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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8759/22 R.G., promossa da c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Favria (TO), Via Aurora n. 1, presso e C.F._2 nello studio dell'Abogado – Avvocato Stabilito – Salvatore Giuliano che agisce d'intesa con l'avv. Silvia Tonino del Foro di Ivrea per delega 29.12.2022 su supporto cartaceo, depositata allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore 30.12.2022 in copia informatica - unitamente all'atto di intesa - nel fascicolo telematico
- ATTORI - contro
, P. IVA , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Mondovì, Largo Campana n. 2, presso e nello studio dell'avv. Enrico Martinetti, che lo rappresenta e difende per delega 12.9.2022 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTO -
OGGETTO: rimozione sottoservizi installati dal – risarcimento danni – CP_1 intervenuta usucapione servitù uso pubblico – intervenuta occupazione acquisitiva ex art. 42 bis DPR n. 327/21
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note scritte 26.6.2025):
“in via istruttoria: Ammettersi a prova per interpello e testi i seguenti capi, preceduti dalla locuzione “vero che”:
pagina 1 di 23 a. Il chiusino che appare sulle fotografie ex adverso prodotte sub doc. 15 si trova su un tratto non di proprietà attorea e comunque le fotografie sono antecedenti alla stesura del manto di asfalto;
b. La documentazione prodotta dal (vedasi doc. attorei 11 e 12) sia o meno atta CP_1
a individuare i sottoservizi nel sottosuolo attoreo;
c. i chiusini emersi sulla proprietà attorea a seguito della rimozione dell'asfalto non erano in precedenza visibili.
Si indicano a testi (…);
– Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al Comune di l'esibizione in giudizio delle CP_1 planimetrie, elaborati e tracciati dell'effettivo percorso dei sottoservizi;
– Disporsi TU che, previo esame dei documenti, elaborati e planimetrie presenti presso gli uffici tecnici comunali e degli enti interessati, sia finalizzata a: individuare l'esatta ubicazione e percorso di condutture - fognatura, illuminazione e condutture idriche e di gas metano;
accertare se, in ottica di utilità pubblica, sia più agevole e/o conveniente il costo del ristoro dei fratelli tramite art. 42 bis o quello di un percorso alternativo dei Pt_1 sottoservizi tramite procedure legittime di acquisizione;
fissarsi udienza con la presenza del Ctu e Ctp al fine di chiarire le modalità di calcolo dell'ammontare dell'indennità;
Nel merito dichiarare:
1. la presenza abusiva nel sottosuolo dei terreni di proprietà attorea, di cui al F. 84 part. 32-57- 39 del comune di , di sottoservizi installati dal Comune di CP_1
e rivelati dalla presenza dei chiusini visibili dopo la rimozione del manto di CP_1 asfalto a suo tempo abusivamente steso dal dato atto della abusività e CP_1 illegittimità di tali installazioni, condannare il all'immediata Controparte_1 rimozione dei chiusini e dei sottoservizi e al ripristino dei luoghi, il tutto a spese del
Con condanna al risarcimento dei danni, anche in via equitativa, che si CP_1 quantificano indicativamente in € 50.000,00; in subordine:
2. nel caso non plausibile che non venga accolta la domanda di cui al punto 1 in subordine dichiarare che i beni rimangano di proprietà dei sig. e venga imposta Pt_1 una servitù, solo per i sottoservizi a favore del Comune di , con un CP_1 indennizzo patrimoniale pari ad € 39.488,95.
pagina 2 di 23 3. Il rigetto di tutte le domande avversarie anche quelle riconvenzionali, rispetto alle quali si richiamano i motivi dedotti nell'atto introduttivo e nelle successive memorie.
Con vittoria di spese e onorari.”
Per parte convenuta (come da note scritte 1.7.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore designato: prendere atto che il Comune di Carmagnola conchiudente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, deduzioni, contestazioni nuove delle controparti, così come dichiara di opporsi all'eventuale deposito di atti e/o documenti ex adverso irritualmente introdotti in causa;
- dichiarata inammissibile e/o rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande svolte dai Sig.ri e Parte_1 Pt_2
nei confronti del , in quanto in violazione del principio del
[...] Controparte_1 ne bis in idem, così come previsto e statuito dall'art. 2909 cod. civ.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- previa revoca parziale dell'ordinanza istruttoria del 27.06.2024 nella parte in cui non ha ammesso i capitoli di prova per testi di parte convenuta da 1) a 5), 6) e da 11) a 18), e nel punto in cui ha ridotto la lista testimoniale di parte convenuta a tre testi, in quanto asseritamente sovrabbondante;
all'esito dell'espletata istruttoria:
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande tutte svolte dai Sig.ri e nei confronti Parte_1 Parte_2 del , in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione delle servitù di uso pubblico, in favore del , di passaggio della rete idrica, della fognatura (bianca e Controparte_1 nera), dell'illuminazione pubblica e di ogni altro sottoservizio sui terreni di proprietà dei
Sig.ri e , distinti in Catasto del Comune di al Parte_1 Parte_2 CP_1
Foglio 84, Mappali 32, 57 e 39, così come dai rispettivi tracciati evidenziati nella relazione di perizia a firma del C.T.U. Arch. ; Persona_1
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
pagina 3 di 23 - accertare e dichiarare, previa corresponsione dell'equo indennizzo quantificato dal
C.T.U. Arch. in € 6.588,00, l'intervenuta acquisizione in capo al Persona_1
delle servitù di uso pubblico di passaggio della rete idrica, della Controparte_1 fognatura (bianca e nera), dell'illuminazione pubblica e di ogni altro sottoservizio sui terreni di proprietà dei Sig.ri e , distinti in Catasto del Parte_1 Parte_2
Comune di al Foglio 84, Mappali 32, 57 e 39, così come dai rispettivi CP_1 tracciati evidenziati nella relazione di perizia a firma del C.T.U. Arch. Persona_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis, comma 6°, D.P.R. n. 327/2001;
[...]
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. degli attori Sig.ri e per aver agito in giudizio con mala fede e Parte_1 Parte_2 comunque con colpa grave, per le ragioni diffusamente argomentate nella difesa del
Comune esponente, e conseguentemente condannare i medesimi al risarcimento dei danni in favore del , da liquidarsi in sentenza in via Controparte_2 equitativa;
- in ogni caso condannare gli attori Sig.ri e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore del di una somma equitativamente determinata ex art. 96, Controparte_2 comma 3, c.p.c., con la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.;
- con il favore delle spese e del compenso di causa, anche per C.T.U. e C.T.P., oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex art. 2 D.M. 155/2014, oltre CPA ed IVA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione 29.4.2022, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Torino il , Controparte_1 al fine di far accertare la presenza asseritamente abusiva nel sottosuolo dei terreni di loro proprietà (Fg. 84 part. 32 del Comune di ) di sottoservizi installati dal CP_1
ottenere la condanna dello stesso all'immediata rimozione di chiusini e CP_1 sottoservizi e al ripristino dei luoghi, oltre al risarcimento del danno conseguente all'occupazione, quantificato in € 50.000,00.
A tal fine, gli attori hanno rappresentato quanto segue:
pagina 4 di 23 . con sentenza del Tribunale di Torino n. 3641 del 9.5.2014, confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza n. 1879/2016, in accoglimento della domanda da loro proposta è stata accertata l'occupazione abusiva dei terreni di loro proprietà siti in , CP_1 distinti in Catasto al Fg. 84, mapp. n. 32, da parte del Comune di , con CP_1 conseguente condanna dello stesso “a restituire a parte attrice la parte di terreno in proprietà, occupata dalla strada, e a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delle opere realizzate”;
. stante l'inerzia del nel dare seguito alle sentenze, gli attori Controparte_1 hanno proposto il giudizio di ottemperanza innanzi al , che con Controparte_3 sentenza definitiva del 15.10.2019 ha dichiarato l'obbligo dell'ente locale di dare esecuzione integrale alle summenzionate decisioni mediante svolgimento dei lavori di ripristino necessari;
. rimosso quindi l'asfalto da tutto il tratto stradale in questione, essi si sono accorti che il probabilmente in occasione dell'abusiva posa dell'asfalto, aveva anche CP_1 abusivamente installato dei chiusini, non visibili perchè mascherati dall'asfalto stesso, tali da fare pensare alla presenza di sottoservizi quali condotte d'acqua e/o condotte fognarie e/o condutture elettriche.
Gli attori hanno quindi sostenuto che si tratta di condutture posate abusivamente e clandestinamente nel sottosuolo, hanno dato atto di avere chiesto al Comune copia degli atti ed elaborati relativi ai sottoservizi che avessero interessato la loro proprietà ed hanno concluso che qualsiasi installazione nel sottosuolo è stata effettuata abusivamente e clandestinamente, quindi in modo non idoneo a far decorrere un possesso utile ad usucapire: hanno quindi allegato la necessità di eliminare i sottoservizi
(condotte fognarie e/o idriche e/o elettriche) abusivamente installati dal di CP_1
sul tratto già interessato dall'abusiva posa di asfalto, così da restituire ai CP_1 legittimi proprietari il bene privo dei manufatti abusivamente installati, ed hanno altresì chiesto il risarcimento dei danni 'da mancato sfruttamento dei terreni agricoli interessati dalla presenza dei sottoservizi', concludendo nel merito come in epigrafe riportato.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta tempestivamente depositata, in cui - richiamate le domande già formulate dagli attori in una prima causa civile e quindi innanzi al TAR, riguardanti le doglianze da loro pagina 5 di 23 mosse all'attività dell'Amministrazione comunale, volta ad urbanizzare la zona del territorio comunale ove sono ubicati anche i terreni e in fabbricati costituenti l'azienda agricola dei sig.ri con conseguente rimozione dell'asfaltatura della strada oggetto Pt_1 di contenzioso ed evidente peggioramento della transitabilità della medesima ad opera della collettività - ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande attoree, sostenendo che l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torino
n. 3641/2014, che aveva individuato, quale unica opera da rimuovere a carico del la pavimentazione bituminosa coincidente con il percorso Controparte_1 stradale, in seguito effettivamente rimossa in ottemperanza alla statuizione giudiziale, precluderebbe agli attori (i quali avrebbero dovuto puntualizzare in quella causa tutte le opere di cui richiedevano la rimozione, comprese le sottostanti condutture corrispondenti ai sottoservizi, ove esistenti) di indicare nuove, ulteriori, opere da rimuovere.
Nel merito parte convenuta ha affermato che i sottoservizi di cui gli attori presumono l'esistenza, lamentandosene, sono stati realizzati prima dell'asfaltatura della strada, effettuata nel dicembre 1997, oltre a risultare dalla stessa documentazione prodotta dagli attori che l'illuminazione pubblica era stata deliberata con atto del Consiglio comunale 26 giugno 1987 n. 129 e la fognatura con atto 19 settembre 1985 n. 166; ha aggiunto che la presenza di sottoservizi in quel tratto di strada è da sempre riscontrabile, non essendo vero che pozzetti e griglie siano emersi solo dopo la rimozione dell'asfalto, ed anzi essendo sempre risultati emergenti dal suolo sia il pozzetto chiuso da un chiusino e posto all'incrocio con la strada che porta alla cascina sia le tre caditoie, Pt_1 ovvero le tre griglie per la raccolta delle acque bianche, proprio per la loro funzione, ed al riguardo ha puntualizzato che delle stesse è stato espressamente previsto il riposizionamento - ove necessario - dopo la rimozione dell'asfalto (che comportava un abbassamento del suolo).
