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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2424/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5246/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via M. Boglione 7 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256172154000 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società ha impugnato la cartella di pagamento sopra indicata, deducendo:
Violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, del d.lgs. . 546/1992, per asserita mancanza di attestazione di conformità degli allegati depositati dall'Agenzia delle Entrate nel fascicolo telematico;
Nullità per inesistenza della pretesa indicata in cartella, in quanto non fondata su titolo valido;
Nullità della cartella per mancata notificazione della comunicazione dell'esito del procedimento ex art. 36- bis, comma 3-bis, d.P.R. 600/1973, art. 6, comma 5, l. 212/2000 e art. 2, comma 2, d.lgs. . 462/1997;
Nullità della cartella per errata applicazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi, con particolare riferimento alla sanzione irrogata
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, depositando controdeduzioni analitiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. . 546/1992
L'eccezione è infondata. Il comma 5-bis dell'art. 25-bis, come modificato dal d.lgs. . 220/2023, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024 (art. 4, comma 2, d. lgs. . 220/2023). Nel caso di specie, il ricorso è anteriore a tale data. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l'assenza di attestazione di conformità non comporta nullità automatica, ma solo inutilizzabilità del singolo documento, ove contestato e non confermato da altri elementi (Cass. civ., sez. trib., ord. n.
6016/2025; Cons. Stato, sez. IV, n. 1056/2024).
2. Sulla pretesa “inesistente”
La cartella si fonda su omesso versamento di ritenute regolarmente dichiarate dalla contribuente. In tali casi, la pretesa è liquidabile ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, senza necessità di previo avviso di accertamento. La giurisprudenza ha chiarito che la cartella costituisce titolo esecutivo valido se fondata su dati dichiarati dal contribuente stesso (Cass. civ., sez. trib., n. 5981/2024; n. 3153/2015).
3. Sulla mancata comunicazione dell'esito del controllo (cd. avviso bonario)
Anche questa doglianza è infondata. L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo se emergono irregolarità o incertezze rispetto alla dichiarazione (Cass. n. 14102/2021; Cass. n. 12023/2015). In caso di mero omesso versamento di somme autoliquidate, come nel caso di specie, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva (Cass. n. 3366/2013; Cass. n. 26316/2010).
4. Sulla sanzione irrogata
La cartella reca una sanzione di € 1.309,93 su un omesso versamento di € 2.982,27, pari al 43,9%, superiore al limite del 30% previsto dall'art. 13 del d.lgs. . 471/1997. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice tributario può ridurre la sanzione al minimo edittale, trattandosi di giudizio di impugnazione-merito
(Cass. n. 9533/2013; n. 10396/2011; n. 19079/2009). Non risultano elementi che giustifichino una sanzione superiore (es. dolo, recidiva, ritenute previdenziali). La sanzione va dunque ridotta a € 894,68. Sulle spese
In considerazione dell'accoglimento parziale, pur limitato alla riduzione della sanzione, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. . 546/1992.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso, salvo che per la censura relativa alla misura della sanzione;
riduce la sanzione a € 894,68; compensa integralmente le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5246/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via M. Boglione 7 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256172154000 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società ha impugnato la cartella di pagamento sopra indicata, deducendo:
Violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, del d.lgs. . 546/1992, per asserita mancanza di attestazione di conformità degli allegati depositati dall'Agenzia delle Entrate nel fascicolo telematico;
Nullità per inesistenza della pretesa indicata in cartella, in quanto non fondata su titolo valido;
Nullità della cartella per mancata notificazione della comunicazione dell'esito del procedimento ex art. 36- bis, comma 3-bis, d.P.R. 600/1973, art. 6, comma 5, l. 212/2000 e art. 2, comma 2, d.lgs. . 462/1997;
Nullità della cartella per errata applicazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi, con particolare riferimento alla sanzione irrogata
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio, depositando controdeduzioni analitiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla violazione dell'art. 25-bis, comma 5-bis, d.lgs. . 546/1992
L'eccezione è infondata. Il comma 5-bis dell'art. 25-bis, come modificato dal d.lgs. . 220/2023, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024 (art. 4, comma 2, d. lgs. . 220/2023). Nel caso di specie, il ricorso è anteriore a tale data. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l'assenza di attestazione di conformità non comporta nullità automatica, ma solo inutilizzabilità del singolo documento, ove contestato e non confermato da altri elementi (Cass. civ., sez. trib., ord. n.
6016/2025; Cons. Stato, sez. IV, n. 1056/2024).
2. Sulla pretesa “inesistente”
La cartella si fonda su omesso versamento di ritenute regolarmente dichiarate dalla contribuente. In tali casi, la pretesa è liquidabile ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, senza necessità di previo avviso di accertamento. La giurisprudenza ha chiarito che la cartella costituisce titolo esecutivo valido se fondata su dati dichiarati dal contribuente stesso (Cass. civ., sez. trib., n. 5981/2024; n. 3153/2015).
3. Sulla mancata comunicazione dell'esito del controllo (cd. avviso bonario)
Anche questa doglianza è infondata. L'obbligo di comunicazione preventiva sussiste solo se emergono irregolarità o incertezze rispetto alla dichiarazione (Cass. n. 14102/2021; Cass. n. 12023/2015). In caso di mero omesso versamento di somme autoliquidate, come nel caso di specie, non è necessaria alcuna comunicazione preventiva (Cass. n. 3366/2013; Cass. n. 26316/2010).
4. Sulla sanzione irrogata
La cartella reca una sanzione di € 1.309,93 su un omesso versamento di € 2.982,27, pari al 43,9%, superiore al limite del 30% previsto dall'art. 13 del d.lgs. . 471/1997. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice tributario può ridurre la sanzione al minimo edittale, trattandosi di giudizio di impugnazione-merito
(Cass. n. 9533/2013; n. 10396/2011; n. 19079/2009). Non risultano elementi che giustifichino una sanzione superiore (es. dolo, recidiva, ritenute previdenziali). La sanzione va dunque ridotta a € 894,68. Sulle spese
In considerazione dell'accoglimento parziale, pur limitato alla riduzione della sanzione, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. . 546/1992.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica respinge il ricorso, salvo che per la censura relativa alla misura della sanzione;
riduce la sanzione a € 894,68; compensa integralmente le spese di lite.