Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 623 del 2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale” e vertente TRA P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANZESE EMILIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE –
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], CP C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PIERFRANCESCO DE MARCO e dall'avv. GAROFALO ANDREA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 19.3.15,
a convenuto in giudizio . La difesa del primo ha allegato che: Parte_1 CP
- imprenditore edile, in data 19.7.07 ha conferito all'arch. Parte_2 CP
incarico professionale per la progettazione e direzione lavori di edifici residenziali
[...] plurifamiliari in Trebisacce, via Panoramica;
- successivamente, provvedeva a cedere, ex art. 1406 e seguenti c.c., il Parte_2 contratto ad una propria società, la di cui lo stesso era amministratore;
Parte_1
- la cessione veniva accettata dall'arch. tacitamente e per facta concludentia, CP essendo tale forma libera, ammissibile per i contratti d'opera professionale, non richiedenti per la loro regolarità forme particolari (v. Cass. Civ. secondo cui il contratto di appalto non è tra quelli per i quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta ad substantiam e, quindi, il consenso alla sua cessione non deve risultare da forme solenni e può essere oltre che espresso anche tacito);
- infatti, l'arch. sottoscriveva e presentava al Comune di Trebisacce in data 3.6.09, CP nella sua qualità di progettista, la “richiesta di concessione edilizia” dalla quale risulta, espressamente, quale committente la Tanto è vero che, successivamente, il Parte_1 convenuto emetteva fattura di acconto n. 3 del 2008 intestata ed indirizzata, con relativa lettera di accompagnamento, alla Parte_1
In tal modo, l'arch. si rendeva partecipe dell'accordo trilaterale relativo alla CP sostituzione della persona del committente, riconoscendo nella la sua nuova Parte_1 cliente;
- l'incarico riguardava: la progettazione architettonica (preliminare; definitiva;
esecutiva), la Direzione Lavori, la Redazione degli elaborati planimetrici ai fini del accatastamento, la Certificazione energetica degli edifici, la Redazione elaborati degli impianti, la Redazione elaborati ai fini dell'ottenimento dell'agibilità;
- la parcella professionale, tra le parti, veniva determinata alla lettera f dell'art. 2 e, nello specifico, veniva previsto il pagamento della somma di € 5.000,00 alla presentazione del progetto preliminare;
€ 5.000,00 come secondo acconto alla data del 30.9.12; 5% del totale di parcella, alla consegna del progetto definitivo;
10% del totale di parcella all'ottenimento del Permesso a Costruire;
altro 20% alla consegna del progetto esecutivo;
ed, il restante, il 65% durante l'esecuzione dell'opera secondo modalità da stabilirsi in seguito;
- il committente provvedeva a versare il primo ed il secondo acconto, come pattuito. E il mandato prevedeva, come termine per la consegna del progetto valido ai fini dell'ottenimento del Permesso a Costruire, la data del 15.10.07;
- il progetto, invece, dopo innumerevoli solleciti anche a mezzo raccomandata solleciti scritti (cfr. e-mail del 10.12.07 e lett. racc. a.r. del 8.4.08), veniva consegnato dal professionista solo nel giugno del 2008, e da questi depositato in data 3.6.08 presso il Comune di Trebisacce per l'avvio dell'iter amministrativo, che avrebbe dovuto condurre all'ottenimento dell'atto di assenso all'edificazione;
- Essendo l'area interessata alla edificazione sottoposta a vincolo paesaggistico-abientale, il Comune di Trebisacce provvedeva ad inoltrare l'elaborato alla Sovrintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il relativo permesso;
- nelle more, e ancor prima delle decisioni amministrative sulla validità del progetto, l'Arch. , considerato il mancato pagamento, alla consegna del progetto CP definitivo, della somma pari al 5% del totale di parcella, con propria comunicazione e- mail del 14.1.09 rimetteva l'incarico;
- con atto del 29.4.09 prot. 371/P la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Cosenza trasmetteva il proprio Decreto 64/Bis del 28.4.09 con il quale veniva subordinato il rilascio del Permesso a Costruire alla “scrupolosa osservanza delle condizioni espresse nel relativo decreto di autorizzazione”; queste imponevano: l'eliminazione dell'ultimo piano di tutti i corpi di fabbrica;
la traslazione a valle dei due corpi di fabbrica antistante la piscina;
- considerato che la superficie di ingombro degli edifici progettati dall'arch. CP ricadeva esattamente già al limite dell'area edificabile, diventava impossibile ogni tipo di spostamento: la Sovrintendenza, in pratica, procedeva ad una vera e propria bocciatura del progetto;
- inoltre, il progetto presentava anche gravissimi errori urbanistici ed edilizi, incongruenze che il rilevava tra “la relazione tecnica e l'elaborato tav.6a in merito al CP_2 fabbricato denominato C dichiarato in relazione unico fabbricato, previsto in corpi collegati da scale, che dalla visione della tav. 6 appare, invece, come 2 fabbricati, posti a distanza inferiore a quella minima prescritta;
- a quel punto bisognava ripensare integralmente le progettazioni, essendo impossibile intervenire sul progetto presentato, tanto che il Comune di Trebisacce ne interrompeva l'iter;
- l'attrice, privata dell'apporto del progettista e per colpa dei ritardi accumulati dal convenuto, incappata ormai nei rigori della crisi economica che ha mutato profondamente i termini del mercato, non è riuscita a proseguire nella impresa;
- nonostante ciò, l'arch. otteneva d.i. n. 160 del 2010 del Tribunale di Castrovillari CP ai danni dell'originario committente per il pagamento della somma di euro 32.026,24 a titolo di parcella professionale per l'attività svolta sino alla consegna del progetto R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 3 di 13
definitivo e, contestualmente, riconosceva l'avvenuto pagamento di due acconti per un totale di euro 10.000,00. Il d.i. è stato opposto con riserva di separata azione per danni;
- la causa è in corso, così come è in corso l'esecuzione forzata su quote societarie in proprietà a iniziata e proseguita a seguito della provvisoria esecuzione Parte_2 concessa dal d.i. opposto;
- in ogni caso, l'opera del professionista ed il comportamento da questi tenuto sono certamente fonte di sua grave responsabilità professionale e di ingenti danni;
- Quanto al ritardo, le parti stabilivano il termine del 15.10.07 quale termine per la consegna del progetto definitivo (art. 2 lett. c), mentre il progetto veniva consegnato nel giugno del 2008. Con la email del 14.1.09 di dimissioni, l'arch. ha avuto anche CP modo di confessare e riconoscersi responsabile del ritardo.
Ne deriva che è conclamata una prima gravissima responsabilità contrattuale. Il termine del 15.10.07 era frutto di una precisa scansione temporale che la committente si era data per la esecuzione della idea imprenditoriale e per la propria organizzazione aziendale. L'incapacità del professionista di adempiere alla obbligazione assunta nel termine contratto ha causato il venir meno di tutti i progetti imprenditoriali ed organizzativi, oltre che finanziari, fino a rendere inattuabile l'attività imprenditoriale prefissata;
- il ritardo di otto mesi ha determinato lo slittamento di tutti i tempi dell'iter che avrebbe dovuto condurre alla autorizzazione e, poi, alla costruzione dell'opera. Il ritardo di otto mesi ha imposto un nuovo scenario determinato dal crollo della domanda immobiliare, con conseguente abbattimento dei prezzi di vendita e dal contestuale lievitare dei prezzi delle materie prime, soprattutto quelle legate al petrolio ed al trasporto;
- a causa del ritardo da addebitarsi al professionista, l'impresa ha subito conseguenze gravosissime, tanto da rendere antieconomico l'investimento prospettato, privando la prestazione professionale di ogni utilità. Non si è trattato, infatti, di un mero ritardo, che consenta l'adempimento tardivo, ma di un ritardo che ha minato alla radice l'utilità stessa della prestazione professionale;
- Quanto ai gravi vizi dell'opera, il progetto è risultato gravemente viziato, tanto da essere bocciato dapprima dalla Soprintendenza e, poi, dal che ne ha interrotto l'iter di CP_2 approvazione;
- il professionista avrebbe dovuto, utilizzando la perizia e la prudenza richiesti, approntare un progetto più indicato all'area dell'intervento edilizio, tenendo nel debito conto le distanze tra gli edifici (alcune distanze in progetto sono addirittura sotto i limiti legali) ed un più deciso contenimento della attività edificatoria;
- il convenuto, invece, ha costretto la Sovrintendenza ad imporre l'eliminazione degli ultimi piani dei corpi di fabbrica e l'allontanamento tra loro di alcuni di essi. In altri termini, il progetto presentato non ha tenuto conto delle dimensioni dell'area e della fabbricabilità in rapporto ai vincoli esistenti;
- tanto gravi sono risultati i vizi, che non può parlarsi in alcun modo di adempimento della prestazione professionale, restata inadempiuta, né di accettazione dell'opera;
- il convenuto, infatti, si obbligava a consegnare il progetto architettonico “completo degli elaborati necessari per il rilascio del permesso a costruire da consegnare entro il 15.10.07” e, quindi, l'impegno aveva ad oggetto non un qualsiasi progetto, ma un progetto in grado di sostenere con successo l'inter amministrativo idoneo ad ottenere il permesso di costruire;
- il convenuto avrebbe dovuto, quindi, recepire le indicazioni della committenza e tradurle in un progetto in grado di poter ottenere le autorizzazioni ed i permessi della p.a. Ne deriva che l'impegno assunto comprendeva anche la presentazione di un nuovo progetto, in grado di recepire le prescrizioni date dall'autorità amministrativa, vista l'inutilità, l'erroneità e l'inadeguatezza del primo;
R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 4 di 13
- del resto, secondo la pacifica giurisprudenza in materia, all'architetto si chiede la presentazione di un progetto esente sia da profili invalidanti derivati dalla violazione di norme prettamente tecniche, sia da profili invalidanti derivanti dalla violazione di norme giuridiche. Insomma, un progetto in grado di ottenere l'assenso della pubblica amministrazione abilitante la costruzione: un progetto, quindi, utilizzabile;
- l'arch. , invece, ha presentato un progetto erroneo (non rispettando neppure le CP distanze legali tra edifici), inadeguato alla conformazione del terreno ed irrispettoso dei vincoli paesaggistici persistenti sullo stesso. L'inadempimento si è aggravato con le proprie dimissioni che, interrompendo il rapporto professionale, hanno precluso allo stesso professionista di redigere una diversa e più conforme progettazione, correggendo gli errori pregressi. Il risultato è stato, quindi, l'assoluta e concreta inutilizzabilità del progetto e, ancor oggi, la incompiutezza dell'opera;
- Mala fede nella esecuzione contrattuale. L'art. 1375 c.c. impone alle parti di un contratto di eseguirlo secondo buona fede. Questa si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali. Nel caso di specie il convenuto: a. ha percepito la somma di euro 5.000,00 alla sottoscrizione del contratto;
b. ha ricevuto l'ulteriore somma di euro 5.000,00 quale secondo acconto;
c. non ha rispettato il termine contrattuale previsto;
d. non ha compiuto alcuna altra attività dalla consegna del progetto;
e. ha rimesso l'incarico solo 6 mesi dopo la consegna del progetto, non attendendo l'esito amministrativo, giustificando le dimissioni con il mancato pagamento della somma prevista alla consegna del definitivo, pari al solo 10% totale della parcella e di cui aveva già percepito la somma di euro 10.000; f. ciò a fronte di un proprio ritardo nella consegna dell'elaborato. Il comportamento tenuto dal ha definitivamente sepolto ogni possibilità di CP realizzabilità dell'opera, creando alla committente l'ulteriore danno della impossibilità concreta di porre rimedio ad errori progettuali.