Il ha poi osservato che sin dal 1997 è presente lungo la strada la rete CP_1 dell'illuminazione pubblica, con pali alimentati dalla corrente elettrica non attraverso una via aerea ma attraverso un collegamento sotterraneo, a dimostrazione del fatto che la servitù era apparente, ed ha sottolineato che gli stessi attori, con istanza 24.2.2018, hanno dichiarato di essere stati a conoscenza dell'esistenza dei sottoservizi ancor prima della rimozione del manto bituminoso da parte del ha posto quindi l'accento CP_1
pagina 6 di 23 sulla funzione pubblica dei predetti servizi, essendo il tratto di strada interessato dal pubblico transito, quindi a servizio di una collettività indeterminata di persone (in particolare gli abitanti della Borgata denominata ) oltre ad avere la Parte_3
Co funzione di mettere in comunicazione due vie pubbliche (strada Comunale Poirino e
Strada Comunale di Tetti dei Grandi), ed ha quindi concluso ritenendo sussistere tutti i presupposti per il perfezionamento dell'usucapione della servitù di uso pubblico di passaggio della rete idrica, della fognatura, dell'illuminazione pubblica e di ogni altro sottoservizio.
Infine, il ha dato atto della propria intenzione di provvedere in ogni caso CP_1 all'acquisizione del diritto di servitù di passaggio della rete idrica, della fognatura, dell'illuminazione pubblica e di ogni altro sottoservizio sui terreni di proprietà degli attori e di avere quindi avviato il procedimento volto all'emanazione del provvedimento ablatorio per l'acquisizione del diritto di servitù ai sensi dell'art. 42 bis comma 6 DPR n.
327/01, con conseguente determinazione dell'indennizzo dovuto ai sig.ri e Pt_1 devoluzione di qualsiasi controversia sulla determinazione e corresponsione dello stesso alla Corte di Appello quale Giudice Unico;
ha poi eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria di controparte, essendo il preteso illecito civile di natura extracontrattuale ed ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate, sottolineando altresì la temerarietà della lite promossa, ai fini dell'art. 96 c.p.c.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e costituitosi nuovo difensore per parte attrice, è stata disposta TU volta ad accertare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla posizione e al percorso dei sottoservizi oggetto di causa;
avendo gli attori impugnato innanzi al TAR la delibera n. 84 del
Consiglio comunale di del 27.10.2022, con cui sono state dichiarate di CP_1 pubblica utilità le opere inerenti la rete fognaria e di illuminazione pubblica realizzate dal sotto il sedime stradale di proprietà degli attori - ricorso respinto dal TAR con CP_1 sentenza del 22.2.2023, è stata disposta la prosecuzione delle operazioni peritali, dandosi atto che la proposizione della domanda di usucapione del diritto di servitù di uso pubblico non dava luogo ad alcuna pregiudizialità né poteva ritenersi venuto meno l'interesse alla domanda proposta.
pagina 7 di 23 Sostituito il Giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno e depositata la TU disposta, sono stati ammessi alcuni dei capitoli di prova dedotti da parte convenuta e sono stati escussi i testi intimati;
fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
2.
Sul passaggio in giudicato della sentenza n. 3641/2014 del Tribunale di Torino
La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione formulata dal convenuto CP_1 di inammissibilità delle domande attoree “in quanto precluse dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torino n. 3641 del 09.05.2014, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1879/2016 del 02.11.2016”.
Con la pronuncia n. 3641/14, confermata dalla Corte d'Appello, il Tribunale di Torino ha così disposto: “accerta l'avvenuta occupazione abusiva dei terreni di proprietà dei sig.ri
e , siti in e distinti in Catasto al Fg. 84 map. n. Parte_1 Parte_2 CP_1
32, da parte del . Dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore a restituire a parte attrice la parte di
[...] terreno in proprietà, occupata dalla strada, e a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delle opere realizzate….”.
Sostiene il convenuto che il giudicato portato da tale sentenza non sia più attaccabile, sulla scorta della tardiva allegazione di fatti giuridici che, in quanto cronologicamente anteriori, sarebbero stati deducibili (ma non sono stati dedotti) nel medesimo processo in cui si è formato il giudicato.
L'eccezione appare infondata e non può trovare accoglimento.
Come precisato dalla Suprema Corte “L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due
pagina 8 di 23 giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico
e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto significa che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (cfr. Cass. n.
32547/24).
Occorre dunque fare esclusivo riferimento alla domanda fatta valere in concreto ed alla ragione affermata in sentenza: il procedimento deciso con la sentenza n. 3641/2014 del
Tribunale di Torino è stato promosso dagli odierni attori per ottenere la rimozione di opere, indebitamente installate dal Comune di , sulla superficie dei terreni di CP_1 loro proprietà e, più precisamente, lamentando la realizzazione di una pavimentazione bituminosa coincidente col percorso del passaggio per mezzi agricoli descritto, destinata alla libera percorrenza e alla collettività, con funzione di porre in comunicazione due vie pubbliche (così in motivazione); non si rinviene, quantomeno negli atti di tale giudizio prodotti dalle parti, alcuna menzione di opere sotterranee o comunque diverse dall'asfaltatura della strada prospiciente l'immobile di proprietà attorea ed invero anche nella sentenza 2.10.2019 del si osserva che come si evince dalla Controparte_3 motivazione delle due sentenze le opere da rimuovere “consistono nella sola apposizione di un manto bituminoso sulla strada, in precedenza inghiaiata, che ne ha alterato la destinazione, adibendola a passaggio delle autovetture …. Nulla viene invece disposto dalle sentenze con riferimento all'attività di riempimento del fosso e di rimozione di condotte e tubazioni” (cfr. doc. 4 parte attrice).
Ne deriva pertanto l'ammissibilità delle domande attoree.
3.
pagina 9 di 23 Sulle domande svolte dalle parti
Venendo quindi al merito delle domande formulate dalle parti (dal in via CP_1 riconvenzionale), occorre in primo luogo soffermarsi sulla prospettazione attorea, da esaminare alla luce delle risultanze istruttorie (TU e testi), per poi valutare le domande di parte convenuta.
a) Gli attori hanno agito in giudizio sostenendo di avere scoperto, dopo la rimozione dell'asfalto dal tratto stradale- in esecuzione di quanto statuito dal Tribunale con sentenza definitiva, che il aveva “anche abusivamente installato dei chiusini, CP_1 non visibili perchè mascherati dall'asfalto stesso, che fanno pensare alla presenza di sottoservizi, quali condotte d'acqua e/o condotte fognarie e/o condutture elettriche”, condutture asseritamente quindi posate “abusivamente e clandestinamente nel sottosuolo”, non essendo mai stati notificati agli attori “nè provvedimenti di esproprio né proposte di incontri per trattative private” e non sussistendo quindi un possesso utile ad usucapire ex art. 1163 c.c.
Appare utile muovere dalle risultanze della TU disposta in corso di causa, premettendo che in atto di citazione viene fatto riferimento a 'condotte d'acqua e/o condotte fognarie e/o condutture elettriche', non anche alla 'probabile installazione di tubature interrate per la fornitura di gas metano', circostanza allegata per la prima volta dal CTP attoreo nelle osservazioni alla bozza trasmessa ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Ebbene, il TU - nel rispondere al quesito come 'riformulato' a seguito della pronuncia del TAR, di rigetto del ricorso presentato dagli odierni attori per l'annullamento della delibera del Consiglio di Carmagnola n. 84 del 27.10.2022 avente ad oggetto
'Provvedimento di imposizione di servitù di fognatura e di elettrodotto ai sensi dell'art. 42 bis TU espr. DPR n. 327/01' – rappresentato lo stato dei luoghi (gli attori sono proprietari dei terreni censiti al CT al Foglio 84 mapp. n. 32, 57 e 39), con particolare riferimento al mappale 32 ha descritto la strada interpoderale oggetto di causa, quindi i terreni di cui ai mappali 32 e 57, a destinazione agricola, dando atto che sul mapp. 57 sono presenti pali dell' pali di illuminazione pubblica e che nel sottosuolo dei mappali 32 e 57 sono CP_4 presenti sottoservizi oggetto della relazione peritale;
quindi, nel rispondere in particolare al quesito 2, relativo alla presenza sulla porzione di terreno di proprietà attorea di “opere
pagina 10 di 23 permanenti finalizzate alla presenza di sottoservizi – rete idrica, fognatura, illuminazione
...”, ha dato atto di quanto segue:
. nel corso delle operazioni peritali, in contraddittorio con i CTP nominati, è stata presa visione delle opere permanenti quali in particolare pali dell'energia/illuminazione CP_4 tombini e chiusini, i primi in numero di quattro, “due di illuminazione pubblica (lampioni) e due di trasporto aereo di cavi elettrici (per fornire anche energia elettrica alla
[...]
(di proprietà ” e presenti sul terreno di proprietà (mappale 57), i Parte_4 Pt_1 Pt_1 tombini presenti sia sul cortile pubblico e sia sui terreni di proprietà le catidoie - Pt_1 destinati alla raccolta delle acque piovane ed il successivo convogliamento in condotto sotterraneo provenienti dal cortile pubblico - prevalentemente presenti nel cortile pubblico;
. sulla base delle opere visibili (tombini, chiusini, pali, ecc.) è stato possibile individuare sommariamente il tracciato dei servizi le cui condotte sono interrate;
. è stata rilevata la presenza di una linea aerea di adduzione di energia elettrica ad asservimento di proprietà private (tra cui la proprietà , nonché di alimentazione di Pt_1 due lampioni per l'illuminazione del piazzale pubblico (“Il TU non ha rilevato elementi utili a definire il tracciato della linea elettrica sotterranea di adduzione ai lampioni e pertanto ai fini della presente procedura, ritiene che gli stessi siano alimentati da una linea che si diparte dai pali di arrivo in piazza sino ai due lampioni”);
. è stata individuata la presenza di tombini costituenti scarichi privati fognari (acque nere), posti nelle aree di proprietà privata dei fabbricati collocati a sud dei mappali 32 et
57, tombini dai quali “gli scarichi vengono confluiti in una conduttura sotterranea che si presume essere posta sotto la strada interpoderale (di proprietà per poi confluire Pt_1 in una pompa di rilancio posta nel cortile pubblico”;
. quanto al presunto tracciato, “si ritiene che lo stesso sia quello indicato nella planimetria del prodotta in atti (documento 12H di parte attrice)” e, ampliata CP_1
l'indagine dalla strada interpoderale (ad est della borgata Tetti Grandi) sino alla testata terminale della tubazione, visibile sul mappale 32 (di proprietà in prossimità del Pt_1 mappale 259, “si tratta di una condotta sotterranea che raccoglie (in direzione da est verso ovest) le acque bianche e più precisamente le acque provenienti dai campi coltivati (di proprietà privata), l'acqua del piazzale pubblico (che viene convogliata con
pagina 11 di 23 chiusini grigliati), acqua piovana proveniente dai pluviali delle proprietà private dei fabbricati che si affacciano sul piazzale (fabbricati privati), l'acqua proveniente dal mappale 32 (di proprietà ed infine raccoglie i pluviali delle proprietà private poste Pt_1 sul confine sud del mappale 32. La tubazione termina nel canale di scolo a cielo aperto preesistente, quest'ultimo ricadente sul mappale 32 (proprietà . In conclusione, la Pt_1 condotta (che dallo stato di fatto dell'elemento terminale visibile in loco risulta di 80 cm di diametro) altro non è che un canale che, nel tratto descritto, risulta intubato. Si precisa che l'acqua proveniente dei campi privati per sua natura porta con sé residui terrosi e
l'acqua del piazzale e dei pluviali induce una necessaria “pulizia” dello stesso”;
. è stata quindi rilevata la presenza di tombini con le diramazioni dalla linea principale alle diverse proprietà private (poste a sud dei mappali 32 et 57 di proprietà , Pt_1 nonché un recente punto (quest'ultimo ricadente in una proprietà privata), CP_5 ritenendosi che la linea di adduzione dell'acqua alle sole proprietà private (linea CP_5 abbia un percorso sotto la strada interpoderale sino all'ultimo fabbricato esistente
(mappale 259).
