Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2001, n. 6091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6091 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
data anca ITALIANA m PUBBLICA Д 86 6091 /0 1 /19 I Z /4 A ISTR 6 N. 2 . - .R G B E .P R D LL ARY HE DEL P L A A E D B. D E I T TA S BSCIPLIN EN N E S S IA SUPREMA DI CASSAZIONE 13 E I A R Oggetto . E N T Professionisti A SEZIONE TERZA CIVILE - M Geometri - Discipling Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI - Presidente R.G.N. 21059/98 - 13347 FAVARADott. Ugo Consigliere Cron. - Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Michele LO PIANO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC ER, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CALZOLARI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONS COLL PROV GEOMETRI LA SPEZIA, PROCURATORE GENERALE presso TRIB LA SPEZIA;
- intimati avverso la decisione n. 51/98 del Consiglio nazionale 1 per i geometri di ROMA, emessa il 7/5/1998, depositata 2001 il 28/09/98; RG. 7/1997; 10 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il geometra RT CC impugnava la deliberazione 1. - del consiglio direttivo del collegio dei geometri di La Spezia, adottata nella seduta del 14.10.1996, con cui gli era stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della libera professione per la durata di tre mesi. Il Consiglio nazionale dei geometri respingeva il ricorso con decisione del 28.9.1998. 2. - RT CC ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il 4.12.1998 al collegio dei geometri di La 4 Spezia. 4 % La Corte, nell'udienza del 27.10.1999, ha ordinato che contraddittorio fosse integrato nei confronti del il procuratore della Repubblica presso il tribunale di La Spezia ed ha assegnato per provvedervi il termine di 60 giorni decorrenti dal 27.10.1999. Il 2.12.1999 dall'avvocato Paolo Munafò, delegato dall'avvocato Calzolari, difensore del ricorrente, è stato depositato presso la procura della Repubblica di la Spezia un atto di integrazione del contraddittorio, poi depositato nella cancelleria di questa Corte il 14.12.1999. 3. - Il ricorso è stato discusso nell'udienza del 7.4.2000 e con ordinanza pronunciata nella stessa data la Corte ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto di 3 integrazione del contraddittorio, ne ha ordinato la rinnovazione e per provvedervi ha assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Il dispositivo dell'ordinanza è stato notificato, il 19.4.2000, al difensore del ricorrente, nella cancelleria della Corte, in mancanza di elezione di domicilio (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ). Nel termine stabilito dall'art. 371-bis cod. proc. civ. non è stato depositato l'atto di integrazione del contraddittorio, con la prova della nuova notificazione. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. - Il ricorso non è stato notificato a tutte le parti 2. - necessarie del giudizio. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale, nel cui distretto ha sede il collegio dei geometri che ha provveduto sull'azione disciplinare, è legittimato ad impugnarla davanti al Consiglio nazionale (art. 15, secondo comma, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274): ha perciò la qualità di parte del processo che inizia col ricorso al Consiglio, proposto dall'interessato (art. 70 n. 1 cod. proc. civ.) e dunque, anche a lui, oltre che al collegio dei geometri di cui è stato impugnato il provvedimento, deve essere ricorso per cassazione, che può esserenotificato il proposto dall'interessato contro la decisione del Consiglio nazionale (art. 15, comma quarto, R.D. 274 del 1929). 2.1. - La questione che attiene alla integrità del contraddittorio (artt. 102 e 331, primo comma, cod. proc. civ.) deve essere quindi decisa nel modo in cui è stata risolta con l'ordinanza che ha disposto l'integrazione. 3. - L'ordine di integrazione del contraddittorio è stato eseguito, come si è già indicato, ma la notificazione dell'atto di integrazione è stata dichiarata nulla ed è stato dato l'ordine di rinnovarla (art. 291, primo comma, cod. proc. civ.). A questo ordine il ricorrente non ha ottemperato. Conseguenza di tale inottemperanza è l'inammissibilità del ricorso. Invero, il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile, quando è ordinata l'integrazione del contraddittorio e nessuna delle parti vi provvede nel termine indicato. Alla ipotesi che la integrazione non sia eseguita, va equiparata quella che l'integrazione venga bensì fatta, ma attraverso una notificazione di cui il giudice dichiara la nullità, quando ne manca la rinnovazione nel termine perentorio che a tale scopo sia stato assegnato (art. 291, primo comma, cod. proc. civ.). 5 La Corte condivide d'altro canto il modo in cui la questione che attiene alla validità della notificazione integrazione del contraddittorio è stata dell'atto di risolta con l'ordinanza che ne ha dichiarato la nullità. Le ragioni della dichiarazione di nullità sono le seguenti. 3.1.1. - Al ricorso per cassazione previsto dall'art. 15, ultimo comma, del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 ed al giudizio che ne segue si applicano le norme del codice di procedura civile. 3.1.2. - Il ricorso per cassazione si propone mediante atto notificato alle parti legittimate a contraddirvi (come si desume dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ.) e nello si provvede alla integrazionestesso modo del contraddittorio (come si desume dall'art. 371-bis). Nel processo civile, quando non è disposto 3.1.3. altrimenti, è l'ufficiale giudiziario (art. 137, primo comma, cod. proc. civ.) che provvede alle notificazioni, nelle forme previste dagli artt. 137 e SS. dello stesso codice od a mezzo del servizio postale, in base all'art. 149 cod. proc. civ. ed alla L. 20 novembre 1982, n. 890. 3.1.4. - Dispone altrimenti, rispetto a quanto stabilito dalle norme appena richiamate e per quanto rileva qui, la L. 21 gennaio 1994, n. 53, la quale consente che, nel ricorso di determinate condizioni, la notificazione degli 6 atti in materia civile possa essere eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte, munito di procura alle liti. 3.1.5. - Tra le norme che dispongono altrimenti non può invece considerarsi compreso l'art. 153.1. cod. proc. pen., secondo il quale Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti о dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Si tratta infatti di norma contenuta nel codice di procedura penale, che perciò riguarda le notificazioni da farsi al pubblico ministero in materia penale. Ne costituisce conferma la stessa legge 53 del 1994, in quanto non contempla le notificazioni di atti in tale materia.