- Infatti, con il venir meno del progettista, invece di procedere celermente alla nuova progettazione di adeguamento, è divenuto necessario ripartire dall'inizio con un nuovo professionista, con ingenti costi e tempi medio lunghi, bruciando il tempo ed il denaro sino ad allora consumato e speso;
- di tutto questo era certamente consapevole l'arch. , che nulla ha fatto, prima, per CP redigere e tempestivamente consegnare un progetto adeguato;
poi, per correre ai ripari.
- Anzi, consapevole, probabilmente, del certo esito negativo dell'iter amministrativo ha interrotto lo stesso rapporto fiduciario e non ha ritenuto di dover prestare la propria opera riparatoria, che aveva l'obbligo di mettere a disposizione del committente, indipendentemente da pseudo ragioni di credito;
- il convenuto ha ritenuto di adottare un atteggiamento in violazione non solo delle proprie obbligazioni contrattuali, ma ha violato obbligo di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e nel pretendere l'adempimento di controparte, principio fissato dall'art. 1175 c.c., che non permette all'autore di un comportamento scorretto di trarre da esso utilità con altrui danno;
- l'arch. , alla data del 14.1.09, data di dimissioni per presunto mancato pagamento CP di una quota della propria parcella, dopo aver ricevuto i due acconti previsti (euro
10.000,00) aveva già gravemente ritardato la propria prestazione (8 mesi) ed aveva consegnato un progetto inadeguato ed errato. Il convenuto si sarebbe attenuto ai principi testè enunciati se avesse, perlomeno, atteso l'esito dell'esame della autorità amministrativa, prima di rinunciare all'incarico e se avesse prestato la propria opera per rendere la prestazione professionale adeguata e conforme all'obbligo assunto, anche se R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 5 di 13
tardiva. Il convenuto, invece, danneggiando definitivamente la committenza, ha, invece, prematuramente interrotto il rapporto, anche sfuggendo ai più elementari principi di correttezza e buona fede, abbandonando il committente, senza permettergli il raggiungimento di alcun risultato utile;
- Sotto il profilo risarcitorio, se la prestazione del convenuto fosse stata tempestivamente, adeguatamente e correttamente adempiuta, il fatto dannoso della mancata autorizzazione alla costruzione e, quindi, la mancata realizzazione dei progetti imprenditoriali, non si sarebbe verificato. Ciò avrebbe indubbiamente impedito la perdita dell'affare, affare che avrebbe permesso, nei tempi previsti, la percezione di utili di impresa e la finalizzazione dell'investimento, rendendo produttivo un terreno ancor oggi privo di reddito;
- si tratta di un danno articolato, derivante dalla mancata realizzazione di un complesso edilizio di notevole pregio e, pur formulando una richiesta equitativa di risarcimento, ci si riporta al ragionamento sotteso alla perizia di parte dell'ing. . Quest'ultimo, Per_1 infatti, è partito da un dato concreto: quanta edificazione la Sovrintendenza ha assentito con il suo parere. Determinato il dato, è giunto a definire quanto l'attore avrebbe potuto realizzare, se il progetto fosse stato correttamente ed adeguatamente redatto;
- quindi, l'ing. ha determinato l'utile che l'impresa avrebbe ottenuto se il Per_1 progetto fosse stato realizzato nei tempi previsti. Ottenuto il dato, si è limitato a calcolare la perdita di valore della somma-utile che l'impresa avrebbe percepito, attualizzandola alla attualità per una somma pari ad euro 116.182,00;
- restano espressamente esclusi dalla presente azione i danni che dovessero derivare a causa del mancato rilascio del permesso di costruire, per la risoluzione dei contratti di concessione del diritto di superficie, di opzione e di vendita con permuta, stipuati ed aventi ad oggetto il terreno interessato alla costruzione del complesso edilizio di cui è causa, con riserva di separata azione;
Tanto premesso, la ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: Parte_1
a. Condannare il convenuto al pagamento in favore della della somma Parte_1 complessiva di euro 116.182,00, ovvero di quella maggiore o minore che si riterrà equa o di giustizia;
b. con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.6.15, si è costituito CP
. La sua difesa ha dedotto che:
[...]
