Articolo 7 della Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2
Articolo 6
Versione
10 dicembre 1967
Art. 7.
Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma , della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3 , 4 , 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma , e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 .
E' altresi' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Entrata in vigore il 10 dicembre 1967