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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 713 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VERSARI STEFANO matrimonio celebrato in MANGALIA (ROMANIA) in data 10.04.2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di FORLÌ (FC) hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) il conto corrente cointestato verrà sciolto ed il relativo credito verrà diviso tra i coniugi in misura uguale;
3) ciascuno dei coniugi dichiara di non aver nulla a pretendere rispetto ai beni/rapporti giuridici di titolarità esclusiva dell'altro coniuge;
4) la sig.ra si obbliga a cedere tramite atto notarile - Parte_1 senza pretendere alcunché a titolo di corrispettivo della cessione dal sig.
[...]
- la propria quota, pari al 50%, della casa coniugale come Persona_1 catastalmente indicata al punto 8) di pag. 2 del presente ricorso che, pertanto, verrà assegnata a quest'ultimo che vi abiterà insieme ai figli della coppia. A fronte di tale cessione il sig. si obbliga ad accollarsi tutte le residue rate Controparte_1 del mutuo cointestato, tenendo indenne la sig.ra da Parte_1 qualsiasi onere o spesa al riguardo;
5) i figli della coppia saranno soggetti ad affidamento condiviso da parte di entrambi i genitori e continueranno ad abitare prevalentemente con il padre presso l'abitazione familiare;
6) salvo diverso accordo tra i genitori – da prendersi nel maggiore interesse della prole e tenuto conto delle necessità educative, di istruzione, salute e di ogni altro bisogno dei figli – il padre porterà ogni giorno i bambini a scuola e la madre si occuperà di loro quotidianamente, andandoli a prendere a scuola, portandoli alle attività extrascolastiche e stando insieme a loro, sino al rientro del padre dal lavoro, intorno alle 17.30. I coniugi concordano che i minori stiano, di giorno, con la madre presso l'abitazione familiare sino a quando quest'ultima non avrà reperito altra abitazione idonea ad ospitarli, fermo restando che la sera quest'ultima si recherà a dormire altrove;
2 7) salvo diverse pattuizioni concordate tra i genitori, tenuto conto del maggior interesse dei minori, questi ultimi trascorreranno con il padre/madre:
• n. 10 giorni consecutivi con ciascun genitore nel corso del periodo estivo, le cui date andranno preventivamente concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• le vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore e/o insieme ad entrambi i genitori;
• le vacanze di capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore e/o insieme ad entrambi i genitori;
• le vacanze di Pasqua (comprensive del giorno di “pasquetta”), ad anni alterni con ciascun genitore e/o insieme ad entrambi i genitori. 8) La sig.ra si impegna a versare in favore del sig. Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento dei figli, un importo mensile netto di € 300,00 (suscettibile di rivalutazione ISTAT), a mezzo bonifico bancario;
9) le spese di mantenimento straordinarie dei figli, preventivamente concordate e debitamente documentate, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, fatte salve eventuali disposizioni derogatorie che dovessero essere contenute nel Piano Genitoriale (v. infra, doc. 13).;
10) i coniugi, di comune accordo, hanno convenuto che l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei minori avverrà sulla base di quanto concordato nell'ambito del PIANO GENITORIALE1” […omissis…] “(doc. 13 – Piano Genitoriale)”
[…omissis…] Spese al definitivo. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto nr. 286 P. 2 S.C anno 2019). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 713/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 713/2025 V.G., pendente tra Parte_2
e difeso dall'avv. VERSARI STEFANO
[...]
e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. VERSARI STEFANO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 15/07/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il piano genitoriale deve considerarsi integralmente richiamato in motivazione.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VERSARI STEFANO matrimonio celebrato in MANGALIA (ROMANIA) in data 10.04.2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di FORLÌ (FC) hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) il conto corrente cointestato verrà sciolto ed il relativo credito verrà diviso tra i coniugi in misura uguale;
3) ciascuno dei coniugi dichiara di non aver nulla a pretendere rispetto ai beni/rapporti giuridici di titolarità esclusiva dell'altro coniuge;
4) la sig.ra si obbliga a cedere tramite atto notarile - Parte_1 senza pretendere alcunché a titolo di corrispettivo della cessione dal sig.
[...]
- la propria quota, pari al 50%, della casa coniugale come Persona_1 catastalmente indicata al punto 8) di pag. 2 del presente ricorso che, pertanto, verrà assegnata a quest'ultimo che vi abiterà insieme ai figli della coppia. A fronte di tale cessione il sig. si obbliga ad accollarsi tutte le residue rate Controparte_1 del mutuo cointestato, tenendo indenne la sig.ra da Parte_1 qualsiasi onere o spesa al riguardo;
5) i figli della coppia saranno soggetti ad affidamento condiviso da parte di entrambi i genitori e continueranno ad abitare prevalentemente con il padre presso l'abitazione familiare;
6) salvo diverso accordo tra i genitori – da prendersi nel maggiore interesse della prole e tenuto conto delle necessità educative, di istruzione, salute e di ogni altro bisogno dei figli – il padre porterà ogni giorno i bambini a scuola e la madre si occuperà di loro quotidianamente, andandoli a prendere a scuola, portandoli alle attività extrascolastiche e stando insieme a loro, sino al rientro del padre dal lavoro, intorno alle 17.30. I coniugi concordano che i minori stiano, di giorno, con la madre presso l'abitazione familiare sino a quando quest'ultima non avrà reperito altra abitazione idonea ad ospitarli, fermo restando che la sera quest'ultima si recherà a dormire altrove;
2 7) salvo diverse pattuizioni concordate tra i genitori, tenuto conto del maggior interesse dei minori, questi ultimi trascorreranno con il padre/madre:
• n. 10 giorni consecutivi con ciascun genitore nel corso del periodo estivo, le cui date andranno preventivamente concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• le vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore e/o insieme ad entrambi i genitori;
• le vacanze di capodanno, ad anni alterni con ciascun genitore e/o insieme ad entrambi i genitori;
• le vacanze di Pasqua (comprensive del giorno di “pasquetta”), ad anni alterni con ciascun genitore e/o insieme ad entrambi i genitori. 8) La sig.ra si impegna a versare in favore del sig. Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo per Controparte_1 il mantenimento dei figli, un importo mensile netto di € 300,00 (suscettibile di rivalutazione ISTAT), a mezzo bonifico bancario;
9) le spese di mantenimento straordinarie dei figli, preventivamente concordate e debitamente documentate, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, fatte salve eventuali disposizioni derogatorie che dovessero essere contenute nel Piano Genitoriale (v. infra, doc. 13).;
10) i coniugi, di comune accordo, hanno convenuto che l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei minori avverrà sulla base di quanto concordato nell'ambito del PIANO GENITORIALE1” […omissis…] “(doc. 13 – Piano Genitoriale)”
[…omissis…] Spese al definitivo. PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto nr. 286 P. 2 S.C anno 2019). PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 713/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 713/2025 V.G., pendente tra Parte_2
e difeso dall'avv. VERSARI STEFANO
[...]
e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. VERSARI STEFANO
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 15/07/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il piano genitoriale deve considerarsi integralmente richiamato in motivazione.