- In via preliminare, si eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Parte_1
- invero, la scrittura privata del 19.07.07, con la quale venne conferito incarico all'arch.
intervenne e fu sottoscritta da e da per CP CP Parte_2 conto proprio;
- Infatti, il richiamato contratto indicava espressamente quale committente dell'incarico all'arch. il sig. per proprio conto o per società da nominare. CP Parte_2
Fatto sta però che, successivamente alla stipula del contratto, nei termini e forme di legge, NON vi è mai stata alcuna indicazione – ed espressamente si eccepisce l'omessa indicazione del subentrante nei termini e nelle forme stabilite dagli art. 1402 e seguenti del c.c. - di nessun soggetto subentrante al sig. persona fisica;
Parte_2
- trattandosi di contratto per persona da nominare, alla luce degli art. 1402 – 1403 e 1405
c.c.:
a) non è stata effettuata nei tre giorni successivi (né mai) alla stipula del contratto alcuna dichiarazione di nomina da parte del né tanto meno alcuna Parte_2 accettazione;
b) la forma del contratto intercorso è scritta, quindi la dichiarazione di nomina e l'accettazione sarebbero dovute essere comunque effettuate per iscritto a norma dell'art. 1403 c.c.; R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 6 di 13
c) all'arch. non è mai pervenuta alcuna comunicazione della nomina e CP dell'accettazione;
d) mancando una valida dichiarazione di nomina il contratto, a norma dell'art. 1405 c.c., produce i suoi effetti esclusivamente tra i contraenti originari ( per Parte_2 proprio conto e l'arch. ); CP
- Alla luce della pacifica giurisprudenza in materia, è evidente il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità della in quanto non è una valida parte contrattuale, Parte_1 essendo legittimato esclusivamente il sig. avendo sottoscritto Parte_2 espressamente per proprio conto il contratto.
- Pertanto, non vi è mai stata alcuna cessione a norma di legge, nonostante quanto vorrebbe far credere controparte, appellandosi all'art. 1406 c.c. Ad abundantiam va anche evidenziato che l'art. 1407 c.c. stabilisce che "la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata". Nel caso di specie non c'è stata nessuna notifica di cessione né alcuna accettazione da parte dell'arch. . CP
- Irrilevante, sotto il profilo giuridico, è il riferimento alla fattura di acconto di €
10.000,00 emessa in favore della poiché la fatturazione in favore della Parte_1 fu effettuata su espressa richiesta del sig. al solo fine di Parte_1 Parte_2 usufruire dei benefici fiscali (potendo la società scaricarsi l'IVA). Ad inconfutabile riprova di ciò vi è la circostanza che i pagamenti dell'acconto furono effettuati personalmente dal sig. e NON dalla società Parte_2 Parte_1 come è dimostrato dagli assegni n. 3181910421-01 del 20.07.07 di € 5.000,00 e n.
3181910422-02 dell'01.10.07 di € 5.000,00, entrambi tratti su Unicredit Banca, che sono prodotti in atti, sottoscritti dal sig. in proprio ed afferenti ad un suo Parte_2 conto personale.
- Si aggiunga che tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti (e che è prodotta in atti) fa riferimento ed è sottoscritta esclusivamente da esso ed in essa non si Parte_2 fa mai riferimento alla;
Parte_1
- Basti prendere in considerazione che la nota raccomandata a/r del 26 novembre 2009 relativa alla interruzione del rapporto contrattuale porta sia la firma che l'intestazione del e non vi è alcun cenno alla . Difficile spiegare e Parte_2 Parte_1 giustificare perché la presa d'atto di interruzione del rapporto contrattuale e la richiesta di restituzione dell'acconto versato sia stata posta in essere dal Parte_2 personalmente, firmandosi su carta intestata. Così come tutte le altre Parte_2 missive ed email sono indirizzate e/o firmate la missiva del Parte_3
6.11.09 così come la missiva del 12.12.09;
- Irrilevante anche la circostanza che il progetto fu presentato al Comune di Trebisacce da posto che, una volta consegnato al committente, il progetto può essere Parte_1 presentato da chiunque, non rilevando tale aspetto nel rapporto contrattuale tra il Pt_2 ed il . Del resto, fu il sig. in data 6 novembre 2009, quindi CP Parte_2 successivamente al deposito del progetto al Comune, a prendere atto dell'interruzione del rapporto con l'arch. ed a chiedere la restituzione dell'acconto versatogli;
CP
- Senza recedere dalla preliminare eccezione, che sommessamente questa difesa ritiene dirimente, nel merito nessun addebito può essere attribuito all'arch. ; CP
- In ossequio all'incarico professionale conferitogli dal sig. con la citata Parte_2 scrittura privata del 19.07.07, l'arch. ha effettuato tutti gli adempimenti CP necessari e propedeutici per lo svolgimento dell'incarico, fino alla consegna del progetto dell'opera – fine maggio del 2008 -, accettato dal committente senza riserve e depositato presso il Comune di Trebisacce in data 3.6.08;
- Poiché il sig. non rispettava i termini di pagamento concordati con la scrittura Pt_2 privata (che al punto f prevede la corresponsione di una tranche, pari al 5% della R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 7 di 13
prestazione totale, alla consegna del progetto architettonico, consegna effettuata nel giugno del 2008) e risultando vane le ripetute richieste verbali di pagamento formulate dall'arch. al sig. con email del 14.01.09 l'arch. CP Parte_2 CP comunicava al committente l'intenzione di interrompere il rapporto contrattuale, persistendo l'inadempimento a pagare il dovuto, secondo le scadenze stabilite dalla scrittura di incarico.
- Stante il silenzio del , con nota raccomandata a/r del 06.11.09 l'arch. Pt_2 CP chiedeva chiarimenti sulle intenzioni di proseguire nella realizzazione dell'opera. A tale richiesta il con nota raccomandata del 26.11.09, dopo l'assoluto Parte_2 silenzio serbato per oltre un anno dalla consegna del progetto architettonico, formalizzava l'interruzione del rapporto contrattuale con l'arch. , chiedendo CP indietro l'acconto di € 10.000,00 da esso versati al professionista. Parte_2
- Con raccomandata a/r del 12.12.09 l'arch. , contestando le pretese e i pretestuosi e CP tardivi addebiti mossi dal nella nota sopra citata, chiedeva il saldo dell'onorario Pt_2 spettante per l'attività professionale espletata e, nel silenzio del Parte_2 ottenuto il regolare visto alla parcella da parte dell'Ordine degli Architetti, avviava un procedimento monitorio, a cui si opponeva il . Nel corso dell'ordinario giudizio Pt_2 di opposizione, veniva espletata CTU, la cui relazione è stata prodotta in atti anche nel presente giudizio, che ha escluso ogni responsabilità in capo all'arch. , CP confermando che lo stesso aveva espletato diligentemente l'incarico;
- Quanto all'asserito ritardo, il termine previsto nel contratto per la consegna del progetto era puramente indicativo e non un termine indicato essenziale. Ma ciò che più preme sottolineare è che il ritardo nella consegna fu dovuto a modifiche che il sig. ebbe a richiedere all'arch. a progetto quasi concluso. Parte_2 CP
Ad ottobre 2007, infatti, nell'imminenza della scadenza stabilita, il sig. Pt_2 convocò l'arch. informandolo di essere in contatto con una società
[...] CP immobiliare inglese che aveva manifestato disponibilità ad acquistare l'intero complesso a condizione però che fossero apportate delle modifiche circa la tipologia delle residenze.
In particolare, mentre il primo progetto prevedeva residenze per nuclei di 4 persone, la nuova tipologia doveva essere invece simile ad una casa-vacanze.
L'arch. nell'occasione fece presente al che tale modifica CP Parte_2 comportava uno stravolgimento del progetto ed avrebbe allungato i tempi, ma ottenne rassicurazioni dal sul fatto che la scadenza stabilita per la consegna non andava Pt_2 più considerata, alla luce delle novità intervenute.
Pertanto, su richiesta del , l'arch. rimise mano al progetto redigendo un Pt_2 CP nuovo progetto preliminare che venne presentato alla presenza di tale e Persona_2 dell'Avv. Ciminelli, quest'ultimo presente nelle vesti di interprete ed ottenne il beneplacito. Sicchè l'arch. cominciò a realizzare il progetto architettonico. A CP riprova di quanto appena d quindi dello slittamento dei tempi) vi è il fatto che il progetto dell'arch. fu pubblicato sul sito della società immobiliare inglese CP
(www.italyrediscovered.com) interessata all'acquisto del complesso, come si evince dalla documentazione in atti. Tale circostanza, legata alla non essenzialità del termine di consegna, sottaciuta da controparte, consente di comprendere meglio quella che secondo controparte è una confessione (SIC!) nella mail del 14/01/2009. In effetti la mail va letta in toto e correlandola a quanto appena detto, onde comprenderne realmente il senso.
Quanto detto trova ulteriore conferma in una precedente nota datata 12/04/2008
(prodotta in atti), inviata dal professionista in risposta ad una missiva del Pt_2 ricevuta in pari data, in cui l'arch. fa riferimento allo stravolgimento del progetto CP iniziale. R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 8 di 13
Pertanto, il mero ritardo – non essenziale – non fu imputabile all'arch. , ma dovuto CP allo stravolgimento dell'iniziale progetto su espressa e tardiva richiesta del committente
. Pt_2
- Quanto ai gravi vizi dell'opera, secondo controparte il progetto presenterebbe gravi vizi controparte l'arch. non adattò il progetto. CP
Orbene, il provvedimento (n° 371/P) della Sovrintendenza è del 29 aprile 2009 (cfr. documenti in atti), quindi successivo alla rinuncia dall'incarico dell'arch. del CP
14.1.09. Il provvedimento venne comunicato esclusivamente al e non Parte_2 all'architetto , che quindi ne rimase totalmente all'oscuro. CP E' fondamentale, poi, sottolineare che le prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza non sono affatto ascrivibili a negligenza né ad imperizia né a qualsivoglia tipo di responsabilità dell'arch. : tale aspetto è stato chiarito definitivamente anche dal CP
C.T.U. nominato dal Tribunale di Castrovillari nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal sig. nei confronti dell'architetto Parte_2 CP
.
[...]
La relazione di C.T.U. – che ha precisamente risposto anche ai chiarimenti sollecitati dal
– è stata depositata in data 17.1.14 e l'atto di citazione è datato 18.2.15. Pertanto Pt_2 nessuna responsabilità può dirsi sussistente in capo all'arch. ; CP
- Né tanto meno può essere accusato di non aver posto rimedio alle prescrizioni, adattando il progetto, posto che si dimise prima che le prescrizioni venissero adottate e che non ne ebbe neppure notizia;
- Va poi segnalato che – quanto alla Soprintendenza – alcuna “bocciatura” del progetto è intervenuta, ma sono stati solo prescritti degli aggiustamenti, effettuati i quali il progetto
è pienamente realizzabile.
- Quanto, invece, al - con nota del 25/07/2008 (cfr. documenti allegati al CP_2 fascicolo di parte) a firma del Responsabile Area Tecnica (Ing. ) e del Persona_3
Responsabile del Servizio (geom. ) - anche il Comune di Trebisacce Persona_4 espresse parere favorevole. In particolare, l'ufficio tecnico nel 2008 (cfr. documenti nel fascicolo di parte) attestò che il progetto "risulta conforme allo strumento urbanistico vigente, sopra richiamato, precisando che l'area in oggetto è stata oggetto di PRU approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32f del 30/12/2006".
- Di nessun pregio, invece, la risposta relativa ad una richiesta di chiarimenti dell'8 maggio 2014 - prot. n. 4598. Tale nota (prodotta nel fascicolo di parte attrice) e la precedente richiesta, intervengono ben dopo il deposito del progetto e Pt_4
“casualmente” solo qualche mese prima dell'introduzione del presente giudizio. Lo ripetiamo: il progetto risulta consegnato nel 2008 e l'Ufficio Tecnico del Comune di
Trebisacce rilascia tutti i pareri favorevoli lo stesso anno. D'un tratto, non si sa perché
(ma lo si può facilmente intuire), ad aprile 2014 (pochi mesi prima di introdurre il presente giudizio) la chiede dei chiarimenti al Comune di Trebisacce in Parte_1 merito al progetto in parola. Nella solerzia di rispondere alla richiesta di chiarimenti l'Ufficio Tecnico del Comune di Trebisacce smentisce sé stesso (probabilmente non verificando che sei anni prima aveva formulato parere di regolarità) e mostra anche di non conoscere nemmeno il proprio
Regolamento Edilizio, che replica di fatto il decreto ministeriale. Come attestato, l'area oggetto del progetto rientra in PRU approvato dal Consiglio Comunale (è lo stesso a definirlo tale). CP_2
Dando, quindi, per pacifico ed incontestato ciò va richiamato l'art. 3 (rubricato
"Parametri Urbanistici ed Edilizi") del Regolamento Edilizio del Comune di Trebisacce (che è allegato al fascicolo di parte) che al numero 11 (rubricato "Distanza tra le fronti") ultimo capoverso stabilisce che "La distanza tra due costruzioni o corpi di fabbrica di una stessa costruzione non può essere inferiore a mt 10,00. Sono ammesse distanze R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 9 di 13
inferiori nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi, P.R.U. o P.V.U. con previsioni planovolumetriche". Pertanto, trattandosi di un complesso di edifici che forma oggetto di P.R.U. è ammessa una distanza inferiore!
Probabilmente di ciò si tenne conto nel 2008 allorchè si rilasciarono i pareri favorevoli, mentre tale norma (che riproduce una norma di legge) è stata stranamente "dimenticata" nel 2014 dal solerte funzionario comunale nella fretta di rispondere ai chiarimenti sollecitati dalla Parte_1
In definitiva nessuna responsabilità è ascrivibile all'arch. (lo ha confermato anche CP il ctu).
- Di nessun pregio, pretestuose e smentite da quanto sin qui evidenziato le argomentazione sulla presunta mala fede nell'esecuzione contrattuale. Infatti: il mancato rispetto del termine non essenziale fu dovuto alla richiesta proveniente dal di adattare il Pt_2 progetto in fase di ultimazione alle esigenze di una società immobiliare inglese;
l'arch.
si dimise con mail del 14.01.09 e le prescrizioni della Sovrintendenza sono datate CP
29.04.09, cioè più di tre mesi dopo;
le dimissioni furono dovute al mancato pagamento nei termini stabiliti;
il non notiziò l'architetto circa la prescrizioni richieste dalla Pt_2
Soprintendenza. Ben avrebbe potuto, quindi, il richiedere, ove avesse voluto, Pt_2 all'architetto di intervenire per apportare le modifiche richieste alla Sovrintendenza, ma conservò il silenzio;
- Di nessun valore il contenuto e le conclusioni delle relazioni di parte a firma dell'ing. ed a firma dell'ing. , peraltro autorevolmente smentite dalla Pt_5 Per_1 richiamata ctu del Tribunale;
- Anche in questa sede conclusionale, ed ancor più alla luce dell'istruttoria, la difesa dell'arch. insiste anche per la condanna di controparte per responsabilità aggravata CP ex art. 96 comma 3 c.p.c. Invero, il presente giudizio è stato avviato malgrado controparte fosse già a conoscenza che una ctu aveva escluso la sussistenza di responsabilità in capo al professionista e costringendo quest'ultimo a difendersi in un nuovo giudizio nonostante già la correttezza del suo operato fosse stata acclarata.
Ciò posto, , ha concluso chiedendo al Tribunale adito: CP
1. In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice;
2. In ogni caso, rigettare le domande attoree perché infondate;
3. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni richiesta dalle parti nonché per mezzo dei documenti prodotti. All'udienza del giorno 02.07.24, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. Nel merito.
La preliminare eccezione formulata dalla parte convenuta – sebbene giuridicamente rimodulata nei termini che saranno di seguito esposti – è fondata e deve essere accolta.
2.1. Invero, in atti è documentato il contratto – stipulato in forma scritta in data 19.7.07 – tra e l'arch. . Il rapporto contrattuale si è instaurato tra il , Parte_2 CP Pt_2 personalmente, e l'odierno convenuto, come chiaramente si ricava dalla clausola “per suo conto”. Tuttavia, contenendo la medesima clausola anche il riferimento alla “società da nominare” non vi è dubbio che si sia in presenza di un contratto per persona da nominare ex art. 1401 e seguenti c.c.
Infatti, dal tenore letterale della clausola si evince agevolmente che il contratto si è perfezionato tra il personalmente ed il prima della dichiarazione di nomina, Pt_2 CP producendo i suoi effetti indipendentemente dalla stessa, la quale, quindi, è solo eventuale;
in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il negozio spiega i propri effetti esclusivamente tra i contraenti originari. Non vi è dubbio, infatti, che i contraenti abbiano inteso concludere il contratto R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 10 di 13
con effetti immediati e, quindi, con il sorgere delle rispettive obbligazioni sin dal momento della stipulazione, ma, riproducendo acuta dottrina, con facoltà alternativa di sostituzione soggettiva nel rapporto: la clausola di riserva autorizzava, infatti, lo stipulante e, nel caso di specie il , a Pt_2 modificare il profilo soggettivo del rapporto, mediante sostituzione del terzo designato a sé, in esecuzione di quello che può essere definito un vero e proprio ius variandi (la giurisprudenza, sulla stessa linea, fa riferimento a contratto con soggetti alternativi o ad effetti alternativi).
Come correttamente sottolineato dalla parte convenuta, trovano applicazione, quindi, le norme di cui agli art. 1402 – 1403 – 1405 c.c. Pertanto, ai sensi dell'art. 1402 c.c. “la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso”, con la necessità che la dichiarazione di nomina sia accompagnata dalla accettazione della persona nominata. Ai sensi dell'art. 1403 c.c., poi, “la dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge” ed ex art. 1405 c.c. “se la dichiarazione di nomina non è stata fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari”. Nel caso di specie, alla luce dei documenti depositati e della prova espletata, è agevole rilevare che le parti non hanno stabilito un termine diverso e che, pertanto, il avrebbe Pt_2 dovuto comunicare al la dichiarazione di nomina – che avrebbe consentito l'acquisto dei CP diritti e degli obblighi derivanti dal contratto da parte della società nominata ex tunc, cioè sin dal momento della stipulazione dello stesso ex art. 1404 c.c. – entro i tre giorni dalla data di stipulazione del contratto (19.07.07). Ma nulla risulta dalla istruttoria espletata e dai documenti depositati. Peraltro, essendo il contratto tra il ed il stipulato in forma scritta, l'electio così Pt_2 CP come l'accettazione della persona nominata avrebbe dovuto rivestire la medesima forma scritta che le parti hanno usato per il contratto, indipendentemente dal contegno dell'altro contraente (v. Cass. Civ. n. 6612 del 2012). E, anche in tal caso, nulla emerge dai documenti in atti. Si tratta, peraltro, di profili che assorbono l'ulteriore questione relativa anche alla forma della comunicazione della dichiarazione di nomina e della dichiarazione di accettazione, distinte dalle dichiarazioni stesse.
Ne deriva che il difetto di forma della electio – così come la dichiarazione tardiva di nomina, trattandosi di termine di decadenza, tempestivamente eccepito dalla parte odierna convenuta - importano la inefficacia della nomina, con efficacia del contratto tra i soli contraente originari ex art. 1405 c.c.
2.2. Non può, di contro, essere accolta la ricostruzione di parte attrice, volta a bypassare le intervenute decadenze e i difetti di forma sopra delineati, ritenendo sussistente una cessione del contratto ex art. 1406 c.c. con accettazione della stessa per facta concludentia da parte del . CP
Invero, pur accedendo alla ricostruzione più favorevole all'attore, ostano, ad avviso del
Tribunale, una pluralità di circostanze.
In primo luogo, la cessione del contratto ex art. 1406 c.c. è, a sua volta, un contratto plurilaterale, con una propria causa, un proprio oggetto, una propria forma e l'incontro delle volontà di tre soggetti. Sotto tale profilo, si evidenzia che le deduzioni della parte attrice sono estremamente scarne, senza alcuna specifica attività assertiva concernente la data di perfezionamento del negozio, la causa dello stesso, la precisa indicazione anche temporale del momento formativo della volontà delle tre parti nonché le ragioni e, quindi, gli interessi divisati, che sostanziano la causa in concreto del contratto. Si rammenta sul punto che l'attore che agisce – nel caso di specie per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale - ha l'onere di provare non solo l'esistenza del contratto ma anche il suo specifico contenuto, unitamente agli elementi essenziali dello stesso (v. in motivazione
Cass. Civ. n. 18792 del 2020). R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 11 di 13
L'assenza di qualsiasi deduzione sul punto, anche sotto il profilo temporale, impedisce, tra l'altro, un serio controllo in ordine alla esecuzione o meno delle prestazioni corrispettive al tempo della cessione, non potendo essere ceduto il contratto le cui prestazioni corrispettive siano state eseguite anche solo da una parte (v. art. 1406 c.c. e pacifica giurisprudenza in materia).
Inoltre, tenuto conto che, secondo la pacifica giurisprudenza (tra le tante Cass. Civ. n.19849 del 2018, Cass. Civ. n. 14442 del 2016) la cessione del contratto costituisce un contratto plurilaterale (e, precisamente, trilaterale), che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari, è evidente che, pur nella ricostruzione più favorevole alla parte attrice (secondo cui l'arch. avrebbe accettato per facta concludentia) non vi sarebbe prova in atti del consenso del CP cedente, in ordine al quale non vi è neppure alcuna deduzione della parte odierna attrice.
Peraltro, il consenso del , non essendo elemento estrinseco alla cessione, ma elemento CP costitutivo, non può assumere la forma e il valore di una mera adesione all'accordo già intervenuto tra cedente e cessionario (v. Cass. Civ. n. 3170 del 1972): sul punto si evidenziano, ancora, le scarne deduzioni della parte attrice.