3.1.6. Nel caso la notificazione è stata eseguita dal difensore del ricorrente, depositando l'atto presso la procura della Repubblica di la Spezia. 3.1.7. - L'art. 4 della legge 53 del 1994 stabilisce che il difensore della parte può eseguire la notificazione direttamente mediante consegna all'altra parte. Tale forma di notificazione è valida quando ricorrano le seguenti condizioni, alcune attinenti al soggetto notificante, altre al destinatario della notifica, altre ancora alle modalità del procedimento. 7 E' necessario, sotto il primo aspetto, che il difensore munito di procura sia stato autorizzato ad eseguire notificazioni dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto e che l'autorizzazione non gli sia stata revocata (artt. 1 e 7) inoltre che abbia istituito e sottoposto a vidimazione il registro cronologico (art. 8). Sotto il secondo aspetto, è necessario che la notifica sia fatta a parte assistita da difensore munito di procura, che questi sia iscritto nel medesimo albo del notificante, sia domiciliatario della parte da lui difesa e la copia gli venga notificata nel domicilio. Sotto il terzo aspetto è necessario che l'originale e la copia dell'atto da notificare siano stati in precedenza consiglio dell'ordine cui i due avvocati vidimati dal appartengono (art. 4 della legge) e l'operazione di consegna sia documentata nei modi stabiliti dall'art.
5. Dispone, infine, l'art. 11 che Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile di ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica>.
3.1.8. La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, nel caso concreto, è nulla e la nullità, 8 in base all'art. 11 della legge 53 del 1994 appena richiamata, deve essere rilevata e dichiarata di ufficio. E' sufficiente considerare che il difensore del ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di essere stato autorizzato dal proprio consiglio dell'ordine ad eseguire notificazioni di atti in materia civile.
3.1.9. Siccome la rinnovazione della notifica è mancata, non ha rilievo, ai fini della decisione, se i difetti che erano ○ no sanabili mediante viziavano la notifica rinnovazione. Infatti, se la notificazione di un atto di integrazione del contraddittorio è eseguita nel termine stabilito e però in modo nullo, la dichiarazione di tale nullità non impedisce che alla parte sia assegnato un nuovo termine per rinnovarla (Sez. Un., ord., 15 novembre 1997 n. 1018), con conseguente sanatoria della nullità, sulla base dell'art. 291 cod. proc. civ., se la notificazione rinnovata in modo valido. La rinnovazione della notificazione, come mezzo per la sanatoria della nullità, però, in tanto può ammettersi, in quanto lo scarto tra norme da osservarsi nel procedimento di notificazione e forme osservate in concreto non sia stato tale per cui si debba escludere nel procedimento seguito ogni tratto del procedimento richiesto (Cass. 9 settembre 1997 n. 8804) e parimenti si debba escludere che 9 l'atto da notificare sia potuto pervenire nella sfera di conoscibilità del destinatario. Se non che la differenza rileva quando la rinnovazione sia eseguita, e però si tratta di giudicare, in sede di decisione, se la nullità fosse o no sanabile;
non quando la sanatoria è mancata.
4. Non deve essere resa pronuncia sulle spese perché quella delle parti cui il ricorso è stato notificato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il s денного 2001.- Il relatore ed estensore Il Presidente рабини pleted from IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria E N 27 APR. 2001 6 O Oggi, lì 8 I E 9 Z 2 1 R / A . 4 A R N / IL CANCELLIERE 6 T N I 2 S E I L B . R Giovanni Giambattista G P R . P . I E L U .P A S Z N E I O E L S C R T D A S R I . O L A E D B C D D A T I E S T 1 A N I 3 N E 1 S R E S E . I E A T N A M 10