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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 27/02/2026, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3031/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5462/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401561792 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2223/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, notificato in data 12.12.2024, con il quale Roma Capitale –
Dipartimento Risorse Economiche richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 3.066,00 a titolo di TARI e TEFA per le annualità 2018–2021. La ricorrente deduceva di aver sempre regolarmente versato i tributi richiesti, come da documentazione prodotta, nonché l'erronea identificazione catastale dell'immobile e la non corretta determinazione della superficie imponibile.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Dalla documentazione prodotta risulta provato l'avvenuto pagamento dei tributi per tutte le annualità contestate. L'Amministrazione resistente non ha fornito prova contraria.
Ulteriormente, l'avviso risulta viziato da erronea individuazione catastale dell'immobile e da errata determinazione della superficie imponibile, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria. Quanto dedotto da parte ricorrente non è stato contestato specificamente da parte convenuta e ciò, indubbiamente, rafforza, ancor di più, la fondatezza delle difese di parte ricorrente.
Le spese di lite si compensano integralmente alla luce della peculiarità delle questioni in fatto ed in diritto sottese al presente procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5462/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401561792 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2223/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, notificato in data 12.12.2024, con il quale Roma Capitale –
Dipartimento Risorse Economiche richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 3.066,00 a titolo di TARI e TEFA per le annualità 2018–2021. La ricorrente deduceva di aver sempre regolarmente versato i tributi richiesti, come da documentazione prodotta, nonché l'erronea identificazione catastale dell'immobile e la non corretta determinazione della superficie imponibile.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Dalla documentazione prodotta risulta provato l'avvenuto pagamento dei tributi per tutte le annualità contestate. L'Amministrazione resistente non ha fornito prova contraria.
Ulteriormente, l'avviso risulta viziato da erronea individuazione catastale dell'immobile e da errata determinazione della superficie imponibile, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria. Quanto dedotto da parte ricorrente non è stato contestato specificamente da parte convenuta e ciò, indubbiamente, rafforza, ancor di più, la fondatezza delle difese di parte ricorrente.
Le spese di lite si compensano integralmente alla luce della peculiarità delle questioni in fatto ed in diritto sottese al presente procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Compensa le spese di lite.