Il TU, all'esito degli accertamenti sopra in sintesi riportati, ha quindi concluso nei seguenti termini:
− energia / illuminazione elettrica: servizio ad uso promiscuo. Risulta prevalente l'utilizzo pubblico (per l'illuminazione del piazzale) rispetto a quello privato (adduzione proprietà private tra cui quella di;
Pt_1
− fognatura nera: servizio ad uso privato. Si tratta di fognatura di scarico che raccoglie i liquami dalle proprietà private (poste a sud del mappale 32) per scaricare, mediante una pompa di rilancio, nella conduttura pubblica posta sotto il cortile pubblico;
− fognatura bianca: servizio ad uso promiscuo. Risulta di prevalente utilizzo privato
(raccolta acqua dei campi, tra cui quello di Coha, nonché pluviali dei fabbricati prospicienti il piazzale rispetto a quello privato - piazzale pubblico);
− acqua potabile: servizio ad uso privato. Si tratta di allacciamenti privati alla rete di adduzione di acqua potabile.
Ebbene, lo stato dei luoghi ed i servizi sopra descritti, rilevati dal TU, appaiono di per sé incompatibili con l'allegazione attorea di servizi clandestinamente installati, ovvero di essersi avveduti della presenza di tali servizi solo a seguito della rimozione dell'asfalto.
pagina 12 di 23 Appare utile richiamare sin d'ora l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Le opere destinate all'esercizio della servitù devono essere visibili, anche se solo occasionalmente, da qualsiasi punto che il proprietario del fondo servente possa facilmente osservare. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera.
L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro. Pertanto, in base a tali principi, una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo fondo in occasione dello svolgimento di lavori edili” (cfr. Cass. n. 25493/24).
Non può tacersi, poi, del contenuto della comunicazione 24.2.2018, a firma
[...]
e (che tale sottoscrizione non hanno disconosciuto), indirizzata al Pt_1 Parte_2
Comune di per richiedere “la rimozione di tutto l'asfalto posto dal Comune CP_1 sulla proprietà e delle opere (condotte fognarie, lampioni e altre) situate senza Pt_1 autorizzazione su suolo privato” (cfr. doc. 11 fasc. parte convenuta).
Infine, confermata la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova attorei, di cui alle ordinanze 27.6.2024 e 17.1.2025 pronunciate in corso di causa, assumono rilievo le prove testimoniali assunte;
in particolare:
. il teste , già Direttore Ripartizione Edilizia Privata e Commercio presso il Tes_1
Comune di dal 1982 all'1 agosto 2022, ha riferito delle due fognature CP_1 presenti nella zona “una per le acque nere e grigie realizzata nel 1985 circa, le altre per le acque bianche sono state realizzate prima, le altre in quanto sono due confluite in un'unica, ampliata dopo l'alluvione del 1994”, ha aggiunto che “Il chiusino di cui alla foto
8 è stato posto sulla tubazione delle acque bianche, mentre i chiusini lungo i fabbricati sono stati posti dai proprietari e non dal , ha dichiarato che “Pozzetti e griglie, CP_1 quali posti dal sono sempre stati visibili;
escludo che le griglie possano essere CP_1 state coperte dall'asfalto, nel caso asfaltando avrebbero lasciato un buco o un avallamento”, ha confermato che “le griglie per la raccolta delle acque bianche sono
pagina 13 di 23 sempre state visibili sin dalla loro realizzazione, prima del 1985” ed ha aggiunto “quando
c'era l'asfalto le griglie si vedevano ed erano piccole e quadrate, di recente ho visto però che le griglie non sono più quelle originarie e non escludo che al momento della rimozione dell'asfalto le griglie originarie siano state sostituite da altre più recenti”;
. il teste , responsabile della Ripartizione Direzione Lavori pubblici del Tes_2 CP_1
dal 1995, ha dichiarato che “Dove il ha asfaltato la strada pozzetti
[...] CP_1
e griglie sono rimasti a vista, in quel tratto come in altre zone” ed ha ribadito che “se è stato fatto l'asfalto e c'erano delle griglie, le griglie sono state fatte emergere nel senso che non sono state coperte”; Tes_
. infine il teste dipendente del Comune di dal settembre 2002 a fine CP_1 febbraio 2024 presso l'Ufficio Ripartizione Lavori Pubblici, ha precisato di non avere seguito i lavori di rimozione dell'asfaltatura ma di avere fatto un sopralluogo, “non ricordo se prima o dopo la rimozione dell'asfaltatura”, ed ha quindi dichiarato – peraltro non con specifico riferimento ai fatti di causa - che “può capitare, specie in campagna, che terra e detriti rendano pozzetti e griglie non evidenti;
in teoria posso dire che le griglie devono essere in superficie perchè diversamente non assolverebbero al loro compito, mentre chiusini e pozzetti può capitare che si trovino sotto lo strato di asfalto”.
b) Le risultanze della TU e delle prove testimoniali sopra riportate rilevano evidentemente anche con riferimento alle domande svolte in via riconvenzionale dal il quale ha contestato la fondatezza della domanda attorea, proposta ben oltre CP_1 il termine ventennale di maturazione dell'usucapione della servitù in quanto - essendo stati posati i servizi in questione prima dell'asfaltatura della strada, effettuata nel dicembre 1997 (l'illuminazione pubblica deliberata con atto del Consiglio Comunale 26 giugno 1987 n. 129, la fognatura con atto 19 settembre 1985 n. 166) - l'iniziativa attorea
è stata posta in essere ben oltre il termine ventennale di maturazione dell'usucapione della servitù di posizionamento di tali condutture: servitù invero da ritenersi apparenti, essendo presenti come già sopra detto opere visibili e permanenti destinate al loro servizio.
Da qui dunque la domanda di parte convenuta di accertamento dell'intervenuta usucapione delle servitù di uso pubblico, in favore del Comune, di passaggio delle rete idrica, della fognatura, dell'illuminazione pubblica “e di ogni altro sottoservizio sui terreni
pagina 14 di 23 di proprietà dei Sig.ri e , distinti in Catasto del Comune di Parte_1 Parte_2
al Foglio 84, Mappale 32” e in via riconvenzionale subordinata CP_1
l'accertamento della intervenuta occupazione acquisitiva ex art. 42 bis DPR n. 327/21.
Ora, il con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del Controparte_1
27.9.2022, dato atto della presenza sul sedime stradale ricadente sul terreno identificato al CT al Foglio 84 part. n. 32, 57 e 39 della fognatura e della rete di illuminazione pubblica realizzate al servizio della borgata Tetti Grandi a seguito delle delibere n.
166/21 del 19/9/1985, n. 129/1987 del 26/6/1987 e n. 536/06 del 22/12/2006
(quest'ultima avente ad oggetto 'manutenzione straordinaria impianti di illuminazione stradale …'), dato atto altresì dell'assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio e della prevalenza dell'interesse pubblico all'asservimento delle aree interessate, ha deliberato di dichiarare che le opere di urbanizzazione realizzate sulle aree in questione sono opere di pubblica utilità, di disporre quindi “ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 08 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. l'imposizione della servitù coattiva al patrimonio indisponibile di questo di , secondo la planimetria allegato A), nei CP_1 CP_1 terreni catastalmente individuati al foglio 84, mappali 32, 57 e 39” e di dare mandato alla
Giunta Comunale e agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.).
Come documentato dal TU, tale delibera è stata impugnata dagli odierni attori innanzi al TAR per il Piemonte che, con sentenza pubblicata in data 23.2.2023, ha respinto il ricorso svolgendo le seguenti considerazioni (per quanto in particolare qui rileva):
1. la delibera in questione è “atto di indirizzo politico amministrativo, ovvero esprime la volontà del Consiglio Comunale di provvedere all'acquisizione sanante ai fini della costituzione della servitù, demandando alla giunta comunale e al responsabile del procedimento l'adozione dei provvedimenti attuativi. Saranno gli atti conseguenti alla citata deliberazione a individuare i proprietari del terreno e a dare contezza di tutti gli elementi costitutivi del procedimento ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001”;
2. con specifico riferimento alla domanda di usucapione formulata nel presente giudizio,
“L'aver promosso un'azione di accertamento dell'usucapione non è ostativo all'attivazione del procedimento di acquisizione sanante del diritto di servitù. Al contrario, una volta divenuto definitivo il provvedimento finale di acquisizione ex art. 42 bis del
pagina 15 di 23 d.p.r. n. 327/2001, non avrà ragione di essere il procedimento di accertamento dell'usucapione non ancora concluso. Non vi è infatti, al riguardo, la pregiudizialità dell'un procedimento rispetto all'altro (Cons. Stato, IV, 12.7.2022, n. 5872)”;
3. l'art. 42 bis TU Espr. “sana i casi di opere di pubblica utilità realizzate in assenza di un provvedimento di esproprio, così da evitare la demolizione delle opere stesse. Pertanto, la circostanza che sia fattibile una diversa ubicazione dei sottoservizi non priva di fondamento il ricorso alla suddetta norma ...”.
Occorre dunque soffermarsi sui rapporti tra la domanda di usucapione e la delibera n. 84 del , muovendo dal dato, evidenziato dal TAR nella sentenza di Controparte_1 cui sopra, dell'assenza di pregiudizialità dell'un procedimento rispetto all'altro.
In primo luogo, quanto alla domanda di usucapione, viene in esame il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui
“l'occupazione di un fondo sine titulo da parte della pubblica amministrazione e conseguente trasformazione da parte della stessa di un bene privato, integrando un illecito permanente, non è utile ai fini dell'usucapione atteso che diversamente si rischierebbe di reintrodurre nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, tenendo anche presente che l'apprensione materiale del bene da parte della
p.a., al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante, non può essere qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini de quibus;
- solo dalla data di entrata in vigore del testo unico espropriazioni (30 giugno 2003) è configurabile in astratto la possibilità della usucapione in presenza di tutti i relativi presupposti (fra cui il carattere non violento della condotta e l'individuazione del momento esatto della interversio possesionis) perché solo l'art. 43 (e poi l'art. 42-bis) del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327 ha imposto l'eliminazione della prassi della
"occupazione acquisitiva", e dunque solo da questo momento l'ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere";
- la prescrizione decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", per cui il dies
a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327" (salvo il rilievo della
pagina 16 di 23 dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43 e della data di entrata in vigore dell'art. 42 bis);
- non può esservi ablazione autoritativa del diritto di proprietà al di fuori di una legittima procedura espropriativa o del procedimento previsto dal citato art. 42-bis” (cfr. Consiglio di Stato n. 5872/22).
Ora, il TU n. 327/01 è entrato in vigore in data 30.6.2023 (cfr. art. 59) e dunque nel caso di specie alla data di costituzione in giudizio del (4.10.2022), Controparte_1 con la proposizione della domanda riconvenzionale di accertamento della intervenuta usucapione, il termine ventennale non era ancora decorso.
E' però intervenuta, come sopra detto, la delibera n. 84 del Consiglio comunale del
(già sopra riportata), avente ad oggetto 'provvedimento di Controparte_1 imposizione servitù di fognatura e di elettrodotto ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/01
– località Tetti Grandi': provvedimento adottato, come visto, dando atto dell'assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio (non essendo stata attivata la procedura) o di un atto formale di cessione volontaria.
Si tratta di provvedimento immediatamente eseguibile, già impugnato dagli odierni attori innanzi al TAR Piemonte che ha respinto il ricorso per annullamento della delibera con la motivazione sopra riportata: provvedimento ampiamente motivato dall'amministrazione comunale quanto all'interesse pubblico posto a fondamento della decisione di acquisizione dell'area in questione, leggendosi nella delibera “che la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di dei CP_1 terreni in argomento ha comportato di fatto modifiche sostanziali e irreversibili dell'area; che l'onere economico a cui andrebbe incontro l'Ente per poter restituire il bene occupato al privato sarebbe di ingente entità e non sostenibile, in quanto dette urbanizzazioni sono di servizio all'intera collettività della frazione Tetti Grandi;
che per le motivazioni suddette risulta l'esigenza generale a soddisfare un'utilità collettiva tale da giustificare il mantenimento delle opere realizzate ed il loro utilizzo a scopi di pubblica utilità; che l'interesse pubblico all'asservimento delle aree interessate dalle opere è attuale e prevalente”.
L'interesse pubblico all'utilizzo dell'area occupata appare indiscutibile, anche alla luce degli accertamenti compiuti dal TU in corso di causa;
la scelta operata pagina 17 di 23 dall'Amministrazione di procedere all'acquisizione delle aree di che trattasi appare adeguatamente motivata come sopra visto e l'amministrazione comunale non solo ha dato mandato alla Giunta Comunale e agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti ex art. 42 bis (ovvero liquidazione dell'indennizzo al proprietario per il pregiudizio patito, notifica del provvedimento al proprietario, trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, ecc.), ma si è fatto carico di riconoscere l'indennizzo dovuto, chiedendone la determinazione in questo giudizio tramite TU (cfr. memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.).
Al riguardo, la TU ha provveduto al calcolo dell'indennizzo ex art. 42 bis TU espropriazioni, tenendo conto della destinazione urbanistica indicata nei PRG del
Comune, delle caratteristiche del bene e della sua natura (si tratta di aree agricole), per giungere a determinare il più probabile valore di mercato al mq per l'area agricola (€
9,00/mq) e così quantificare l'indennità dovuta (parametrata ad un'area di 300,00 mq – determinata come precisato a pag. 26 nota 3 della relazione peritale) in € 6.588,00; la quantificazione proposta è stata contestata dagli attori, i quali in comparsa conclusionale hanno richiamato le osservazioni tutte già svolte dal proprio CTP (cfr. alle. 23 alla TU), ritenendo pertanto doversi determinare l'ammontare dell'indennità dovuta in € 39.488,96.
Sul punto deve osservarsi che l'indennizzo in questione deve essere disposto dall'amministrazione procedente, come previsto dall'art. 42 bis DPR n. 327/01 (cfr. Cass.
n. 10074/25) e in tal senso, nella delibera 27.10.2022, il ha Controparte_1 espressamente demandato l'incombente agli uffici competenti: del resto, “La scelta di acquisire un bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo va effettuata esclusivamente dall'Autorità (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all'esito del giudizio di cognizione o del giudizio d'ottemperanza, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 114 c.p.a): in sede di giurisdizione di legittimità, né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis
d.P.R. n. 327/2001.” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20.1.2020 n. 2).
Dunque, sul punto non può che farsi riferimento al contenuto della delibera in atti, senza alcuna integrazione sulla base della TU disposta.
pagina 18 di 23 Inoltre, come enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, “sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per
l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42 bis T.U. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse;
di conseguenza,
l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a "titolo risarcitorio" (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma dell'art. 42 bis, comma 3) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato "senza titolo" dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un "indennizzo" (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un "risarcimento" di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell'amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano
l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione” (cfr. Cass. S.U. n. 20691/21).
c) Rimane da prendere in esame la domanda risarcitoria svolta dagli attori, i quali hanno sostenuto che “i comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione hanno causato danni da mancato sfruttamento dei terreni agricoli interessati dalla presenza dei sottoservizi”: in tale affermazione si risolve la richiesta risarcitoria svolta, non accompagnata dalla formulazione di capitoli di prova o da documentazione da cui ricavare l'asserito mancato sfruttamento e il danno conseguente.
pagina 19 di 23 Ora, si è sopra richiamata la giurisprudenza in ordine alla configurabilità di un illecito civile permanente ex art. 2043 c.c. nell'occupazione abusiva da parte della PA di un terreno di proprietà altrui, apparendo isolata la risalente pronuncia (in termine di illecito istantaneo) richiamata da parte convenuta: “La condotta illecita della pubblica amministrazione, che incide sul diritto di proprietà, non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ai sensi dell'art. 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sulla occupazione contra ius” (cfr. Consiglio di Stato n. 3767/22); ancora
“L'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. non è istantaneo con effetti permanenti ma ha natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione del terreno, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. In tale ultima ipotesi, la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data della domanda;
ed un analogo principio vale anche per la prescrizione del diritto al risarcimento per il deprezzamento delle aree residue, che si realizza solo a seguito della rinuncia del proprietario al suo diritto” (cfr. Cass. n. 20231/16).
Fermo quanto appena rilevato, la domanda risarcitoria di parte attrice è risultata del tutto sfornita di prova, nulla essendo stato dimostrato in punto mancato sfruttamento dei terreni agricoli e nesso causale.
Rileva inoltre richiamare quanto accertato dal TU nel rispondere al quesito 4 relativo all'eventuale pregiudizio patiti dai terreni di proprietà attorea per effetto della presenza dei sottoservizi: “i signori sono proprietari di terreni sui quali è presente un tratto di Pt_1 una strada interpoderale che si diparte da un cortile (pubblico) della frazione Tetti Grandi alla strada provinciale di Poirino ...Essa è costituita da due tratti: il primo, di sviluppo maggiore, ... è privo di sottoservizi. Il secondo ..., invece, è solcato, nel sottosuolo, da sottoservizi meglio descritti nella presente relazione di perizia, alcuni di essi ad asservimento parziale anche della proprietà Sulla base dello stato di fatto a Pt_1 giudizio del TU la presenza dei sottoservizi non può aver pregiudicato l'utilizzo dei terreni di proprietà di parte attrice”, e significativo al riguardo è il tracciato della strada raffigurato nella foto di pag. 23 della relazione peritale.
pagina 20 di 23 La conclusione del TU appena riportata è stata contestata dagli attori, i quali in comparsa conclusionale adducono essere 'risaputo' che la presenza di strutture edili e di servizi sui terreni agricoli 'hanno sempre un impatto negativo e rendono difficoltosi i vari lavori agricoli con i trattori', aggiungendo che 'i lavori di aratura devono essere condotti con molta attenzione e lentezza per non incappare e tranciare tubazioni e condotte interrate': tale ultima annotazione è in evidente contrasto con l'allegato 'mancato sfruttamento' dei terreni, giacchè un conto è non poterli coltivare, altro è coltivarli sia pure con le necessarie cautele imposte dalla presenza di servizi;
soprattutto, poi, il danno in questione viene alla fine allegato come danno in re ipsa, quando piuttosto al più può parlarsi di danno 'presunto', rispetto al quale è comunque onere del danneggiato allegare (nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.) le specifiche circostanze da cui inferire l'esistenza del danno lamentato, allegazione del tutto mancante nel caso di specie.
Non appare ultroneo osservare che gli stessi attori hanno sostenuto di non essersi avveduti della presenza dei sottoservizi fino all'avvenuta rimozione dell'asfalto, il che dimostra l'assenza di qualsivoglia pregiudizio (stante la risalenza dei sotto-servizi in questione).
4.
Sulle conclusioni e sulle spese di lite
Per le considerazioni tutte che precedono la domanda attorea deve essere rigettata: il rigetto consegue, in particolare, al factum principis rappresentato dall'intervenuto avvio del procedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/01, in forza della delibera n. 84 del
27.10.2022 del Consiglio Comunale del Comune di , che ha deliberato “1) di CP_1 dichiarare che le opere di urbanizzazione realizzate sulle aree distinte al Catasto Terreni al foglio 84, mappali 32, 57 e 39 per uno sviluppo lineare stradale di circa m. 664 sono opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; 2) di disporre, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. l'imposizione della servitù coattiva al patrimonio indisponibile di questo Comune di , secondo la CP_1 planimetria allegato A), nei terreni catastalmente individuati al foglio 84, mappali 32, 57 e
39; 3) di dare mandato alla Giunta Comunale ed agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 in nome,
pagina 21 di 23 per conto e nell'interesse del ”: provvedimento come detto Controparte_1 immediatamente eseguibile, impugnato dai sig.ri innanzi al TAR Piemonte che ha Pt_1 respinto il ricorso, e da ritenersi ormai definitivo.
Tale fatto 'sopravvenuto', unitamente alle considerazioni tutte sopra svolte in ordine alla pacifica assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o atto di cessione volontaria e alla decorrenza del possesso utile ai fini dell'usucapione alla luce della giurisprudenza citata, e l'infondatezza della domanda risarcitoria così come svolta nel presente giudizio dagli attori (del tutto sfornita di prova) inducono a ritenere la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, ponendosi a carico degli attori – comunque soccombenti quanto alla domanda risarcitoria - il restante terzo (liquidato come da dispositivo).
Alla liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenendo conto del valore della causa (indeterminato), delle questioni trattate e dell'attività svolta: si ritiene pertanto di applicare i valori medi dello scaglione relativo (non inferiore ad €
26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00), considerando la causa di complessità media (e così per l'intero € 2.127,00 quanto alla fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale), senza operare l'aumento ex art. 4, comma 2 DM 55/14 non sussistendone i presupposti.
Le spese di TU, liquidate con separato decreto, rilevanti con particolare riferimento alla domanda attorea di rimozione/ripristino dello stato dei luoghi e alle domande riconvenzionali (marginale essendo stato l'accertamento in punto danni), per le considerazioni sopra svolte sono poste in via definitiva per la metà a carico degli attori e per la restante metà a carico dei convenuti: “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso” (cfr. Cass. n. 11068/20).
pagina 22 di 23 Tale determinazione si estende alle spese di CTP e peraltro, se è vero che esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. n. 26729/24), è altrettanto vero che il relativo esborso non è stato comunque documentato da parte convenuta.
La ritenuta sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite esclude qualsiasi pronuncia ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3876/20 e Cass. n. 26544/24).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta imposizione, ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Espropriazioni, di servitù di uso pubblico (di fognatura e di elettrodotto) con delibera n. 84 del
27.10.2022 del Consiglio Comunale da parte del , sui terreni di Controparte_1 proprietà di e , distinti al Catasto del Comune di Parte_1 Parte_2 CP_1 al Foglio 84, mappali 32, 57 e 39;
- rigetta le domande attoree;
- rigetta la domanda di parte convenuta di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di uso pubblico;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3;
- condanna e a rifondere al le Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite nella misura di 1/3, che liquida in detta misura in € 3.680,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di TU per la metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
Minuta predisposta con la collaborazione del MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8759/22 R.G., promossa da c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Favria (TO), Via Aurora n. 1, presso e C.F._2 nello studio dell'Abogado – Avvocato Stabilito – Salvatore Giuliano che agisce d'intesa con l'avv. Silvia Tonino del Foro di Ivrea per delega 29.12.2022 su supporto cartaceo, depositata allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore 30.12.2022 in copia informatica - unitamente all'atto di intesa - nel fascicolo telematico
- ATTORI - contro
, P. IVA , elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Mondovì, Largo Campana n. 2, presso e nello studio dell'avv. Enrico Martinetti, che lo rappresenta e difende per delega 12.9.2022 su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTO -
OGGETTO: rimozione sottoservizi installati dal – risarcimento danni – CP_1 intervenuta usucapione servitù uso pubblico – intervenuta occupazione acquisitiva ex art. 42 bis DPR n. 327/21
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note scritte 26.6.2025):
“in via istruttoria: Ammettersi a prova per interpello e testi i seguenti capi, preceduti dalla locuzione “vero che”:
pagina 1 di 23 a. Il chiusino che appare sulle fotografie ex adverso prodotte sub doc. 15 si trova su un tratto non di proprietà attorea e comunque le fotografie sono antecedenti alla stesura del manto di asfalto;
b. La documentazione prodotta dal (vedasi doc. attorei 11 e 12) sia o meno atta CP_1
a individuare i sottoservizi nel sottosuolo attoreo;
c. i chiusini emersi sulla proprietà attorea a seguito della rimozione dell'asfalto non erano in precedenza visibili.
Si indicano a testi (…);
– Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al Comune di l'esibizione in giudizio delle CP_1 planimetrie, elaborati e tracciati dell'effettivo percorso dei sottoservizi;
– Disporsi TU che, previo esame dei documenti, elaborati e planimetrie presenti presso gli uffici tecnici comunali e degli enti interessati, sia finalizzata a: individuare l'esatta ubicazione e percorso di condutture - fognatura, illuminazione e condutture idriche e di gas metano;
accertare se, in ottica di utilità pubblica, sia più agevole e/o conveniente il costo del ristoro dei fratelli tramite art. 42 bis o quello di un percorso alternativo dei Pt_1 sottoservizi tramite procedure legittime di acquisizione;
fissarsi udienza con la presenza del Ctu e Ctp al fine di chiarire le modalità di calcolo dell'ammontare dell'indennità;
Nel merito dichiarare:
1. la presenza abusiva nel sottosuolo dei terreni di proprietà attorea, di cui al F. 84 part. 32-57- 39 del comune di , di sottoservizi installati dal Comune di CP_1
e rivelati dalla presenza dei chiusini visibili dopo la rimozione del manto di CP_1 asfalto a suo tempo abusivamente steso dal dato atto della abusività e CP_1 illegittimità di tali installazioni, condannare il all'immediata Controparte_1 rimozione dei chiusini e dei sottoservizi e al ripristino dei luoghi, il tutto a spese del
Con condanna al risarcimento dei danni, anche in via equitativa, che si CP_1 quantificano indicativamente in € 50.000,00; in subordine:
2. nel caso non plausibile che non venga accolta la domanda di cui al punto 1 in subordine dichiarare che i beni rimangano di proprietà dei sig. e venga imposta Pt_1 una servitù, solo per i sottoservizi a favore del Comune di , con un CP_1 indennizzo patrimoniale pari ad € 39.488,95.
pagina 2 di 23 3. Il rigetto di tutte le domande avversarie anche quelle riconvenzionali, rispetto alle quali si richiamano i motivi dedotti nell'atto introduttivo e nelle successive memorie.
Con vittoria di spese e onorari.”
Per parte convenuta (come da note scritte 1.7.2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice Istruttore designato: prendere atto che il Comune di Carmagnola conchiudente dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, deduzioni, contestazioni nuove delle controparti, così come dichiara di opporsi all'eventuale deposito di atti e/o documenti ex adverso irritualmente introdotti in causa;
- dichiarata inammissibile e/o rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione;
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
- dichiarare l'inammissibilità di tutte le domande svolte dai Sig.ri e Parte_1 Pt_2
nei confronti del , in quanto in violazione del principio del
[...] Controparte_1 ne bis in idem, così come previsto e statuito dall'art. 2909 cod. civ.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- previa revoca parziale dell'ordinanza istruttoria del 27.06.2024 nella parte in cui non ha ammesso i capitoli di prova per testi di parte convenuta da 1) a 5), 6) e da 11) a 18), e nel punto in cui ha ridotto la lista testimoniale di parte convenuta a tre testi, in quanto asseritamente sovrabbondante;
all'esito dell'espletata istruttoria:
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare le domande tutte svolte dai Sig.ri e nei confronti Parte_1 Parte_2 del , in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione delle servitù di uso pubblico, in favore del , di passaggio della rete idrica, della fognatura (bianca e Controparte_1 nera), dell'illuminazione pubblica e di ogni altro sottoservizio sui terreni di proprietà dei
Sig.ri e , distinti in Catasto del Comune di al Parte_1 Parte_2 CP_1
Foglio 84, Mappali 32, 57 e 39, così come dai rispettivi tracciati evidenziati nella relazione di perizia a firma del C.T.U. Arch. ; Persona_1
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
pagina 3 di 23 - accertare e dichiarare, previa corresponsione dell'equo indennizzo quantificato dal
C.T.U. Arch. in € 6.588,00, l'intervenuta acquisizione in capo al Persona_1
delle servitù di uso pubblico di passaggio della rete idrica, della Controparte_1 fognatura (bianca e nera), dell'illuminazione pubblica e di ogni altro sottoservizio sui terreni di proprietà dei Sig.ri e , distinti in Catasto del Parte_1 Parte_2
Comune di al Foglio 84, Mappali 32, 57 e 39, così come dai rispettivi CP_1 tracciati evidenziati nella relazione di perizia a firma del C.T.U. Arch. Persona_1
, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis, comma 6°, D.P.R. n. 327/2001;
[...]
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. degli attori Sig.ri e per aver agito in giudizio con mala fede e Parte_1 Parte_2 comunque con colpa grave, per le ragioni diffusamente argomentate nella difesa del
Comune esponente, e conseguentemente condannare i medesimi al risarcimento dei danni in favore del , da liquidarsi in sentenza in via Controparte_2 equitativa;
- in ogni caso condannare gli attori Sig.ri e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore del di una somma equitativamente determinata ex art. 96, Controparte_2 comma 3, c.p.c., con la pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c.;
- con il favore delle spese e del compenso di causa, anche per C.T.U. e C.T.P., oltre rimborso forfettario 15% delle spese ex art. 2 D.M. 155/2014, oltre CPA ed IVA.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione 29.4.2022, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Torino il , Controparte_1 al fine di far accertare la presenza asseritamente abusiva nel sottosuolo dei terreni di loro proprietà (Fg. 84 part. 32 del Comune di ) di sottoservizi installati dal CP_1
ottenere la condanna dello stesso all'immediata rimozione di chiusini e CP_1 sottoservizi e al ripristino dei luoghi, oltre al risarcimento del danno conseguente all'occupazione, quantificato in € 50.000,00.
A tal fine, gli attori hanno rappresentato quanto segue:
pagina 4 di 23 . con sentenza del Tribunale di Torino n. 3641 del 9.5.2014, confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza n. 1879/2016, in accoglimento della domanda da loro proposta è stata accertata l'occupazione abusiva dei terreni di loro proprietà siti in , CP_1 distinti in Catasto al Fg. 84, mapp. n. 32, da parte del Comune di , con CP_1 conseguente condanna dello stesso “a restituire a parte attrice la parte di terreno in proprietà, occupata dalla strada, e a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delle opere realizzate”;
. stante l'inerzia del nel dare seguito alle sentenze, gli attori Controparte_1 hanno proposto il giudizio di ottemperanza innanzi al , che con Controparte_3 sentenza definitiva del 15.10.2019 ha dichiarato l'obbligo dell'ente locale di dare esecuzione integrale alle summenzionate decisioni mediante svolgimento dei lavori di ripristino necessari;
. rimosso quindi l'asfalto da tutto il tratto stradale in questione, essi si sono accorti che il probabilmente in occasione dell'abusiva posa dell'asfalto, aveva anche CP_1 abusivamente installato dei chiusini, non visibili perchè mascherati dall'asfalto stesso, tali da fare pensare alla presenza di sottoservizi quali condotte d'acqua e/o condotte fognarie e/o condutture elettriche.
Gli attori hanno quindi sostenuto che si tratta di condutture posate abusivamente e clandestinamente nel sottosuolo, hanno dato atto di avere chiesto al Comune copia degli atti ed elaborati relativi ai sottoservizi che avessero interessato la loro proprietà ed hanno concluso che qualsiasi installazione nel sottosuolo è stata effettuata abusivamente e clandestinamente, quindi in modo non idoneo a far decorrere un possesso utile ad usucapire: hanno quindi allegato la necessità di eliminare i sottoservizi
(condotte fognarie e/o idriche e/o elettriche) abusivamente installati dal di CP_1
sul tratto già interessato dall'abusiva posa di asfalto, così da restituire ai CP_1 legittimi proprietari il bene privo dei manufatti abusivamente installati, ed hanno altresì chiesto il risarcimento dei danni 'da mancato sfruttamento dei terreni agricoli interessati dalla presenza dei sottoservizi', concludendo nel merito come in epigrafe riportato.
Si è costituito in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta tempestivamente depositata, in cui - richiamate le domande già formulate dagli attori in una prima causa civile e quindi innanzi al TAR, riguardanti le doglianze da loro pagina 5 di 23 mosse all'attività dell'Amministrazione comunale, volta ad urbanizzare la zona del territorio comunale ove sono ubicati anche i terreni e in fabbricati costituenti l'azienda agricola dei sig.ri con conseguente rimozione dell'asfaltatura della strada oggetto Pt_1 di contenzioso ed evidente peggioramento della transitabilità della medesima ad opera della collettività - ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande attoree, sostenendo che l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torino
n. 3641/2014, che aveva individuato, quale unica opera da rimuovere a carico del la pavimentazione bituminosa coincidente con il percorso Controparte_1 stradale, in seguito effettivamente rimossa in ottemperanza alla statuizione giudiziale, precluderebbe agli attori (i quali avrebbero dovuto puntualizzare in quella causa tutte le opere di cui richiedevano la rimozione, comprese le sottostanti condutture corrispondenti ai sottoservizi, ove esistenti) di indicare nuove, ulteriori, opere da rimuovere.
Nel merito parte convenuta ha affermato che i sottoservizi di cui gli attori presumono l'esistenza, lamentandosene, sono stati realizzati prima dell'asfaltatura della strada, effettuata nel dicembre 1997, oltre a risultare dalla stessa documentazione prodotta dagli attori che l'illuminazione pubblica era stata deliberata con atto del Consiglio comunale 26 giugno 1987 n. 129 e la fognatura con atto 19 settembre 1985 n. 166; ha aggiunto che la presenza di sottoservizi in quel tratto di strada è da sempre riscontrabile, non essendo vero che pozzetti e griglie siano emersi solo dopo la rimozione dell'asfalto, ed anzi essendo sempre risultati emergenti dal suolo sia il pozzetto chiuso da un chiusino e posto all'incrocio con la strada che porta alla cascina sia le tre caditoie, Pt_1 ovvero le tre griglie per la raccolta delle acque bianche, proprio per la loro funzione, ed al riguardo ha puntualizzato che delle stesse è stato espressamente previsto il riposizionamento - ove necessario - dopo la rimozione dell'asfalto (che comportava un abbassamento del suolo).
Il ha poi osservato che sin dal 1997 è presente lungo la strada la rete CP_1 dell'illuminazione pubblica, con pali alimentati dalla corrente elettrica non attraverso una via aerea ma attraverso un collegamento sotterraneo, a dimostrazione del fatto che la servitù era apparente, ed ha sottolineato che gli stessi attori, con istanza 24.2.2018, hanno dichiarato di essere stati a conoscenza dell'esistenza dei sottoservizi ancor prima della rimozione del manto bituminoso da parte del ha posto quindi l'accento CP_1
pagina 6 di 23 sulla funzione pubblica dei predetti servizi, essendo il tratto di strada interessato dal pubblico transito, quindi a servizio di una collettività indeterminata di persone (in particolare gli abitanti della Borgata denominata ) oltre ad avere la Parte_3
Co funzione di mettere in comunicazione due vie pubbliche (strada Comunale Poirino e
Strada Comunale di Tetti dei Grandi), ed ha quindi concluso ritenendo sussistere tutti i presupposti per il perfezionamento dell'usucapione della servitù di uso pubblico di passaggio della rete idrica, della fognatura, dell'illuminazione pubblica e di ogni altro sottoservizio.
