Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4174/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4174/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliata in Salerno alla Via F. Manzo 5 . Paola EI dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso
RICORRENTE E nato a [...] il [...], C.F: Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla Via Roma n. 50
[...] lo studio dell'avv. Piersandro Forlenza dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
2000 del Comune di Eboli (SA) e che da ano nati due figli,
(10.05.2001) e (11.10.2005), chiedeva pronunciarsi la cessazione Per_1 Per_2 effetti civili del nio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto del 12 novembre 2018, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare con un aumento della misura del mantenimento per i figli, oltre alla contribuzione al 50% alle spese straordinarie per gli stessi, e il diritto in proprio favore di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva nella fase di merito che contestava quanto allegato dalla ricorrente e, aderendo Controparte_1 azione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva una riduzione della somma concordata per il mantenimento dei figli e si opponeva alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
2. In data 11 ottobre 2021, la sola ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 843/2022, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha confermato quanto concordato dalle parti in sede di separazione consensuale, vale a dire l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso la madre e l'obbligo a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 100,00 per il mantenimento della moglie. Tanto premesso, deve rilevarsi che nulla deve essere statuito in merito all'affidamento di e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore Per_2 essendo lo stesso maggiorenne nel corso del giudizio. Mantenimento dei figli In merito alle disposizioni a contenuto economico, occorre premettere che parte ricorrente ha richiesto un aumento della misura del mantenimento prevista per il mantenimento dei figli e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di rimborsare il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute per gli stessi, mentre il resistente ha richiesto una riduzione della relativa misura e la conferma di quanto concordato in sede di separazione in merito alle spese straordinarie. Tanto premesso, deve rilevarsi che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha piu volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunita offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalita acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attivita lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, pero , precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacita lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Nel caso di specie, il Tribunale osserva che e pacifico che entrambi i figli non sono ancora economicamente indipendenti e, pertanto, occorre valutare le richieste delle parti in merito alla misura del mantenimento e alla contribuzione alle spese straordinarie. Al riguardo, si evidenzia che, all'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di lavorare part-time con una retribuzione di circa € 700,00-800,00 al mese e che, durante la convivenza matrimoniale il marito guadagnava circa € 1.300,00- 1.400,00 al mese;
inoltre, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, risulta che la ricorrente ha percepito un reddito di circa € 11.900,00 nell'anno 2020, di circa € 16.800,00 nell'anno 2021 e di circa € 17.500,00 nell'anno 2022, mentre il resistente ha percepito un reddito di circa € 17.290,00 nell'anno 2020, di circa € 17.150,00 nell'anno 2021 e di circa 15.290,00 nell'anno 2022 (cfr. documentazione in atti). Orbene, il Tribunale osserva che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, occorre considerare che la posizione economica del resistente ha subito un lieve peggioramento rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale e che non vi e un mantenimento diretto dei figli da parte del padre, come e emerso dall'ascolto di he ha dichiarato che i ragazzi non vedono ne frequentano Per_2 il padre, nonc esciute esigenze degli stessi che non richiedono una prova specifica in quanto naturalmente collegate alla loro crescita in relazione all'eta . Pertanto, tenuto conto di quanto evidenziato, si ritiene equo prevedere un aumento della misura del mantenimento e disporre l'obbligo di CP_1 di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...] Parte_1
€ 500,00 (€ 250,00 ciascuno), oltre rivalutazione a gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e oltre al 50% alle Per_1 Per_2 spese straordinarie per i figli (mediche, no er N, universitarie, ricreative, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Assegno divorzile Preliminarmente occorre precisare che, il piu recente orientamento della giurisprudenza di legittimita , all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo stesso di un sostegno economico finalizzato a consentire di avere una vita quotidiana dignitosa. In questo senso l'assegno divorzile assume una funzione di natura assistenziale, in coerenza con il dovere di solidarieta previsto dall'art. 2 Cost. Un'ulteriore funzione dell'assegno divorzile e altresì quella di natura compensativa, avendo l'assegno altresì lo scopo di valorizzare il ruolo e il contributo del coniuge nella costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n.5605/2020). Resta ormai estraneo all'assegno divorzile qualsiasi funzione volta al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e cio rende irrilevante, ai fini della valutazione della spettanza e dell'ammontare dell'assegno, la mera sproporzione tra i redditi dei coniugi ancorche considerevole (cfr. Cass. Civ. n. 21234/2019). Di contro, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre "l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovra essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'eta dell'avente diritto" (Cass. Civ. S.U. n. 18287/2018). Nondimeno, la piu recente giurisprudenza di legittimita ha comunque affermato la possibilita di riconoscere all'ex coniuge l'assegno divorzile laddove occorra garantire una ragionevole perequazione patrimoniale tra i coniugi, nel caso in cui lo stesso abbia dovuto rinunciare a concrete occasioni professionali - reddituali, profilo questo che risulta assorbente rispetto a quello assistenziale (cfr. Cass. Civ. n. 38362/2021), il cui onere di allegazione e probatorio e a carico del richiedente l'assegno. Alla luce delle considerazioni giurisprudenziali sopra enunciate, occorre analizzare le risultanze istruttorie in merito a quanto dedotto dalle parti. In particolare, tenuto conto dei redditi delle parti così come in sopra indicati, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito la prova di uno specifico stato di bisogno economico attuale e dell'impossibilità di procurarsi da sé i mezzi necessari e adeguati alla propria sussistenza, considerato che la stessa percepisce un reddito da lavoro dipendente che esclude uno stato di bisogno nel senso precisato. Inoltre, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a 500,00 (€ 250,00 ciascuno), oltre Parte_1 rivalutazione o gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
B) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
C) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
D) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi