Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4767
CASS
Sentenza 28 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, il fallimento del ricorrente non produce interruzione del processo e la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa, in quanto la prospettazione delle ragioni del ricorrente nel giudizio di cassazione è affidata al ricorso, avendo la discussione orale in udienza funzione meramente complementare.

Le società cooperative, in virtù dell'art. 2, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti" - da ritenersi tuttora vigente ex art. 140, R.D.L. n. 1827 del 1935, conv. nella legge n. 1155 del 1936 - sono da considerare ai fini previdenziali - ed in virtù dell'art. 24, legge n. 196 del 1997, anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria - come datrici di lavoro rispetto ai soci lavoratori indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione.

Commentario1

  • 1Gli effetti dell’ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (anche bancaria) sul giudizio di cassazioneAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 26 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4767
Data del deposito : 28 marzo 2003

Testo completo