Infine, il ha dato atto della propria intenzione di provvedere in ogni caso CP_1 all'acquisizione del diritto di servitù di passaggio della rete idrica, della fognatura, dell'illuminazione pubblica e di ogni altro sottoservizio sui terreni di proprietà degli attori e di avere quindi avviato il procedimento volto all'emanazione del provvedimento ablatorio per l'acquisizione del diritto di servitù ai sensi dell'art. 42 bis comma 6 DPR n.
327/01, con conseguente determinazione dell'indennizzo dovuto ai sig.ri e Pt_1 devoluzione di qualsiasi controversia sulla determinazione e corresponsione dello stesso alla Corte di Appello quale Giudice Unico;
ha poi eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria di controparte, essendo il preteso illecito civile di natura extracontrattuale ed ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate, sottolineando altresì la temerarietà della lite promossa, ai fini dell'art. 96 c.p.c.
In corso di causa, concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e costituitosi nuovo difensore per parte attrice, è stata disposta TU volta ad accertare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla posizione e al percorso dei sottoservizi oggetto di causa;
avendo gli attori impugnato innanzi al TAR la delibera n. 84 del
Consiglio comunale di del 27.10.2022, con cui sono state dichiarate di CP_1 pubblica utilità le opere inerenti la rete fognaria e di illuminazione pubblica realizzate dal sotto il sedime stradale di proprietà degli attori - ricorso respinto dal TAR con CP_1 sentenza del 22.2.2023, è stata disposta la prosecuzione delle operazioni peritali, dandosi atto che la proposizione della domanda di usucapione del diritto di servitù di uso pubblico non dava luogo ad alcuna pregiudizialità né poteva ritenersi venuto meno l'interesse alla domanda proposta.
pagina 7 di 23 Sostituito il Giudice titolare a seguito di trasferimento per concorso interno e depositata la TU disposta, sono stati ammessi alcuni dei capitoli di prova dedotti da parte convenuta e sono stati escussi i testi intimati;
fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*************
2.
Sul passaggio in giudicato della sentenza n. 3641/2014 del Tribunale di Torino
La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione formulata dal convenuto CP_1 di inammissibilità delle domande attoree “in quanto precluse dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torino n. 3641 del 09.05.2014, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1879/2016 del 02.11.2016”.
Con la pronuncia n. 3641/14, confermata dalla Corte d'Appello, il Tribunale di Torino ha così disposto: “accerta l'avvenuta occupazione abusiva dei terreni di proprietà dei sig.ri
e , siti in e distinti in Catasto al Fg. 84 map. n. Parte_1 Parte_2 CP_1
32, da parte del . Dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore a restituire a parte attrice la parte di
[...] terreno in proprietà, occupata dalla strada, e a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delle opere realizzate….”.
Sostiene il convenuto che il giudicato portato da tale sentenza non sia più attaccabile, sulla scorta della tardiva allegazione di fatti giuridici che, in quanto cronologicamente anteriori, sarebbero stati deducibili (ma non sono stati dedotti) nel medesimo processo in cui si è formato il giudicato.
L'eccezione appare infondata e non può trovare accoglimento.
Come precisato dalla Suprema Corte “L'autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito). Con la conseguenza che, qualora due
pagina 8 di 23 giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico
e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. Tanto significa che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, pertanto, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando conseguentemente irrilevante l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione” (cfr. Cass. n.
32547/24).
Occorre dunque fare esclusivo riferimento alla domanda fatta valere in concreto ed alla ragione affermata in sentenza: il procedimento deciso con la sentenza n. 3641/2014 del
Tribunale di Torino è stato promosso dagli odierni attori per ottenere la rimozione di opere, indebitamente installate dal Comune di , sulla superficie dei terreni di CP_1 loro proprietà e, più precisamente, lamentando la realizzazione di una pavimentazione bituminosa coincidente col percorso del passaggio per mezzi agricoli descritto, destinata alla libera percorrenza e alla collettività, con funzione di porre in comunicazione due vie pubbliche (così in motivazione); non si rinviene, quantomeno negli atti di tale giudizio prodotti dalle parti, alcuna menzione di opere sotterranee o comunque diverse dall'asfaltatura della strada prospiciente l'immobile di proprietà attorea ed invero anche nella sentenza 2.10.2019 del si osserva che come si evince dalla Controparte_3 motivazione delle due sentenze le opere da rimuovere “consistono nella sola apposizione di un manto bituminoso sulla strada, in precedenza inghiaiata, che ne ha alterato la destinazione, adibendola a passaggio delle autovetture …. Nulla viene invece disposto dalle sentenze con riferimento all'attività di riempimento del fosso e di rimozione di condotte e tubazioni” (cfr. doc. 4 parte attrice).
Ne deriva pertanto l'ammissibilità delle domande attoree.
3.
pagina 9 di 23 Sulle domande svolte dalle parti
Venendo quindi al merito delle domande formulate dalle parti (dal in via CP_1 riconvenzionale), occorre in primo luogo soffermarsi sulla prospettazione attorea, da esaminare alla luce delle risultanze istruttorie (TU e testi), per poi valutare le domande di parte convenuta.
a) Gli attori hanno agito in giudizio sostenendo di avere scoperto, dopo la rimozione dell'asfalto dal tratto stradale- in esecuzione di quanto statuito dal Tribunale con sentenza definitiva, che il aveva “anche abusivamente installato dei chiusini, CP_1 non visibili perchè mascherati dall'asfalto stesso, che fanno pensare alla presenza di sottoservizi, quali condotte d'acqua e/o condotte fognarie e/o condutture elettriche”, condutture asseritamente quindi posate “abusivamente e clandestinamente nel sottosuolo”, non essendo mai stati notificati agli attori “nè provvedimenti di esproprio né proposte di incontri per trattative private” e non sussistendo quindi un possesso utile ad usucapire ex art. 1163 c.c.
Appare utile muovere dalle risultanze della TU disposta in corso di causa, premettendo che in atto di citazione viene fatto riferimento a 'condotte d'acqua e/o condotte fognarie e/o condutture elettriche', non anche alla 'probabile installazione di tubature interrate per la fornitura di gas metano', circostanza allegata per la prima volta dal CTP attoreo nelle osservazioni alla bozza trasmessa ai sensi dell'art. 195 c.p.c.
Ebbene, il TU - nel rispondere al quesito come 'riformulato' a seguito della pronuncia del TAR, di rigetto del ricorso presentato dagli odierni attori per l'annullamento della delibera del Consiglio di Carmagnola n. 84 del 27.10.2022 avente ad oggetto
'Provvedimento di imposizione di servitù di fognatura e di elettrodotto ai sensi dell'art. 42 bis TU espr. DPR n. 327/01' – rappresentato lo stato dei luoghi (gli attori sono proprietari dei terreni censiti al CT al Foglio 84 mapp. n. 32, 57 e 39), con particolare riferimento al mappale 32 ha descritto la strada interpoderale oggetto di causa, quindi i terreni di cui ai mappali 32 e 57, a destinazione agricola, dando atto che sul mapp. 57 sono presenti pali dell' pali di illuminazione pubblica e che nel sottosuolo dei mappali 32 e 57 sono CP_4 presenti sottoservizi oggetto della relazione peritale;
quindi, nel rispondere in particolare al quesito 2, relativo alla presenza sulla porzione di terreno di proprietà attorea di “opere
pagina 10 di 23 permanenti finalizzate alla presenza di sottoservizi – rete idrica, fognatura, illuminazione
...”, ha dato atto di quanto segue:
. nel corso delle operazioni peritali, in contraddittorio con i CTP nominati, è stata presa visione delle opere permanenti quali in particolare pali dell'energia/illuminazione CP_4 tombini e chiusini, i primi in numero di quattro, “due di illuminazione pubblica (lampioni) e due di trasporto aereo di cavi elettrici (per fornire anche energia elettrica alla
[...]
(di proprietà ” e presenti sul terreno di proprietà (mappale 57), i Parte_4 Pt_1 Pt_1 tombini presenti sia sul cortile pubblico e sia sui terreni di proprietà le catidoie - Pt_1 destinati alla raccolta delle acque piovane ed il successivo convogliamento in condotto sotterraneo provenienti dal cortile pubblico - prevalentemente presenti nel cortile pubblico;
. sulla base delle opere visibili (tombini, chiusini, pali, ecc.) è stato possibile individuare sommariamente il tracciato dei servizi le cui condotte sono interrate;
. è stata rilevata la presenza di una linea aerea di adduzione di energia elettrica ad asservimento di proprietà private (tra cui la proprietà , nonché di alimentazione di Pt_1 due lampioni per l'illuminazione del piazzale pubblico (“Il TU non ha rilevato elementi utili a definire il tracciato della linea elettrica sotterranea di adduzione ai lampioni e pertanto ai fini della presente procedura, ritiene che gli stessi siano alimentati da una linea che si diparte dai pali di arrivo in piazza sino ai due lampioni”);
. è stata individuata la presenza di tombini costituenti scarichi privati fognari (acque nere), posti nelle aree di proprietà privata dei fabbricati collocati a sud dei mappali 32 et
57, tombini dai quali “gli scarichi vengono confluiti in una conduttura sotterranea che si presume essere posta sotto la strada interpoderale (di proprietà per poi confluire Pt_1 in una pompa di rilancio posta nel cortile pubblico”;
. quanto al presunto tracciato, “si ritiene che lo stesso sia quello indicato nella planimetria del prodotta in atti (documento 12H di parte attrice)” e, ampliata CP_1
l'indagine dalla strada interpoderale (ad est della borgata Tetti Grandi) sino alla testata terminale della tubazione, visibile sul mappale 32 (di proprietà in prossimità del Pt_1 mappale 259, “si tratta di una condotta sotterranea che raccoglie (in direzione da est verso ovest) le acque bianche e più precisamente le acque provenienti dai campi coltivati (di proprietà privata), l'acqua del piazzale pubblico (che viene convogliata con
pagina 11 di 23 chiusini grigliati), acqua piovana proveniente dai pluviali delle proprietà private dei fabbricati che si affacciano sul piazzale (fabbricati privati), l'acqua proveniente dal mappale 32 (di proprietà ed infine raccoglie i pluviali delle proprietà private poste Pt_1 sul confine sud del mappale 32. La tubazione termina nel canale di scolo a cielo aperto preesistente, quest'ultimo ricadente sul mappale 32 (proprietà . In conclusione, la Pt_1 condotta (che dallo stato di fatto dell'elemento terminale visibile in loco risulta di 80 cm di diametro) altro non è che un canale che, nel tratto descritto, risulta intubato. Si precisa che l'acqua proveniente dei campi privati per sua natura porta con sé residui terrosi e
l'acqua del piazzale e dei pluviali induce una necessaria “pulizia” dello stesso”;
. è stata quindi rilevata la presenza di tombini con le diramazioni dalla linea principale alle diverse proprietà private (poste a sud dei mappali 32 et 57 di proprietà , Pt_1 nonché un recente punto (quest'ultimo ricadente in una proprietà privata), CP_5 ritenendosi che la linea di adduzione dell'acqua alle sole proprietà private (linea CP_5 abbia un percorso sotto la strada interpoderale sino all'ultimo fabbricato esistente
(mappale 259).
Il TU, all'esito degli accertamenti sopra in sintesi riportati, ha quindi concluso nei seguenti termini:
− energia / illuminazione elettrica: servizio ad uso promiscuo. Risulta prevalente l'utilizzo pubblico (per l'illuminazione del piazzale) rispetto a quello privato (adduzione proprietà private tra cui quella di;
Pt_1
− fognatura nera: servizio ad uso privato. Si tratta di fognatura di scarico che raccoglie i liquami dalle proprietà private (poste a sud del mappale 32) per scaricare, mediante una pompa di rilancio, nella conduttura pubblica posta sotto il cortile pubblico;
− fognatura bianca: servizio ad uso promiscuo. Risulta di prevalente utilizzo privato
(raccolta acqua dei campi, tra cui quello di Coha, nonché pluviali dei fabbricati prospicienti il piazzale rispetto a quello privato - piazzale pubblico);
− acqua potabile: servizio ad uso privato. Si tratta di allacciamenti privati alla rete di adduzione di acqua potabile.
Ebbene, lo stato dei luoghi ed i servizi sopra descritti, rilevati dal TU, appaiono di per sé incompatibili con l'allegazione attorea di servizi clandestinamente installati, ovvero di essersi avveduti della presenza di tali servizi solo a seguito della rimozione dell'asfalto.
pagina 12 di 23 Appare utile richiamare sin d'ora l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Le opere destinate all'esercizio della servitù devono essere visibili, anche se solo occasionalmente, da qualsiasi punto che il proprietario del fondo servente possa facilmente osservare. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera.
L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro. Pertanto, in base a tali principi, una tubatura idrica, pur se collocata al di sotto del pavimento dell'appartamento che funge da fondo servente, costituisce senz'altro un'opera oggettivamente apparente, in quanto visibile dal proprietario di quest'ultimo fondo in occasione dello svolgimento di lavori edili” (cfr. Cass. n. 25493/24).
Non può tacersi, poi, del contenuto della comunicazione 24.2.2018, a firma
[...]
e (che tale sottoscrizione non hanno disconosciuto), indirizzata al Pt_1 Parte_2
Comune di per richiedere “la rimozione di tutto l'asfalto posto dal Comune CP_1 sulla proprietà e delle opere (condotte fognarie, lampioni e altre) situate senza Pt_1 autorizzazione su suolo privato” (cfr. doc. 11 fasc. parte convenuta).
Infine, confermata la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova attorei, di cui alle ordinanze 27.6.2024 e 17.1.2025 pronunciate in corso di causa, assumono rilievo le prove testimoniali assunte;
in particolare:
. il teste , già Direttore Ripartizione Edilizia Privata e Commercio presso il Tes_1
Comune di dal 1982 all'1 agosto 2022, ha riferito delle due fognature CP_1 presenti nella zona “una per le acque nere e grigie realizzata nel 1985 circa, le altre per le acque bianche sono state realizzate prima, le altre in quanto sono due confluite in un'unica, ampliata dopo l'alluvione del 1994”, ha aggiunto che “Il chiusino di cui alla foto
8 è stato posto sulla tubazione delle acque bianche, mentre i chiusini lungo i fabbricati sono stati posti dai proprietari e non dal , ha dichiarato che “Pozzetti e griglie, CP_1 quali posti dal sono sempre stati visibili;
escludo che le griglie possano essere CP_1 state coperte dall'asfalto, nel caso asfaltando avrebbero lasciato un buco o un avallamento”, ha confermato che “le griglie per la raccolta delle acque bianche sono
pagina 13 di 23 sempre state visibili sin dalla loro realizzazione, prima del 1985” ed ha aggiunto “quando
c'era l'asfalto le griglie si vedevano ed erano piccole e quadrate, di recente ho visto però che le griglie non sono più quelle originarie e non escludo che al momento della rimozione dell'asfalto le griglie originarie siano state sostituite da altre più recenti”;
. il teste , responsabile della Ripartizione Direzione Lavori pubblici del Tes_2 CP_1
dal 1995, ha dichiarato che “Dove il ha asfaltato la strada pozzetti
[...] CP_1
e griglie sono rimasti a vista, in quel tratto come in altre zone” ed ha ribadito che “se è stato fatto l'asfalto e c'erano delle griglie, le griglie sono state fatte emergere nel senso che non sono state coperte”; Tes_
. infine il teste dipendente del Comune di dal settembre 2002 a fine CP_1 febbraio 2024 presso l'Ufficio Ripartizione Lavori Pubblici, ha precisato di non avere seguito i lavori di rimozione dell'asfaltatura ma di avere fatto un sopralluogo, “non ricordo se prima o dopo la rimozione dell'asfaltatura”, ed ha quindi dichiarato – peraltro non con specifico riferimento ai fatti di causa - che “può capitare, specie in campagna, che terra e detriti rendano pozzetti e griglie non evidenti;
in teoria posso dire che le griglie devono essere in superficie perchè diversamente non assolverebbero al loro compito, mentre chiusini e pozzetti può capitare che si trovino sotto lo strato di asfalto”.
b) Le risultanze della TU e delle prove testimoniali sopra riportate rilevano evidentemente anche con riferimento alle domande svolte in via riconvenzionale dal il quale ha contestato la fondatezza della domanda attorea, proposta ben oltre CP_1 il termine ventennale di maturazione dell'usucapione della servitù in quanto - essendo stati posati i servizi in questione prima dell'asfaltatura della strada, effettuata nel dicembre 1997 (l'illuminazione pubblica deliberata con atto del Consiglio Comunale 26 giugno 1987 n. 129, la fognatura con atto 19 settembre 1985 n. 166) - l'iniziativa attorea
è stata posta in essere ben oltre il termine ventennale di maturazione dell'usucapione della servitù di posizionamento di tali condutture: servitù invero da ritenersi apparenti, essendo presenti come già sopra detto opere visibili e permanenti destinate al loro servizio.
Da qui dunque la domanda di parte convenuta di accertamento dell'intervenuta usucapione delle servitù di uso pubblico, in favore del Comune, di passaggio delle rete idrica, della fognatura, dell'illuminazione pubblica “e di ogni altro sottoservizio sui terreni
pagina 14 di 23 di proprietà dei Sig.ri e , distinti in Catasto del Comune di Parte_1 Parte_2
al Foglio 84, Mappale 32” e in via riconvenzionale subordinata CP_1
l'accertamento della intervenuta occupazione acquisitiva ex art. 42 bis DPR n. 327/21.
Ora, il con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del Controparte_1
27.9.2022, dato atto della presenza sul sedime stradale ricadente sul terreno identificato al CT al Foglio 84 part. n. 32, 57 e 39 della fognatura e della rete di illuminazione pubblica realizzate al servizio della borgata Tetti Grandi a seguito delle delibere n.
166/21 del 19/9/1985, n. 129/1987 del 26/6/1987 e n. 536/06 del 22/12/2006
(quest'ultima avente ad oggetto 'manutenzione straordinaria impianti di illuminazione stradale …'), dato atto altresì dell'assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio e della prevalenza dell'interesse pubblico all'asservimento delle aree interessate, ha deliberato di dichiarare che le opere di urbanizzazione realizzate sulle aree in questione sono opere di pubblica utilità, di disporre quindi “ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 08 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. l'imposizione della servitù coattiva al patrimonio indisponibile di questo di , secondo la planimetria allegato A), nei CP_1 CP_1 terreni catastalmente individuati al foglio 84, mappali 32, 57 e 39” e di dare mandato alla
Giunta Comunale e agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.).
Come documentato dal TU, tale delibera è stata impugnata dagli odierni attori innanzi al TAR per il Piemonte che, con sentenza pubblicata in data 23.2.2023, ha respinto il ricorso svolgendo le seguenti considerazioni (per quanto in particolare qui rileva):
1. la delibera in questione è “atto di indirizzo politico amministrativo, ovvero esprime la volontà del Consiglio Comunale di provvedere all'acquisizione sanante ai fini della costituzione della servitù, demandando alla giunta comunale e al responsabile del procedimento l'adozione dei provvedimenti attuativi. Saranno gli atti conseguenti alla citata deliberazione a individuare i proprietari del terreno e a dare contezza di tutti gli elementi costitutivi del procedimento ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001”;
2. con specifico riferimento alla domanda di usucapione formulata nel presente giudizio,
“L'aver promosso un'azione di accertamento dell'usucapione non è ostativo all'attivazione del procedimento di acquisizione sanante del diritto di servitù. Al contrario, una volta divenuto definitivo il provvedimento finale di acquisizione ex art. 42 bis del
pagina 15 di 23 d.p.r. n. 327/2001, non avrà ragione di essere il procedimento di accertamento dell'usucapione non ancora concluso. Non vi è infatti, al riguardo, la pregiudizialità dell'un procedimento rispetto all'altro (Cons. Stato, IV, 12.7.2022, n. 5872)”;
3. l'art. 42 bis TU Espr. “sana i casi di opere di pubblica utilità realizzate in assenza di un provvedimento di esproprio, così da evitare la demolizione delle opere stesse. Pertanto, la circostanza che sia fattibile una diversa ubicazione dei sottoservizi non priva di fondamento il ricorso alla suddetta norma ...”.
Occorre dunque soffermarsi sui rapporti tra la domanda di usucapione e la delibera n. 84 del , muovendo dal dato, evidenziato dal TAR nella sentenza di Controparte_1 cui sopra, dell'assenza di pregiudizialità dell'un procedimento rispetto all'altro.
In primo luogo, quanto alla domanda di usucapione, viene in esame il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui
“l'occupazione di un fondo sine titulo da parte della pubblica amministrazione e conseguente trasformazione da parte della stessa di un bene privato, integrando un illecito permanente, non è utile ai fini dell'usucapione atteso che diversamente si rischierebbe di reintrodurre nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, tenendo anche presente che l'apprensione materiale del bene da parte della
p.a., al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante, non può essere qualificata idonea ad integrare il requisito del possesso utile ai fini de quibus;
- solo dalla data di entrata in vigore del testo unico espropriazioni (30 giugno 2003) è configurabile in astratto la possibilità della usucapione in presenza di tutti i relativi presupposti (fra cui il carattere non violento della condotta e l'individuazione del momento esatto della interversio possesionis) perché solo l'art. 43 (e poi l'art. 42-bis) del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327 ha imposto l'eliminazione della prassi della
"occupazione acquisitiva", e dunque solo da questo momento l'ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il "giorno in cui il diritto può essere fatto valere";
- la prescrizione decorre "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", per cui il dies
a quo di un possibile possesso utile a fini di usucapione non potrebbe che individuarsi a partire dall'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327" (salvo il rilievo della
pagina 16 di 23 dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 43 e della data di entrata in vigore dell'art. 42 bis);
- non può esservi ablazione autoritativa del diritto di proprietà al di fuori di una legittima procedura espropriativa o del procedimento previsto dal citato art. 42-bis” (cfr. Consiglio di Stato n. 5872/22).
Ora, il TU n. 327/01 è entrato in vigore in data 30.6.2023 (cfr. art. 59) e dunque nel caso di specie alla data di costituzione in giudizio del (4.10.2022), Controparte_1 con la proposizione della domanda riconvenzionale di accertamento della intervenuta usucapione, il termine ventennale non era ancora decorso.
E' però intervenuta, come sopra detto, la delibera n. 84 del Consiglio comunale del
(già sopra riportata), avente ad oggetto 'provvedimento di Controparte_1 imposizione servitù di fognatura e di elettrodotto ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/01
– località Tetti Grandi': provvedimento adottato, come visto, dando atto dell'assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio (non essendo stata attivata la procedura) o di un atto formale di cessione volontaria.
