIBUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009009 CONTRINUTO UNIF 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230063009211 CONTRIBUTO UNIF 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2344/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il sig. Resistente_1 impugnava dieci cartelle di pagamento emesse per il recupero di contributi unificati relativi agli anni dal 2019 al 2023, deducendo plurimi vizi, tra cui il difetto di motivazione delle cartelle, la mancata notifica di atti prodromici e l'irregolarità delle notifiche a mezzo PEC.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, con la sentenza n. 1875/2024, accoglieva il ricorso ritenendo le cartelle prive di motivazione, in quanto non idonee a consentire l'individuazione della pretesa tributaria, e ne disponeva l'annullamento, compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il difetto di motivazione delle cartelle, deducendo la corretta indicazione in esse degli elementi essenziali del credito e l'erronea applicazione dei principi in materia di motivazione degli atti della riscossione.
L'appellato si costituiva resistendo al gravame e riproponeva l'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici, già dedotta in primo grado.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che le cartelle impugnate fossero affette da difetto di motivazione.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che ciascuna cartella reca l'indicazione della natura del credito, del codice tributo, dell'ente impositore e degli importi dovuti, comprensivi di imposta, interessi e spese.
Le cartelle di pagamento in questione contengono gli elementi essenziali della pretesa tributaria tali da consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie il contribuente ha dimostrato di avere piena conoscenza della pretesa, avendo articolato una difesa puntuale e specifica, sicché non può ravvisarsi alcuna lesione concreta del diritto di difesa.
Ne consegue che il difetto di motivazione, come ritenuto dal giudice di prime cure, non sussiste.
Il motivo riproposto relativamente alla mancata notifica degli atti prodromici non può essere esaminato in quanto l'atto di appello è stato notificato in data 18.12.2024, mentre le controdeduzioni sono datate 17.3.2025.
Al riguardo Cass. 10502/2021 ha precisato che “nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa» (v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26830 del 18/12/2014, Rv. 634237-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 12937 del 22/06/2016,
Rv. 640074-01, e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17950 del 19/10/2012, Rv. 623996-01).
Pertanto, i motivi assorbiti andavano riproposti con le controdeduzioni entro 60 giorni dall'appello principale.
Essendo stato il motivo sulla notifica degli atti presupposti riproposto successivamente, non possono essere esaminati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione deve essere accolto, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante per il primo grado in complessivi E. 900,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente