Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 1.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7129/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 13/01/1976 in CATANIA (CT), c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. AIELLO VINCENZO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
SCHILIRO' VALENTINA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “ è affetta Parte_2 da “Spondilite Anchilosante. Depresione endoreattiva. Esiti di emorragia cerebrale”- Pertanto,
a mio avviso, in accordo ai codici tabellari nn.7004-2206 -7350 (decreto 05/02/1992) la Sua invalidità corrisponde al 87% con decorrenza da Marzo 2024 quando è certificata la Sindrome depressiva. Inoltre tale condizione La rende Portatore di Handicap in situazione di non gravità ai sensi art. 3 comma 1 - L. 104/92. Ma non sussistono i requisiti per l'indennità di accompagnamento poiché sebbene con aiuto di ausilii, è in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita non lavorativa”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento del 100% di invalidità, all'assistenza continua e all'indennità di CP_ accompagnamento con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei relativi alla predetta indennità, a decorrere dal 26.07.2022 e cioè sin dalla proposizione della domanda amministrativa e per il futuro, e senza alcun obbligo di revisione, data l'irreversibilità delle patologie;
2) ritenere e dichiarare “nuovamente” il diritto dell'istante al riconoscimento dello status di “portatore di handicap in situazione di gravità (COMMA 3 ART, 3), a decorrere
3) Con vittoria di spese e compensi, sia della fase di ATP che del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore ex art 93.cpc. 4) Altresì, in caso di rigetto e/o di inammissibilità del presente ricorso, esentare il ricorrente dal pagamento delle spese, competenze ed onorari in favore della controparte ai sensi dell'art. 152 Disposizioni di attuazione del C.p.c., come da dichiarazione allegata”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “ è affetta da un complesso patologico consistente in “Grave Parte_1 deficit statico statico-dinamico con severa compromissione dell'autonomia deambulatoria in soggetto con spondilite anchilosante – Esiti di emorragia cerebrale da rottura di MAV con residuata emiparesi brachiale sinistra – Depressione”. E' opinione di chi scrive che il complesso patologico di cui in diagnosi rende la periziata soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa ed abbisognevole di assistenza continua per la perduta capacità di deambulare autonomamente”, con decorrenza dal mese di ottobre dell'anno 2024. Per quanto previsto dalla legge 104/92, ella sarà da considerare soggetto “portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)”. Tenuto conto dell'ancor giovane età elle ricorrente, si ritiene opportuno consigliare l'effettuazione di visita di revisione al trascorrere del biennio”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza da ottobre 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a carico CP_ dell'
Catania, 02/04/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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