Si tratta di provvedimento immediatamente eseguibile, già impugnato dagli odierni attori innanzi al TAR Piemonte che ha respinto il ricorso per annullamento della delibera con la motivazione sopra riportata: provvedimento ampiamente motivato dall'amministrazione comunale quanto all'interesse pubblico posto a fondamento della decisione di acquisizione dell'area in questione, leggendosi nella delibera “che la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di dei CP_1 terreni in argomento ha comportato di fatto modifiche sostanziali e irreversibili dell'area; che l'onere economico a cui andrebbe incontro l'Ente per poter restituire il bene occupato al privato sarebbe di ingente entità e non sostenibile, in quanto dette urbanizzazioni sono di servizio all'intera collettività della frazione Tetti Grandi;
che per le motivazioni suddette risulta l'esigenza generale a soddisfare un'utilità collettiva tale da giustificare il mantenimento delle opere realizzate ed il loro utilizzo a scopi di pubblica utilità; che l'interesse pubblico all'asservimento delle aree interessate dalle opere è attuale e prevalente”.
L'interesse pubblico all'utilizzo dell'area occupata appare indiscutibile, anche alla luce degli accertamenti compiuti dal TU in corso di causa;
la scelta operata pagina 17 di 23 dall'Amministrazione di procedere all'acquisizione delle aree di che trattasi appare adeguatamente motivata come sopra visto e l'amministrazione comunale non solo ha dato mandato alla Giunta Comunale e agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti ex art. 42 bis (ovvero liquidazione dell'indennizzo al proprietario per il pregiudizio patito, notifica del provvedimento al proprietario, trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, ecc.), ma si è fatto carico di riconoscere l'indennizzo dovuto, chiedendone la determinazione in questo giudizio tramite TU (cfr. memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.).
Al riguardo, la TU ha provveduto al calcolo dell'indennizzo ex art. 42 bis TU espropriazioni, tenendo conto della destinazione urbanistica indicata nei PRG del
Comune, delle caratteristiche del bene e della sua natura (si tratta di aree agricole), per giungere a determinare il più probabile valore di mercato al mq per l'area agricola (€
9,00/mq) e così quantificare l'indennità dovuta (parametrata ad un'area di 300,00 mq – determinata come precisato a pag. 26 nota 3 della relazione peritale) in € 6.588,00; la quantificazione proposta è stata contestata dagli attori, i quali in comparsa conclusionale hanno richiamato le osservazioni tutte già svolte dal proprio CTP (cfr. alle. 23 alla TU), ritenendo pertanto doversi determinare l'ammontare dell'indennità dovuta in € 39.488,96.
Sul punto deve osservarsi che l'indennizzo in questione deve essere disposto dall'amministrazione procedente, come previsto dall'art. 42 bis DPR n. 327/01 (cfr. Cass.
n. 10074/25) e in tal senso, nella delibera 27.10.2022, il ha Controparte_1 espressamente demandato l'incombente agli uffici competenti: del resto, “La scelta di acquisire un bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo va effettuata esclusivamente dall'Autorità (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all'esito del giudizio di cognizione o del giudizio d'ottemperanza, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 114 c.p.a): in sede di giurisdizione di legittimità, né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis
d.P.R. n. 327/2001.” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20.1.2020 n. 2).
Dunque, sul punto non può che farsi riferimento al contenuto della delibera in atti, senza alcuna integrazione sulla base della TU disposta.
pagina 18 di 23 Inoltre, come enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, “sono devolute al giudice ordinario e alla corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto per
l'acquisizione del bene utilizzato dall'autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42 bis T.U. del 2001, in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un "unicum" non scomponibile nelle diverse voci, con l'effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse;
di conseguenza,
l'attribuzione di una somma forfettariamente determinata a "titolo risarcitorio" (pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, a norma dell'art. 42 bis, comma 3) vale unicamente a far luce sulla genesi di uno degli elementi (il mancato godimento del bene per essere il cespite occupato "senza titolo" dall'amministrazione) che vengono in considerazione per la determinazione dell'indennizzo in favore del proprietario, il quale non fa valere una duplice legittimazione, cioè di soggetto avente titolo ora a un "indennizzo" (quando agisce per il pregiudizio patrimoniale, e non patrimoniale, conseguente alla perdita della proprietà del bene), ora a un "risarcimento" di un danno scaturito da un comportamento originariamente contra jus dell'amministrazione; appartengono invece alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione, per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano
l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione” (cfr. Cass. S.U. n. 20691/21).
c) Rimane da prendere in esame la domanda risarcitoria svolta dagli attori, i quali hanno sostenuto che “i comportamenti tenuti dalla pubblica amministrazione hanno causato danni da mancato sfruttamento dei terreni agricoli interessati dalla presenza dei sottoservizi”: in tale affermazione si risolve la richiesta risarcitoria svolta, non accompagnata dalla formulazione di capitoli di prova o da documentazione da cui ricavare l'asserito mancato sfruttamento e il danno conseguente.
pagina 19 di 23 Ora, si è sopra richiamata la giurisprudenza in ordine alla configurabilità di un illecito civile permanente ex art. 2043 c.c. nell'occupazione abusiva da parte della PA di un terreno di proprietà altrui, apparendo isolata la risalente pronuncia (in termine di illecito istantaneo) richiamata da parte convenuta: “La condotta illecita della pubblica amministrazione, che incide sul diritto di proprietà, non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ai sensi dell'art. 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sulla occupazione contra ius” (cfr. Consiglio di Stato n. 3767/22); ancora
“L'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. non è istantaneo con effetti permanenti ma ha natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione del terreno, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. In tale ultima ipotesi, la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data della domanda;
ed un analogo principio vale anche per la prescrizione del diritto al risarcimento per il deprezzamento delle aree residue, che si realizza solo a seguito della rinuncia del proprietario al suo diritto” (cfr. Cass. n. 20231/16).
Fermo quanto appena rilevato, la domanda risarcitoria di parte attrice è risultata del tutto sfornita di prova, nulla essendo stato dimostrato in punto mancato sfruttamento dei terreni agricoli e nesso causale.
Rileva inoltre richiamare quanto accertato dal TU nel rispondere al quesito 4 relativo all'eventuale pregiudizio patiti dai terreni di proprietà attorea per effetto della presenza dei sottoservizi: “i signori sono proprietari di terreni sui quali è presente un tratto di Pt_1 una strada interpoderale che si diparte da un cortile (pubblico) della frazione Tetti Grandi alla strada provinciale di Poirino ...Essa è costituita da due tratti: il primo, di sviluppo maggiore, ... è privo di sottoservizi. Il secondo ..., invece, è solcato, nel sottosuolo, da sottoservizi meglio descritti nella presente relazione di perizia, alcuni di essi ad asservimento parziale anche della proprietà Sulla base dello stato di fatto a Pt_1 giudizio del TU la presenza dei sottoservizi non può aver pregiudicato l'utilizzo dei terreni di proprietà di parte attrice”, e significativo al riguardo è il tracciato della strada raffigurato nella foto di pag. 23 della relazione peritale.
pagina 20 di 23 La conclusione del TU appena riportata è stata contestata dagli attori, i quali in comparsa conclusionale adducono essere 'risaputo' che la presenza di strutture edili e di servizi sui terreni agricoli 'hanno sempre un impatto negativo e rendono difficoltosi i vari lavori agricoli con i trattori', aggiungendo che 'i lavori di aratura devono essere condotti con molta attenzione e lentezza per non incappare e tranciare tubazioni e condotte interrate': tale ultima annotazione è in evidente contrasto con l'allegato 'mancato sfruttamento' dei terreni, giacchè un conto è non poterli coltivare, altro è coltivarli sia pure con le necessarie cautele imposte dalla presenza di servizi;
soprattutto, poi, il danno in questione viene alla fine allegato come danno in re ipsa, quando piuttosto al più può parlarsi di danno 'presunto', rispetto al quale è comunque onere del danneggiato allegare (nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.) le specifiche circostanze da cui inferire l'esistenza del danno lamentato, allegazione del tutto mancante nel caso di specie.
Non appare ultroneo osservare che gli stessi attori hanno sostenuto di non essersi avveduti della presenza dei sottoservizi fino all'avvenuta rimozione dell'asfalto, il che dimostra l'assenza di qualsivoglia pregiudizio (stante la risalenza dei sotto-servizi in questione).
4.
Sulle conclusioni e sulle spese di lite
Per le considerazioni tutte che precedono la domanda attorea deve essere rigettata: il rigetto consegue, in particolare, al factum principis rappresentato dall'intervenuto avvio del procedimento ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/01, in forza della delibera n. 84 del
27.10.2022 del Consiglio Comunale del Comune di , che ha deliberato “1) di CP_1 dichiarare che le opere di urbanizzazione realizzate sulle aree distinte al Catasto Terreni al foglio 84, mappali 32, 57 e 39 per uno sviluppo lineare stradale di circa m. 664 sono opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; 2) di disporre, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. l'imposizione della servitù coattiva al patrimonio indisponibile di questo Comune di , secondo la CP_1 planimetria allegato A), nei terreni catastalmente individuati al foglio 84, mappali 32, 57 e
39; 3) di dare mandato alla Giunta Comunale ed agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 in nome,
pagina 21 di 23 per conto e nell'interesse del ”: provvedimento come detto Controparte_1 immediatamente eseguibile, impugnato dai sig.ri innanzi al TAR Piemonte che ha Pt_1 respinto il ricorso, e da ritenersi ormai definitivo.
Tale fatto 'sopravvenuto', unitamente alle considerazioni tutte sopra svolte in ordine alla pacifica assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o atto di cessione volontaria e alla decorrenza del possesso utile ai fini dell'usucapione alla luce della giurisprudenza citata, e l'infondatezza della domanda risarcitoria così come svolta nel presente giudizio dagli attori (del tutto sfornita di prova) inducono a ritenere la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, ponendosi a carico degli attori – comunque soccombenti quanto alla domanda risarcitoria - il restante terzo (liquidato come da dispositivo).
Alla liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenendo conto del valore della causa (indeterminato), delle questioni trattate e dell'attività svolta: si ritiene pertanto di applicare i valori medi dello scaglione relativo (non inferiore ad €
26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00), considerando la causa di complessità media (e così per l'intero € 2.127,00 quanto alla fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale), senza operare l'aumento ex art. 4, comma 2 DM 55/14 non sussistendone i presupposti.
Le spese di TU, liquidate con separato decreto, rilevanti con particolare riferimento alla domanda attorea di rimozione/ripristino dello stato dei luoghi e alle domande riconvenzionali (marginale essendo stato l'accertamento in punto danni), per le considerazioni sopra svolte sono poste in via definitiva per la metà a carico degli attori e per la restante metà a carico dei convenuti: “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso” (cfr. Cass. n. 11068/20).
pagina 22 di 23 Tale determinazione si estende alle spese di CTP e peraltro, se è vero che esse rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. n. 26729/24), è altrettanto vero che il relativo esborso non è stato comunque documentato da parte convenuta.
La ritenuta sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite esclude qualsiasi pronuncia ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. n. 3876/20 e Cass. n. 26544/24).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta imposizione, ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Espropriazioni, di servitù di uso pubblico (di fognatura e di elettrodotto) con delibera n. 84 del
27.10.2022 del Consiglio Comunale da parte del , sui terreni di Controparte_1 proprietà di e , distinti al Catasto del Comune di Parte_1 Parte_2 CP_1 al Foglio 84, mappali 32, 57 e 39;
- rigetta le domande attoree;
- rigetta la domanda di parte convenuta di accertamento dell'intervenuta usucapione della servitù di uso pubblico;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3;
- condanna e a rifondere al le Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese di lite nella misura di 1/3, che liquida in detta misura in € 3.680,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di TU per la metà a carico di parte attrice e per la restante metà a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, 16.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
Minuta predisposta con la collaborazione del MOT dott. Stefano Scaglia
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