Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica del ricorso, il fallimento del ricorrente non produce interruzione del processo e la mancata previsione dell'interruzione non implica lesione del diritto di difesa, in quanto la prospettazione delle ragioni del ricorrente nel giudizio di cassazione è affidata al ricorso, avendo la discussione orale in udienza funzione meramente complementare.
Le società cooperative, in virtù dell'art. 2, R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti" - da ritenersi tuttora vigente ex art. 140, R.D.L. n. 1827 del 1935, conv. nella legge n. 1155 del 1936 - sono da considerare ai fini previdenziali - ed in virtù dell'art. 24, legge n. 196 del 1997, anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria - come datrici di lavoro rispetto ai soci lavoratori indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione.
Commentario • 1
- 1. Gli effetti dell’ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (anche bancaria) sul giudizio di cassazioneAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 26 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2003, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMPAGNIA DELLA BUONA TERRA S.C. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. A. RACCHIA 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE C. DEL RE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, DOMENICO PONTURO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/00 del Tribunale di IVREA, depositata il 14/03/00 R.G.N. 240/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Ivrea confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 20 gennaio 1997/29 gennaio 1998, che aveva rigettato l'opposizione della società cooperativa Compagnia della buona terra a r.l. contro il decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto - a titolo di contributi previdenziali evasi (dal 1 settembre 1988 al 31 luglio 1990) e relativi accessori (lire 240.693.166, oltre accessori maturandi dopo il 12 luglio 1995) - in dipendenza dei rapporti intercorsi con soci-lavoratori.
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- le prestazioni lavorative dei soci-lavoratori non sono rese a titolo di "volontariato gratuito";
- intanto, si tratta di cooperativa di produzione e lavoro (non già di cooperativa sociale, di cui alla legge n. 381 del 1991), che - in coerenza con il proprio statuto (art. 4) - trasforma prodotti vegetali e commercializza i propri prodotti, realizzando - da tale attività economica - un fatturato "tutt'altro che modesto" (lire 665 milioni circa nel 1998);
- quanto al lavoro dei soci, lo statuto prevede (art. 10) - "in via di principio" - che il socio "si configura come lavoratore associato" e percepisce una retribuzione determinata dall'assemblea, "salva la possibilità di rinuncia alla retribuzione da parte dei soci, previa valida deliberazione dell'assemblea";
- lo stesso statuto prevede - "solo come eventualità marginale" - la possibilità di "prestazione d'opera dei soci in forma di volontariato gratuito, per raggiungere in modo più pieno gli scopi sociali", contestualmente stabilendo, tuttavia, che i soci che optano per tale forma devono dichiararlo all'atto della domanda di ammissione alla cooperativa";
- in concreto", vi sono state "ripetute deliberazioni dell'assemblea di rinuncia dei soci alla ripartizione tra loro dell'utile (e, quindi, alla retribuzione) e di destinazione dell'utile stesso a riserve;
mentre, per contro, non è stato provato che i soci, al momento di presentazione della domanda di ammissione alla cooperativa, abbiano formalmente optato per la prestazione della propria opera sotto forma di volontariato gratuito (la prodotta dichiarazione 10.9.90 è successiva all'ingresso dei soci nella cooperativa ed è stata redatta ai fini della presente vertenza)";
- pertanto, "delle diverse ipotesi previste dall'articolo 10 dello statuto, si (è) verificata quella della rinuncia alla retribuzione e non quella del volontariato gratuito";
- peraltro la cooperativa ha lo scopo (art. 2 e 6 dello statuto) di "offrire ai soci un'alternativa di tipo mutualistico all'attività lavorativa di tipo subordinato", con la conseguenza che "la forma di partecipazione fisiologica è quella economicamente retribuita";
- la cooperativa invoca la "Libertà negoziale" - che consente alle parti la stipulazione di un "negozio di contenuto atipico la cui causa sarebbe diversa da quella propria del contratto di lavoro mancando l'interesse economico" - ma non è sufficiente che lo statuto affermi apoditticamente che "i soci non hanno veste di lavoratori dipendenti" od un qualsiasi "accordo sociale" per escludere l'obbligazione contributiva della cooperativa per le prestazioni lavorative dei soci;
- tale obbligazione contributiva, infatti, è imposta da disposizione tuttora vigente (art. 2, comma 3^, R.D. 29 agosto 1924, n. 1422). Avverso la sentenza d'appello, la società cooperativa Compagnia della buona terra a r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L'INPS resiste con controricorso.
In prossimità dell'odierna udienza di discussione, il difensore della società ricorrente ha depositato in cancelleria dichiarazione di intervenuto fallimento della stessa società e (copia di estratto della) sentenza dichiarativa, instando per l'interruzione del giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Pregiudizialmente va disattesa l'istanza di interruzione del giudizio di cassazione, proposta dalla società ricorrente in dipendenza dell'intervenuta (e documentata) dichiarazione del proprio fallimento.
L'istituto dell'interruzione del processo, infatti, è previsto espressamente (art. 299 e seguenti c.p.c.) per il giudizio di merito, ispirato al principio dispositivo, ma non può essere esteso al giudizio di cassazione che, dopo la notificazione ed il deposito del ricorso, è dominato invece dall'impulso d'ufficio - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (oltre la sentenza n. 11195/92 delle b sezioni unite - che ha confermato l'orientamento precedente quasi unanime e disatteso l'unico precedente contrario (ord. n. 564 del 1990) - vedine, per tutte, le sentenze n. 2756/93 delle stesse sezioni unite, n. 12198/98, 4480/97, 10989, 7023/95, 8331/94 delle sezioni semplici) - senza che ne risultino violati disposizioni e principi costituzionali (vedi Cass., sez. un., n. 11195/92, cit., e giurisprudenza ivi richiamata). Intanto ne è stata esclusa qualsiasi disparità di trattamento irragionevole (in violazione dell'art. 3 cost.) sia rispetto al giudizio di merito - in quanto caratterizzato, per quanto si è detto, dal diverso principio dispositivo - sia rispetto al giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, in quanto strutturato (anche) come giudizio sul merito della controversia (oltre Cass., sez. un., n. 11195/92, cit., vedi Cass. n. 2797/88). Non ne risulta, altresì, la lesione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 cost.), della parte colpita da evento interruttivo (quale, nella specie, il fallimento), in quanto la prospettazione delle ragioni del ricorrente, davanti alla Corte di cassazione, è affidata per intero all'atto scritto del ricorso, sicché la discussione orale in udienza ha valore meramente complementare (oltre Cass., sez. un., n. 11195/92, cit., vedi Cass. n. 12870/88). Nè rileva, in contrario, il caso di morte (od altro evento interruttivo) della parte, contro la quale sia diretto il ricorso principale, durante il termine per proporre ricorso incidentale:
caso in relazione al quale la Corte costituzionale (con sentenza n. 1110/88) ha rilevato, bensì, la carenza della normativa vigente - in quanto non prevede l'interruzione di quel termine fino a quando la notificazione del ricorso sia rinnovata agli eredi (ed, in genere, a chi spetti proseguire il processo interrotto) - ma ha dichiarato inammissibile, tuttavia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, comma 1, c.p.c. - in riferimento agli art. 3, comma 1, e 24, comma 1, cost. - attesa la molteplicità dei meccanismi possibili, per ovviare all'inconveniente prospettato, che impone di riservarne la scelta alla discrezionalità del legislatore, astenendosi dall'intervenire con sentenza additiva o manipolativa.
Parimenti non rileva, in contrario, la circostanza (prospettata da dottrina minoritaria) che nel giudizio di cassazione, dopo la notifica ed il deposito del ricorso, con l'impulso d'ufficio coesistono non poche attività che si perfezionano solo ad istanza di parte (quali: produzione di documenti ex art. 379, comma 1, c.p.c.;
integrazione del contraddittorio nel corso del giudizio, ai sensi degli art. 331 e 375 c.p.c.; rideposito del fascicolo di parte;
rinnovazione della notificazione;
facoltà di rinuncia al ricorso, etc.).
In entrambi i casi, non ne discende, tuttavia, la necessità di ritenere applicabile l'istituto dell'interruzione, quantomeno per il compimento delle attività riservate all'iniziativa di parte, allo scopo di assicurare la salvaguardia del diritto di difesa e la garanzia del contraddittorio.
A tale scopo, infatti, l'interruzione del processo non è l'unico mezzo possibile.
Coerentemente, è riservato alla discrezionalità del legislatore - entro i limiti della ragionevolezza - l'apprezzamento circa la rilevanza degli eventi - che, in astratto, risultino potenzialmente idonei a compromettere il contraddicono - (anche) in funzione della mancata previsione dell'interruzione per il giudizio di cassazione, proprio perché dominato dall'impulso d'ufficio, in presenza degli stessi eventi (di cui agli art. 299 ss., c.c., cit.) - che determinano, invece, l'interruzione del giudizio di merito - senza dovere, per ciò, procedere all'applicazione analogica delle stesse norme (art. 299 ss. c.p.c., cit., appunto) - alla quale sembra ostare, peraltro, il divieto (di cui all'art. 14 delle preleggi) - nè affermare l'incostituzionalità di tale mancata previsione. Va considerato, invece, che la struttura dello stesso giudizio di legittimità impone alle parti un particolare onere di attenzione - allo scopo di ovviare alle conseguenze pregiudizievoli, che possano derivare da eventi che esse avrebbero potuto e dovuto conoscere - e che, alla mancata osservanza di tale onere, vanno imputate quelle conseguenze che le stesse parti - proprio mediante le attività riservate, per quanto si è detto, alla loro iniziativa - avrebbero potuto evitare.
2. Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - la società cooperativa Compagnia della buona terra a r.l. censura la sentenza impugnata per averla ritenuta soggetta all'obbligo assicurativo e contributivo per le prestazioni lavorative dei soci - lavoratori, sebbene le prestazioni stesse - in forza di un negozio di contenuto atipico - fossero rese, saltuariamente e senza vincolo di orario, a titolo di volontariato gratuito, riconosciuto dallo stesso Tribunale, che tuttavia "ha qualificato la gratuità delle prestazioni dei soci (.....) come mera rinuncia alla retribuzione".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 R.D. n. 1422 del 1924, 35 legge n. 903 del 1965), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.)
- la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato il proprio assoggettamento generale agli obblighi in materia di assicurazioni sociali e contributi previdenziali relativi - per le prestazioni rese da soci lavoratori - sebbene la disposizione invocata (art. 2 R.D. n. 1422 del 1924, cit.) riguardasse soltanto l'assicurazione obbligatoria per invalidità e la vecchiaia e non potesse essere estesa analogicamente ad altre assicurazioni sociali, ostandovi la riserva di legge (di cui all'art. 23 cost.). Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2 R.D. n. 1422 del 1924, 37 R.D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la disposizione regolamentare invocata (art. 2 R.D. n. 1422 del 1924, cit.) non potesse sopravvivere, all'abrogazione
(con il R.D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, cit.) della legge in base alla quale era stata emanata (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3184), nonostante il contrasto con la legge abrogatrice (R.D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, cit., appunto) - ostandovi la riserva di legge (di cui all'art. 23 cost.) - e non riguardasse, comunque, le prestazioni lavorative rese gratuitamente dai soci lavoratori. Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (principi in materia di obblighi contributivi previdenziali, disposizioni che disciplinano le varie forme di previdenza), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato il proprio assoggettamento generale agli obblighi in materia di assicurazioni sociali e contributi previdenziali relativi - per le prestazioni rese da soci lavoratori - sebbene non fosse tenuta a corrispondere - in forza della specifica disciplina relativa, appunto, a ciascuna forma di previdenza - i contributi di malattia, per la tutela delle lavoratoci madri, per invalidità, vecchiaia e superstiti, per l'assicurazione contro la tubercolosi, per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed i contributi GESCAL. Il ricorso non è fondato.
3.1. In attuazione di delega conferitagli con legge (art. 1 della legge 3 dicembre 1922, 1601), il Governo ha adottato leggi delegate
(quali il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3184, recante norme sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi ed il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria) - che stabilivano, entrambe, l'obbligatorietà dell'assicurazione per le persone "che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri" e demandavano al regolamento di stabilire "chi debba intendersi per datore di lavoro" (art. 1 e 4, 5^ comma, R.D. n. 3184/1923 e disposizioni corrispondenti del R.D. n. 3158/1923, cit.) - ed i regolamenti di esecuzione rispettivi (R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e 7 dicembre 1924 n. 2270) - rimasti in vigore nonostante l'abrogazione delle leggi delegate, essendone stata espressamente stabilita la ultrattività fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di esecuzione della legge abrogatrice (R.D. L. 4 ottobre 1935 n. 1827 - convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936 n. 1155, concernente il perfezionamento e al coordinamento legislativo della previdenza sociale, art. 140 e 141) - hanno concordemente stabilito (vedi il comma 3 e, rispettivamente, il comma 2 dello stesso articolo 2 di ciascuno dei due regolamenti) che le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti".
Nel rispetto della riserva relativa di legge (art. 23 cost.), tali disposizioni regolamentari - che sono state emanate, per quanto si è detto, in base alla legge (la legge delega, appunto, e quelle delegate) - continuano, in forza della prevista ultrattività, a disciplinare - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7094, 1400, 835/2000, 1364, 9815/98, 1409/92) - gli obblighi assicurativi e contributivi delle società cooperative per prestazioni rese da soci - lavoratori, sebbene questi non intrattengano con la società un rapporto di lavoro subordinato, in dipendenza della equiparazione - mediante una sorta di fictio iuris - della posizione dei soci lavoratori di società cooperative, appunto, a quella dei lavoratori subordinati, a tutti i fini assicurativi e contributivi (e non solo a quelli per i quali era stata inizialmente prevista), ancor prima dell'entrata in vigore della legge attuale (n. 142 del 2001).
Gli stessi soci lavoratori erano rimasti esclusi, però, dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (ai sensi dell'art. 40, 1^ comma, n. 7, del successivo R.D. L. n. 1827 del 1935, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1155 del 1936) - secondo la giurisprudenza di questa Corte
(vedine, per tutte, le sentenze n. 4371/89, 1192/90) - in quanto la loro "retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili e al prodotto dell'azienda" (così, testualmente, l'art. 40, cit.).
In espressa deroga alla stessa disposizione (art. 40, 1^ comma, n. 7, del R.D. L. n. 1827 del 1935, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1155 del 1936 e successive modifiche, cit., appunto), una disposizione sopravvenuta con efficacia retroattiva (art. 24 della legge n. 196 del 1997, ed. Pacchetto Treu), tuttavia, ha stabilito -
secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n 6446, 5759/2001, 1888, 304/2000, 1856/99) - l'equiparazione dei soci lavoratori di cooperative ai lavoratori subordinati, (anche) ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
Parimenti infondato, tuttavia, è il primo motivo.
3.2. Invero ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, con la conseguenza - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine per tutte, le sentenze n. 3290/98, 1024/96, 1895/93, 11559/91, 2915/89 e, sia pure implicitamente, con riferimento al lavoro in favore di cooperativa, vedine la sentenza n. 2861/2002) - che, una volta accertato l'avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative, grava sulla parte, che ne sostenga la riconducibilità ad un rapporto diverso (quale, nella specie, il volontariato gratuito per comuni finalità ideali), con correlativa gratuità della stessa prestazione, l'onere della prova di tale assunto, che deve essere tanto più rigorosa quante volte siano provate erogazioni di denaro in favore del prestatore (ancorché accompagnate, come nella specie, da rinunce o, comunque, da atti di disposizione delle stesse erogazioni da parte del prestatore). Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata - che addirittura ha accertato, in positivo, il titolo oneroso delle prestazioni rese da soci lavoratori in favore della cooperativa di produzione e lavoro ricorrente (e non già di cooperativa sociale), all'esito dell'interpretazione dello statuto della stessa società cooperativa e di un accertamento di fatto - non merita le censure, che le vengono mosse con il motivo di ricorso in esame, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.).
3.3. Invero l'interpretazione dello statuto (anche) di società cooperativa costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5362/2001, 8435/2000, 5275/2000, 10568/99, 11046/97) - solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica (art. 1362 ss. c.c.) e per vizi di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Tuttavia non risultano neanche denunciati - nella interpretazione dello statuto della società cooperativa ricorrente - violazioni di canoni legali di ermeneutica.
Peraltro la stessa interpretazione - come l'accertamento di fatto del Tribunale - non sono affetti neanche da vizi di motivazione, che siano deducibili in sede di legittimità (art. 360, n. 5, c.p.c.).
3.4. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonte del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione" siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Vizi siffatti, tuttavia, non risultano denunciati - o, comunque, non sussistono nella motivazione della sentenza impugnata.
3.5. Come è stato ricordato in narrativa, il Tribunale perviene all'accertamento positivo - circa la prestazione, a titolo oneroso (e non già di volontariato gratuito), della dedotta attività di soci lavoratori in favore della società cooperativa ricorrente - in base ai rilievi seguenti:
- intanto, si tratta di cooperativa di produzione e lavoro (non già di cooperativa sociale, di cui alla legge n. 381 del 1991), che - in coerenza con il proprio statuto (art. 4) - trasforma prodotti vegetali e commercializza i propri prodotti, realizzando - da tale attività economica - un fatturato "tutt'altro che modesto" (lire 665 milioni circa nel 1998);
- del pari coerentemente, la cooperativa stessa ha lo scopo (art. 2 e 6 dello statuto) di "offrire ai soci un'alternativa di tipo mutualistico all'attività lavorativa di tipo subordinato", con la conseguenza che "la forma di partecipazione fisiologica è quella economicamente retribuita";
- quanto al lavoro dei soci, poi, lo statuto della cooperativa prevede (art. 10) - "in via di principio" - che il socio si configura come lavoratore associato" e percepisce una retribuzione determinata dall'assemblea, "salva la possibilità di rinuncia alla retribuzione da parte dei soci, previa valida deliberazione dell'assemblea";
- lo stesso statuto prevede - "solo come eventualità marginale" - la possibilità di "prestazione d'opera dei soci in forma di volontariato gratuito, per raggiungere in modo più pieno gli scopi sociali", contestualmente stabilendo, tuttavia, che "i soci che optano per tale forma devono dichiararlo all'atto della domanda di ammissione alla cooperativa";
- in concreto", vi sono state "ripetute deliberazioni dell'assemblea di rinuncia dei soci alla ripartizione tra loro dell'utile (e, quindi, alla retribuzione) e di destinazione dell'utile stesso a riserve;
mentre, per contro, non è stato provato che i soci, al momento di presentazione della domanda di ammissione alla cooperativa, abbiano formalmente optato per la prestazione della propria opera sotto forma di volontariato gratuito (la prodotta dichiarazione 10.9.90 è successiva all'ingresso dei soci nella cooperativa ed è stata redatta ai fini della presente vertenza)";
- pertanto, "delle diverse ipotesi previste dall'articolo 10 dello statuto, si (è) verificata quella della rinuncia alla retribuzione e non quella del volontariato gratuito".
Lungi dal denunciare lacune o contraddizioni logiche nella motivazione in fatto della sentenza impugnata - che riposa sulla stessa tipologia della cooperativa ricorrente (di produzione e lavoro, appunto, e non già sociale), sulla interpretazione del suo statuto e sull'accertamento della concreta attuazione dello statuto medesimo - il motivo di ricorso in esame prospetta,
inammissibilmente, una diversa ricostruzione dei medesimi fatti.
4. Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.00, oltre euro 3.000 (tremila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003