In terzo luogo, non può rimarcarsi come la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto;
trattandosi di negozio di secondo grado, quindi, debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme previste per il contratto che si trasferisce;
nel caso di specie, la forma scritta del negozio di primo grado. Diversamente, peraltro, con specifico riferimento al contratto per persona da nominare, la cessione si tradurrebbe in una sostanziale elusione delle disposizioni previste per l'electio ex art. 1402 e seguenti c.c. In quarto luogo, le argomentazioni spese dalla parte attrice non appaiono rilevanti: invero, che il progetto presentato al Comune rechi l'indicazione della non assume rilievo Parte_1 decisivo: devono essere, infatti, distinti il piano amministrativo e quello strettamente negoziale.
Nulla esclude, peraltro, che la concreta utilità materiale sia in favore di un soggetto terzo, ma il rapporto tecnicamente obbligatorio (con l'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte del ) permanga tra le parti del contratto del 19.7.07. Pt_2
Del tutto irrilevante, poi, la intestazione della fattura n. 3 del 2008, tenuto conto che la circostanza che il pagamento dell'acconto sia stato effettuato personalmente dal , con Pt_2 assegni tratti sul proprio conto corrente personale, è deduzione di parte convenuta, formulata con la comparsa di costituzione e risposta, e mai contestata in maniera specifica – e, quindi, idonea allo scopo – dalla parte attrice, con gli effetti, dunque, di cui all'art. 115 c.p.c. Di contro, a contrastare tali deduzioni della parte attrice, assumono rilievo la pluralità di scambi di e-mail e raccomandate, successive anche al deposito progetto presso il prodotte CP_2 dalla stessa parte attrice (v. all.9, copia missiva fascicolo atto di citazione), da cui chiaramente si evince la riconducibilità del rapporto obbligatorio al e al personalmente. CP Parte_2
Del resto, se si fosse in presenza di una cessione ex art. 1406 c.c., il cedente ( ) Pt_2 sarebbe liberato delle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, ai sensi del primo comma dell'art. 1408 c.c. Non si comprenderebbe, allora, l'interesse mostrato dal , a titolo personale, in Pt_2 relazione all'adempimento delle obbligazioni, anche in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale, con richiesta di restituzione dell'acconto versato – alla luce di quanto sopra esposto – personalmente dal proprio conto (v. missiva del 26.11.09). Infine, rilievo decisivo assumono, ad avviso del Tribunale, le diverse deduzioni formulate dal , nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, relativa al medesimo rapporto Pt_2 contrattuale, tra e , r.g. 791 del 2010, definita con sentenza n. 1198 Parte_2 CP del 2022 del Tribunale di Castrovillari e passata in giudicato, in cui non vi è alcun riferimento alla cessione del contratto. In relazione, peraltro, alla titolarità del rapporto, nella medesima sentenza viene statuito che il è titolare passivo della pretesa (v. pag. 4 sentenza, secondo Parte_2 cui “Nel caso di specie, posto che il non ha dato prova di alcuna comunicazione al Pt_2 professionista della dichiarazione di nomina della società effettuata tempestivamente Parte_1
‒ ossia entro i tre giorni dalla stipula del contratto, non essendo previsto altro termine dalle parti ‒ R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 12 di 13
e nella medesima forma scritta del contratto, oltre che della accettazione (o procura rilasciata anteriormente rispetto al contratto) della persona nominata, quindi ferma l'operatività dell'art. 1405 c.c., l'opponente resta titolare passivo della pretesa”. Il giudicato, del resto, può rilevare come mero fatto storico allorquando non vi sia identità di soggettiva delle parti o qualora la pronuncia abbia diverso petitum, conservando la pronuncia resa l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale anche in riferimento ad un rapporto pregiudiziale inter alios (cfr. Cass. Civ. n. 4241 del 2013; Cass. Civ. n. 19499 del 2009; Cass. Civ. n. 19492 del 2007).
Tale efficacia indiretta - anche rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio - può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa (cfr. Cass. civ. n.11682 del 2003 nonché Cass. civ. n.9384 del 2011). 2.3. La domanda, quindi, è infondata e deve essere rigettata, non essendo la società attrice titolare della pretesa azionata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, infatti, la legittimazione ad agire è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa;
la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto.
La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto.
Le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese e la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è - quindi - rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass.
Civ. S.U. n. 2951 del 2016).
3. Il regime delle spese
La complessità degli articolati rapporti tra il e il – documentati anche dalla Pt_2 CP sentenza del Tribunale di Castrovillari - unitamente alla sentenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite relativa alla titolarità attiva della pretesa sopravvenuta rispetto alla notifica della citazione, rappresentano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione per la metà delle spese di lite del presente giudizio.
Il riparto della residua parte delle spese del giudizio segue la soccombenza e si liquida d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ.
Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla solo escussione di 4 testi;
R.G. n. 623 del 2015 - Pag. 13 di 13
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
3.1. La condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex pluribus, Cass. n.
27383/2005), potendo il Giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno. Sotto tale profilo, la parte convenuta non solo non ha provato, ma in verità nemmeno ha dedotto l'esistenza di tale danno, mai evidenziando in cosa esso sarebbe consistito.
Né la condotta processuale integra un abuso del processo, dal momento che, anche ai sensi del comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
B. COMPENSA per metà le spese di lite;
C. CONDANNA parte attrice al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 5,95 per esborsi vivi ed in CP complessivi € 3.600 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito.
Così deciso in data 17 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia