Art. 48. Abrogazione di norme
Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge e restano, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.
Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge e restano, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.