Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5716 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Paolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Municipia Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Selvino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Abaco Spa, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza di questo TAR n. 1082/2025 del 10 febbraio 2025 resa nell'ambito del giudizio di cui al n.r.g. 4821/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Municipia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La disamina nel merito è radicitus preclusa dall’avvenuta, integrale, esecuzione della sentenza in epigrafe individuata, siccome allegato e documentato dalla resistente, e pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Il ricorso va, indi, definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, siccome espressamente riconosciuto dalla stessa parte ricorrente.
Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che la connota, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
Va, infine, confermata la ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e va, indi, disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente, in tal guisa confermando le interinali determinazioni già assunte dalla competente Commissione in data 28 febbraio 2025.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già inizialmente disposta dalla competente Commissione, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Daniele Paolella, la complessiva somma di € 1.000,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
SA EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | SA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.